CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 4195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4195 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da IE PP - Presidente - Sent. n. sez. 93/2026 LE NA UP - 22/01/2026 AR BR - Relatore - R.G.N. 19368/2025 CE LU AN LA AN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Li NY nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA UN;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 15 maggio 2025 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Prato, con cui Li NY, all’esito di giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario, era ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 451 cod. pen. e condannato alla pena di giustizia. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, avanzando un’unica doglianza di natura processuale, nella quale lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art. 143 cod. pen. Già in fase di indagini, rileva la difesa, era evincibile dagli atti la mancata comprensione della lingua italiana da parte dell’imputato, risultando tale circostanza dal verbale di accertamento dei VV.FF.: nel corso del sopralluogo, infatti, svolse il ruolo d’interprete la moglie di Li, presente all’accertamento. Non sono stati tradotti in lingua cinese il decreto di citazione a giudizio di primo grado, il decreto di citazione in appello, la sentenza di primo grado e quella emessa dalla Corte d’appello. Dalla mancata traduzione, lamenta la difesa, deriverebbe la nullità del giudizio di primo e secondo grado. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4195 Anno 2026 Presidente: PP IE Relatore: BR AR Data Udienza: 22/01/2026 l riguardo, che l’imputato abbia tacitamente rinunciato alla traduzione degli atti menzionati, in particolare delle sentenze emesse nei gradi di merito. La traduzione è funzionale al successivo esercizio del diritto di difesa: in questo senso sembra deporre la lettera dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 1 d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, in base al quale la versione in lingua comprensibile all'imputato deve avvenire entro un congruo termine, tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, spetta in via esclusiva all'imputato alloglotto, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 cod.proc.pen., al fine di consentire all’imputato, che non comprenda la lingua italiana, l'esercizio di un autonomo potere d‘impugnazione ex art. 571 cod. rito (così Sez. 2 n. 32057/2017). Né rileva, ai fini di una eventuale sanatoria, l'elezione di domicilio effettuata presso il difensore, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotto sussiste - a pena di nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. - anche nel caso in cui abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti del proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Sez. 6, n. 30143/2021). 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, depositata in data 10/12/2025, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati. Risulta dal controllo degli atti, accessibili alla Corte di Cassazione in ragione della natura delle eccezioni avanzate, la mancata traduzione della sentenza di primo grado, del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello e della sentenza della Corte d’appello. Risulta, invece, tradotto nella lingua conosciuta all’imputato il decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale, emesso dal P.M. in data 28/1/2019, il quale aveva anche provveduto, nella fase delle indagini, a tradurre l’avviso di conclusione ex art. 415-bis cod. proc. pen. Deve, pertanto, osservarsi, in via preliminare, come la specifica censura riguardante la mancata traduzione del decreto di citazione innanzi al Tribunale, inserito dalla difesa nell’elenco degli atti non tradotti contenuto nel ricorso, sia palesemente destituita di fondamento. 2. La mancata traduzione della sentenza di primo grado e del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello non è mai stata eccepita innanzi alla Corte d’appello, neppure nelle conclusioni scritte depositate dalla difesa in data 6/5/2025 per l’udienza fissata innanzi alla Corte d’appello in data 15/5/2025. L’imputato, rimasto assente in tutti i gradi di giudizio, ha nominato un difensore di fiducia, il quale non ha mai rappresentato la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del suo assistito nel corso della celebrazione dei giudizi di merito. Tuttavia, la circostanza si desume dal verbale di identificazione presente nel fascicolo dibattimentale, redatto in lingua cinese - nel quale si precisa che l’imputato non parla e non comprende la lingua italiana - e dalla stessa traduzione degli atti in lingua cinese effettuata dal P.M. (avviso di conclusione delle indagini e decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale). 3. Ciò premesso, è d’uopo rilevare come la mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello e della sentenza-documento di primo e secondo grado riguardino questioni recentemente rimesse alle Sezioni Unite, decise con sentenza del 29/5/2025, dalle cui motivazioni, depositate in data 26/11/2025, sono state tratte due massime (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798-01 ed Rv.288798-02). I quesiti proposti innanzi alle Sez. U erano i seguenti:"Se il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana”; “Se la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana integri una nullità generale a regime intermedio ovvero determini il solo differimento per l’imputato della decorrenza del termine per l’impugnazione". La soluzione adottata con riferimento al quesito riguardante la mancata traduzione della sentenza di primo grado è condensata nella seguente massima:«L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esecuzione della traduzione oltre "un termine congruo", in violazione dell'art. 143, comma 2, cod. comporta l’annullamento della sentenza documento, imponendo la trasmissione degli atti al giudice perché provveda alla sua traduzione. Nel corpo motivazionale la medesima soluzione è stata estesa alla traduzione della sentenza di appello [cfr. paragrafo 5.6. della sentenza citata, pag. 38, in cui si legge:”L'obbligo di traduzione riguarda, per inciso, anche le sentenze di appello. L'art. 1 della Direttiva 2010/64 ha chiarito, infatti, che il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali si applica dal momento in cui la persona è messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputata per un reato, «fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso» (ovvero «l'esaurimento delle procedure d'impugnazione», cfr. Corte giustizia, 15/10/2015, Covaci, § 58; e quindi «la decisione pronunciata in esito a qualsiasi impugnazione», cfr. Corte giustizia, 01/08/2022, TL, § 54”). 3.1. Con riferimento alla traduzione del decreto di citazione innanzi alla Corte d’appello, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio in diritto:”L'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.”. Il principio così espresso è stato ribadito con riferimento al decreto di citazione in giudizio innanzi al giudice di primo grado, richiamando quanto era stato già affermato da Sezioni Unite Jakani, così massimata: “La mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 cod. proc. pen. come interpretato da Corte cost. 12 gennaio 1993 n. 10, integra una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, lett. c e 180 cod. proc. pen.) la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte” (Sez. U, Sentenza n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259-01). .
2. Non da ultimo, per quanto d’interesse con riferimento al caso che occupa, è d’uopo evidenziare come la più volte citata sentenza a Sezioni Unite Ndiaye abbia anche affermato, ponendo fine al contrasto delineatosi tra le sezioni semplici della Suprema Corte, che, in presenza della omessa traduzione della sentenza, la parte non sia tenuta ad allegare l’esistenza di un concreto ed attuale pregiudizio alle prerogative difensive, essendo questo insito nella stessa mancata traduzione. 4. Tutto ciò premesso, venendo al merito della regiudicanda, alla luce delle coordinate ermeneutiche tratte dalla recente pronuncia a Sezioni Unite intervenuta sul tema della traduzione degli atti, occorre osservare quanto segue. Come anticipato nel paragrafo 1 della parte in diritto, le questioni da trattare riguardano la traduzione delle sentenze-documento di primo e secondo grado e del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello, essendo stato il decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale debitamente tradotto. Presupposto indefettibile per la traduzione di tali atti è l’accertata mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato. Nella motivazione della sentenza a Sezioni Unite Ndiaye (pag. 32) si ribadisce il già noto principio in base al quale l'obbligo di tradurre l'atto processuale non insorge per il solo fatto che l'imputato non sia un cittadino italiano, ma necessita dell'accertamento che lo stesso non conosca la lingua italiana, come da tempo pacificamente affermato dalla giurisprudenza europea (per tutte, Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, Hermi c. Italia, § 71), costituzionale e di legittimità (sin da Corte cost. n. 10 del 1993 e Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216258). Gli orientamenti di legittimità precisano che l’accertamento circa la conoscenza della lingua italiana debba essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo [ex multis Sez. 3 n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479: “In tema di traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana può essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria (nella specie, l'elezione di domicilio) ed in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti.)”]. Nel caso in esame, risultava dagli atti in possesso dei giudici di merito la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, essendo ciò agevolmente evincibile dal verbale di identificazione redatto dalla P.G. e dal lingua conosciuta dall’imputato. 5. Ebbene, alla luce dei principi richiamati in precedenza, la mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello, nonché la mancata traduzione delle sentenze di primo e secondo grado integrano una nullità generale a regime intermedio, che deve essere tempestivamente eccepita dalla difesa. Nel caso in esame, le eccezioni riguardanti la mancata traduzione dei primi due atti (sentenza di primo grado e decreto di citazione innanzi alla Corte d’appello) non sono state tempestivamente dedotte;
pertanto, la nullità deve intendersi sanata e le censure difensive sul punto devono essere rigettate. È stata, invece, tempestivamente eccepita innanzi alla Corte di Cassazione la mancata traduzione della sentenza-documento emessa dalla Corte d’appello. Sulla base di quanto fin qui illustrato, deve affermarsi il seguente principio in diritto:”L’omessa traduzione della sentenza di appello all’imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con il ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice d’appello per la sua traduzione”. 6. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata traduzione della sentenza stessa in una lingua nota all'imputato, con rinvio, per la sua traduzione, alla Corte di appello di Firenze. Il ricorso è rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata traduzione della stessa in lingua nota all'imputato e rinvia, ai soli fini della traduzione della sentenza documento, alla Corte d'appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, il 22/01/2026 La Consigliera est. La Presidente MA UN IE LL
udita la relazione svolta dal Consigliere MA UN;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 15 maggio 2025 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Prato, con cui Li NY, all’esito di giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario, era ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 451 cod. pen. e condannato alla pena di giustizia. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, avanzando un’unica doglianza di natura processuale, nella quale lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art. 143 cod. pen. Già in fase di indagini, rileva la difesa, era evincibile dagli atti la mancata comprensione della lingua italiana da parte dell’imputato, risultando tale circostanza dal verbale di accertamento dei VV.FF.: nel corso del sopralluogo, infatti, svolse il ruolo d’interprete la moglie di Li, presente all’accertamento. Non sono stati tradotti in lingua cinese il decreto di citazione a giudizio di primo grado, il decreto di citazione in appello, la sentenza di primo grado e quella emessa dalla Corte d’appello. Dalla mancata traduzione, lamenta la difesa, deriverebbe la nullità del giudizio di primo e secondo grado. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4195 Anno 2026 Presidente: PP IE Relatore: BR AR Data Udienza: 22/01/2026 l riguardo, che l’imputato abbia tacitamente rinunciato alla traduzione degli atti menzionati, in particolare delle sentenze emesse nei gradi di merito. La traduzione è funzionale al successivo esercizio del diritto di difesa: in questo senso sembra deporre la lettera dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 1 d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, in base al quale la versione in lingua comprensibile all'imputato deve avvenire entro un congruo termine, tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, spetta in via esclusiva all'imputato alloglotto, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 cod.proc.pen., al fine di consentire all’imputato, che non comprenda la lingua italiana, l'esercizio di un autonomo potere d‘impugnazione ex art. 571 cod. rito (così Sez. 2 n. 32057/2017). Né rileva, ai fini di una eventuale sanatoria, l'elezione di domicilio effettuata presso il difensore, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotto sussiste - a pena di nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. - anche nel caso in cui abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti del proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Sez. 6, n. 30143/2021). 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, depositata in data 10/12/2025, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati. Risulta dal controllo degli atti, accessibili alla Corte di Cassazione in ragione della natura delle eccezioni avanzate, la mancata traduzione della sentenza di primo grado, del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello e della sentenza della Corte d’appello. Risulta, invece, tradotto nella lingua conosciuta all’imputato il decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale, emesso dal P.M. in data 28/1/2019, il quale aveva anche provveduto, nella fase delle indagini, a tradurre l’avviso di conclusione ex art. 415-bis cod. proc. pen. Deve, pertanto, osservarsi, in via preliminare, come la specifica censura riguardante la mancata traduzione del decreto di citazione innanzi al Tribunale, inserito dalla difesa nell’elenco degli atti non tradotti contenuto nel ricorso, sia palesemente destituita di fondamento. 2. La mancata traduzione della sentenza di primo grado e del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello non è mai stata eccepita innanzi alla Corte d’appello, neppure nelle conclusioni scritte depositate dalla difesa in data 6/5/2025 per l’udienza fissata innanzi alla Corte d’appello in data 15/5/2025. L’imputato, rimasto assente in tutti i gradi di giudizio, ha nominato un difensore di fiducia, il quale non ha mai rappresentato la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del suo assistito nel corso della celebrazione dei giudizi di merito. Tuttavia, la circostanza si desume dal verbale di identificazione presente nel fascicolo dibattimentale, redatto in lingua cinese - nel quale si precisa che l’imputato non parla e non comprende la lingua italiana - e dalla stessa traduzione degli atti in lingua cinese effettuata dal P.M. (avviso di conclusione delle indagini e decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale). 3. Ciò premesso, è d’uopo rilevare come la mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello e della sentenza-documento di primo e secondo grado riguardino questioni recentemente rimesse alle Sezioni Unite, decise con sentenza del 29/5/2025, dalle cui motivazioni, depositate in data 26/11/2025, sono state tratte due massime (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798-01 ed Rv.288798-02). I quesiti proposti innanzi alle Sez. U erano i seguenti:"Se il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana”; “Se la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana integri una nullità generale a regime intermedio ovvero determini il solo differimento per l’imputato della decorrenza del termine per l’impugnazione". La soluzione adottata con riferimento al quesito riguardante la mancata traduzione della sentenza di primo grado è condensata nella seguente massima:«L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esecuzione della traduzione oltre "un termine congruo", in violazione dell'art. 143, comma 2, cod. comporta l’annullamento della sentenza documento, imponendo la trasmissione degli atti al giudice perché provveda alla sua traduzione. Nel corpo motivazionale la medesima soluzione è stata estesa alla traduzione della sentenza di appello [cfr. paragrafo 5.6. della sentenza citata, pag. 38, in cui si legge:”L'obbligo di traduzione riguarda, per inciso, anche le sentenze di appello. L'art. 1 della Direttiva 2010/64 ha chiarito, infatti, che il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali si applica dal momento in cui la persona è messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputata per un reato, «fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso» (ovvero «l'esaurimento delle procedure d'impugnazione», cfr. Corte giustizia, 15/10/2015, Covaci, § 58; e quindi «la decisione pronunciata in esito a qualsiasi impugnazione», cfr. Corte giustizia, 01/08/2022, TL, § 54”). 3.1. Con riferimento alla traduzione del decreto di citazione innanzi alla Corte d’appello, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio in diritto:”L'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.”. Il principio così espresso è stato ribadito con riferimento al decreto di citazione in giudizio innanzi al giudice di primo grado, richiamando quanto era stato già affermato da Sezioni Unite Jakani, così massimata: “La mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 cod. proc. pen. come interpretato da Corte cost. 12 gennaio 1993 n. 10, integra una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, lett. c e 180 cod. proc. pen.) la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte” (Sez. U, Sentenza n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259-01). .
2. Non da ultimo, per quanto d’interesse con riferimento al caso che occupa, è d’uopo evidenziare come la più volte citata sentenza a Sezioni Unite Ndiaye abbia anche affermato, ponendo fine al contrasto delineatosi tra le sezioni semplici della Suprema Corte, che, in presenza della omessa traduzione della sentenza, la parte non sia tenuta ad allegare l’esistenza di un concreto ed attuale pregiudizio alle prerogative difensive, essendo questo insito nella stessa mancata traduzione. 4. Tutto ciò premesso, venendo al merito della regiudicanda, alla luce delle coordinate ermeneutiche tratte dalla recente pronuncia a Sezioni Unite intervenuta sul tema della traduzione degli atti, occorre osservare quanto segue. Come anticipato nel paragrafo 1 della parte in diritto, le questioni da trattare riguardano la traduzione delle sentenze-documento di primo e secondo grado e del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello, essendo stato il decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale debitamente tradotto. Presupposto indefettibile per la traduzione di tali atti è l’accertata mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato. Nella motivazione della sentenza a Sezioni Unite Ndiaye (pag. 32) si ribadisce il già noto principio in base al quale l'obbligo di tradurre l'atto processuale non insorge per il solo fatto che l'imputato non sia un cittadino italiano, ma necessita dell'accertamento che lo stesso non conosca la lingua italiana, come da tempo pacificamente affermato dalla giurisprudenza europea (per tutte, Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, Hermi c. Italia, § 71), costituzionale e di legittimità (sin da Corte cost. n. 10 del 1993 e Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216258). Gli orientamenti di legittimità precisano che l’accertamento circa la conoscenza della lingua italiana debba essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo [ex multis Sez. 3 n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479: “In tema di traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana può essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria (nella specie, l'elezione di domicilio) ed in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti.)”]. Nel caso in esame, risultava dagli atti in possesso dei giudici di merito la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, essendo ciò agevolmente evincibile dal verbale di identificazione redatto dalla P.G. e dal lingua conosciuta dall’imputato. 5. Ebbene, alla luce dei principi richiamati in precedenza, la mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello, nonché la mancata traduzione delle sentenze di primo e secondo grado integrano una nullità generale a regime intermedio, che deve essere tempestivamente eccepita dalla difesa. Nel caso in esame, le eccezioni riguardanti la mancata traduzione dei primi due atti (sentenza di primo grado e decreto di citazione innanzi alla Corte d’appello) non sono state tempestivamente dedotte;
pertanto, la nullità deve intendersi sanata e le censure difensive sul punto devono essere rigettate. È stata, invece, tempestivamente eccepita innanzi alla Corte di Cassazione la mancata traduzione della sentenza-documento emessa dalla Corte d’appello. Sulla base di quanto fin qui illustrato, deve affermarsi il seguente principio in diritto:”L’omessa traduzione della sentenza di appello all’imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con il ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice d’appello per la sua traduzione”. 6. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata traduzione della sentenza stessa in una lingua nota all'imputato, con rinvio, per la sua traduzione, alla Corte di appello di Firenze. Il ricorso è rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata traduzione della stessa in lingua nota all'imputato e rinvia, ai soli fini della traduzione della sentenza documento, alla Corte d'appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, il 22/01/2026 La Consigliera est. La Presidente MA UN IE LL