Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 4195
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio di primo grado

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che il decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale fosse stato debitamente tradotto, pertanto la censura relativa a tale atto è palesemente destituita di fondamento.

  • Rigettato
    Mancata traduzione della sentenza di primo grado e del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello

    La Corte Suprema di Cassazione ha rilevato che tali eccezioni non sono state tempestivamente dedotte innanzi alla Corte d’appello, pertanto la nullità deve intendersi sanata e le censure difensive sul punto devono essere rigettate.

  • Accolto
    Mancata traduzione della sentenza della Corte d’appello

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che la mancata traduzione della sentenza di appello integri una nullità generale a regime intermedio, che, ove eccepita con il ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice d’appello per la sua traduzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 4195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4195
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo