Legge 31 luglio 1956, n. 1003

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    Giurisprudenza2

    • 1Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/10/1982, n. 5432
      Provvedimento: L'art. 1 della legge 31 luglio 1956 n. 1003 - il quale dispone che gli autisti privati vanno assicurati secondo le norme stabilite per la generalità dei lavoratori anche quando prestano lavoro di carattere domestico alle dipendenze di imprenditori soggetti alle norme sugli assegni familiari - ha una portata limitata a fini previdenziali e, pertanto, non incide sull'accertamento della qualificazione professionale, rilevante ai fini del trattamento retributivo, che va, invece compiuto in relazione all'attività effettivamente espletata dal lavoratore.*
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      • portata·
      • disciplina ex art. 1 della legge n. 1003 del 1956·
      • autista privato·
      • rilevanza ai fini del trattamento retributivo·
      • lavoro subordinato·
      • lavoro·
      • determinazione·
      • retribuzione·
      • esclusione

    • 2Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/01/1982, n. 34
      Provvedimento: A norma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956 n. 1003 gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze di titolari di impresa ovvero di titolari di attività comunque soggette alle norme sugli assegni familiari o del loro nucleo familiare, non sono considerati lavoratori domestici, ma sono soggetti alle stesse forme di previdenza e di assistenza sociale alle quali i titolari medesimi sono tenuti per i propri dipendenti addetti all'impresa o all'attività esercitata "purché non prestino l'opera esclusivamente a prò del nucleo familiare. La stessa norma - fatta espressamente salva all'art. 1 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1403 (sull'Obbligo delle assicurazioni sociali dei …
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      • soggetti obbligati·
      • lavoratori domestici·
      • configurabilità·
      • contributi assicurativi·
      • inps·
      • previdenza (assicurazioni sociali)·
      • assegni familiari·
      • obbligo e diritto alle assicurazioni·
      • forme di previdenza e di assistenza sociale proprie degli altri dipendenti dei medesimi titolari·
      • inclusione·
      • assoggettabilità·
      • esclusione

    Versioni del testo

    • Art. 1.
      Gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze di titolari di impresa ovvero di titolari di attivita' comunque soggette alle norme sugli assegni familiari o del loro nucleo familiare, anche se addetti a servizi personali del titolare medesimo o dei componenti del suo nucleo familiare, sono soggetti alle stesse forme di previdenza e di assistenza sociale alle quali i titolari medesimi sono tenuti per i propri dipendenti addetti all'impresa o all'attivita' esercitata.
    • Art. 2.
      La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica dal primo periodo di paga successivo alla data di pubblicazione predetta.