Art. 12.
Dopo l' art. 277 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
Art. 277-bis. (Facolta' di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la liberta' provvisoria nei casi di concorso di causa estintiva della pena). - Qualora sia applicabile una causa di estinzione della pena il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, puo', in deroga agli articoli 253 e 259, con decreto motivato disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, revocare l'ordine o il mandato di cattura e concedere la liberta' provvisoria, se ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della causa di estinzione della pena e tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.
Dopo l' art. 277 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
Art. 277-bis. (Facolta' di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la liberta' provvisoria nei casi di concorso di causa estintiva della pena). - Qualora sia applicabile una causa di estinzione della pena il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, puo', in deroga agli articoli 253 e 259, con decreto motivato disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, revocare l'ordine o il mandato di cattura e concedere la liberta' provvisoria, se ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della causa di estinzione della pena e tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.