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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5745 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 15212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 15212/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Casoria (NA), alla Parte_1 C.F._1
Via Cavour n. 92, presso lo studio dell'Avv. Luca Romano (c.f. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione;
Opponente
E
c.f. , in persona del l.r.p.t. dott. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato in Napoli, presso lo studio degli Avv.ti Sergio Turrà (c.f. ) C.F._3
e Daniela Vallifuoco (c.f. ), che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e C.F._4 disgiuntamente, in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione;
Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 21.06.2023, ha intimato a il Controparte_3 Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 20.693,16 sulla base della sentenza n. 7855/2018 di questo
Tribunale, pubblicata il 13.09.2018, con la quale, tra l'altro, entrambi erano stati condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 7.002,00 oltre interessi e rivalutazione Parte_2 monetaria a titolo di danno non patrimoniale, con condanna di a tenere indenne Parte_1 [...] di “tutto quanto la stessa sarà eventualmente tenuta a corrispondere in favore dell'attore a titolo di Controparte_3 risarcimento danni per i fatti dedotti nel presente giudizio”.
Con la medesima sentenza entrambi erano stati anche condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 2.400,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Inoltre, con la sentenza azionata, era stato condannato anche al rimborso, in favore di Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_3 accessori ed oneri di legge.
ha dedotto e provato, mediante le disposizioni di bonifico allegate al precetto, di Controparte_3 aver corrisposto all'attore la somma di € 7.493,70 per risarcimento danni ed € 7.362,98 Parte_2 al suo procuratore per spese di lite, per un totale di € 14.856,68 di cui ha intimato il rimborso a Parte_1
, unitamente al pagamento della somma di € 5.836,48 per le spese di lite direttamente dovutele.
[...]
L'intimato, con atto di citazione notificato il 04.07.2023, si è opposto al suddetto precetto ed ha instaurato il presente giudizio rivendicando la propria qualità di soggetto di diritto internazionale ed individuo dotato di personalità giuridica in ragione della Testimonianza di esistenza in vita resa il 02.10.2022 giusta atto del
Notaio e della dichiarazione notarile autenticata dallo stesso Notaio del 25.11.2022. In Persona_1 virtù di tale modifica del proprio status, ha eccepito il difetto di giurisdizione e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, sostenendo che l'unica competenza e giurisdizione ammessa sia quella del luogo in cui sono stati redatti i citati documenti, e precisamente il Tribunale di Tirana. Nel merito, deducendo di aver nelle more interposto gravame avverso la sentenza azionata, ha contestato la correttezza dell'importo di cui è stato intimato il pagamento, sostenendo di essere tenuto a rimborsare solo la metà delle spese di lite corrisposte dall'intimante al procuratore dell'attore . Parte_2
Si è costituita la quale, prendendo atto che , individuo con Controparte_3 Parte_1 qualità di personalità giuridica”, aveva dichiarato di essere soggetto diverso da “ , persona Parte_1 fisica”, nei confronti del quale è stato notificato l'atto di precetto e l'intimazione di pagamento, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire del primo rispetto alla presente opposizione. Inoltre, ha dedotto l'infondatezza e la temerarietà della domanda;
la sussistenza della giurisdizione del Giudice Italiano, avendo il domicilio e residenza legale in Italia e la residenza Parte_1 anagrafica in Milano ed essendo titolare della casella di pec ove sono stati notificati gli atti ed iscritto all'Albo presso l'Ordine dei Medici di Napoli;
l'inopponibilità dell'atto per notar del 02.10.2022 Per_2 atteso che, lo stesso, non ha natura "pubblica" e non risulta recepito dall'Autorità Italiana. Infine, quanto alle somme precettate, ha rivendicato il diritto ad ottenere dall'opponente il rimborso dell'intero importo pagato.
L'opponente ha sostanzialmente contestato la sussistenza del diritto della sua controparte di procedere, in tutto o in parte, ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
La sua domanda, pertanto, in conformità all'inequivoco tenore letterale dell'atto di opposizione e delle successive difese, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva, ex art. 615, co. 1,
c.p.c.
In primo luogo, va precisato che, secondo orientamento giurisprudenziale costante, se l'esecuzione è stata eseguita o minacciata in forza di titoli di origine giudiziale, la relativa opposizione non può essere formulata sulla base di motivi attinenti al merito del rapporto controverso e definito con il provvedimento divenuto esecutivo (v., ex multis, Cass., Sez. Lav., n. 3667/13; Cass., Sez. III, n. 24027/09). A tal proposito, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale “in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinano
l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso”(Cass. III,
25/2/94, n. 1935).
Ne consegue che le ragioni di doglianza spiegate dall'opponente devono essere devolute al giudice che ha emesso il titolo contestato o all'organo competente per l'impugnazione, mentre l'opposizione a precetto può essere coltivata solo sulla base di vizi attinenti alla notificazione dello stesso o sulla base di circostanze sopravvenute.
Ebbene, si deve evidenziare che, avverso la sentenza che costituisce il titolo esecutivo azionato con il precetto impugnato, è stato proposto appello ed il relativo giudizio è stato definito con sentenza di rigetto n. 4014/2023 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 21.09.2023; nell'ambito di tale processo,
non ha richiamato la Testimonianza di esistenza in vita e la dichiarazione notarile del 25 Parte_1 novembre 2022 che avrebbe comportato l'assunzione del nuovo status, ovvero il venir meno della
"persona fisica . Inoltre, con la predetta sentenza n. 4014/2023, il è stato Parte_1 Parte_1 condannato al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta e con bonifico del 03.10.2023 per €
5.509,42 ha provveduto egli stesso al pagamento.
Pertanto, eventuali fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria dovevano essere fatti valere nel giudizio di cognizione in cui si è formato il titolo esecutivo azionato ovvero in sede di gravame e non, invece, essere valorizzati in questa sede per ottenere un diverso accertamento, estraneo, per le ragioni già dette, alla cognizione del giudice investito dell'opposizione a precetto. Il titolo azionato, dunque, si è consolidato nei confronti della persona fisica e nei suoi Parte_1 confronti è stato correttamente intimato il precetto di pagamento.
La doglianza, dunque, è infondata.
Per quanto concerne la contestazione delle somme precettate, con la sentenza n. 7855/2018, il Tribunale di
Napoli, al punto 1) del dispositivo, ha condannato e , in solido Controparte_3 Parte_1 tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 7.002,00 oltre interessi e Parte_2 rivalutazione monetaria a titolo di danno non patrimoniale, ed al successivo punto 4) ha condannato a tenere indenne di “tutto quanto la stessa sarà eventualmente tenuta a Parte_1 Controparte_3 corrispondere in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni per i fatti dedotti nel presente giudizio”. Inoltre, al punto
5), entrambi sono stati anche condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 2.400,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Infine, al punto 8), è stato Parte_1 condannato anche al rimborso, in favore di delle spese di lite, liquidate in € Controparte_3
4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori ed oneri di legge.
Dalla lettura dell'indicata sentenza si evince come l'opponente sia tenuto a tenere indenne la società opposta solo per le somme da questa corrisposte a titolo di risarcimento danni di cui al punto 1) del dispositivo, ma non anche quelle corrisposte per le spese legali, di cui al punto 5).
Per queste ultime l'intimante può agire in regresso nei confronti del condebitore solidale, ai sensi dell'art. 1299 c.c., nei limiti della quota del 50%.
Ne consegue che, a fronte della somma corrisposta di € 7.362,98 a titolo di rimborso delle spese di lite,
l'opposta può intimare il rimborso della sola metà, pari a € 3.681,49.
Pertanto, il credito di nei confronti di risulta essere pari a € Controparte_3 Parte_1
7.493,70 per rimborso di quanto pagato all'attore a titolo di risarcimento danni, a € 3.681,49 per rimborso di quanto pagato al procuratore dell'attore per spese di lite, a € 5.836,48 per il pagamento delle spese di lite direttamente dovutele, il tutto complessivamente pari a € 17.011,67.
Entro tali limiti, dunque, l'opposizione è parzialmente fondata.
L'accoglimento solo parziale dell'opposizione, peraltro in misura sensibilmente ridotta rispetto alla domanda, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto di di Controparte_3 procedere ad esecuzione forzata per la parte eccedente la somma di € 17.011,67;
2) compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli il 10 giugno 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 15212/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Casoria (NA), alla Parte_1 C.F._1
Via Cavour n. 92, presso lo studio dell'Avv. Luca Romano (c.f. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione;
Opponente
E
c.f. , in persona del l.r.p.t. dott. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato in Napoli, presso lo studio degli Avv.ti Sergio Turrà (c.f. ) C.F._3
e Daniela Vallifuoco (c.f. ), che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e C.F._4 disgiuntamente, in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione;
Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 21.06.2023, ha intimato a il Controparte_3 Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 20.693,16 sulla base della sentenza n. 7855/2018 di questo
Tribunale, pubblicata il 13.09.2018, con la quale, tra l'altro, entrambi erano stati condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 7.002,00 oltre interessi e rivalutazione Parte_2 monetaria a titolo di danno non patrimoniale, con condanna di a tenere indenne Parte_1 [...] di “tutto quanto la stessa sarà eventualmente tenuta a corrispondere in favore dell'attore a titolo di Controparte_3 risarcimento danni per i fatti dedotti nel presente giudizio”.
Con la medesima sentenza entrambi erano stati anche condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 2.400,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Inoltre, con la sentenza azionata, era stato condannato anche al rimborso, in favore di Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_3 accessori ed oneri di legge.
ha dedotto e provato, mediante le disposizioni di bonifico allegate al precetto, di Controparte_3 aver corrisposto all'attore la somma di € 7.493,70 per risarcimento danni ed € 7.362,98 Parte_2 al suo procuratore per spese di lite, per un totale di € 14.856,68 di cui ha intimato il rimborso a Parte_1
, unitamente al pagamento della somma di € 5.836,48 per le spese di lite direttamente dovutele.
[...]
L'intimato, con atto di citazione notificato il 04.07.2023, si è opposto al suddetto precetto ed ha instaurato il presente giudizio rivendicando la propria qualità di soggetto di diritto internazionale ed individuo dotato di personalità giuridica in ragione della Testimonianza di esistenza in vita resa il 02.10.2022 giusta atto del
Notaio e della dichiarazione notarile autenticata dallo stesso Notaio del 25.11.2022. In Persona_1 virtù di tale modifica del proprio status, ha eccepito il difetto di giurisdizione e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, sostenendo che l'unica competenza e giurisdizione ammessa sia quella del luogo in cui sono stati redatti i citati documenti, e precisamente il Tribunale di Tirana. Nel merito, deducendo di aver nelle more interposto gravame avverso la sentenza azionata, ha contestato la correttezza dell'importo di cui è stato intimato il pagamento, sostenendo di essere tenuto a rimborsare solo la metà delle spese di lite corrisposte dall'intimante al procuratore dell'attore . Parte_2
Si è costituita la quale, prendendo atto che , individuo con Controparte_3 Parte_1 qualità di personalità giuridica”, aveva dichiarato di essere soggetto diverso da “ , persona Parte_1 fisica”, nei confronti del quale è stato notificato l'atto di precetto e l'intimazione di pagamento, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire del primo rispetto alla presente opposizione. Inoltre, ha dedotto l'infondatezza e la temerarietà della domanda;
la sussistenza della giurisdizione del Giudice Italiano, avendo il domicilio e residenza legale in Italia e la residenza Parte_1 anagrafica in Milano ed essendo titolare della casella di pec ove sono stati notificati gli atti ed iscritto all'Albo presso l'Ordine dei Medici di Napoli;
l'inopponibilità dell'atto per notar del 02.10.2022 Per_2 atteso che, lo stesso, non ha natura "pubblica" e non risulta recepito dall'Autorità Italiana. Infine, quanto alle somme precettate, ha rivendicato il diritto ad ottenere dall'opponente il rimborso dell'intero importo pagato.
L'opponente ha sostanzialmente contestato la sussistenza del diritto della sua controparte di procedere, in tutto o in parte, ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
La sua domanda, pertanto, in conformità all'inequivoco tenore letterale dell'atto di opposizione e delle successive difese, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva, ex art. 615, co. 1,
c.p.c.
In primo luogo, va precisato che, secondo orientamento giurisprudenziale costante, se l'esecuzione è stata eseguita o minacciata in forza di titoli di origine giudiziale, la relativa opposizione non può essere formulata sulla base di motivi attinenti al merito del rapporto controverso e definito con il provvedimento divenuto esecutivo (v., ex multis, Cass., Sez. Lav., n. 3667/13; Cass., Sez. III, n. 24027/09). A tal proposito, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale “in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinano
l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso”(Cass. III,
25/2/94, n. 1935).
Ne consegue che le ragioni di doglianza spiegate dall'opponente devono essere devolute al giudice che ha emesso il titolo contestato o all'organo competente per l'impugnazione, mentre l'opposizione a precetto può essere coltivata solo sulla base di vizi attinenti alla notificazione dello stesso o sulla base di circostanze sopravvenute.
Ebbene, si deve evidenziare che, avverso la sentenza che costituisce il titolo esecutivo azionato con il precetto impugnato, è stato proposto appello ed il relativo giudizio è stato definito con sentenza di rigetto n. 4014/2023 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 21.09.2023; nell'ambito di tale processo,
non ha richiamato la Testimonianza di esistenza in vita e la dichiarazione notarile del 25 Parte_1 novembre 2022 che avrebbe comportato l'assunzione del nuovo status, ovvero il venir meno della
"persona fisica . Inoltre, con la predetta sentenza n. 4014/2023, il è stato Parte_1 Parte_1 condannato al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta e con bonifico del 03.10.2023 per €
5.509,42 ha provveduto egli stesso al pagamento.
Pertanto, eventuali fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria dovevano essere fatti valere nel giudizio di cognizione in cui si è formato il titolo esecutivo azionato ovvero in sede di gravame e non, invece, essere valorizzati in questa sede per ottenere un diverso accertamento, estraneo, per le ragioni già dette, alla cognizione del giudice investito dell'opposizione a precetto. Il titolo azionato, dunque, si è consolidato nei confronti della persona fisica e nei suoi Parte_1 confronti è stato correttamente intimato il precetto di pagamento.
La doglianza, dunque, è infondata.
Per quanto concerne la contestazione delle somme precettate, con la sentenza n. 7855/2018, il Tribunale di
Napoli, al punto 1) del dispositivo, ha condannato e , in solido Controparte_3 Parte_1 tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 7.002,00 oltre interessi e Parte_2 rivalutazione monetaria a titolo di danno non patrimoniale, ed al successivo punto 4) ha condannato a tenere indenne di “tutto quanto la stessa sarà eventualmente tenuta a Parte_1 Controparte_3 corrispondere in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni per i fatti dedotti nel presente giudizio”. Inoltre, al punto
5), entrambi sono stati anche condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 2.400,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Infine, al punto 8), è stato Parte_1 condannato anche al rimborso, in favore di delle spese di lite, liquidate in € Controparte_3
4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori ed oneri di legge.
Dalla lettura dell'indicata sentenza si evince come l'opponente sia tenuto a tenere indenne la società opposta solo per le somme da questa corrisposte a titolo di risarcimento danni di cui al punto 1) del dispositivo, ma non anche quelle corrisposte per le spese legali, di cui al punto 5).
Per queste ultime l'intimante può agire in regresso nei confronti del condebitore solidale, ai sensi dell'art. 1299 c.c., nei limiti della quota del 50%.
Ne consegue che, a fronte della somma corrisposta di € 7.362,98 a titolo di rimborso delle spese di lite,
l'opposta può intimare il rimborso della sola metà, pari a € 3.681,49.
Pertanto, il credito di nei confronti di risulta essere pari a € Controparte_3 Parte_1
7.493,70 per rimborso di quanto pagato all'attore a titolo di risarcimento danni, a € 3.681,49 per rimborso di quanto pagato al procuratore dell'attore per spese di lite, a € 5.836,48 per il pagamento delle spese di lite direttamente dovutele, il tutto complessivamente pari a € 17.011,67.
Entro tali limiti, dunque, l'opposizione è parzialmente fondata.
L'accoglimento solo parziale dell'opposizione, peraltro in misura sensibilmente ridotta rispetto alla domanda, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto di di Controparte_3 procedere ad esecuzione forzata per la parte eccedente la somma di € 17.011,67;
2) compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli il 10 giugno 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale