TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 718
TAR
Ordinanza collegiale 15 settembre 2025
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TAR
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Accolto
    Vizio di motivazione

    Il Collegio ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione poiché il provvedimento impugnato e il preavviso di diniego non esplicitano il percorso motivazionale alla base della valutazione discrezionale dell'Amministrazione circa l'assenza dei presupposti per la deroga richiesta, in particolare con riferimento alle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. L'Amministrazione è tenuta a fornire un'adeguata motivazione anche nei casi di discrezionalità tecnica, rendendo trasparente l'iter logico della valutazione. Nel caso di specie, si rendeva necessaria una 'motivazione rafforzata' in relazione alle specifiche deduzioni tecniche del ricorrente, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990.

  • Rigettato
    Mancanza di nesso causale e prova del danno

    La domanda risarcitoria non può essere accolta poiché l'annullamento del provvedimento per vizi formali (difetto di motivazione) non comporta un accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita. Il risarcimento del danno presuppone la verifica di tutti i requisiti dell'illecito, inclusa la dimostrazione, con giudizio prognostico di certezza o probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo dell'amministrazione. L'annullamento per vizi formali non elimina il potere dell'amministrazione di provvedere nuovamente sull'oggetto dell'atto annullato, lasciando ampio margine di discrezionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 718
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 718
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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