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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/12/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3435/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Antonio Buccaro - Presidente-
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice -
Dott. Mirko Russo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3435 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Lopez, C.F._2 presso il quale elettivamente domiciliano, in Margherita di Savoia (BT), alla Via Africa Orientale, n.
4;
- RICORRENTI -
E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Foggia.
- INTERVENTORE EX LEGE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti, con nota scritta congiunta, depositata in data 12/12/2025, hanno concluso, chiedendo l'accoglimento delle richieste di cui al ricorso congiunto.
Il P.M., con nota depositata in data 13/11/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 26/02/2025, i ricorrenti,
e , premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2 data 26/08/1995 nel Comune Trinitapoli (BT), che dalla unione coniugale è nata in data [...] la figlia (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e di essersi separati Persona_1 consensualmente, formalizzando ricorso congiunto presso il Tribunale di Foggia, iscritto al N.R.G.
4852/2015, definito con omologa n. 1746/2016, divenuto irrevocabile, chiedevano al Presidente del
Tribunale di Foggia, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Instaurato il procedimento nelle forme di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c., raccolto il parere favorevole del P.M., il Tribunale riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970, così come modificata dalla L. n. 74/198, e dalla L. n. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge ed essendo perdurata la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “A. Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
B. I coniugi rinunciano, reciprocamente, ad ogni richiesta di mantenimento o di alimenti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, mentre, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai ricorrenti in data 26/08/1995 nel Comune Trinitapoli (BT) (annotato nei Registri dello Stato Civile di
Trinitapoli, Anno 1995, Numero 55, Parte II, Serie A, Ufficio 1);
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trinitapoli (BT) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 09/07/1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
03/11/2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, in Camera di consiglio, il 23/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mirko Russo Dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Antonio Buccaro - Presidente-
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice -
Dott. Mirko Russo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3435 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Lopez, C.F._2 presso il quale elettivamente domiciliano, in Margherita di Savoia (BT), alla Via Africa Orientale, n.
4;
- RICORRENTI -
E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Foggia.
- INTERVENTORE EX LEGE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti, con nota scritta congiunta, depositata in data 12/12/2025, hanno concluso, chiedendo l'accoglimento delle richieste di cui al ricorso congiunto.
Il P.M., con nota depositata in data 13/11/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 26/02/2025, i ricorrenti,
e , premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2 data 26/08/1995 nel Comune Trinitapoli (BT), che dalla unione coniugale è nata in data [...] la figlia (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e di essersi separati Persona_1 consensualmente, formalizzando ricorso congiunto presso il Tribunale di Foggia, iscritto al N.R.G.
4852/2015, definito con omologa n. 1746/2016, divenuto irrevocabile, chiedevano al Presidente del
Tribunale di Foggia, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Instaurato il procedimento nelle forme di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c., raccolto il parere favorevole del P.M., il Tribunale riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970, così come modificata dalla L. n. 74/198, e dalla L. n. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge ed essendo perdurata la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “A. Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
B. I coniugi rinunciano, reciprocamente, ad ogni richiesta di mantenimento o di alimenti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, mentre, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai ricorrenti in data 26/08/1995 nel Comune Trinitapoli (BT) (annotato nei Registri dello Stato Civile di
Trinitapoli, Anno 1995, Numero 55, Parte II, Serie A, Ufficio 1);
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trinitapoli (BT) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 09/07/1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
03/11/2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, in Camera di consiglio, il 23/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mirko Russo Dott. Antonio Buccaro