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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 8.01.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Rizzoglio;
Parte_1
e
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2024 la conveniva dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale Pt_1 di Milano la “ formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, per tutti i CP_1 motivi esposti, la nullità e/o la discriminatorietà e/o la illegittimità del licenziamento dichiararlo nullo, invalido, inefficace, inesistente e annullarlo, condannando la convenuta a reintegrare immediatamente la sig.ra nel posto di lavoro, adibendola a mansioni corrispondenti all'inquadramento spettante e, Pt_1 comunque, compatibili con la sua residua capacità lavorativa;
2) conseguentemente condannare la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla sig.ra CP_1 Pt_1 eventualmente anche a titolo di risarcimento, la retribuzione dovuta dal momento del suo licenziamento e sino alla effettiva reintegra;
3) in ogni caso accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto per l'intera durata del rapporto di lavoro mansioni superiori riconducibili al 3° livello o, in subordine al 4° livello super Ccnl studi professionali e per l'effetto condannare la convenuta ad inquadrare la ricorrente nel livello 3° con decorrenza 14/11/2014 o, in subordine - previo riconoscimento dell'inquadramento nel 4° livello super dal 14/11/2014 - nel 3° livello dal 14/05/2014, o in estremo subordine nel 4° livello super dal 14/11/2014 e conseguentemente, 4) condannare la a corrispondere alla ricorrente, CP_1 eventualmente anche a titolo risarcitorio, le relative differenze retributive dalla data di assunzione al licenziamento nella misura di € 9.746,02 (di cui € 672,13 a titolo di TFR) quanto al 3° livello, in subordine
€ 8.391,05 (di cui € 578,69 a titolo di TFR) quanto al 4° livello super e successivamente 3° livello o, in via di estremo subordine € 7.069,25 (di cui € 487,53 a titolo di TFR) quanto al 4° livello super, 5) maggiorare tutte le somme di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, 6) con condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, nessuno si costituiva in giudizio per la resistente e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Le domande della ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte.
1. In via preliminare va ricordato che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente e con precisione con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. A tale riguardo, non è sufficiente affermare “ questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata” , ma occorre esplicitare e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità per responsabilità, autonomia e complessità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che agisce in giudizio l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”. ( Cfr. ex multis Cass. sez. lav., ord. n. 2972 dell'8.2.2021).
Il caso che ci occupa pone un problema di determinazione in concreto di mansioni effettivamente svolte e di conseguente inquadramento. Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo e dal raffronto dei risultati di tali due indagini ( Cass., 27 febbraio
2001, n. 2859; Cass., 20 novembre 2000, n. 14981).
Le prove orali hanno corroborato gli assunti attorei.
La testimone la quale ha lavorato alle dipendenze della convenuta in un primo Testimone_1 momento dal 2011 al 2016 e successivamente a partire dall'ottobre 2022 ha dichiarato: “ … Ho sempre svolto la mansione di responsabile di clinica. Conoscevo la ricorrente precedentemente all'inizio del rapporto di lavoro. La ricorrente ha svolto le mansioni di assistente alla poltrona. In sostanza la ricorrente si occupava di assistere il dottore;
si occupava degli ordini e della sterilizzazione. La ricorrente gestiva il ritiro dei rifiuti speciali provvedendo alla compilazione dei relativi registri compresi i registri delle pulizie giornaliere dei filtri. Io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme a Villa Santa per meno di un anno. Dal
2022 in poi, ho lavorato in una clinica di Milano e, successivamente, sono tornata a Villa Santa”.
La testimone ha riferito le seguenti circostanze: “ … Attualmente svolgo le mansioni di Tes_2 assistente alla poltrona per la Lavoro per questa società dal 2011. Nel 2011 ho iniziato Controparte_1
a Peschiera Borromeo, poi nel 2012 a Sedriano, poi sono andata in maternità, ho ripreso a lavorare nel mese di ottobre 2013 a Villa Santa. Poi, nell'aprile 2014 sono stata trasferita a Brugherio. Ho conosciuto la ricorrente sul posto di lavoro. La ricorrente svolgeva le mansioni di assistente alla poltrona: in particolare, la ricorrente assisteva il medico durante gli interventi, si occupava della sterilizzazione dei ferri, poi effettuava i test dell'autoclave, poi si occupava della gestione del magazzino ed in particolare degli ordini per la clinica, si occupava altresì della gestione dei rifiuti speciali. Gli orari di lavoro erano dalle 9 alle 20. Si lavorava su turni però spesso si lavorava oltre l'orario del turno. La ricorrente utilizzava spesso gli strumenti informatici soprattutto quando la ricorrente effettuava la prescrizione per il laboratorio. Poi, spesso copriva la reception per prendere gli appuntamenti”.
Infine la testimone ha riferito: “Attualmente lavoro e svolgo le mansioni di assistente Testimone_3 alla poltrona alle dipendenze di Confident S.r.l.. Lavoro alle dipendenze di questa società da circa una settimana. Ho lavorato alle dipendenze della per circa un anno come assistente alla CP_1 poltrona. Ho lavorato presso la presso la clinica di Brugherio situata nel centro CP_1 commerciale Bennet. Ho lavorato presso la clinica di Brugherio nell'intero anno 2020. I miei orari di lavoro erano dalle 8 alle 20 oppure dalle 8 alle 14 o dalle 14 alle 20 da lunedì alla domenica: avevo una giornata a settimana di riposo. Ho conosciuto la ricorrente sul posto di lavoro a Brugherio. La ricorrente faceva l'assistente alla poltrona;
assisteva il medico facendo ulteriori attività come l'aspirazione della saliva del paziente, passava gli strumenti al medico durante il trattamento, faceva gli ordini che servivano per la clinica, compilava il registro dei rifiuti infettivi quando venivano mandati e quando venivano registrati, registrava i lavori che entravano e uscivano dalla clinica. La ricorrente intratteneva anche i rapporti con i fornitori. Ricordo che la ricorrente dedicava all'incirca metà giornata all'attività di assistente alla poltrona e l'altra metà giornata alle altre mansioni che ho indicato. Ricordo che quando ho lavorato a Brugherio vi era un'altra dipendente che si alternava con la ricorrente nello svolgimento delle mansioni più squisitamente impiegatizie. Quando la ricorrente non era proprio presente in clinica, questa dipendente di cui ho parlato pocanzi si occupava delle mansioni più squisitamente impiegatizie” Dall'esame delle prove orali si evince che la sin dal momento della sua assunzione nel 2014 ha svolto Pt_1 diverse mansioni come l'assistenza alla poltrona, l'approvvigionamento della clinica, la cura dei vari registri e la sterilizzazione degli strumenti.
L'inquadramento nel 4° livello Ccnl studi professionali non risulta corretto. Infatti ai sensi dell'art. dell'art. 24, area medico-sanitaria odontoiatrica, Ccnl studi professionali appartengono al 4° livello quei lavoratori che “svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite”, tra cui,
a titolo esemplificativo, vengono indicati l'addetto all'accettazione, la centralinista, il mero assistente di studio odontoiatrico.
Appartengono, invece, al 3° livello “i lavoratori che nell'ambito di direttive ricevute dal titolare dello studio professionale svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici” e tra questi vengono annoverati l'assistente di studio medico, l'assistente di studio odontoiatrico e il segretario con mansioni promiscue di concetto e d'ordine.
Orbene la ricorrente per oltre nove anni ha svolto mansioni specializzate di assistente di studio odontoiatrico, comportanti l'utilizzo di sistemi informatici.
Affinchè si perfezioni il riconoscimento del diritto all'assegnazione definitiva delle mansioni superiori è necessario che tale espletamento si sia protratto per il tempo previsto dal contratto collettivo o almeno per sei mesi. Nel caso che ci occupa, il ccnl di riferimento all'articolo 115 non prevede alcun termine: per tali ragioni occorre considerare i sei mesi previsti dalla normativa codicistica.
Poiché la ricorrente ha svolto mansioni superiori sin dal momento della sua assunzione, ossia a far tempo dal 14/05/2014, il diritto all'inquadramento superiore decorre a far tempo dal 13/11/2014. La ricorrente ha diritto all'importo per le mansioni superiori del terzo livello pari ad € 9.746,02. I conteggi. Formulati secondo l'orario indicato nel ricorso, sono corretti e non necessitano di alcun vaglio contabile.
2. Nel vagliare le domande relative al licenziamento per superamento del periodo di comporto impugnato va osservato, sulla base della documentazione prodotta, che la dal 19/04/2023 al 26/04/2023 Pt_1 veniva ricoverata presso la struttura Ospedaliera IRCCS San Raffaele, per un intervento chirurgico di sleeve-lobectomy inferiore sinistra a causa di un carcinoide tipico (doc. n. 5 del fascicolo dell'istante); che per tale motivo la ricorrente veniva inserita in un programma di follow-up con la necessità di un periodo di degenza e cura con trattamenti chirurgici, terapeutici e controlli costanti;
che l'istante si assentava dal lavoro inviando regolarmente la certificazione medica attestante le sue condizioni di salute in un primo momento per effettuare i dovuti accertamenti medico-clinici dal 12/04/2023 al 14/04/2023 ( tre giorni)
e successivamente per il predetto periodo di ricovero (doc. n. 6 del fascicolo della ricorrente); che dopo il ricovero, le assenze della lavoratrice proseguivano in ragione “dell'esito intervento lobectomia polmonare” e venivano certificate per i seguenti periodi: dal 26/04/2023 al 26/05/2023 (31 giorni); dal 26/05/2023 al 24/06/2023 (29 giorni, avendo già contatto il 26/05/2023 nell'intervallo di tempo coperto dal certificato precedente); dal 23/06/2023 al 22/07/2023 (28 giorni, avendo già contato il 23/06/2023 ed il 24/06/2023 nell'intervallo di tempo coperto dal certificato precedente); dal 23/07/2023 al
7/08/2023 (16 giorni); dal 7/08/2023 al 20/08/2023 (13 giorni, avendo già contato il 7/08/2023 nell'intervallo di tempo coperto dal certificato precedente); dal 21/08/2023 al 8/09/2023 (19 giorni) e dal 9/09/2023 al 24/09/2023 (16 giorni) (doc. n. 7 del fascicolo della ricorrente), per un totale di assenze, quindi, pari a complessivi 155 giorni, cui occorre aggiungere quattro giorni di assenza, per influenza, effettuati nel periodo certificato dal 20/12/2022 al 23/12/2022: il numero complessivo dei giorni di assenza è pari a 159.
La ricorrente ha documentato che in data 25/09/2023 ha ripreso il proprio lavoro ricevendo la lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto. Con tale comunicazione venivano imputati alla ricorrente erroneamente 194 giorni di assenza. Infatti sono stati conteggiati quattro giorni dal
20/12/2022 al 23/12/2022, tre giorni dal 12/04/2023 al 14/04/2023, trentuno giorni dal 26/04/2023 al 26/05/2023, trenta giorni dal 26/05/2023 al 24/06/2023, trenta giorni dal 23/06/2023 al
22/07/2023, sedici giorni dal 23/07/2023 al 7/08/2023, quattordici giorni dal 7/08/2023 al 20/08/2023, diciannove giorni dal 21/08/2023 al 8/09/2023 e quarantasette giorni dal 9/08/2023 al 24/09/2023.
In particolare venivano conteggiati dal datore di lavoro due volte i giorni del 26/05/2023, 23/06/2023,
24/06/2023 e 7/08/2023 e veniva conteggiato due volte il periodo di tempo compreso tra il 9/08/2023
e l'8/09/2023 (31 giorni).
In sostanza la resistente ha conteggiato 35 giorni in eccesso di assenze per malattia mai effettuate dalla ricorrente. Il certificato medico dell'11/09/2023, da ultimo rilasciato dal medico curante quale continuazione della malattia, individuava erroneamente come data di inizio quella del 9/08/2023, anziché il 9/09/2023 (doc. n. 11 del fascicolo dell'istante). Detto errore risulta facilmente individuabile dal confronto con il certificato medico immediatamente precedente e valido dal 21/08/2023 all'8/09/2023. Il termine di comporto indicato dal Ccnl (articolo 103), e utilizzato dalla convenuta per comminare il licenziamento, è pari a 180 giorni nella sua misura ordinaria in un periodo considerato a ritroso di 365 giorni, ma in caso di assenze dovute a patologie oncologiche è pari a 270 giorni (art. 103,
Ccnl citato). La ricorrente è stata considerata assente per 194 giorni sulla base della lettera di licenziamento.
La in ragione della patologia oncologica in oggetto ha un'invalidità con riduzione permanente della Pt_1 capacità lavorativa pari al 70% (doc. n. 13 del fascicolo dell'istante).
Il licenziamento impugnato è stato intimato a seguito di un numero di assenze effettive complessive pari a 159 giorni nell'arco di 365 giorni a ritroso ed a fronte di un periodo di comporto stabilito dal Ccnl applicato di 180 giorni, nella sua misura ordinaria (art. 103, Ccnl studi professionali). Il predetto licenziamento, quindi, risulta comminato prima dello scadere del periodo di comporto ed a fronte di un periodo di malattia concluso il 24/09/2023, quando, la ricorrente il giorno 25/09/2023 riprendeva regolarmente il proprio lavoro. Peraltro nel caso che ci occupa il periodo di comporto avrebbe dovuto essere considerato nella sua misura massima di 270 giorni trattandosi di assenza per malattia oncologica.
Il Ccnl applicato, infatti, al suo articolo 103 dispone che “nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche … il periodo di comporto sarà elevato di 90 giorni” (doc. n. 12).
Appare, quindi, evidente il mancato superamento del periodo di comporto e la conseguente illegittimità del licenziamento comminato con il diritto alla reintegra del lavoratore ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento e fino alla reintegra nella misura massima di 12 mensilità. Nel caso di specie si applica, infatti, il settimo comma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori secondo cui “il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui … il licenziamento è stato intimato in violazione dell'art. 2110 secondo comma, del codice civile”.
Ai fini della quantificazione del tallone mensile va considerato che il rapporto di lavoro dell'istante trasformato a tempo indeterminato, full-time, in data 31.12.2014 a far tempo dal 1/12/2018 veniva ritrasformato in part-time al 50% con 20 ore settimanali (cfr. doc. n.
3-4 del fascicolo dell'istante). Appare dunque corretto il calcolo allegato dalla difesa dell'istante che riferisce che con riferimento al terzo livello il tallone retributivo di riferimento ai fini della domanda di risarcimento del danno è pari ad € 1.011,63.
Le domande dell'istante devono essere accolte così come precisato nel dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , Parte_1 con ricorso depositato il 17.04.2024, nei confronti della “ , così provvede: CP_1
1) dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel terzo livello del CCNL Studi professionali a far tempo dal 13.11.2014; condanna la società resistente a corrispondere in favore dell'istante le differenze retributive maturate in relazione alle mansioni superiori espletate a far tempo dal 14.05.2014 al 25.09.2023 nella misura di Euro 9.746,02, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far tempo dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
2) dichiara la illegittimità del licenziamento impugnato e condanna la convenuta a reintegrare immediatamente la nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata Pt_1 all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento e fino alla reintegra nella misura massima di 12 mensilità, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ed il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
3) condanna la società resistente al pagamento in favore delLA ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 9.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 8.01.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 8.01.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Rizzoglio;
Parte_1
e
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2024 la conveniva dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale Pt_1 di Milano la “ formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, per tutti i CP_1 motivi esposti, la nullità e/o la discriminatorietà e/o la illegittimità del licenziamento dichiararlo nullo, invalido, inefficace, inesistente e annullarlo, condannando la convenuta a reintegrare immediatamente la sig.ra nel posto di lavoro, adibendola a mansioni corrispondenti all'inquadramento spettante e, Pt_1 comunque, compatibili con la sua residua capacità lavorativa;
2) conseguentemente condannare la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla sig.ra CP_1 Pt_1 eventualmente anche a titolo di risarcimento, la retribuzione dovuta dal momento del suo licenziamento e sino alla effettiva reintegra;
3) in ogni caso accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto per l'intera durata del rapporto di lavoro mansioni superiori riconducibili al 3° livello o, in subordine al 4° livello super Ccnl studi professionali e per l'effetto condannare la convenuta ad inquadrare la ricorrente nel livello 3° con decorrenza 14/11/2014 o, in subordine - previo riconoscimento dell'inquadramento nel 4° livello super dal 14/11/2014 - nel 3° livello dal 14/05/2014, o in estremo subordine nel 4° livello super dal 14/11/2014 e conseguentemente, 4) condannare la a corrispondere alla ricorrente, CP_1 eventualmente anche a titolo risarcitorio, le relative differenze retributive dalla data di assunzione al licenziamento nella misura di € 9.746,02 (di cui € 672,13 a titolo di TFR) quanto al 3° livello, in subordine
€ 8.391,05 (di cui € 578,69 a titolo di TFR) quanto al 4° livello super e successivamente 3° livello o, in via di estremo subordine € 7.069,25 (di cui € 487,53 a titolo di TFR) quanto al 4° livello super, 5) maggiorare tutte le somme di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, 6) con condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, nessuno si costituiva in giudizio per la resistente e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Le domande della ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte.
1. In via preliminare va ricordato che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente e con precisione con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. A tale riguardo, non è sufficiente affermare “ questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata” , ma occorre esplicitare e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità per responsabilità, autonomia e complessità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che agisce in giudizio l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”. ( Cfr. ex multis Cass. sez. lav., ord. n. 2972 dell'8.2.2021).
Il caso che ci occupa pone un problema di determinazione in concreto di mansioni effettivamente svolte e di conseguente inquadramento. Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo e dal raffronto dei risultati di tali due indagini ( Cass., 27 febbraio
2001, n. 2859; Cass., 20 novembre 2000, n. 14981).
Le prove orali hanno corroborato gli assunti attorei.
La testimone la quale ha lavorato alle dipendenze della convenuta in un primo Testimone_1 momento dal 2011 al 2016 e successivamente a partire dall'ottobre 2022 ha dichiarato: “ … Ho sempre svolto la mansione di responsabile di clinica. Conoscevo la ricorrente precedentemente all'inizio del rapporto di lavoro. La ricorrente ha svolto le mansioni di assistente alla poltrona. In sostanza la ricorrente si occupava di assistere il dottore;
si occupava degli ordini e della sterilizzazione. La ricorrente gestiva il ritiro dei rifiuti speciali provvedendo alla compilazione dei relativi registri compresi i registri delle pulizie giornaliere dei filtri. Io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme a Villa Santa per meno di un anno. Dal
2022 in poi, ho lavorato in una clinica di Milano e, successivamente, sono tornata a Villa Santa”.
La testimone ha riferito le seguenti circostanze: “ … Attualmente svolgo le mansioni di Tes_2 assistente alla poltrona per la Lavoro per questa società dal 2011. Nel 2011 ho iniziato Controparte_1
a Peschiera Borromeo, poi nel 2012 a Sedriano, poi sono andata in maternità, ho ripreso a lavorare nel mese di ottobre 2013 a Villa Santa. Poi, nell'aprile 2014 sono stata trasferita a Brugherio. Ho conosciuto la ricorrente sul posto di lavoro. La ricorrente svolgeva le mansioni di assistente alla poltrona: in particolare, la ricorrente assisteva il medico durante gli interventi, si occupava della sterilizzazione dei ferri, poi effettuava i test dell'autoclave, poi si occupava della gestione del magazzino ed in particolare degli ordini per la clinica, si occupava altresì della gestione dei rifiuti speciali. Gli orari di lavoro erano dalle 9 alle 20. Si lavorava su turni però spesso si lavorava oltre l'orario del turno. La ricorrente utilizzava spesso gli strumenti informatici soprattutto quando la ricorrente effettuava la prescrizione per il laboratorio. Poi, spesso copriva la reception per prendere gli appuntamenti”.
Infine la testimone ha riferito: “Attualmente lavoro e svolgo le mansioni di assistente Testimone_3 alla poltrona alle dipendenze di Confident S.r.l.. Lavoro alle dipendenze di questa società da circa una settimana. Ho lavorato alle dipendenze della per circa un anno come assistente alla CP_1 poltrona. Ho lavorato presso la presso la clinica di Brugherio situata nel centro CP_1 commerciale Bennet. Ho lavorato presso la clinica di Brugherio nell'intero anno 2020. I miei orari di lavoro erano dalle 8 alle 20 oppure dalle 8 alle 14 o dalle 14 alle 20 da lunedì alla domenica: avevo una giornata a settimana di riposo. Ho conosciuto la ricorrente sul posto di lavoro a Brugherio. La ricorrente faceva l'assistente alla poltrona;
assisteva il medico facendo ulteriori attività come l'aspirazione della saliva del paziente, passava gli strumenti al medico durante il trattamento, faceva gli ordini che servivano per la clinica, compilava il registro dei rifiuti infettivi quando venivano mandati e quando venivano registrati, registrava i lavori che entravano e uscivano dalla clinica. La ricorrente intratteneva anche i rapporti con i fornitori. Ricordo che la ricorrente dedicava all'incirca metà giornata all'attività di assistente alla poltrona e l'altra metà giornata alle altre mansioni che ho indicato. Ricordo che quando ho lavorato a Brugherio vi era un'altra dipendente che si alternava con la ricorrente nello svolgimento delle mansioni più squisitamente impiegatizie. Quando la ricorrente non era proprio presente in clinica, questa dipendente di cui ho parlato pocanzi si occupava delle mansioni più squisitamente impiegatizie” Dall'esame delle prove orali si evince che la sin dal momento della sua assunzione nel 2014 ha svolto Pt_1 diverse mansioni come l'assistenza alla poltrona, l'approvvigionamento della clinica, la cura dei vari registri e la sterilizzazione degli strumenti.
L'inquadramento nel 4° livello Ccnl studi professionali non risulta corretto. Infatti ai sensi dell'art. dell'art. 24, area medico-sanitaria odontoiatrica, Ccnl studi professionali appartengono al 4° livello quei lavoratori che “svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite”, tra cui,
a titolo esemplificativo, vengono indicati l'addetto all'accettazione, la centralinista, il mero assistente di studio odontoiatrico.
Appartengono, invece, al 3° livello “i lavoratori che nell'ambito di direttive ricevute dal titolare dello studio professionale svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici” e tra questi vengono annoverati l'assistente di studio medico, l'assistente di studio odontoiatrico e il segretario con mansioni promiscue di concetto e d'ordine.
Orbene la ricorrente per oltre nove anni ha svolto mansioni specializzate di assistente di studio odontoiatrico, comportanti l'utilizzo di sistemi informatici.
Affinchè si perfezioni il riconoscimento del diritto all'assegnazione definitiva delle mansioni superiori è necessario che tale espletamento si sia protratto per il tempo previsto dal contratto collettivo o almeno per sei mesi. Nel caso che ci occupa, il ccnl di riferimento all'articolo 115 non prevede alcun termine: per tali ragioni occorre considerare i sei mesi previsti dalla normativa codicistica.
Poiché la ricorrente ha svolto mansioni superiori sin dal momento della sua assunzione, ossia a far tempo dal 14/05/2014, il diritto all'inquadramento superiore decorre a far tempo dal 13/11/2014. La ricorrente ha diritto all'importo per le mansioni superiori del terzo livello pari ad € 9.746,02. I conteggi. Formulati secondo l'orario indicato nel ricorso, sono corretti e non necessitano di alcun vaglio contabile.
2. Nel vagliare le domande relative al licenziamento per superamento del periodo di comporto impugnato va osservato, sulla base della documentazione prodotta, che la dal 19/04/2023 al 26/04/2023 Pt_1 veniva ricoverata presso la struttura Ospedaliera IRCCS San Raffaele, per un intervento chirurgico di sleeve-lobectomy inferiore sinistra a causa di un carcinoide tipico (doc. n. 5 del fascicolo dell'istante); che per tale motivo la ricorrente veniva inserita in un programma di follow-up con la necessità di un periodo di degenza e cura con trattamenti chirurgici, terapeutici e controlli costanti;
che l'istante si assentava dal lavoro inviando regolarmente la certificazione medica attestante le sue condizioni di salute in un primo momento per effettuare i dovuti accertamenti medico-clinici dal 12/04/2023 al 14/04/2023 ( tre giorni)
e successivamente per il predetto periodo di ricovero (doc. n. 6 del fascicolo della ricorrente); che dopo il ricovero, le assenze della lavoratrice proseguivano in ragione “dell'esito intervento lobectomia polmonare” e venivano certificate per i seguenti periodi: dal 26/04/2023 al 26/05/2023 (31 giorni); dal 26/05/2023 al 24/06/2023 (29 giorni, avendo già contatto il 26/05/2023 nell'intervallo di tempo coperto dal certificato precedente); dal 23/06/2023 al 22/07/2023 (28 giorni, avendo già contato il 23/06/2023 ed il 24/06/2023 nell'intervallo di tempo coperto dal certificato precedente); dal 23/07/2023 al
7/08/2023 (16 giorni); dal 7/08/2023 al 20/08/2023 (13 giorni, avendo già contato il 7/08/2023 nell'intervallo di tempo coperto dal certificato precedente); dal 21/08/2023 al 8/09/2023 (19 giorni) e dal 9/09/2023 al 24/09/2023 (16 giorni) (doc. n. 7 del fascicolo della ricorrente), per un totale di assenze, quindi, pari a complessivi 155 giorni, cui occorre aggiungere quattro giorni di assenza, per influenza, effettuati nel periodo certificato dal 20/12/2022 al 23/12/2022: il numero complessivo dei giorni di assenza è pari a 159.
La ricorrente ha documentato che in data 25/09/2023 ha ripreso il proprio lavoro ricevendo la lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto. Con tale comunicazione venivano imputati alla ricorrente erroneamente 194 giorni di assenza. Infatti sono stati conteggiati quattro giorni dal
20/12/2022 al 23/12/2022, tre giorni dal 12/04/2023 al 14/04/2023, trentuno giorni dal 26/04/2023 al 26/05/2023, trenta giorni dal 26/05/2023 al 24/06/2023, trenta giorni dal 23/06/2023 al
22/07/2023, sedici giorni dal 23/07/2023 al 7/08/2023, quattordici giorni dal 7/08/2023 al 20/08/2023, diciannove giorni dal 21/08/2023 al 8/09/2023 e quarantasette giorni dal 9/08/2023 al 24/09/2023.
In particolare venivano conteggiati dal datore di lavoro due volte i giorni del 26/05/2023, 23/06/2023,
24/06/2023 e 7/08/2023 e veniva conteggiato due volte il periodo di tempo compreso tra il 9/08/2023
e l'8/09/2023 (31 giorni).
In sostanza la resistente ha conteggiato 35 giorni in eccesso di assenze per malattia mai effettuate dalla ricorrente. Il certificato medico dell'11/09/2023, da ultimo rilasciato dal medico curante quale continuazione della malattia, individuava erroneamente come data di inizio quella del 9/08/2023, anziché il 9/09/2023 (doc. n. 11 del fascicolo dell'istante). Detto errore risulta facilmente individuabile dal confronto con il certificato medico immediatamente precedente e valido dal 21/08/2023 all'8/09/2023. Il termine di comporto indicato dal Ccnl (articolo 103), e utilizzato dalla convenuta per comminare il licenziamento, è pari a 180 giorni nella sua misura ordinaria in un periodo considerato a ritroso di 365 giorni, ma in caso di assenze dovute a patologie oncologiche è pari a 270 giorni (art. 103,
Ccnl citato). La ricorrente è stata considerata assente per 194 giorni sulla base della lettera di licenziamento.
La in ragione della patologia oncologica in oggetto ha un'invalidità con riduzione permanente della Pt_1 capacità lavorativa pari al 70% (doc. n. 13 del fascicolo dell'istante).
Il licenziamento impugnato è stato intimato a seguito di un numero di assenze effettive complessive pari a 159 giorni nell'arco di 365 giorni a ritroso ed a fronte di un periodo di comporto stabilito dal Ccnl applicato di 180 giorni, nella sua misura ordinaria (art. 103, Ccnl studi professionali). Il predetto licenziamento, quindi, risulta comminato prima dello scadere del periodo di comporto ed a fronte di un periodo di malattia concluso il 24/09/2023, quando, la ricorrente il giorno 25/09/2023 riprendeva regolarmente il proprio lavoro. Peraltro nel caso che ci occupa il periodo di comporto avrebbe dovuto essere considerato nella sua misura massima di 270 giorni trattandosi di assenza per malattia oncologica.
Il Ccnl applicato, infatti, al suo articolo 103 dispone che “nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche … il periodo di comporto sarà elevato di 90 giorni” (doc. n. 12).
Appare, quindi, evidente il mancato superamento del periodo di comporto e la conseguente illegittimità del licenziamento comminato con il diritto alla reintegra del lavoratore ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento e fino alla reintegra nella misura massima di 12 mensilità. Nel caso di specie si applica, infatti, il settimo comma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori secondo cui “il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui … il licenziamento è stato intimato in violazione dell'art. 2110 secondo comma, del codice civile”.
Ai fini della quantificazione del tallone mensile va considerato che il rapporto di lavoro dell'istante trasformato a tempo indeterminato, full-time, in data 31.12.2014 a far tempo dal 1/12/2018 veniva ritrasformato in part-time al 50% con 20 ore settimanali (cfr. doc. n.
3-4 del fascicolo dell'istante). Appare dunque corretto il calcolo allegato dalla difesa dell'istante che riferisce che con riferimento al terzo livello il tallone retributivo di riferimento ai fini della domanda di risarcimento del danno è pari ad € 1.011,63.
Le domande dell'istante devono essere accolte così come precisato nel dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , Parte_1 con ricorso depositato il 17.04.2024, nei confronti della “ , così provvede: CP_1
1) dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel terzo livello del CCNL Studi professionali a far tempo dal 13.11.2014; condanna la società resistente a corrispondere in favore dell'istante le differenze retributive maturate in relazione alle mansioni superiori espletate a far tempo dal 14.05.2014 al 25.09.2023 nella misura di Euro 9.746,02, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far tempo dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
2) dichiara la illegittimità del licenziamento impugnato e condanna la convenuta a reintegrare immediatamente la nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata Pt_1 all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento e fino alla reintegra nella misura massima di 12 mensilità, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ed il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
3) condanna la società resistente al pagamento in favore delLA ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 9.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 8.01.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)