Ordinanza collegiale 15 settembre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00718/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2025, proposto da
RO PP, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Martino Anzalone, Alfina La Piana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ANAS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Stefania Masini, Elda Maria Toscano, Nicoletta Malaspina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. U.0031032 del 15 gennaio 2025, con cui ANAS S.p.A. ha rigettato l’istanza del 17 febbraio 2022 di richiesta di certificazione d’insussistenza delle ipotesi ostative di cui all’articolo 6 della legge regionale 97/82 e di autorizzazione per l’intervento di adeguamento degli accessi del nuovo impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Messina, C.da Feu, S.S. 113 “Settentrionale Sicula” al km 19+670;
nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ANAS S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa CR CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato: a) il provvedimento dell’ANAS n. U.0031032 in data 15 gennaio 2025 con cui è stata rigettata l’istanza in data 17 febbraio 2022 finalizzata al rilascio della certificazione di insussistenza delle ipotesi ostative di cui all’art. 6 della legge regionale n. 97/1982 e dell’autorizzazione all’adeguamento degli accessi all’impianto di distribuzione carburanti sito in Messina, Contrada Feu, sulla strada statale 113, km 19+670; b) ove occorra, il preavviso di diniego n. CDG-0948726-U del 4 novembre 2024.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) con parere n. 21360 del 22 dicembre 2003 l’ANAS ha attestato l’insussistenza delle condizioni ostative ex art. 6 della legge regionale n. 97/1982 per un impianto di distribuzione del metano poi autorizzato con decreto n. 870 in data 29 maggio 2006 del competente Assessorato Regionale; b) con disciplinare n. 22129 del 17 aprile 2008 l’ANAS ha autorizzato due accessi unidirezionali all’impianto, il quale, tuttavia, non è entrato in esercizio; c) il ricorrente, in data 23 giugno 2014, ha presentato al competente Assessorato regionale istanza per il rilascio del nulla osta necessario a modificare e potenziare, con l’aggiunta di benzine e gasolio, l’impianto già autorizzato, e l’Assessorato ha richiesto all’ANAS il parere di competenza, che tuttavia non è stato reso; il Comune di Messina ha rilasciato il permesso di costruire n. 93/2017 in data 21 novembre 2017 per la realizzazione dell’impianto ecologico per il rifornimento di metano, benzina e gasolio; d) con istanza del 17 febbraio 2022 il ricorrente ha chiesto all’ANAS certificazione attestante l’insussistenza delle ipotesi ostative di cui all’art. 6 della legge regionale n. 97/82 e l’autorizzazione per l’adeguamento degli accessi del nuovo impianto; e) l’ANAS ha comunicato l’avvio del procedimento e ha richiesto integrazioni nel mese di giugno 2023, preannunciando il rigetto della domanda in data 4 novembre 2024 (solo dopo la notifica di un ricorso avverso il silenzio) e adottando, infine, il provvedimento in questa sede impugnato, con il quale ha ritenuto che: - “ L’I.D.C. per il quale è stato richiesto l’adeguamento degli accessi non è mai stato in esercizio, pertanto, trattandosi di nuovo impianto, e non di adeguamento, non è possibile applicare quanto prescritto nel Quaderno tecnico alle pagine 6 e 7, …”; - “ Qualora si trattasse effettivamente di adeguamento, e non di un nuovo impianto, dagli elaborati presentati si evince, comunque, che lo spartitraffico non rispetterebbe le dimensioni richieste dal citato Quaderno tecnico (60,00 ml derogabili a 40,00 ml. in caso di impianti esistenti, nei casi di rinnovi di concessioni, adeguamento, potenziamento o ristrutturazione) ”.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) si deduce la violazione dell’art. 97 della Costituzione, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà e difetto di istruttoria, oltre la violazione dell’art. 5 del decreto assessoriale n. 45 in data 12 giugno 2003; b) l’ANAS, violando il legittimo affidamento dell’interessato, ha: - assentito l’intervento con il parere dell’anno 2003 e con il disciplinare dell’anno 2008; - omesso di rendere il prescritto parere nel procedimento di potenziamento dell’impianto avviato nell’anno 2014; - considerato come nuovo impianto ciò che costituisce, invece, variazione e potenziamento di un impianto già autorizzato; c) in particolare, il provvedimento impugnato si fonda su presupposti erronei, in quanto: - è priva di fondamento l’asserzione per cui si tratterebbe non di una variazione rispetto al progetto già approvato ma di una autorizzazione ex novo ; - il quaderno tecnico, redatto nel febbraio 2023, può trovare concreta applicazione solo con riferimento ai nuovi stabilimenti o alle modifiche che interessino aspetti non previsti originariamente nello stabilimento; - l’ampiezza dello spartitraffico e le caratteristiche delle rampe sono state già valutate in considerazione delle circolari applicabili al momento del rilascio del provvedimento del 2008 e della richiesta di autorizzazione assessoriale (circolare n. 3 del 2007); d) emerge, altresì, la violazione dell’art. 13, comma 2, del codice della strada, non avendo l’Amministrazione valutato la possibilità di deroghe tecniche in presenza di peculiari condizioni locali, a fronte di una relazione tecnica depositata dalla parte con rilievi relativi ai flussi di traffico nel periodo 2021-2023, con le stime sulle velocità medie (non superiori a 54 km/h) e con il calcolo dello spazio di frenata, unitamente alla descrizione di soluzioni mitigative idonee a garantire la sicurezza; e) l’affermazione contenuta nel preavviso di diniego e ribadita nel provvedimento definitivo circa l’inidoneità dello spartitraffico rispetto al “Quaderno Tecnico ANAS 2023” è il risultato di un vero e proprio travisamento, non avendo l’Amministrazione confrontato lo stato dei luoghi con i titoli già rilasciati e con le norme tecniche applicabili ratione temporis (circolari n. 3/2007 e n. 87721/2011); f) inoltre, non sono state esplicitate le ragioni per cui il progetto non sarebbe compatibile con le misure prospettate e con la cornice derogatoria di cui al citato art. 13, comma 2, del codice della strada; g) è stato anche violato l’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, nonché il principio di buon andamento, posto che la motivazione dell’atto risulta generica, apparente, non intellegibile e priva di confronto con le osservazioni e la relazione tecnica prodotta dalla parte; h) vanno anche richiamate le affermazioni giurisprudenziali sul canone di proporzionalità e ragionevolezza nell’esercizio dei poteri discrezionali, posto che l’ANAS ha applicato in modo rigido il citato “quaderno tecnico”, senza bilanciare gli interessi in gioco e senza verificare la concreta possibilità di imporre misure meno gravose; i) si ribadisce che è mancato l’esame delle controdeduzioni presentate in riscontro al preavviso di rigetto; l) quanto alla domanda risarcitoria, il danno emergente risulta pari ad € 456.134,99 (sulla base dei canoni di locazione dei terreni dal 2014 al 2025, dei compensi professionali per attività tecniche e amministrative, dei costi di realizzazione dell’impianto, oltre oneri amministrativi quantificati in via cautelativa), mentre il lucro cessante è pari ad 30.000 annui per gli ultimi cinque anni, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; m) in subordine, si sollecita in caso di condanna pecuniaria l’indicazione dei criteri di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a..
Con memoria in data 9 luglio 2025 il ricorrente ha ribadito e precisato le proprie difese.
Con memoria in data 10 luglio 2025 l’ANAS ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) a seguito di sopralluogo sono stati rilevati elementi critici in relazione agli accessi e al possibile conflitto dei flussi di traffico in entrata e in uscita dall’impianto; b) risulta inammissibile ogni tardiva pretesa collegata a fatti risalenti all’anno 2014, tenuto conto della nuova istanza presentata nell’anno 2022; c) l’eventuale pretesa risarcitoria, pertanto, può eventualmente riferirsi al solo periodo successivo alla domanda inoltrata nell’anno 2022; d) si eccepisce, comunque, la prescrizione quinquennale e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quanto all’eventuale richiesta di restituzione dei canoni concessori; e) si deduce, altresì, l’assoluta carenza probatoria in ordine alle voci di danno che sono state allegate, risultando anche generici i criteri di quantificazione che sono stati prospettati dalla parte; f) tanto premesso, va precisato che l’impianto non è mai entrato in esercizio e, pertanto, nella specie deve parlarsi di nuovo impianto (non di adeguamento di un precedente impianto), anche tenuto anche del potenziamento significativo dell’impianto rispetto al titolo rilasciato nell’anno 2008; g) ne discende l’applicazione degli standard vigenti al momento della domanda, ossia del “Quaderno Tecnico ANAS 2023”; h) in particolare, il provvedimento impugnato ha ad oggetto un nuovo impianto o comunque la significativa trasformazione di quello precedentemente autorizzato, con potenziamento riguardante l’aggiunta della erogazione di benzina e gasolio rispetto alla sola erogazione di metano, ciò che impone necessariamente una nuova valutazione da parte di ANAS alla luce dei rinnovati standard di sicurezza, come prescritti dal Quaderno Tecnico ANAS 2023, oltre che per la nuova tipologia di utenti del distributore (mezzi pesanti) non certamente interessati dalla precedente tipologia di carburante, prevista dall’autorizzazione rilasciata nel 2008; i) pertanto, considerata la oggettiva diversità della situazione di fatto oggetto di valutazione, nessuna contraddittorietà può predicarsi tra le precedenti (risalenti) autorizzazioni e l’impugnato diniego, tanto più che le precedenti “autorizzazioni” non hanno mai assunto concretezza perché l’impianto non è mai stato attivato; l) in ogni caso, come precisato nl provvedimento impugnato, la nuova autorizzazione richiesta, sia che venga intesa come domanda ex novo sia come “potenziamento” dell’impianto preesistente, non rispetta le prescrizioni tecniche di sicurezza previste dal Quaderno ANAS 2023, alla luce del quale debbono essere valutate sia le nuove domande che le istanze di potenziamento (invero, a pagina 3 del Quaderno tecnico ANAS, “Campo di Applicazione”, risulta che lo stesso si applica sia alle “nuove Aree di Servizio” che alle “Aree di Servizio esistenti, nel caso di adeguamenti, ristrutturazione, modifiche e/o potenziamenti dell’Area di Servizio stessa”, con la conseguenza che esso trova comunque applicazione nella fattispecie in esame); m) l’art. 6, lettera d , della legge regionale n. 82/1997 preclude il rilascio dell’autorizzazione quando l’impianto costituisca intralcio alla circolazione e l’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. n. 495/1992 subordina l’installazione degli impianti al parere tecnico favorevole dell’ente proprietario della strada; n) si richiama altresì l’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992 onde escludere che possano ammettersi deroghe in assenza di una piena garanzia per la sicurezza stradale; o) le soluzioni progettuali che sono state presentate non rispettano gli standard minimi, anche con riferimento alle dimensioni dello spartitraffico e alle manovre in uscita (che comporterebbero l’invasione della corsia opposta); p) deve poi essere valorizzato l’art. 5 del disciplinare autorizzativo del 17 aprile 2008, il quale riserva all’ANAS il potere di modificare le condizioni del titolo e di imporre prescrizioni ulteriori a tutela della sicurezza, così escludendosi qualsiasi legittimo affidamento in capo al privato; q) è stata svolta una lunga e articolata istruttoria ed è stato consentito il contraddittorio procedimentale, dandosi contezza nel provvedimento finale delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, in fatto e in diritto, con rinvio per relationem alle risultanze istruttorie; r) il provvedimento è adeguatamente motivato e sono stati rispettati i canoni di buon andamento e di corretta amministrazione; s) è intervenuta una valutazione tecnico-discrezionale che non può essere sindacata nella sede giurisdizionale, se non qualora emerga una obiettiva irragionevolezza; t) in base all’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992 e ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, la deroga può essere consentita solo a fronte di specifiche situazioni e comunque a condizione che sia integralmente assicurata la sicurezza della circolazione; u) quanto al denunciato difetto di proporzionalità, l’Amministrazione ha esplorato soluzioni tecniche alternative mediante ripetute richieste integrative, che sono però risultate inidonee; v) il risarcimento presuppone la lesione del bene della vita, il nesso di causalità e la colpa dell’Amministrazione (circostanze che non si ravvisano nel caso in esame, anche alla luce della complessità fattuale e normativa della fattispecie).
Con memoria in data 21 luglio 2025 il ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) poiché l’impianto era già stato autorizzato, risulta inapplicabile il “Quaderno Tecnico ANAS 2023” (relativo ai nuovi impianti); b) l’Amministrazione ha operato un’integrazione postuma della motivazione nella sede giurisdizionale; c) nel caso di specie l’ANAS avrebbe dovuto offrire una motivazione rafforzata, tenuto conto, in particolare, della consolidata posizione giuridica del ricorrente.
Con memoria in data 27 dicembre 2025 il ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) l’Amministrazione non poteva fare applicazione del “Quaderno Tecnico 2023” in violazione del principio tempus regit actum , in quanto norme tecniche sopravvenute non possono disciplinare fattispecie già assistite da titoli autorizzatori; b) in violazione dell’art. 13, comma 2, del codice della strada l’ANAS ha omesso qualsiasi valutazione circa la possibilità di derogare alle prescrizioni tecniche richiamate, nonostante la relazione tecnica del ricorrente attestasse la piena sicurezza degli accessi; c) sono state del tutto ignorate le deduzioni rese dall’interessato nel corso del procedimento; d) il danno emergente va quantificato in non meno di € 456.134,99, quale somma delle spese sostenute per canoni di locazione del terreno, canoni concessori, oneri amministrativi, parcelle professionali e costi di realizzazione delle strutture; e) il lucro cessante può essere stimato in via equitativa in almeno € 150.000,00, quale mancato guadagno per l’impossibilità di avviare l’attività di distribuzione carburanti negli ultimi cinque anni.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Il provvedimento di diniego impugnato deve ritenersi legittimo nella parte in cui l’Amministrazione ha ritenuto che, qualora (come nel caso di specie) l’impianto sia stato solo autorizzato ma non sia mai entrato in esercizio, per l’adeguamento degli accessi si applichi la disciplina dei “nuovi impianti” (e quindi dei nuovi accessi), non quella prevista per gli impianti già esistenti, considerato, appunto, che non è ravvisabile un impianto “preesistente” da adeguare.
Trova, dunque, applicazione la disciplina, anche tecnica, vigente per i nuovi impianti; ciò anche in considerazione del fatto che oggetto del provvedimento per cui è causa è un impianto significativamente modificato (con l’aggiunta della erogazione di benzina e gasolio) rispetto a quello precedentemente autorizzato (che prevedeva la sola erogazione di metano).
Non rilevano eventuali inerzie o ritardi dell’Amministrazione nel rilascio del parere di competenza, in quanto per il principio tempus regit actum la Pubblica Amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento e “ la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici. Il succitato principio si completa con il presupposto di diritto secondo cui, fintantoché l’amministrazione non ha approvato il provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare di una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di una mera aspettativa ” (Cons. Stato, Sez. VII, 4 settembre 2024, n. 7422, e la giurisprudenza ivi citata).
Come evidenziato dalla giurisprudenza, “ tali conclusioni restano ferme anche laddove l’Amministrazione non avesse rispettato il termine finale di conclusione del procedimento, poiché essa conserva comunque il potere di provvedere anche dopo lo spirare di tale termine finale, sicché le modifiche normative intervenute prima della formale adozione del provvedimento finale debbono essere osservate, proprio in adesione al principio del tempus regit actum; invero, l’Amministrazione è tenuta ad applicare la normativa vigente al momento della propria decisione, anche laddove la stessa giunga in ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento, rispetto al quale l’interessato trova apposito sistema di tutela nel rito del silenzio ” (Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2023, n. 4596).
Per tale ragione non è censurabile l’operato dell’ANAS laddove ha ritenuto necessario procedere ad una nuova valutazione dell’impianto sulla base dei rinnovati standard di sicurezza prescritti dal Quaderno Tecnico ANAS 2023.
Va, tuttavia, considerato che in sede di contradditorio procedimentale il ricorrente ha formulato specifiche controdeduzioni al preavviso di diniego, depositando relazione tecnica nella quale ha evidenziato quanto segue: “ Il provvedimento originario risale al 2008 (Prot. 22129 del 17/04/2008) e le aiuole spartitraffico sono state progettate con le prescrizioni di quel tempo. Oggi nel nuovo progetto non è stato possibile adeguarle completamente alle nuove prescrizioni del quaderno tecnico in vigore, in quanto non verrebbero di conseguenza rispettate altre distanze interne se non con una nuova distribuzione degli spazi e delle apparecchiature dell’IDC ed ovviamente con un costo non indifferente. Si richiede pertanto la deroga, alle dimensioni previste dal quaderno tecnico, per come riportato all’art. 13 comma 2) del C.D.S. Il modesto flusso veicolare lungo la SS 113 al Km 19+566 in prossimità dell’accesso all’IDC non pregiudica la sicurezza della circolazione, in quanto per le velocità dei mezzi riscontrate nelle schede dei flussi orari che non superano i 54 Km/h è calcolato uno spazio di frenatura pari a: S= V2/152 = 542/152= 19,18 m. I due rettilinei di circa 100 ml, nei due sensi di marcia in prossimità dell’ingresso all’IDC, costituiscono uno spazio sufficiente per l’individuazione dei veicoli in transito e per l’eventuale operazione di frenatura. L’installazione di due specchi parabolici in prossimità dell’ingresso all’IDC consentirà un maggior grado di sicurezza per i veicoli in transito e per quelli in entrata od uscita dall’IDC ”.
In ragione delle circostanze sopra evidenziate il ricorrente ha richiesto una deroga alle norme tecniche, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, secondo cui “ La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti ”.
In giudizio ANAS ha rilevato che “ già per le tipologie di veicoli più piccoli (le auto), a prescindere dalle manovre interne fortemente condizionate dagli spazi estremamente ridotti, anche l’accesso sulla statale in uscita dal distributore prevede l’invasione certa della corsia opposta al senso di marcia, con evidente rischio per la circolazione. Il diniego di Anas, fondato sul mancato rispetto degli standard minimi di sicurezza (come oggi disciplinati dal Quaderno tecnico 2023) è dunque del tutto legittimo e comunque insindacabile, essendo espressione di discrezionalità tecnica espressa al solo scopo di garantire la sicurezza della circolazione ”.
Tuttavia, il provvedimento impugnato, e analogamente il preavviso di diniego, non esplicitano il percorso motivazionale posto alla base della valutazione discrezionale dell’Amministrazione circa l’assenza dei presupposti per la deroga richiesta dal ricorrente (con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale).
Invero, anche in caso di provvedimenti che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica l’Amministrazione è tenuta a fornire un’adeguata motivazione, idonea a rendere trasparente e controllabile l’iter logico della valutazione operata, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Nel caso di specie, peraltro, si rendeva necessaria una “motivazione rafforzata” in relazione alle specifiche deduzioni tecniche rese dal ricorrente nel corso del procedimento amministrativo.
L’art. 10 bis legge n. 241/1990, infatti, prevede che “ Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni ”.
La giurisprudenza ha precisato che “ la previsione di cui all’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano – oltre che per l’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione – anche sul piano della tendenziale completezza dell’istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all’Autorità decidente l’intero spettro degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa ”. Tale previsione normativa “ rileva principalmente sul piano della motivazione del provvedimento amministrativo, strumento volto a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l’amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, in funzione di controllo del corretto esercizio del potere conferitole dalla legge. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto ” (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3140).
Appare, pertanto, sussistere il censurato vizio di motivazione del provvedimento impugnato, non potendosi avere riguardo alle valutazioni tecniche fornite dall’Amministrazione soltanto in giudizio (stante la preclusione all’integrazione “postuma” nel processo della motivazione del provvedimento amministrativo).
Ne deriva l’accoglimento, in parte qua , del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
Non può, invece, essere accolta la domanda risarcitoria, dovendosi sul punto richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza secondo cui “ l’annullamento di un provvedimento amministrativo per vizi tralatiziamente definiti formali, quali il difetto di istruttoria o di motivazione, o procedimentali (come il vizio di incompetenza), in quanto non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento impugnato, non consente di accogliere la domanda finalizzata al perseguimento della pretesa sostanziale, quale è il risarcimento del danno. Infatti mentre la caducazione dell’atto per vizi sostanziali vincola l’amministrazione ad attenersi, nella successiva attività, alle statuizioni del giudice, l’annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere della stessa di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell’atto annullato e lascia ampio potere in merito all’amministrazione, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l’illegittimità, sicché non può ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 22 novembre 2019, n. 7977; III, 17 giugno 2019, n. 4097; V, 14 dicembre 2018, n. 7054). Ciò in quanto il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della pubblica amministrazione (Cons. Stato, V, 19 agosto 2019, n. 5737; V, 23 marzo 2018, n. 1859). Ed infatti per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 Cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico. In relazione all’accertamento contenuto nella sentenza appellata, dunque, e cioè prima del riesercizio dell’azione amministrativa, è impossibile enucleare la configurabilità di un collegamento causale tra il danno lamentato ed il comportamento procedimentale dell’Amministrazione ” (Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 2020, n. 2534).
Le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato; 2) rigetta nel resto il ricorso; 3) compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE BU, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
CR CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CR CO | IE BU |
IL SEGRETARIO