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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti, alla scadenza del termine del assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1467 /2021 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANDREOLI GIORGIA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCARDI CP_1 P.IVA_1
BERTO SERENA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. GRIGOLI ANDREA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. è stato assunto da con decorrenza dal Parte_1 CP_3
1.10.2013 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed inquadramento nel 6° livello;
con decorrenza dal marzo 2014 ha conseguito il livello 5°.
Deduce il ricorrente di aver sempre lavorato nell'ambito del contratto di appalto concluso con la committente nel settore 5° Cella Controparte_2
del reparto “porte di carico e scarico”. Sulla base delle mansioni effettivamente svolte, parte ricorrente argomenta il diritto al superiore livello. Parte ricorrente chiede altresì la condanna al pagamento delle
1 differenze retributive maturate in relazione al lavoro svolto nella giornata di sabato.
La cooperativa, datrice di lavoro, ritualmente costituita, ha contestato in fatto e in diritto i fatti costitutivi posti a fondamento delle domande attoree ed ha chiesto, in caso di loro accoglimento, la restituzione delle somme erogate a titolo di utili.
La società committente non ha contestato l'esistenza di Controparte_2
Cont un contratto di appalto ed ha contestato, analogamente a che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente siano riconducibili al superiore livello richiesto.
Le convenute argomentano altresì, nei termini di cui si dirà, l'infondatezza della domanda di pagamento del lavoro svolto nella giornata di sabato.
La causa è stata testimonialmente istruita e discussa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
***
Il livello assegnato a ricorrente dall'assunzione fino al febbraio 2014 si riferisce ai lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali” e “in particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”
Il superiore livello V concerne le figure professionali che svolgono mansioni sulla base di disposizioni o procedure predeterminate, con responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro, tra cui i profili di “operaio addetto al magazzino”, “attività di preparazione degli ordini con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ctt) e di
2 regettatura” e anche “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”.
Il 4° livello rivendicato in via principale dal ricorrente è assegnato in linea generale a coloro che “svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse” e concerne l'attività di coloro che preparano per “..terzi i documenti del peso eseguito..”, nonché “..i preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati …ed addetti alla reggettatura…”, nonché coloro che utilizzano “..una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento”, oltre al “facchino con responsabilità di carico-scarico”.
In estrema sintesi, per le parti di interesse nella presente causa, il livello rivendicato dal ricorrente presenta le seguenti alternative connotazioni: il possesso di abilitazioni svolte al termine di un tirocinio per svolgere determinate attività, il rilascio a terzi di documenti che attestino il peso,
l'utilizzo di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento.
Vanno dunque esaminate in tale prospettiva le testimonianze acquisite riportate qui di seguito nei passaggi rilevanti.
“Sono magazziniere e lavoro presso lo stabilimento AIA di san Martini
dal 2014. Parte_2
Conosco il ricorrente sin da quando ho iniziato lavorare li. Il ricorrente ha sempre lavorato in Cella 5.
Il ricorrente, che era il più anziano in reparto, si occupava di tutto tranne utilizzare il muletto retrattile. A me personalmente ha insegnato tante cose.
Ha sempre utilizzato il muletto uomo a bordo con cui spostava i bancali da e dentro la Cella lasciandoli a terra davanti agli scaffali. Il ricorrente, considerando che all'interno della cella 5 vengono svolte le mansioni di
3 etichettatore, carrellista, mulettista e scaricatore, posso dire che il ricorrente le ha svolte tutte. All'inizio vedevo che faceva prevalentemente l'etichettatore, alla fine prevalentemente il mulettista. Nel corso del tempo l'ho visto anche scaricare i camion. In sostanza in cella 5 quando arriva un camion con la merce scarichiamo i bancali, con una pistola portatile viene preso il codice del bancale e stampata una etichetta, il bancale viene stoccato a seconda di quanto rileva l'etichetta e portato a scaffale da un mulettista, viene sistemato sullo scaffale dal mulettista che guida il retrattile. Ciò accade per tutti i bancali di ciascun camion. Siamo tutti interscambiabili ad eccezione del collega alla guida del muletto retrattile.
In Cella 5 noi provvediamo allo scarico, allo stoccaggio e alla preparazione dei bancali secondo gli ordini che arrivano sul terminale. Una volta preparati i bancali in uscita li portiamo fuori dalla cella 5 con bolla e numero della porta a cui il bancale è destinato e poi viene un mulettista dal reparto scarico a prelevarlo….
. La differenza fra muletto retrattile e muletto a telecamera consiste nel fatto che sul primo l'uomo è a bordo e sale fino a 5/6 metri, nel secondo l'uomo è a terra e salgono soltanto le forche fino al massimo di tre metri.
Personalmente non ho mai lavorato con il sistema successivo al Voice poiché quando è stato introdotto io già ero stato spostato al reparto Porta di carico.
Preciso, quanto alle etichette che vengono stampate al momento dello scarico del bancale dal camion, che esse contengono un codice a barre, il nome dell'autista ed un codice formato da cinque numeri. Quegli stessi numeri devono poi corrispondere sulla bolla una volta conclusa la missione con cui il bancale sarà successivamente in uscita dalla cella 5 verso le Porte di carico. E' nostro compito controllarlo” ). Persona_1
4 “..Il ricorrente ha sempre lavorato in Cella 5 e mi capita spesso di interfacciarmi con lavoratori della cella 5 per richiedere un bancale affinché me lo consegnino per caricare i camion. Spesso trovo lui o altrimenti un collega del suo reparto. In tali casi, il ricorrente stampa la bolla e l'etichetta, va con il muletto a prelevarlo, attacca l'etichetta e lo me porta. Per fare tale lavoro utilizza un computer posizionato sulla scrivania ed una stampante. Utilizza il muletto cd. uomo a bordo. Questa attività che vedo fare al ricorrente quando mi interfaccio con lui non la fanno tutti i lavoratori della cella 5 ma soltanto 6 o 7 di quel reparto.” (Chaouni
Boubker).
Nessuna delle caratteristiche salienti della declaratoria riferita al IV livello risulta acclarata nel caso che ci occupa. I testimoni sentiti, specificamente con riguardo all'attività del ricorrente, non hanno fatto menzione di alcuna attività di preparazione di documenti che attestino il peso, non potendosi qualificare come tale, la stampa dell'etichetta attraverso sulla base dei dati rilevati dalla c.d. pistola e generati dal computer. La stampa dell'etichetta come della bolla avveniva infatti automaticamente senza alcun impiego di attività valutativa dell'operatore che si limitava alla lettura ottica attraverso la pistola e alla generazione dell'etichetta attraverso il computer.
Neppure è stata descritta una complessità di attività che richiedono l'impiego di una pluralità di macchine, di tecnologie e di mezzi di sollevamento, poiché il ricorrente -secondo quanto riferito dai testimoni- usava il c.d. “muletto uomo a bordo” e non il muletto retrattile (nel quale l'addetto sale ad un'altezza di alcuni metri e per il quale occorre una specifica abilitazione) oltre ad un pc per generare l'etichetta; dunque, non emerge una particolare complessità tale da ricondurre, sotto tale profilo, le mansioni svolte alla declaratoria richiesta.
5 Con specifico riguardo all'uso di muletti e carrelli, questo giudice richiama la giurisprudenza di questo tribunale formatasi sul punto, secondo cui:
«Dal raffronto tra le declaratorie e i profili esemplificativi di cui al IV e al V livello (doc. 1 parte ricorrente), in relazione all'attività dei c.d. “carrellisti”, appare evidente che la differenza risieda nella conduzione di carrelli
“elevatori” (propria del IV livello), attività che non compare nei profili di cui al V livello che richiama “l'attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”.
Tale ultima espressione se si legge anche il successivo profilo che fa riferimento “alla manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate
a terra)”, consente di affermare che l'operaio che conduce un mezzo elevatore a due o quattro forche (non superiore a 30 quintali) svolge per la contrattazione di settore attività riconducibile al IV livello, nei cui profili è peraltro espressamente prevista la mansione del “carrellista”. Le mansioni invece del conducente un “carrello elettrico” (che deve ritenersi inteso come mezzo assimilabile al transpallet, senza forche), che quindi non possa essere definito propriamente “carrello elevatore”, sono riconducibili all'inferiore V livello. …. Appare opportuno aggiungere che con l'espressione “carrello elevatore” vengono indicati tutti i mezzi operativi motorizzati, anche quelli più semplici tra i quali rientrano, ad esempio, i transpallet;
non tutti i carrelli motorizzati sono destinati agli operai specializzati rilevando – di contro – la modalità di utilizzo – operatore a terra/operatore seduto – la lunghezza delle forche, la capacità di brandeggio o di spostamento laterale delle forche ecc. Solo per l'utilizzo di alcuni mezzi - non per tutti i “carelli” - sono previste competenze e corsi
6 specifici disciplinati dalla normativa di riferimento (art. 73, co 5 dlgs
81/2008 e Accordo Stato Regioni del 22.2.2012 All. A). Solo per questi ultimi (carrelli semoventi con conducente a bordo “seduto su sedile”, i carrelli elevatori telescopici e i telescopici rotativi) è richiesta una formazione specifica e solo l'utilizzo prevalente di questi giustifica l'inquadramento nel 4° livello (Tribunale di Milano, sentenza 1770/2022,
Tribunale di Pavia, sentenza 11/2023). Tutte le altre tipologie di carrelli, tra cui i carrelli commissionatori (con operatore a bordo in piedi o
“appoggiato” a pedana) e i transpallet elettrici movimentati da terra, sono attrezzature che richiedendo conoscenze, senza tuttavia richiedere una specifica abilitazione. “
Dall'istruzione della causa non è emerso che il ricorrente utilizzasse (in via prevalente) la specifica attrezzatura descritta, essendo anzi stato espressamente escluso l'uso del muletto c.d. retrattile e non essendo stato affermato da alcuno che svolgesse attività implicanti l'uso di un carrello elevatore.
Parte ricorrente argomenta nella settima pagine delle note conclusive altresì il diritto al 5° livello sin dall'inizio del rapporto di lavoro. Tale inquadramento fu invece riconosciuto dal marzo 2014 e non dall'assunzione avvenuta nell'ottobre 2013. Parte ricorrente, tuttavia, nel ricorso introduttivo non ha formulato alcuna domanda di pagamento delle differenze retributive maturate dall'ottobre 2013 al marzo 2014 e, dunque, tale domanda di accertamento e di condanna risulta tardivamente introdotta.
Le domande di parte ricorrente sono infondate per quanto concerne le richieste di pagamento di maggiorazioni per il lavoro svolto al sabato.
7 Il ricorrente in sostanza invoca l'art. 9 del CCNL per dedurre che l'articolazione della settimana lavorativa su sei giorni non è legittima perché essa presuppone un accordo sindacale previsto dall'art. 9 comma cinque. Chiede pertanto che le ore svolte al sabato e rientranti nell'orario di 39 ore settimanali vengano retribuite con la maggiorazione del 18% prevista dal comma 1. Non si rivendica pertanto il compenso per ore di lavoro straordinarie. La maggiorazione è prevista per le ore svolte al sabato che rientrano nel limite delle 39 ore settimanali previsto dal CCNL.
Si deve premettere che la maggiorazione del 18% è prevista dall'art. 9 per le ore svolte al sabato in regime di legittima “flessibilità” concordata con le
OOSS.
Pertanto, ai fini del solo riconoscimento della maggiorazione, nessuna rilevanza ha la mancanza dell'accordo sindacale.
Infatti si deve ritenere che a maggior ragione la percentuale di aumento spetti anche nel caso in cui non vi sia l'accordo sull'articolazione del lavoro su sei giorni.
Ciò premesso, le parti convenute hanno rilevato tuttavia la non applicabilità dell'art. 9 del CCNL invocato dalla parte ricorrente in quanto l'orario di lavoro e l'articolazione sulla settimana per i soci delle cooperative sono oggetto di una disciplina speciale contenuta nella
Sezione Cooperative del CCNL Logistica: “Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della legge 142/01 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge 84/94 e successive modificazioni”.
8 Nella sezione dedicata alle Cooperative è previsto che “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente”.
Nella sezione cooperative è stato inserito un articolo 9, che corrisponde all'art. 9 della parte generale del CCNL : Art. 9 – Orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art.11 – Orario di lavoro per il personale viaggiante
1. Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale. Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi”.
Secondo la previsione sopra riportata gli articoli della Sezione Cooperative
“integrano” e non sostituiscono i corrispondenti articoli del CCNL parte generale. Tuttavia le parti hanno demandato integralmente alla regolamentazione interna la disciplina dell'articolazione settimanale e gli altri aspetti “definiti dai presenti articoli”. In questo modo hanno attribuito alle cooperative (evidentemente tenendo conto delle esigenze di variabilità
e flessibilità del lavoro negli appalti) la possibilità programmare il lavoro dei soci nell'arco della settimana senza le limitazioni imposte dall'art. 9 della parte generale. Ci si deve chiedere pertanto se la maggiorazione del
9 compenso orario per il lavoro ordinario al sabato debba implicitamente ritenersi richiamata anche per le cooperative. La risposta deve essere negativa. Infatti per i lavoratori ordinari vige la regola dell'articolazione settimanale su cinque giorni. La possibilità di estendere la settimana lavorativa su sei giorni richiede una verifica e un accordo con le RSU e le
OOSS, con una limitazione di norma a 26 dei sabati lavorativi annui. La maggiorazione del lavoro al sabato si giustifica proprio per un presumibile maggiore disagio rispetto agli altri lavoratori per i quali invece l'articolazione rimane quella ordinaria dal lunedi al venerdi. La ratio della maggiorazione non vale per i soci delle cooperative. Per questi ultimi infatti la cooperativa, con il proprio regolamento, può stabilire l'articolazione su sei giorni senza le limitazioni previste dall'art. 9 della sezione ordinaria del
CCNL e quindi il lavoro al sabato per i soci delle cooperative non può essere qualificato come una eccezione rispetto alla regola e quindi non giustifica la maggiorazione del 18%
In sintesi, la contrattazione collettiva ha demandato ai regolamenti delle cooperative la determinazione dell'articolazione del lavoro nell'arco della settimana ed il regolamento (art. 14) legittimamente prevede che il lavoro settimanale sia distribuito su sei giorni;
da ciò consegue, quale logica conseguenza, l'esclusione della maggiorazione per il lavoro di sabato.
Ogni altra questione (ristorni, prescrizione) resta assorbita.
Le spese di lite sono interamente compensate, in ragione della novità del tema di decisione avente ad oggetto la maggiorazione del 18% per il lavoro svolto di sabato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
10 1.Rigetta le domande di cui al ricorso.
2.Compensa le spese di lite
Verona, 7 febbraio 2025
11
GDL
Cristina Angeletti