Articolo 14 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 13Articolo 15
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 14.

In ogni dormitorio deve sistemarsi per ciascuna persona, oltre la cuccetta, uno stipetto della capacita' di circa metri cubi 0,3 con gli sportelli muniti di fori e di farfalletta, una sedia o un solido sgabello pieghevole e un attaccapanni.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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