Sentenza 15 aprile 2015
Massime • 1
Qualora il difensore tempestivamente presenti richiesta di rinvio dell'udienza in ragione di un proprio documentato contemporaneo impegno in altra sede giudiziaria, il giudice di merito, nel bilanciamento degli interessi della difesa con quelli dell'amministrazione della giustizia, deve attribuire priorità all'esigenza di evitare che maturino i termini di prescrizione dei reati, tenendo conto del tempo necessario sia per il giudizio di legittimità sia per l'eventuale giudizio di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2015, n. 39367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39367 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2015 |
Testo completo
39 36 7 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ALDO FIALE - Presidente N. 2080/2015 - Rel. Consigliere Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere - N. 10796/2015 REGISTRO GENERALE Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. ALESSIO SCARCELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE PA N. IL 17/06/1971 avverso la sentenza n. 689/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 10/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gidacchino Jezo che ha concluso per l'a lanceto JE rutin frescivica Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con sentenza 10.6.2014 la Corte d'Appello di Genova, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha ritenuto VE PA colpevole del reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. b) del D. Lvo n. 152/2006 (così modificata l'originaria imputazione di realizzazione e gestione di discarica abusiva: 256 comma 3 D. Lvo n. 152/2006) per quanto ancora interessa che la condotta posta in essere osservando - - dall'imputato quale I.r. della VE srl e della VE RA srl integrava un'ipotesi di gestione di rifiuti non autorizzata (trattavasi di scarti di olio minerale e filtri olio esausti): ha quindi ritenuto che tale reato risultava consumato fino alla data dell'accertamento (21.4.2010) e dunque non era ancora prescritto. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione denunziando tre motivi e in data 31.3.2015, con motivi nuovi, ha segnalato l'imminente entrata in vigore del D. Lvo n. 28/2015 sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. All'odierna udienza il difensore ha fatto pervenire un'istanza di rinvio per impedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Preliminarmente va osservato che l'imminente prescrizione del reato (in data 21.4.2015, come meglio si vedrà) non consente di accogliere l'istanza di rinvio avanzata dalla difesa per impedimento. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che qualora il difensore tempestivamente presenti richiesta di rinvio dell'udienza in ragione di un proprio documentato contemporaneo impegno in altra sede giudiziaria, il giudice di merito, nel bilanciamento degli interessi della difesa con quelli dell'amministrazione della giustizia, deve attribuire priorità all'esigenza di evitare che maturino i termini di prescrizione dei reati, in ciò tenendo conto non solo del tempo necessario per il giudizio di legittimità, ma anche di quello occorrente per un eventuale giudizio di rinvio (v. tra le varie, Sez. 4, Sentenza n. 16427 del 21/02/2007 Ud. dep. 24/04/2007 Rv. 236605; Sez. 4, Sentenza n. 46044 del 15/10/2003 Ud. dep. 28/11/2003 Rv. 226725; Sez. 3, Sentenza n. 36987 del 24/09/2001 Cc. dep. 13/10/2001 Rv. 220113): La regola vale logicamente anche allorché l'istanza sia presentata nel giudizio di cassazione, come nel caso che ci occupa.
1.1 Passando all'esame delle censure, con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cpp, la violazione degli artt. 256 comma 1 lett. b) D. Lvo n. 152/2006 e 157 e ss cp. nonché vizio di motivazione, dolendosi del mancato rilievo della prescrizione alla data del 23.5.2013 (considerando come dies a quo la data del 23.5.2008 corrispondente all'ultimo apporto di oli esausti risultante dall'apposito registro di carico e scarico). Rileva in proposito che trattandosi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, reato commissivo eventualmente permanente, la consumazione avviene con l'ultimo conferimento di rifiuto, come ritenuto dalla giurisprudenza. 2 2. Col secondo motivo lamenta ancora violazione di legge e vizio di motivazione rilevando che i fatti riguardanti l'impresa VE PA RA si sarebbero prescritti il 28.7.2013, cioè decorsi cinque anni dall'ultimo smaltimento (28.7.2008) eseguito dalla Ricupoil srl. Quindi, anche volendo ritenere che il reato si consumi al f momento dello smaltimento, per almeno due condotte il termine di prescrizione era decorso già prima della sentenza di appello, come si evince dal registro carico scarico e dai documenti di trasporto della ditta Ricupoil. I predetti motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, la Corte d'Appello ha accertato una attività di recupero di rifiuti pericolosi nel rinvenimento, in sede di sopralluogo del 21.4.2010, di due fusti della capacità di 180 kg ciascuno, contenenti, uno, scarti di olio minerale (per metà della sua capacità) e l'altro circa venti filtri di olio esausti. Ha quindi qualificato la condotta nella fattispecie di cui all'art. 256 comma 1 lett. b) D. Lvo n. 152/2006 : I (gestione di rifiuti pericolosi non autorizzata). E per giungere a questa conclusione la Corte di merito ha considerato, sulla scorta della documentazione prodotta, che si trattava di rifiuti regolarmente inviati allo smaltimento, mediante suddivisione per tipologia e conservazione al chiuso. La Corte di merito ha rilevato che per l'attività di recupero di tali rifiuti pericolosi (CER 1302.05 e 16.01.07) mancava la relativa autorizzazione. Trattasi di un giudizio fondato su un accertamento in fatto e giuridicamente corretto, come tale non sindacabile in questa sede. Orbene, poiché i rifiuti recuperati erano ancora in fase di gestione perché destinati appunto allo smaltimento (avvenuto il giorno stesso dell'accertamento, come pure accertato dalla Corte d'Appello), appare corretta la decisione laddove ha qualificato il reato come permanente fino al momento dell'accertamento. Da ciò discende che la prescrizione quinquennale di cui agli artt. 157 e ss cp non era maturata, dovendosi considerare come dies a quo quello dell'accertamento- sequestro (21.4.2010). Passando al secondo motivo, avendo la Corte d'Appello limitato la responsabilità penale dell'imputato al reato "consumato" (rectius, in corso) "fino alla data dell'accertamento", resta logicamente superata ogni discussione (secondo motivo) sui rifiuti che erano stati avviati allo smaltimento in epoca precedente (28.7.2008) e che quindi non sono stati materialmente rinvenuti in loco: la censura si rivela dunque manifestamente infondata.
3. Col terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, denunzia infine la violazione dell'art. 133 cp e il vizio di motivazione dolendosi del mancato contenimento della pena entro i limiti edittali. Rileva in proposito che la Corte d'Appello avrebbe dovuto tener conto dell'incensuratezza perché dal certificato penale risulta la revoca del decreto penale considerato nella sentenza impugnata. 3 3 Il motivo è manifestamente infondato al pari degli altri e pertanto ne segue la sorte. Contrariamente a quanto si afferma, il precedente penale non ha avuto nessun rilievo nella scelta della pena base, ma è stato menzionato, e peraltro senza alcun peso, solo per giustificare le attenuanti generiche (peraltro concesse nella massima estensione). La pena base di mesi nove di arresto e €. 4.500,00 di ammenda è stata stimata "equa", ma lo si ripete senza alcun riferimento al "precedente" che,- pertanto, non ha avuto nessun peso. Ora, considerato che, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod.pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (v, tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 33773 del 29/05/2007 Ud. dep. 03/09/2007 Rv. 237402), nel caso in esame non si ravvisa né la violazione dell'art. 133 cp né il vizio di motivazione perché la pena base prescelta è prossima ai minimi edittali: la contravvenzione di cui all'art. 256 comma 1 lett. b) D. Lvo n. 152/2006 è infatti sanzionata "con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro". 4 L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cass. sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000). Il tema dell'applicabilità dell'art. 131 bis, introdotto con i motivi nuovi, non può pertanto essere affrontato. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15.4.2015. Il cons. est. Il Presidente бито о 1.TA IN CANCELLERIA Den frate IL 30 SET 7015 IL IERE na Muxiani