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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/12/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2817/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER, COMMA III, C.P.C.
A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 01/12/2025
Il Giudice, dott.ssa TA HI, rilevato che, con provvedimento depositato il 4/07/2025, è stata disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 1/12/2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con il deposito di note scritte;
preso atto dell'avvenuto deposito in telematico, in data 29/10/2025, di note scritte nell'interesse dell'appellante con le quali l'avv. Giulia GG ha precisato le Pt_1 conclusioni e chiesto la decisione della causa;
Il Giudice lette le suddette note, pronuncia sentenza con contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da fogli allegati.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Provvedimento redatto e inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 17/12/2025.
Il Giudice
TA HI
N. 2817/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. TA HI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 2817/2023 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Parte_2 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del dr. Parte_3
(CF: , nella sua qualità di Procuratore in virtù dei poteri al C.F._1 medesimo conferiti giusta procura speciale - REP. N. 179856 RACCOLTA N. 12275 del
27.04.2023; rappresenta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Giulia
GG (C.F. ), e con questa elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio professionale sito in Salerno (SA) alla Via M. Ripa nr.
2. PEC:
Email_1
ATTORE-APPELLANTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
03.11.1954, residente in [...]; rappresentato e difeso, nel corso del giudizio di primo grado, dall'avv. Francesco D'Amora
e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio professionale sito in Castellammare di Stabia (NA), alla Piazza Spartaco nr. 27;
CONVENUTO-APPELLATO CONTUMACE
nonché contro
, cf: in persona del Presidente p.t., con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Napoli alla via Santa Lucia, 81, all'indirizzo PEC egione.campania.it; Email_2
CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 449/2023 depositata in cancelleria in data 19/01/2022 e pibblicata il 14/02/2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- In via principale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della
Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente;
- dichiarare la domanda proposta dall'attore inammissibile e/o improponibile, nonché ogni altra conclusione avanzata nel giudizio di primo grado e conseguentemente, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato, rigettare la domanda
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22/03/2021, conveniva in giudizio, CP_1 innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, l' e la Controparte_3 CP_2
impugnando l'estratto di ruolo nr. 4196/2015 avente ad oggetto la cartella di
[...] pagamento nr. 07120150045697641000 dell'importo complessivo di € 192,55, emessa per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativa all'anno 2010, asseritamente notificata in data 20.4.2015.
A sostegno dell'opposizione, ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice di pace nonché ammissibile la domanda proposta, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine triennale.
Chiedeva, quindi, la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale opposta, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva l , eccependo in via preliminare il difetto Parte_2 di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore della Commissione Provinciale
Tributaria nonché l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, non potendosi ritenere essa responsabile, quale mero ente deputato alla riscossione, per l'avvenuta iscrizione a ruolo di crediti prescriti. Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario nonché l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale;
nel merito, il rigetto delle domanda, con vittoria di spese e competenze di lite. 3. Restava contumace la nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_2
4. Con sentenza n. 449/2023, depositata il 14/2/2023, il Giudice di Pace di Gragnano, ritenuta sussistente la propria giurisdizione nonché ammissibile la domanda proposta, accoglieva la domanda attorea dichiarando prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale per decorso del termine di prescrizione triennale, condannando l' al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
5. Avverso detta sentenza, presentava appello l' Parte_4 lamentando l'erroneità della sentenza impugnata: (i) per non aver accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Commissione tributaria provinciale;
(ii) per avr ritenuto opponibile l'estratto di ruolo esattoriale, nonostante la mancanza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 cpc;
(iii) mancata valutazione della prova documentale relativa all'interruzione del termine di prescrizione.
Chiedeva quindi, riformarsi la sentenza di primo gardo, dichiarando in via preliminare il difetto di giurisdizione del GO in favore dle giudice tributario e, in ogno caso,
l'inammissibilità della domanda, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. 6. Restavano contumaci e la nonostante la regolare CP_1 Controparte_2 citazione a giudizio.
7. All'udienza del 14.11.2023, il Giudice, dichiarata la contumacia di e della CP_1
e dopo alcuni rinvii dovuti all'assenza per maternità del giudice Controparte_2 scrivente, la causa veniva decida ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Gragnano n. Pt_1
449/2023, pubblicata in data 14/2/2023, è fondato, per le ragioni che seguono.
8. Preliminarmente, va trattata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall' Pt_1 sin dal primo gardo di giudizio in considerazione del fatto che la cartella esattoriale sottesa all'estratto di ruolo opposto ha ad oggetto crediti di natura tributaria (tassa automobilistica), stante il suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della decisione sulla controversia.
8.1 Sul punto, va rilevato che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nell'atto che determina l'inizio dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione, alla giurisdizione del Giudice
Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere dei successivi atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n.
546/1992” la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari, estendendosi “ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”.
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il quadro normativo è poi completato dall'art. 19 del citato decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tale orientamento è stato messo in discussione dalla giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”). Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni
Unite n. 30666/2022, che operano un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sull'eccezione di prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”.
Il discrimen, in definitiva, è offerto dal momento in cui si ritiene maturata la prescrizione del credito: se ante notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, se dopo tale notifica al giudice ordinario (il vero “spartiacque” sarebbe quindi costituito dalla notifica della cartella esattoriale).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di orientamenti giurisprudenziali, ha inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte, nella sentenza da ultimo menzionata, si legge, da un lato, che non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto” e, dall'altro lato, che “il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che
“Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Con la sentenza n. 32539/2024 del 14/12/2024, la Suprema Corte ha, ancor più chiaramente, evidenziato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito. Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dall'orientamento favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale (fatto proprio, in passato, dal giudice scrivente), si ritiene tuttavia di aderire oggi (melius re perpensa) all'orientamento da ultimo menzionato
(e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato, all'atto pratico, sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
8.2 Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla stessa prospettazione effettuata in primo gardo dell'odierno opposto che, di fatto, ha impugnato un estratto di ruolo afferente ad una cartella esattoriale, che pacificamente non possono considerarsi atti esecutivi), deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata dall'odierna appellante potendosi ritenere Pt_1 assorbito ogni altro motivo di gravame.
9. Per ciò che attiene infine al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (attinenti al riparto di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa TA HI, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Gragnano n. 449/2023, emessa il 21/01/2022 e pubblicata il 14/02/2023, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 17/12/2025.
Il Giudice
TA HI
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER, COMMA III, C.P.C.
A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 01/12/2025
Il Giudice, dott.ssa TA HI, rilevato che, con provvedimento depositato il 4/07/2025, è stata disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 1/12/2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con il deposito di note scritte;
preso atto dell'avvenuto deposito in telematico, in data 29/10/2025, di note scritte nell'interesse dell'appellante con le quali l'avv. Giulia GG ha precisato le Pt_1 conclusioni e chiesto la decisione della causa;
Il Giudice lette le suddette note, pronuncia sentenza con contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da fogli allegati.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Provvedimento redatto e inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 17/12/2025.
Il Giudice
TA HI
N. 2817/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. TA HI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 2817/2023 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Parte_2 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del dr. Parte_3
(CF: , nella sua qualità di Procuratore in virtù dei poteri al C.F._1 medesimo conferiti giusta procura speciale - REP. N. 179856 RACCOLTA N. 12275 del
27.04.2023; rappresenta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Giulia
GG (C.F. ), e con questa elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio professionale sito in Salerno (SA) alla Via M. Ripa nr.
2. PEC:
Email_1
ATTORE-APPELLANTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
03.11.1954, residente in [...]; rappresentato e difeso, nel corso del giudizio di primo grado, dall'avv. Francesco D'Amora
e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio professionale sito in Castellammare di Stabia (NA), alla Piazza Spartaco nr. 27;
CONVENUTO-APPELLATO CONTUMACE
nonché contro
, cf: in persona del Presidente p.t., con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Napoli alla via Santa Lucia, 81, all'indirizzo PEC egione.campania.it; Email_2
CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 449/2023 depositata in cancelleria in data 19/01/2022 e pibblicata il 14/02/2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- In via principale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della
Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente;
- dichiarare la domanda proposta dall'attore inammissibile e/o improponibile, nonché ogni altra conclusione avanzata nel giudizio di primo grado e conseguentemente, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato, rigettare la domanda
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22/03/2021, conveniva in giudizio, CP_1 innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, l' e la Controparte_3 CP_2
impugnando l'estratto di ruolo nr. 4196/2015 avente ad oggetto la cartella di
[...] pagamento nr. 07120150045697641000 dell'importo complessivo di € 192,55, emessa per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativa all'anno 2010, asseritamente notificata in data 20.4.2015.
A sostegno dell'opposizione, ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice di pace nonché ammissibile la domanda proposta, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine triennale.
Chiedeva, quindi, la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale opposta, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva l , eccependo in via preliminare il difetto Parte_2 di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore della Commissione Provinciale
Tributaria nonché l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, non potendosi ritenere essa responsabile, quale mero ente deputato alla riscossione, per l'avvenuta iscrizione a ruolo di crediti prescriti. Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario nonché l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale;
nel merito, il rigetto delle domanda, con vittoria di spese e competenze di lite. 3. Restava contumace la nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_2
4. Con sentenza n. 449/2023, depositata il 14/2/2023, il Giudice di Pace di Gragnano, ritenuta sussistente la propria giurisdizione nonché ammissibile la domanda proposta, accoglieva la domanda attorea dichiarando prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale per decorso del termine di prescrizione triennale, condannando l' al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
5. Avverso detta sentenza, presentava appello l' Parte_4 lamentando l'erroneità della sentenza impugnata: (i) per non aver accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Commissione tributaria provinciale;
(ii) per avr ritenuto opponibile l'estratto di ruolo esattoriale, nonostante la mancanza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 cpc;
(iii) mancata valutazione della prova documentale relativa all'interruzione del termine di prescrizione.
Chiedeva quindi, riformarsi la sentenza di primo gardo, dichiarando in via preliminare il difetto di giurisdizione del GO in favore dle giudice tributario e, in ogno caso,
l'inammissibilità della domanda, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. 6. Restavano contumaci e la nonostante la regolare CP_1 Controparte_2 citazione a giudizio.
7. All'udienza del 14.11.2023, il Giudice, dichiarata la contumacia di e della CP_1
e dopo alcuni rinvii dovuti all'assenza per maternità del giudice Controparte_2 scrivente, la causa veniva decida ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Gragnano n. Pt_1
449/2023, pubblicata in data 14/2/2023, è fondato, per le ragioni che seguono.
8. Preliminarmente, va trattata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall' Pt_1 sin dal primo gardo di giudizio in considerazione del fatto che la cartella esattoriale sottesa all'estratto di ruolo opposto ha ad oggetto crediti di natura tributaria (tassa automobilistica), stante il suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della decisione sulla controversia.
8.1 Sul punto, va rilevato che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nell'atto che determina l'inizio dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione, alla giurisdizione del Giudice
Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere dei successivi atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n.
546/1992” la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari, estendendosi “ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”.
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il quadro normativo è poi completato dall'art. 19 del citato decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tale orientamento è stato messo in discussione dalla giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”). Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni
Unite n. 30666/2022, che operano un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sull'eccezione di prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”.
Il discrimen, in definitiva, è offerto dal momento in cui si ritiene maturata la prescrizione del credito: se ante notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, se dopo tale notifica al giudice ordinario (il vero “spartiacque” sarebbe quindi costituito dalla notifica della cartella esattoriale).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di orientamenti giurisprudenziali, ha inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte, nella sentenza da ultimo menzionata, si legge, da un lato, che non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto” e, dall'altro lato, che “il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che
“Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Con la sentenza n. 32539/2024 del 14/12/2024, la Suprema Corte ha, ancor più chiaramente, evidenziato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito. Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dall'orientamento favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale (fatto proprio, in passato, dal giudice scrivente), si ritiene tuttavia di aderire oggi (melius re perpensa) all'orientamento da ultimo menzionato
(e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato, all'atto pratico, sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
8.2 Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla stessa prospettazione effettuata in primo gardo dell'odierno opposto che, di fatto, ha impugnato un estratto di ruolo afferente ad una cartella esattoriale, che pacificamente non possono considerarsi atti esecutivi), deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata dall'odierna appellante potendosi ritenere Pt_1 assorbito ogni altro motivo di gravame.
9. Per ciò che attiene infine al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (attinenti al riparto di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa TA HI, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Gragnano n. 449/2023, emessa il 21/01/2022 e pubblicata il 14/02/2023, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 17/12/2025.
Il Giudice
TA HI