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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/09/2025, n. 4501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4501 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9798/2020 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni”;
TRA
” (già Parte_1 Pt_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, p.i. rappresentata e difesa dall'avv. Angelo P.IVA_1
Pettinato, giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, p.i. rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Corrado Micieli, giusta procura in atti;
- PARTI CONVENUTE all'udienza del 10 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto notificati in data 29.10.2020, la società ha Parte_2 evocato in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la società
[...]
e al fine di sentire dichiarare Controparte_1 Controparte_2
l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di vendita, a rogito Notaio
[...]
, rep. n. 40.256, racc. n. 22.633, del 4.6.2020, con il quale Per_1
n.q. di legale rappresentante della società convenuta Parte_3
trasferiva, in favore del figlio la proprietà delle Controparte_2
unità immobiliari, site in Aci Catena, via IV novembre s.n., meglio descritte in ricorso;
in subordine, ha chiesto dichiararne la nullità per simulazione assoluta.
Instauratosi il contraddittorio, con atto del 9.3.2021 si è costituto contestando la pretesa attorea ritenuta infondata in Controparte_2
fatto e diritto poiché carente dei requisiti previsti dalla disciplina invocata;
ne ha chiesto, dunque, il rigetto.
In pari data si è costituita, altresì, la società convenuta spiegando, nel merito, le medesime difese e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento del danno, ex Parte_1
art. 1453 c.c., quantificato nella misura di € 25.666,36, in ragione dall'erronea installazione degli infissi in alluminio presso l'abitazione del legale rappresentante della società stessa;
in ulteriore subordine, ha chiesto dichiarare la compensazione del credito vantato dalla società creditrice con quanto vantato in forza della formulata domanda riconvenzionale.
Con ordinanza del 19.3.2021 è stato disposto il mutamento di rito e, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione esclusivamente per la pronuncia relativa alle domande principali. Con sentenza parziale n. 5515/2024 del 15.11.2024, pubblicata il
18.11.2024, il Tribunale di Catania ha dichiarato l'inefficacia, nei confronti della società attrice, dell'atto di compravendita stipulato in data 4 giugno 2020, a rogito notaio di Acireale, rep. n. Persona_1
40.256 e racc. n. 22.633, trascritto il 5.6.2020, condannando le parti convenute in solido alla refusione delle spese di lite.
Con contestuale ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di istruire la domanda riconvenzionale.
Indi, espletata consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del
10.6.2025, precisate nuovamente le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, ai fini della risoluzione delle residue questioni oggetto della presente controversia, va rilevato che è pacifico tra le parti che la società CP_3 Controparte_1
commissionava alla società lavori in ferro in Parte_1
alluminio da collocare all'interno di una villetta sita in Aci Catena via
Scigliano fraz. S. Nicolò, e che è parimenti pacifico tra le parti che la detta villetta è di proprietà di e della moglie, Parte_3 [...]
; circostanza, quest'ultima, affermata dalla stessa società Pt_4
committente dei lavori e non contestata dalla controparte. CP_1
Non si ha alcuna prova dei rapporti intercorsi tra i coniugi CP_2
e la riguardanti la realizzazione di CP_3 Controparte_1
questa palazzina, ma il contratto intercorso tra le due società di cui al presente procedimento va qualificato giuridicamente come contratto di appalto in favore del terzo (nel ricorso per decreto ingiuntivo la società viene indicata come la committente), la cui CP_3 CP_1 validità è oramai coperta dal giudicato (infatti, l'autorità di giudicato del decreto ingiuntivo relativo al pagamento del prezzo, si estende anche alla validità del rapporto giuridico dedotto in giudizio).
Nel contratto a favore di terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario qualora la stipulazione sia idonea a far acquisire al terzo il diritto che ne è oggetto senza bisogno di un'attività esecutiva del promittente;
indi, una volta verificatasi la sua efficacia a favore del terzo (mediante adesione alla stipulazione anche per facta concludentia ed a maggior ragione per effetto di dichiarazione di volerne profittare anche in confronto del promittente), soltanto il terzo è legittimato ad agire per l'esecuzione della prestazione oggetto del diritto attribuitogli, dovendosi escludere che sussista una legittimazione concorrente dello stipulante. Infatti, la prestazione oggetto del contratto a favore del terzo, rappresentata dall'attribuzione del diritto al medesimo, risulta già realizzata in tal caso: di fronte all'inadempimento da parte del promittente alla prestazione attribuita al terzo come oggetto del diritto conferitogli, non è configurabile in capo allo stipulante un diritto alla risoluzione del contratto a favore del terzo, perché detto inadempimento non concerne tale contratto, ma il rapporto originato dall'attribuzione al terzo del diritto, che, se si sostanzia in una posizione contrattuale fra il terzo e il promittente, potrà dare luogo ad azione di risoluzione da parte del terzo. Allo stesso modo, salve diverse pattuizione contrattuali, di fronte all'inadempimento da parte del promittente della prestazione attribuita al terzo come oggetto del diritto conferitogli, non è configurabile in capo allo stipulante un diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento, perché esso spetta al terzo (cfr. in questo senso
Cass. n.14985/2022).
Fatta questa necessaria premessa, nella specie con il contratto in questione l'appaltatore, la società assumeva un'obbligazione nei Pt_1
confronti del committente, società ma Controparte_4
la prestazione era destinata a un terzo beneficiario, nella specie i coniugi
CP_2
Orbene, in questo caso i contraenti possono agire nei limiti del rapporto obbligatorio, ma non per i danni del terzo in senso proprio, cioè il committente non può agire come sostituito del terzo beneficiario, salvo che il contratto preveda espressamente un meccanismo di surrogazione o il promittente abbia indennizzato il terzo e chieda la rivalsa alla controparte in base al rapporto interno tra loro.
In definitiva in caso di contratto in favore del terzo la parte stipulante può agire contro l'altro contraente solo per violazione del contratto tra loro, per danni propri o per rivalsa, se ha dovuto risarcire il terzo a causa di un inadempimento imputabile alla controparte;
ma non può agire “per conto” del terzo per i danni subiti da quest'ultimo, salvo casi particolari (surrogazione o rivalsa), non ricorrenti nella specie.
Nel caso in esame la società non ha CP_3 Controparte_1
dimostrato di aver subito alcun danno né in proprio né per aver risarcito i coniugi , i quali, destinatari della prestazione della Parte_5
Safa, potrebbero (non vi è prova in senso contrario) aver accettato l'opera così come effettuata, di guisa che la domanda risarcitoria deve essere rigettata. Ad analoga conclusione si arriverebbe anche nel caso in cui i coniugi avrebbero conferito alla Parte_5 CP_3
l'appalto per l'esecuzione dei lavori per cui è causa (ma CP_1
in atti non vi è prova di un rapporto di tal genere), e la società suindicata avrebbe subappaltato i lavori alla Pt_1
Infatti, in caso di subappalto, l'originario appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi e difformità essendo prima di tale momento privo dell'interesse ad agire, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi oppure non denunciare mai i vizi occulti, oppure denunciarli tardivamente, per cui di nulla potrebbe dolersi l'appaltatore perché nessun danno sarebbe a lui derivato dalla esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore (art. 1670 c.c.).
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di risarcimento dei danni deve essere rigettata.
Sussistono giustificati motivi, in relazione alla presente decisione, per compensare tra le parti le spese processuali relative alla detta domanda, mentre le spese di consulenza tecnica di ufficio, come già liquidate in atti seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società attesa la sua soccombenza. Controparte_4
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 9798/2020
R.G., rigetta la domanda riconvenzionale promossa da
[...]
nei confronti della società Controparte_1 [...]
. Parte_2
Compensa tra le suddette parti le spese processuali.
Pone a carico della parte le spese di Controparte_1
consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania in data 8 settembre 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9798/2020 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni”;
TRA
” (già Parte_1 Pt_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, p.i. rappresentata e difesa dall'avv. Angelo P.IVA_1
Pettinato, giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, p.i. rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Corrado Micieli, giusta procura in atti;
- PARTI CONVENUTE all'udienza del 10 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto notificati in data 29.10.2020, la società ha Parte_2 evocato in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la società
[...]
e al fine di sentire dichiarare Controparte_1 Controparte_2
l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di vendita, a rogito Notaio
[...]
, rep. n. 40.256, racc. n. 22.633, del 4.6.2020, con il quale Per_1
n.q. di legale rappresentante della società convenuta Parte_3
trasferiva, in favore del figlio la proprietà delle Controparte_2
unità immobiliari, site in Aci Catena, via IV novembre s.n., meglio descritte in ricorso;
in subordine, ha chiesto dichiararne la nullità per simulazione assoluta.
Instauratosi il contraddittorio, con atto del 9.3.2021 si è costituto contestando la pretesa attorea ritenuta infondata in Controparte_2
fatto e diritto poiché carente dei requisiti previsti dalla disciplina invocata;
ne ha chiesto, dunque, il rigetto.
In pari data si è costituita, altresì, la società convenuta spiegando, nel merito, le medesime difese e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento del danno, ex Parte_1
art. 1453 c.c., quantificato nella misura di € 25.666,36, in ragione dall'erronea installazione degli infissi in alluminio presso l'abitazione del legale rappresentante della società stessa;
in ulteriore subordine, ha chiesto dichiarare la compensazione del credito vantato dalla società creditrice con quanto vantato in forza della formulata domanda riconvenzionale.
Con ordinanza del 19.3.2021 è stato disposto il mutamento di rito e, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione esclusivamente per la pronuncia relativa alle domande principali. Con sentenza parziale n. 5515/2024 del 15.11.2024, pubblicata il
18.11.2024, il Tribunale di Catania ha dichiarato l'inefficacia, nei confronti della società attrice, dell'atto di compravendita stipulato in data 4 giugno 2020, a rogito notaio di Acireale, rep. n. Persona_1
40.256 e racc. n. 22.633, trascritto il 5.6.2020, condannando le parti convenute in solido alla refusione delle spese di lite.
Con contestuale ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di istruire la domanda riconvenzionale.
Indi, espletata consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del
10.6.2025, precisate nuovamente le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, ai fini della risoluzione delle residue questioni oggetto della presente controversia, va rilevato che è pacifico tra le parti che la società CP_3 Controparte_1
commissionava alla società lavori in ferro in Parte_1
alluminio da collocare all'interno di una villetta sita in Aci Catena via
Scigliano fraz. S. Nicolò, e che è parimenti pacifico tra le parti che la detta villetta è di proprietà di e della moglie, Parte_3 [...]
; circostanza, quest'ultima, affermata dalla stessa società Pt_4
committente dei lavori e non contestata dalla controparte. CP_1
Non si ha alcuna prova dei rapporti intercorsi tra i coniugi CP_2
e la riguardanti la realizzazione di CP_3 Controparte_1
questa palazzina, ma il contratto intercorso tra le due società di cui al presente procedimento va qualificato giuridicamente come contratto di appalto in favore del terzo (nel ricorso per decreto ingiuntivo la società viene indicata come la committente), la cui CP_3 CP_1 validità è oramai coperta dal giudicato (infatti, l'autorità di giudicato del decreto ingiuntivo relativo al pagamento del prezzo, si estende anche alla validità del rapporto giuridico dedotto in giudizio).
Nel contratto a favore di terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario qualora la stipulazione sia idonea a far acquisire al terzo il diritto che ne è oggetto senza bisogno di un'attività esecutiva del promittente;
indi, una volta verificatasi la sua efficacia a favore del terzo (mediante adesione alla stipulazione anche per facta concludentia ed a maggior ragione per effetto di dichiarazione di volerne profittare anche in confronto del promittente), soltanto il terzo è legittimato ad agire per l'esecuzione della prestazione oggetto del diritto attribuitogli, dovendosi escludere che sussista una legittimazione concorrente dello stipulante. Infatti, la prestazione oggetto del contratto a favore del terzo, rappresentata dall'attribuzione del diritto al medesimo, risulta già realizzata in tal caso: di fronte all'inadempimento da parte del promittente alla prestazione attribuita al terzo come oggetto del diritto conferitogli, non è configurabile in capo allo stipulante un diritto alla risoluzione del contratto a favore del terzo, perché detto inadempimento non concerne tale contratto, ma il rapporto originato dall'attribuzione al terzo del diritto, che, se si sostanzia in una posizione contrattuale fra il terzo e il promittente, potrà dare luogo ad azione di risoluzione da parte del terzo. Allo stesso modo, salve diverse pattuizione contrattuali, di fronte all'inadempimento da parte del promittente della prestazione attribuita al terzo come oggetto del diritto conferitogli, non è configurabile in capo allo stipulante un diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento, perché esso spetta al terzo (cfr. in questo senso
Cass. n.14985/2022).
Fatta questa necessaria premessa, nella specie con il contratto in questione l'appaltatore, la società assumeva un'obbligazione nei Pt_1
confronti del committente, società ma Controparte_4
la prestazione era destinata a un terzo beneficiario, nella specie i coniugi
CP_2
Orbene, in questo caso i contraenti possono agire nei limiti del rapporto obbligatorio, ma non per i danni del terzo in senso proprio, cioè il committente non può agire come sostituito del terzo beneficiario, salvo che il contratto preveda espressamente un meccanismo di surrogazione o il promittente abbia indennizzato il terzo e chieda la rivalsa alla controparte in base al rapporto interno tra loro.
In definitiva in caso di contratto in favore del terzo la parte stipulante può agire contro l'altro contraente solo per violazione del contratto tra loro, per danni propri o per rivalsa, se ha dovuto risarcire il terzo a causa di un inadempimento imputabile alla controparte;
ma non può agire “per conto” del terzo per i danni subiti da quest'ultimo, salvo casi particolari (surrogazione o rivalsa), non ricorrenti nella specie.
Nel caso in esame la società non ha CP_3 Controparte_1
dimostrato di aver subito alcun danno né in proprio né per aver risarcito i coniugi , i quali, destinatari della prestazione della Parte_5
Safa, potrebbero (non vi è prova in senso contrario) aver accettato l'opera così come effettuata, di guisa che la domanda risarcitoria deve essere rigettata. Ad analoga conclusione si arriverebbe anche nel caso in cui i coniugi avrebbero conferito alla Parte_5 CP_3
l'appalto per l'esecuzione dei lavori per cui è causa (ma CP_1
in atti non vi è prova di un rapporto di tal genere), e la società suindicata avrebbe subappaltato i lavori alla Pt_1
Infatti, in caso di subappalto, l'originario appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi e difformità essendo prima di tale momento privo dell'interesse ad agire, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi oppure non denunciare mai i vizi occulti, oppure denunciarli tardivamente, per cui di nulla potrebbe dolersi l'appaltatore perché nessun danno sarebbe a lui derivato dalla esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore (art. 1670 c.c.).
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di risarcimento dei danni deve essere rigettata.
Sussistono giustificati motivi, in relazione alla presente decisione, per compensare tra le parti le spese processuali relative alla detta domanda, mentre le spese di consulenza tecnica di ufficio, come già liquidate in atti seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società attesa la sua soccombenza. Controparte_4
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 9798/2020
R.G., rigetta la domanda riconvenzionale promossa da
[...]
nei confronti della società Controparte_1 [...]
. Parte_2
Compensa tra le suddette parti le spese processuali.
Pone a carico della parte le spese di Controparte_1
consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania in data 8 settembre 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)