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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/09/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
17.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 1118/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Nigro
Ricorrente
E
(C.F.: e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) n.q. di eredi di (titolare dell'omonima ditta C.F._3 Persona_1 individuale), rappresentati e difesi dall'avv. Cesare Santuccio
Resistenti
OGGETTO: differenze retributive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver svolto attività Parte_1
lavorativa alle dipendenze della , con contratto di lavoro a tempo Controparte_3
determinato, sistematicamente prorogato, con la qualifica professionale di conducente di autocarro, dal 17.07.2017 sino al 31.10.2019, transitando successivamente alle dipendenze della società quest'ultima, peraltro, operante in perfetta e totale Controparte_4
continuità con la prima;
- che il ricorrente non aveva mai percepito dal datore di lavoro l'indennità di trasferta prevista dal CCNL applicato e di essere, pertanto, creditore della datrice di lavoro (e, per l'effetto, degli eredi del titolare della ditta individuale) della somma complessiva di € 12.196,02, oltre accessori;
- che, a fondamento della propria domanda, vi erano buste paga, schede cronotachigrafiche, conteggio indennità spettanti e lettera di diffida del 08.02.2022.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: “ritenere e dichiarare il diritto del lavoratore alla percezione delle reclamate differenze retributive
(indennità di trasferta), e per gli effetti condannare, a tale titolo, controparte al pagamento della somma di € 12.196,02 oltre accessori ovvero a quella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa”.
Istauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
, n.q. di eredi di (titolare dell'omonima ditta individuale), i quali
[...] Persona_1
contestavano il ricorso e ne chiedevano il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, contestando in particolare: - i conteggi depositati dal ricorrente, ritenuti eccessivi e non chiari in ordine ai criteri di quantificazione;
- la richiesta stessa di pagamento della predetta indennità di trasferta;
- la documentazione prodotta in copia e non in originale;
- le richieste di produzione degli originali dei Registri di carico e scarico merci, dei Formulari, del Foglio lavoro giornaliero e delle schede cronotachigrafiche, correlati ai periodi di lavori in azienda del ricorrente, rilevando che la previsione di cui all'art. 210 cpc era strumento istruttorio residuale utilizzabile solo ove l'interessato ricorrente si fosse trovato nella impossibilità di acquisire la prova con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dello stesso ricorrente.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025.
*******
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della sussistenza o meno del diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di trasferta per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze della ditta individuale , dallo stesso quantificata, per il Persona_1 periodo dal 17.07.2017 sino al 31.10.2019, in complessivi € 12.196,02.
Ciò posto, giova evidenziare che il lavoratore che agisce per il pagamento di differenze retributive, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro per l'intero periodo preteso, la sua natura, la durata, le mansioni esplicate e l'orario di lavoro osservato;
di contro, ove il lavoratore lamenti di non aver percepito la retribuzione o emolumenti allo stesso spettanti la prova dell'avvenuta corresponsione è interamente a carico del datore di lavoro che dovrà provare mediante idonea documentazione i versamenti fatti in favore del lavoratore istante o, in caso contrario, i motivi per i quali le pretese non sono dovute.
Nella fattispecie odierna, il rapporto di lavoro subordinato e le modalità di espletamento dell'attività lavorativa non sono contestate, così come non risulta contestato il pagamento dell'ordinaria retribuzione;
il lavoratore ha, invece, lamentato di non aver mai ricevuto il pagamento dell'indennità di trasferta, mai inserita nelle buste paga, doglianza contestata dai resistenti facendo solo genericamente riferimento alla non originalità della documentazione prodotta dal ricorrente, nonché alla impossibilità per i resistenti stessi di esibire, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (come richiesto dal ricorrente e come ordinato da questo Giudice con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.9.2023), i documenti indicati in ricorso (Registri di carico e scarico merci, Formulari, Foglio lavoro giornaliero e schede cronotachigrafiche); i resistenti hanno altresì evidenziato che le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici (cioè i fogli di registrazione del vecchio cronotachigrafo analogico) per il periodo previsto dalla vigente normativa (almeno un anno dalla utilizzazione, giusta articolo14 del Regolamento CE 3821/85, al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli) e che, decorso l'anno, non esiste norma che preveda o obblighi alla conservazione anche di essi.
Il rilievo mosso dai resistenti, in ordine ai tempi di conservazione obbligatoria dei fogli di registrazione dei dischi tachigrafici, risulta fondato;
tuttavia i resistenti medesimi non hanno contestato compiutamente il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di trasferta richiesta né hanno prodotto altra documentazione a sostegno delle proprie difese (come ad esempio il
Libro Unico del Lavoro e i Registri di Carico e Scarico); di contro, la documentazione prodotta dal ricorrente risulta da sola idonea a provarne il diritto.
Ciò posto, avendo i resistenti contestato la quantificazione dell'indennità di trasferta operata dal ricorrente, questo Giudice, ritenuta la necessità di disporre CTU contabile al fine di accertare e quantificare le somme eventualmente dovute e non corrisposte al ricorrente a titolo di indennità di trasferta in base alla vigente normativa ed al CCNL di settore, con provvedimento reso all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13.03.2024, ha nominato CTU il dott. al fine di rispondere al quesito formulato. Persona_2
Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, in data 09.08.2024 ha depositato la relazione peritale – relazione adeguata, precisa, completa, immune da vizi logici, non validamente smentita da risultanze processuali di segno contrario e, dunque, pienamente condivisibile dal
Giudicante, salvo che per quanto si evidenzierà più compiutamente nel corso della motivazione della presente sentenza – , fondando le proprie conclusioni sull'art. 62 commi 3
e 8 del CCNL Trasporto merci-Artigiano (Rimborsi spese-Indennità equivalenti) a norma dei quali “Il personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11 bis, in coerenza con la declaratoria del medesimo personale, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestate servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano” e “Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative”; dunque, analizzando i documenti comprovanti i giorni delle trasferte e la durata delle prestazioni resi, ha calcolato in € 5.425,20 l'importo totale dell'indennità di trasferta dovuta al lavoratore, per il periodo dal 17.07.20217 al 31.10.2019, al netto delle somme già ricevute a tale titolo nelle buste paga del mese di Dicembre 2018 di Novembre
2019.
Sebbene le parti non abbiano sollevato osservazioni dirette al CTU, i resistenti, nelle note autorizzate depositate telematicamente il 03.06.2025, hanno dedotto che il CTU, nell'effettuare il calcolo delle indennità spettanti al ricorrente, avrebbe erroneamente inserito anche il periodo da novembre 2019 a giugno 2021, periodo non richiesto in ricorso e durante il quale il ricorrente, cessato il rapporto di lavoro con la D.I. Spadaro Orazio, aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della Parte_2
La contestazione è fondata e, dunque, dalla maggiore somma calcolata dal CTU devono essere detratti gli importi relativi alle indennità di trasferta riguardanti il periodo successivo al mese di ottobre 2019; pertanto, l'indennità effettivamente spettante risulta essere pari a €
4.861,40.
Non può di contro essere riconosciuto alcun importo a titolo di straordinario, in quanto nessuna prova specifica è stata fornita in merito dal ricorrente e, comunque, nelle note
“cartolari” del 15.9.2025 il ricorrente ha precisato che “…Ha invece ragione controparte di dolersi in ordine alla somma di €.1.277,00 rivendicata dal ricorrente a titolo di lavoro straordinario, atteso che detta richiesta è il frutto di un mero errore dello scrivente e non è mai stata oggetto del contendere…”.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso,
e , n.q. di eredi di , devono Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
essere condannati, in via solidale, al pagamento in favore di della Parte_1 somma pari a € 4.861,40 a titolo di indennità di trasferta maturata dal 17.07.20217 al
31.10.2019, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole spettanze sin all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del quantum accolto, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
I costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, vengono definitivamente posti a carico dei resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna e Controparte_1 CP_2
, n.q. di eredi di , in via solidale, al pagamento in favore di
[...] Persona_1 [...]
della somma pari a € 4.861,40 per i titoli e le causali indicate in Parte_1
motivazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole spettanze sin all'effettivo soddisfo;
2) condanna e , n.q. di eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
in via solidale, alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3) pone i costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, definitivamente a carico dei resistenti.
Siracusa, 18.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
17.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 1118/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Nigro
Ricorrente
E
(C.F.: e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) n.q. di eredi di (titolare dell'omonima ditta C.F._3 Persona_1 individuale), rappresentati e difesi dall'avv. Cesare Santuccio
Resistenti
OGGETTO: differenze retributive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver svolto attività Parte_1
lavorativa alle dipendenze della , con contratto di lavoro a tempo Controparte_3
determinato, sistematicamente prorogato, con la qualifica professionale di conducente di autocarro, dal 17.07.2017 sino al 31.10.2019, transitando successivamente alle dipendenze della società quest'ultima, peraltro, operante in perfetta e totale Controparte_4
continuità con la prima;
- che il ricorrente non aveva mai percepito dal datore di lavoro l'indennità di trasferta prevista dal CCNL applicato e di essere, pertanto, creditore della datrice di lavoro (e, per l'effetto, degli eredi del titolare della ditta individuale) della somma complessiva di € 12.196,02, oltre accessori;
- che, a fondamento della propria domanda, vi erano buste paga, schede cronotachigrafiche, conteggio indennità spettanti e lettera di diffida del 08.02.2022.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: “ritenere e dichiarare il diritto del lavoratore alla percezione delle reclamate differenze retributive
(indennità di trasferta), e per gli effetti condannare, a tale titolo, controparte al pagamento della somma di € 12.196,02 oltre accessori ovvero a quella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa”.
Istauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
, n.q. di eredi di (titolare dell'omonima ditta individuale), i quali
[...] Persona_1
contestavano il ricorso e ne chiedevano il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, contestando in particolare: - i conteggi depositati dal ricorrente, ritenuti eccessivi e non chiari in ordine ai criteri di quantificazione;
- la richiesta stessa di pagamento della predetta indennità di trasferta;
- la documentazione prodotta in copia e non in originale;
- le richieste di produzione degli originali dei Registri di carico e scarico merci, dei Formulari, del Foglio lavoro giornaliero e delle schede cronotachigrafiche, correlati ai periodi di lavori in azienda del ricorrente, rilevando che la previsione di cui all'art. 210 cpc era strumento istruttorio residuale utilizzabile solo ove l'interessato ricorrente si fosse trovato nella impossibilità di acquisire la prova con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dello stesso ricorrente.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025.
*******
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della sussistenza o meno del diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di trasferta per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze della ditta individuale , dallo stesso quantificata, per il Persona_1 periodo dal 17.07.2017 sino al 31.10.2019, in complessivi € 12.196,02.
Ciò posto, giova evidenziare che il lavoratore che agisce per il pagamento di differenze retributive, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro per l'intero periodo preteso, la sua natura, la durata, le mansioni esplicate e l'orario di lavoro osservato;
di contro, ove il lavoratore lamenti di non aver percepito la retribuzione o emolumenti allo stesso spettanti la prova dell'avvenuta corresponsione è interamente a carico del datore di lavoro che dovrà provare mediante idonea documentazione i versamenti fatti in favore del lavoratore istante o, in caso contrario, i motivi per i quali le pretese non sono dovute.
Nella fattispecie odierna, il rapporto di lavoro subordinato e le modalità di espletamento dell'attività lavorativa non sono contestate, così come non risulta contestato il pagamento dell'ordinaria retribuzione;
il lavoratore ha, invece, lamentato di non aver mai ricevuto il pagamento dell'indennità di trasferta, mai inserita nelle buste paga, doglianza contestata dai resistenti facendo solo genericamente riferimento alla non originalità della documentazione prodotta dal ricorrente, nonché alla impossibilità per i resistenti stessi di esibire, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (come richiesto dal ricorrente e come ordinato da questo Giudice con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.9.2023), i documenti indicati in ricorso (Registri di carico e scarico merci, Formulari, Foglio lavoro giornaliero e schede cronotachigrafiche); i resistenti hanno altresì evidenziato che le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici (cioè i fogli di registrazione del vecchio cronotachigrafo analogico) per il periodo previsto dalla vigente normativa (almeno un anno dalla utilizzazione, giusta articolo14 del Regolamento CE 3821/85, al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli) e che, decorso l'anno, non esiste norma che preveda o obblighi alla conservazione anche di essi.
Il rilievo mosso dai resistenti, in ordine ai tempi di conservazione obbligatoria dei fogli di registrazione dei dischi tachigrafici, risulta fondato;
tuttavia i resistenti medesimi non hanno contestato compiutamente il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di trasferta richiesta né hanno prodotto altra documentazione a sostegno delle proprie difese (come ad esempio il
Libro Unico del Lavoro e i Registri di Carico e Scarico); di contro, la documentazione prodotta dal ricorrente risulta da sola idonea a provarne il diritto.
Ciò posto, avendo i resistenti contestato la quantificazione dell'indennità di trasferta operata dal ricorrente, questo Giudice, ritenuta la necessità di disporre CTU contabile al fine di accertare e quantificare le somme eventualmente dovute e non corrisposte al ricorrente a titolo di indennità di trasferta in base alla vigente normativa ed al CCNL di settore, con provvedimento reso all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13.03.2024, ha nominato CTU il dott. al fine di rispondere al quesito formulato. Persona_2
Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, in data 09.08.2024 ha depositato la relazione peritale – relazione adeguata, precisa, completa, immune da vizi logici, non validamente smentita da risultanze processuali di segno contrario e, dunque, pienamente condivisibile dal
Giudicante, salvo che per quanto si evidenzierà più compiutamente nel corso della motivazione della presente sentenza – , fondando le proprie conclusioni sull'art. 62 commi 3
e 8 del CCNL Trasporto merci-Artigiano (Rimborsi spese-Indennità equivalenti) a norma dei quali “Il personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11 bis, in coerenza con la declaratoria del medesimo personale, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestate servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano” e “Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative”; dunque, analizzando i documenti comprovanti i giorni delle trasferte e la durata delle prestazioni resi, ha calcolato in € 5.425,20 l'importo totale dell'indennità di trasferta dovuta al lavoratore, per il periodo dal 17.07.20217 al 31.10.2019, al netto delle somme già ricevute a tale titolo nelle buste paga del mese di Dicembre 2018 di Novembre
2019.
Sebbene le parti non abbiano sollevato osservazioni dirette al CTU, i resistenti, nelle note autorizzate depositate telematicamente il 03.06.2025, hanno dedotto che il CTU, nell'effettuare il calcolo delle indennità spettanti al ricorrente, avrebbe erroneamente inserito anche il periodo da novembre 2019 a giugno 2021, periodo non richiesto in ricorso e durante il quale il ricorrente, cessato il rapporto di lavoro con la D.I. Spadaro Orazio, aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della Parte_2
La contestazione è fondata e, dunque, dalla maggiore somma calcolata dal CTU devono essere detratti gli importi relativi alle indennità di trasferta riguardanti il periodo successivo al mese di ottobre 2019; pertanto, l'indennità effettivamente spettante risulta essere pari a €
4.861,40.
Non può di contro essere riconosciuto alcun importo a titolo di straordinario, in quanto nessuna prova specifica è stata fornita in merito dal ricorrente e, comunque, nelle note
“cartolari” del 15.9.2025 il ricorrente ha precisato che “…Ha invece ragione controparte di dolersi in ordine alla somma di €.1.277,00 rivendicata dal ricorrente a titolo di lavoro straordinario, atteso che detta richiesta è il frutto di un mero errore dello scrivente e non è mai stata oggetto del contendere…”.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso,
e , n.q. di eredi di , devono Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
essere condannati, in via solidale, al pagamento in favore di della Parte_1 somma pari a € 4.861,40 a titolo di indennità di trasferta maturata dal 17.07.20217 al
31.10.2019, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole spettanze sin all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del quantum accolto, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
I costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, vengono definitivamente posti a carico dei resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna e Controparte_1 CP_2
, n.q. di eredi di , in via solidale, al pagamento in favore di
[...] Persona_1 [...]
della somma pari a € 4.861,40 per i titoli e le causali indicate in Parte_1
motivazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole spettanze sin all'effettivo soddisfo;
2) condanna e , n.q. di eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
in via solidale, alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3) pone i costi della CTU, liquidati come da separato provvedimento, definitivamente a carico dei resistenti.
Siracusa, 18.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale