CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASCA ROBERTO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Livorno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cecina - Piazza Carducci, 28 57023 Cecina LI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06120240013792162000 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso
Resistente/Appellato: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Cecina, tramite l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha avviato a riscossione coattiva il credito relativo alla TARI 2014, prot. 46947 del 16.12.2019 progr. 760 per un totale complessivo di
€ 1.147,00 comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica.
In data 16/05/2025 al contribuente Ricorrente_1, è stata notificata la cartella di pagamento n. 06120240013792162000 TARI per l'anno d'imposta 2014.
Avverso la predetta cartella di pagamento il ricorrente ha proposto ricorso eccependo la decadenza dell'Ente Impositore dal potere di procedere alla riscossione della pretesa tributaria (violazione dell'art. 1 comma 163 L. n. 296/2006) nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato (violazione dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c.) .
All' odierna udienza il procedimento è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi l'estraneità dell'ente di riscossione in quanto operato tempestivamente procedendo dopo la consegna del ruolo avvenuta il 25 ottobre 2024 alla notifica in data 15 maggio 2025.
*
Con riferimento invece alla decadenza nonché alla prescrizione eccepita dalla parte contribuente, deve immediatamente rilevarsi che per le cartelle ingiunzioni afferenti l'omesso o parziale versamento dei provvedimenti accertativi divenuti definitivi dell'anno 2020 (quali per l'appunto quelli oggetto del presente ricorso), il termine di decadenza non è quello previsto ai sensi del combinato disposto di cui al comma
163 articolo uno della legge 296 del 2006 e cioè il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività dell'accertamento (ragione per la quale nel caso in esame verrebbe a cadere al 31 dicembre dell'anno 2023) bensì a causa di successive proroghe, modificazioni e provvedimenti richiamati nell'atto di costituzione (in particolare quello previsto, a causa dell'emergenza COVID, nell'articolo 68 del D.L.
n.18/2020 nel quale si dispone la sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019), viene a cadere al 542° giorno successivo a tale termine e pertanto alla data del 24 giugno 2025.
Essendo intervenuta la notifica della cartella di pagamento impugnata e conseguente all'omesso pagamento dell'avviso di accertamento TARI per l'anno 2014 in data 16 maggio 2025, deve ritenersi antecedente al termine di decadenza del 24 giugno 2025 e pertanto tempestiva.
*
Con riferimento alle ulteriori ragioni dedotte in impugnazione, le stesse sono da ritenersi assorbite in ragione di quanto sopra evidenziato, ritenendosi implicitamente disattesi tutti gli argomenti e le tesi che, seppur non espressamente esaminati, siano tuttavia incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (conformemente a Cass. n. 407/2006; n. 4079/2005; n. 12121/2004; da ultimo sezione quinta n. 11238 del 20 maggio 2015).
*
Conseguentemente per quanto riguarda le spese del presente procedimento, possono esser compensate.
Rigetta il ricorso
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASCA ROBERTO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Livorno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cecina - Piazza Carducci, 28 57023 Cecina LI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06120240013792162000 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso
Resistente/Appellato: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Cecina, tramite l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha avviato a riscossione coattiva il credito relativo alla TARI 2014, prot. 46947 del 16.12.2019 progr. 760 per un totale complessivo di
€ 1.147,00 comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica.
In data 16/05/2025 al contribuente Ricorrente_1, è stata notificata la cartella di pagamento n. 06120240013792162000 TARI per l'anno d'imposta 2014.
Avverso la predetta cartella di pagamento il ricorrente ha proposto ricorso eccependo la decadenza dell'Ente Impositore dal potere di procedere alla riscossione della pretesa tributaria (violazione dell'art. 1 comma 163 L. n. 296/2006) nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato (violazione dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c.) .
All' odierna udienza il procedimento è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi l'estraneità dell'ente di riscossione in quanto operato tempestivamente procedendo dopo la consegna del ruolo avvenuta il 25 ottobre 2024 alla notifica in data 15 maggio 2025.
*
Con riferimento invece alla decadenza nonché alla prescrizione eccepita dalla parte contribuente, deve immediatamente rilevarsi che per le cartelle ingiunzioni afferenti l'omesso o parziale versamento dei provvedimenti accertativi divenuti definitivi dell'anno 2020 (quali per l'appunto quelli oggetto del presente ricorso), il termine di decadenza non è quello previsto ai sensi del combinato disposto di cui al comma
163 articolo uno della legge 296 del 2006 e cioè il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività dell'accertamento (ragione per la quale nel caso in esame verrebbe a cadere al 31 dicembre dell'anno 2023) bensì a causa di successive proroghe, modificazioni e provvedimenti richiamati nell'atto di costituzione (in particolare quello previsto, a causa dell'emergenza COVID, nell'articolo 68 del D.L.
n.18/2020 nel quale si dispone la sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019), viene a cadere al 542° giorno successivo a tale termine e pertanto alla data del 24 giugno 2025.
Essendo intervenuta la notifica della cartella di pagamento impugnata e conseguente all'omesso pagamento dell'avviso di accertamento TARI per l'anno 2014 in data 16 maggio 2025, deve ritenersi antecedente al termine di decadenza del 24 giugno 2025 e pertanto tempestiva.
*
Con riferimento alle ulteriori ragioni dedotte in impugnazione, le stesse sono da ritenersi assorbite in ragione di quanto sopra evidenziato, ritenendosi implicitamente disattesi tutti gli argomenti e le tesi che, seppur non espressamente esaminati, siano tuttavia incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (conformemente a Cass. n. 407/2006; n. 4079/2005; n. 12121/2004; da ultimo sezione quinta n. 11238 del 20 maggio 2015).
*
Conseguentemente per quanto riguarda le spese del presente procedimento, possono esser compensate.
Rigetta il ricorso
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso.
Spese compensate.