Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6134 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
61 3 4/ 0 1 Aula A DEL PO DI BOLLO, DI REPUBBLICA ITALIANA REGISTRO, EDADENI SPESA, TAS 10 AI SENSI DELL'ART IMPOSTA . N 11-8-73 ESENTE DA JEREMA DI CASSAZIONE E DIRITTO LEGG SEZIONE LAVORO ELLA O D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.16561/00 Dott. Rosario Presidente DE MUSIS Cron. 13380 Dott. Corrado Consigliere GUGLIELMUCCI Dott. Pasquale Consigliere PICONE Consigliere Rep. LA TERZADott. Maura Cons. Relatore Ud. 15/02/01 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata LU AR GIUSEPPINA, in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 287, presso la dott.ssa AR Campolunghi, rappresentata e difesa i'l none con llaves M. Campolunghi, dall'avv. Roberto Gaetani giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S. STEFANO s.r.l., in persona RIABILITAZIONE dell'Amministratore delegato, dott. Mario Ferraresi, 777 elettivamente domiciliata in Roma, via AR Cristina, n. 8, presso l'avv. Goffredo Gobbi, che la rappresenta e difende assieme all'avv. Dante Duranti, giusta он procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 773/99 depositata il 21.12.1999 (causa n. 14/99 r.c.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 15/02/2001 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Uditi gli avvocati Roberto Gaetani e Luciani Brozzetti, quest'ultimo per delega dell'avv. Duranti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Macerata depositato il 27.5.94 AR AR PI esponeva che in data 29.12.93 la SOC. Riabilitazione S. Stefano, : proprietaria di una casa di cura ove ella lavorava con mansioni di ausiliaria, le aveva contestato di aver procurato una ferita ad una paziente colpendola con un bastone. Nonostante avesse ricusato l'addebito sostenendo l'involontarietà dell'accaduto, proseguiva l'esponente, la società datrice l'aveva licenziata per giusta causa, sospendendo l'esecuzione della sanzione per lo stato di malattia in cui, nel frattempo, ella era caduta. In data 3.2.94, tuttavia, detto datore le 2 que aveva comunicato che il licenziamento era da considerare avvenuto al 30.1.94. Ribadendo l'involontarietà del fatto, la AR impugnava il licenziamento perchè: a. peggiorativo della misura originariamente dichiarata sospesa, b. irrogato in mancanza di previa pubblicità del codice disciplinare, C. non proporzionato in relazione al fatto contestato, d. irrogato senza considerare la sua buona fede e le modalità del fatto. Rigettata la domanda dal Pretore con sentenza 12.2.98, proponeva appello la AR sostenendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e l'omessa audizione della paziente interessata. Ammessa e raccolta tale testimonianza, il Tribunale con sentenza in data 24.11.99 riteneva esistente la giusta causa e rigettava il gravame. Era infondata la questione di nullità del licenziamento per mancanza di pubblicità del codice disciplinare, essendo stata la sanzione espulsiva irrogata per la violazione di una norma della legge penale e non in applicazione di una pattuizione contrattuale. Non si era, inoltre, verificato alcun mutamento in senso peggiorativo della sanzione, atteso che fin dal primo momento era stato irrogato il licenziamento e che la sua esecuzione era stata solo sospesa per lo stato di malattia della 3 Qu dipendente, per essere poi attuata in un momento successivo. Nel merito, sulla base delle testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria, il giudice avesse volontariamente colpito riteneva che l'attrice la paziente, essendo risultata indimostrata la tesi dalla stessa sostenuta di una provocazione della parte lesa e della accidentalità del colpo ricevuto da quest'ultima. Avverso questa sentenza propone ricorso la AR, cui risponde con controricorso e memoria la società Riabilitazione Santo Stefano. Motivi della decisione Con il primo motivo è dedotta violazione dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori in relazione all'art. 14 del contratto collettivo di categoria. Avrebbe errato il Tribunale a ritenere ininfluente la preventiva pubblicazione del codice disciplinare, in quanto non sarebbe realizzata la violazione della legge penale, atteso che la parte lesa ed i suoi parenti non proposero querela. Ove avesse trovato applicazione, in base all'art. 14 del contratto avrebbe potuto ravvisarsi il licenziamento per danno grave ad un infermo, realizzabile in presenza della fattispecie dell'art. 583 c.p., per la quale la lesione grave оц solo se di durata superiore a 40 giorni, nella specie non realizzata. Con il secondo motivo nuovamente dedotta violazione dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori, nonchè violazione "dei principi generali di diritto concernenti l'immutabilità della sanzione irrogata con la prima comunicazione". Si adombra da parte del ricorrente un indebito mutamento del fatto addebitato, atteso che nel secondo caso era ipotizzata una mancanza per la quale il rapporto non poteva più proseguire, mentre nel primo tale ipotesi non esisteva, atteso che la sanzione veniva sospesa nella sua esecuzione. Con il terzo motivo è dedotta violazione degli artt. 2697 c.c., 5 della legge 15.7.66 n. 604, nonché degli artt. 116, 246 e 251 c.p.c. Il datore non avrebbe dato prova delle modalità del fatto e della volontarietà della lesione, entrambi presupposti di fatto del licenziamento. Nessuna attendibilità avrebbe dovuto essere data alla parte offesa, essendo il ricordo dell'episodio del tutto incompatibile con il generale stato di labilità mentale della stessa. In particolare, lo stato psichico alterato non avrebbe consentito alla stessa di rendersi conto dell'obbligo di dire la verità, impedendole di assumere il ruolo di valido teste. 5 EM Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 4 della Costituzione e 2103, 2104 e 2106 C.C. La sanzione irrogata sarebbe non proporzionata al fatto come realmente accaduto, in quanto non tiene conto della serie fortuita di circostanze per le quali la dipendente venne a contatto con la paziente, all'esito delle quali quest'ultima rimase colpita. In particolare, il Tribunale avrebbe proceduto ad una apodittica valutazione del fatto, senza considerare i precedenti della lavoratrice, nè l'inattendibilità della teste, nè la situazione di disservizio organizzativo che aveva dato luogo nonché della già rilevata mancanza del all'accaduto, danno grave e del fatto-reato. Il ricorso non è fondato. Con il primo motivo si censura la tesi del giudice licenziamento prescinde dalla di merito che il prevista dal contratto di disciplina sanzionatoria categoria. Il Tribunale ha fatto applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale (per il quale ex multis cfr. da ultimo Cass. 10.11.2000 n. 14615) secondo cui l'onere di pubblicità del codice disciplinare si applica al licenziamento nei limiti in cui questo sia stato intimato per una delle specifiche ipotesi di comportamento illecito sanzionate dalla 6 ещ contrattazione collettiva o dal datore di lavoro, e non anche quando il datore contesti un comportamento che, secondo quanto accertato in fatto dal giudice di merito, integri violazione di una norma penale o dia inadempimento dei doveri connessi alluogo a grave rapporto di lavoro quali gli obblighi di diligenza e - poichè in tali casi il potere di fedeltà licenziamento deriva direttamente dalla legge (in base agli artt. 2119 c.c. e 1-3 della 1. 604 del 1966). Tale principio è correttamente applicato in quanto fondato sul presupposto di fatto che il comportamento della dipendente costituisce illecito penale e, quindi, violazione di una norma di comportamento imposta a tutti consociati. E' del tutto infondata la tesi sostenuta con il motivo in esame che nella specie non sussisterebbe illecito penale, in quanto il comportamento della dipendente non dette origine ad alcuna conseguenza di carattere giudiziario, non essendo stata presentata dalla parte interessata una querela e non essendo stata promossa azione penale in ragione della lievità delle lesioni subite dalla paziente. E', infatti, noto che la querela costituisce condizione di procedibilità dell'azione penale e che la sua mancanza nulla toglie all'antigiuridicità del comportamento ed alla sua qualificazione come reato, 2M 7 incidendo solo sulla punibilità del reo. Ai fini, pertanto, della legittimità della sanzione irrogata nella fattispecie ora in esame, mentre è del tutto indifferente che la parte offesa abbia o meno richiesto la punizione in sede penale, è, invece, rilevante che il giudice di merito, con accertamento di fatto congruamente e logicamente espresso (e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità) abbia ritenuto sussistente una fattispecie penalmente rilevante. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Secondo l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, il datore, rilevato che la dipendente era assente per malattia, nel procedere alla irrogazione del licenziamento dichiarò che la sanzione sarebbe rimasta sospesa per tutta la durata dell'infermità. Lo stesso datore solo in un secondo momento comunicò la diretta operatività della sanzione, atteso che non intendeva tener conto della malattia. Correttamente il giudice di merito ha escluso che nella specie ci sia stato un mutamento del fatto addebitato o l'irrogazione di una sanzione diversa da quella originariamente preannunziata, essendosi il tutto concretizzato in un semplice spostamento dell'efficacia temporale del licenziamento, senza che, però, venisse alterata la sua natura giuridica. Pertanto, non esiste Ди violazione alcuna dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori in quanto il fatto contestato ed il provvedimento sanzionatorio non risultano mai alterati nell'intervallo di tempo tra l'irrogazione e la materiale esecuzione della sanzione. Con il terzo motivo si censura la pronunzia impugnata a proposito del procedimento di formazione della prova circa il materiale svolgimento dei fatti e l'accertamento della responsabilità della lavoratrice. In particolare si contesta l'attendibilità conferita alle dichiarazioni rese dalla parte lesa nel corso della sua escussione testimoniale, dalle quali risulterebbe uno stato evidente di alterazione psichica della medesima. L'escussione della parte lesa, nell'economia della motivazione, serve al Tribunale per sciogliere una riserva di carattere probatorio che emergeva dalla sentenza di primo grado, ove si segnalava la dubbio circa lopossibilità di un "margime di svolgimento dei fatti, derivanti dalla mancata audizione come teste della detta parte lesa". Premesso che sull'attendibilità della teste il secondo giudice ha compiuto un accertamento di merito, che, in quanto ampiamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, circa il valore probatorio della am testimonianza, deve rilevarsi che la stessa utilizzata solo per dare credito ulteriore ad altro teste, il quale aveva già riferito che nell'imminenza del fatto la AR aveva pienamente ammesso di aver colpito con un bastone la degente. La testimonianza colma, dunque, una lacuna dell'istruttoria lasciata dal primo giudice, di cui era stata la stessa lavoratrice a segnalare la presenza con la richiesta di sentire in appello detta parte lesa. La motivazione, in altre parole, da essa trae solo ulteriore rafforzamento e non esclusività di argomentazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che gli elementi utilizzati dal giudice di merito per accertare il materiale svolgimento dei fatti e la volontarietà del loro accadimento da parte della lavoratrice siano stati acquisiti in piena aderenza ai principi della esaustività della prova e abbiano correttamente costituito il fondamento fattuale per l'accertamento dell'esitenza della giusta causa. E', da ultimo, infondato anche il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza per non aver congruamente valutato la proporzione tra il fatto, per come realmente accaduto, e la sanzione irrogata, in particolare per non aver preso in considerazione che la аш 10 mancanza di precedenti della lavoratrice e la circostanza che la stessa subiva in qualche modo le conseguenze della disorganizzazione del servizio da parte del datore di lavoro. Fatto richiamo a quanto già detto in precedenza a proposito della congruità della motivazione in punto di volontarietà del comportamento e della inconsistenza della tesi della mancanza del "danno grave", per gli altri aspetti deve rilevarsi che la loro considerazione deve pur sempre essere inserita nel complesso fattuale del comportamento ascritto. In altre parole, il giudice di merito nel procedere al giudizio di proporzionalità deve considerare gli elementi del tipo di quelli ora invocati in relazione al fatto concreto, di modo che la loro specifica valutazione è superflua quando il comportamento abbia un contenuto talmente eclatante da conferirgli una valenza negativa in senso assoluto. E' esattamente quanto ha ritenuto, seppure per implicito, il Tribunale nel suo accertamento, ritenendo che l'episodio nella sua oggettività "rappresenta senz'altro un comportamento di tale gravità da assurgere a giusta causa " e che "il datore di lavoro non avrebbe certamente potuto mantenere in servizio una dipendente che aveva colpito al capo unanziana invalida non autosufficiente provocandole аш 11 lesionie consentire che costei rimanesse a contatto con la vittima e con gli altri malati inevitabilmente edotti dell'accaduto". In definitiva, il ricorso infondato e deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in lire 3000 ed agli onorari in lire 2.500.000. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2001 Il Presidente Popurio be Ulmis Il Consigliere estensore Оогамиична гистол Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D , A oggi, 27 APR. 2001 S O 0 S L 1 A 3 L . T 3 O T , 5 IL CANCELLIERE B R A I 'A S . D E L N P L S A E I T 3 S D 7 N - I O G 8 S P - O N 1 M E I A 1 S D A I E E D A , G E O O G T R T E T N T IS L E I S IR G E A E D L R L O E D 12