Giurisprudenza2

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  • 1Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/10/1982, n. 5432
    Provvedimento: L'art. 1 della legge 31 luglio 1956 n. 1003 - il quale dispone che gli autisti privati vanno assicurati secondo le norme stabilite per la generalità dei lavoratori anche quando prestano lavoro di carattere domestico alle dipendenze di imprenditori soggetti alle norme sugli assegni familiari - ha una portata limitata a fini previdenziali e, pertanto, non incide sull'accertamento della qualificazione professionale, rilevante ai fini del trattamento retributivo, che va, invece compiuto in relazione all'attività effettivamente espletata dal lavoratore.*
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    • portata·
    • disciplina ex art. 1 della legge n. 1003 del 1956·
    • autista privato·
    • rilevanza ai fini del trattamento retributivo·
    • lavoro subordinato·
    • lavoro·
    • determinazione·
    • retribuzione·
    • esclusione
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