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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi;
lette le note scritte, depositate solo da parte ricorrente in data 07.12.2024, in sostituzione dell'udienza a trattazione scritta del 13.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 182/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nata il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
a Caposele (AV), residente a [...], rappresentata e difesa, in via congiunta e disgiunta, dall'avv.
Domenico Naso del Foro di Roma (c.f. ) e C.F._2 dall'avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova (c.f. ), C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Mantova via Chiassi n. 54 ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
Controparte_3
(c.f. , in persona del
[...] P.IVA_3
Dirigente quale legale rappresentante p.t.
Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_3 del Dirigente quale legale rappresentante pro tempore dott. CP_4
e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa CP_5 [...]
e dott. , elettivamente domiciliati presso l
[...] CP_6 [...]
via Controparte_3 CP_3
G. Mazzini 6
resistenti
In punto a: “Accertamento del diritto al bonus carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente”.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; B) Condannare il
[...]
(già ) al pagamento in Controparte_1 Controparte_1 favore dei ricorrenti, come di seguito specificato: € 3.000,00 a
[...]
per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_1
2021/22, 2022/23; per la somma totale di € 3.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto; Condannare il (già Controparte_1
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli Controparte_1 importi complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 3.000,00 a per gli anni scolastici Parte_1
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21,2021/22, 2022/23; e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati
e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Pag. 2 di 12 Per parte resistente: “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) nel merito, rigettare la domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato e, per l'effetto, rigettare per decorso del termine di prescrizione quinquennale la domanda riferita agli aa.ss.
2017/18 e 2018/19; 4) il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame, degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali e della reciproca parziale soccombenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso in riassunzione, depositato ed iscritto il 15.02.2024,
in qualità di docente a tempo determinato, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite
“Carta elettronica” prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, formulando domande di condanna, in via principale e subordinata, come rassegnate nelle sopra riportate conclusioni.
Va dato atto che, in precedenza, la ricorrente ha agito (congiuntamente ad altro ricorrente) avanti al Tribunale di Bologna in data 26.10.2023 (R.G.
2116/2023).
Sul punto, a fronte della costituzione in giudizio del resistente
[...]
, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la Controparte_1 propria incompetenza territoriale a favore di questo Tribunale, limitatamente alla posizione della stessa, in quanto, al momento del deposito del primo ricorso, l'ultima sede di servizio, in qualità di docente a tempo determinato, risultava essere l'istituto scolastico “Fermi” in Luzzara ovvero nella provincia di (cfr. contratto di lavoro decorrente CP_3 dal 12.10.2023 al 31.08.2024.
La ricorrente allega – nel presente giudizio - i medesimi fatti ovvero di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo
, in forza di contratti a tempo determinato, annuali o fino al CP_1
Pag. 3 di 12 termine delle attività didattiche negli anni scolastici negli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
In esecuzione di questi contratti, l'istante asserisce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Tuttavia, il non ha riconosciuto alla stessa il beneficio succitato, CP_1 agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Di conseguenza, la ricorrente chiede l'accertamento del diritto de quo, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in questo giudizio il
14.05.2024, parte resistente si costituisce tempestivamente, eccependo - in via preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.
A sostegno della suddetta eccezione, parte resistente deduce il fatto che il ricorso è basato sulla pretesa illegittimità sia del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica, sia della nota n.15219 del 15.10.2015, la quale CP_7 al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”; i predetti atti, asseritamente illegittimi, devono essere impugnati – secondo parte resistente - dinnanzi al Giudice amministrativo competente ai sensi dell'art. 13 c.p.a.
Inoltre, il eccepisce – in base all'art. 5 D.P.C.M. del 28.11.2016 - CP_1 la prescrizione del diritto al beneficio in capo alla ricorrente con riferimento all'a.s. 2017/2018 ed all'a.s. 2018/2019, data che “non vi è prova di richieste formali” aventi ad oggetto l'attribuzione del suddetto beneficio anteriormente alla data di iscrizione del presente giudizio.
Nel merito, il medesimo rileva l'infondatezza del ricorso, deducendo che la
Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità
Pag. 4 di 12 del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa viene istruita documentalmente.
In data 07.12.2024, solo parte ricorrente deposita note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.12.2024, all'esito delle quali la causa viene posta in riserva, essendo decisa in data odierna.
*** *** ***
In via preliminare, sulla carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A., va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi di un diritto soggettivo, in capo a docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria in contrasto con i principi eurocomunitari, di cui viene richiesta la disapplicazione.
Sulla questione controversa del decorso della prescrizione, il resistente specifica la seguente eccezione con memoria di costituzione del CP_1
14.05.2024 ovvero “Considerato che l'odierna ricorrente ha incardinato il suo primo giudizio dinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Bologna dichiaratosi incompetente per territorio ed ha successivamente riassunto la causa dinnanzi all'intestato Tribunale in data 15.02.2024 per il riconoscimento del beneficio per cui è causa e che non vi è prova di richieste formali da parte della medesima di attribuzione di tale beneficio entro i cinque anni dalla data di conferimento della supplenza ovvero dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione alla piattaforma informatica, dovrà essere dichiarata la prescrizione, per decorso del termine quinquennale, della pretesa riferita agli aa.ss. 2017/18
e 2018/19”.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. parte ricorrente prende posizione sul punto e “contesta l'eccezione di parziale prescrizione del credito sollevata dalla controparte;
in particolare relativamente all'a.s. 18/19” rilevando
Pag. 5 di 12 “l'infondatezza della predetta eccezione atteso che la difesa del CP_1 costituitasi nel giudizio di prime cure avanti al Tribunale di Bologna
(causa rglav 2116/23) nulla aveva eccepito riguardo tale a.s. 18/19 (cfr. memoria di costituzione causa rglav 2116/23 Tribunale di CP_1
Bologna)”.
Di conseguenza, la ricorrente contesta la decadenza del resistente CP_1 nel presente giudizio dal proporre l'eccezione di prescrizione del diritto in relazione all'a.s. 2018/2019, oltre l'infondatezza di quest'ultima anche nel merito.
Sul punto, va ricordato l'art. 50 c.p.c. che si riferisce all'istituto della c.d. translatio iudicii, in base al quale la riassunzione della causa non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, ma lo spostamento e la prosecuzione dell'originario rapporto.
Sempre sul punto, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. civ. n. 5542/2021), secondo il quale “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario”.
Testualmente, nella memoria di costituzione del 14.12.2023, depositata avanti al Tribunale di Bologna, è rassegnata la seguente conclusione: “in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del presente ricorso (03.11.2023), e cioè ritenere prescritto l'emolumento relativo all' a.s. 2017/2018”, essendo evidente che parte resistente ha omesso di eccepire la prescrizione del diritto (ovvero eccezione non rilevabile d'ufficio), in relazione all'anno scolastico 2018/2019, incorrendo in decadenza.
Mentre, in relazione all'a.s. 2017/2018, si ritiene di dovere aderire alla pronuncia del citato Tribunale di Bologna, che ha accolto la medesima
Pag. 6 di 12 eccezione, formulata anche nei confronti del co-ricorrente, atteso che l'eccezione di parte resistente risulta fondata e meritevole di accoglimento - oltre che tempestivamente sollevata - sulla base dell'art. 5 D.P.C.M. del
28.11.2016 e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, che delineano i presupposti, le modalità e le tempistiche di fruizione della Carta docenti nonché sulla base delle risultanze documentali.
Rilevato che parte ricorrente non fornisce prova di alcun atto di diffida, inviato in via stragiudiziale, il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione è l'iscrizione del ricorso, depositato in data 26 ottobre 2023.
Secondo la recente pronuncia della Suprema Corte «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1
e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio» (così, Corte Cass.
N.10072/2023).
Considerando che il primo incarico relativo alla ricorrente Parte_1
è iniziato il 21 settembre 2017, per la stessa è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Nel merito, tutte le altre richieste di bonus, avanzate dalla ricorrente, sono fondate e meritano accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato attività di Parte_1 docenza nell'a.s. 2018/2019 con contratto di lavoro decorrente dal 13.09.2018 al 30.06.2019 (12 ore settimanali); nell'a.s. 2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal 11.09.2019 al 31.08.2020 (18 ore settimanali); nell'a.s. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 16.09.2020 al 31.08.2021 (18 ore settimanali); nell'a.s. 2021/2022 con contratto di lavoro decorrente dal 07.09.2021 al 30.06.2022 (18 ore
Pag. 7 di 12 settimanali); nell'a.s. 2022/2023, con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023 (18 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_8 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di
Pag. 8 di 12 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L. del 29.11.2007, l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in atto di ricorso e dai documenti prodotti in atti
(cfr. copia di contratti di lavoro e copia buste paga), risulta che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
Sul punto, il costituito non ha contestato specificamente i CP_1 contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal Dirigente scolastico ogni anno
Pag. 9 di 12 scolastico dedotto, che trovano conferma anche nello “Stato matricolare aggiornato” prodotto dal medesimo . CP_1
In ultimo, va rilevata la prova del presupposto della permanenza in servizio della ricorrente, al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, dato l'inserimento della stessa nelle prodotte G.P.S. provinciali, prodotte in atti in data 07.12.2024.
Sulla spettanza degli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” va nuovamente richiamata la sentenza della Corte di Cassazione del 27.10.2023 n. 29961/2023, la quale ha chiaramente affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta giudizialmente “l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”, come nel caso di specie, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri
e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pag. 10 di 12 Pertanto, è corretto applicare al caso di specie le norme di legge innanzi richiamate, in conformità all'applicazione che ne è stata fatta dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 27.10.2023 n. 29961, a cui si ritiene doveroso prestare osservanza nel rispetto della funzione nomofilattica della
Suprema Corte.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e parte resistente va condannata a mettere a disposizione in favore della ricorrente la complessiva somma di € 2.500,00, atteso l'accoglimento della fondata eccezione di prescrizione del diritto, limitatamente all'a.s. 2017/2018, che si riflette sulla regolamentazione delle spese di lite, giustificando la parziale compensazione delle stesse nella misura di 1/3.
In ogni caso, considerati i valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro, va tenuto conto della natura cartolare e seriale del giudizio, dell'assenza di attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex lege prevista).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 182/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la Controparte_1
“Carta docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di € 2.500,00, oltre interessi legali sino all'integrale soddisfo.
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere alla ricorrente, con distrazione in favore CP_9 dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 721,00 per spese legali, ridotte nella misura di 1/3 per compensazione.
Pag. 11 di 12 Oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 18.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 12 di 12
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi;
lette le note scritte, depositate solo da parte ricorrente in data 07.12.2024, in sostituzione dell'udienza a trattazione scritta del 13.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 182/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nata il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
a Caposele (AV), residente a [...], rappresentata e difesa, in via congiunta e disgiunta, dall'avv.
Domenico Naso del Foro di Roma (c.f. ) e C.F._2 dall'avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova (c.f. ), C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Mantova via Chiassi n. 54 ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
Controparte_3
(c.f. , in persona del
[...] P.IVA_3
Dirigente quale legale rappresentante p.t.
Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_3 del Dirigente quale legale rappresentante pro tempore dott. CP_4
e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa CP_5 [...]
e dott. , elettivamente domiciliati presso l
[...] CP_6 [...]
via Controparte_3 CP_3
G. Mazzini 6
resistenti
In punto a: “Accertamento del diritto al bonus carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente”.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; B) Condannare il
[...]
(già ) al pagamento in Controparte_1 Controparte_1 favore dei ricorrenti, come di seguito specificato: € 3.000,00 a
[...]
per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_1
2021/22, 2022/23; per la somma totale di € 3.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto; Condannare il (già Controparte_1
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli Controparte_1 importi complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 3.000,00 a per gli anni scolastici Parte_1
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21,2021/22, 2022/23; e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati
e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Pag. 2 di 12 Per parte resistente: “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) nel merito, rigettare la domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato e, per l'effetto, rigettare per decorso del termine di prescrizione quinquennale la domanda riferita agli aa.ss.
2017/18 e 2018/19; 4) il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame, degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali e della reciproca parziale soccombenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso in riassunzione, depositato ed iscritto il 15.02.2024,
in qualità di docente a tempo determinato, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite
“Carta elettronica” prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, formulando domande di condanna, in via principale e subordinata, come rassegnate nelle sopra riportate conclusioni.
Va dato atto che, in precedenza, la ricorrente ha agito (congiuntamente ad altro ricorrente) avanti al Tribunale di Bologna in data 26.10.2023 (R.G.
2116/2023).
Sul punto, a fronte della costituzione in giudizio del resistente
[...]
, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la Controparte_1 propria incompetenza territoriale a favore di questo Tribunale, limitatamente alla posizione della stessa, in quanto, al momento del deposito del primo ricorso, l'ultima sede di servizio, in qualità di docente a tempo determinato, risultava essere l'istituto scolastico “Fermi” in Luzzara ovvero nella provincia di (cfr. contratto di lavoro decorrente CP_3 dal 12.10.2023 al 31.08.2024.
La ricorrente allega – nel presente giudizio - i medesimi fatti ovvero di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo
, in forza di contratti a tempo determinato, annuali o fino al CP_1
Pag. 3 di 12 termine delle attività didattiche negli anni scolastici negli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
In esecuzione di questi contratti, l'istante asserisce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Tuttavia, il non ha riconosciuto alla stessa il beneficio succitato, CP_1 agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Di conseguenza, la ricorrente chiede l'accertamento del diritto de quo, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in questo giudizio il
14.05.2024, parte resistente si costituisce tempestivamente, eccependo - in via preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.
A sostegno della suddetta eccezione, parte resistente deduce il fatto che il ricorso è basato sulla pretesa illegittimità sia del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica, sia della nota n.15219 del 15.10.2015, la quale CP_7 al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”; i predetti atti, asseritamente illegittimi, devono essere impugnati – secondo parte resistente - dinnanzi al Giudice amministrativo competente ai sensi dell'art. 13 c.p.a.
Inoltre, il eccepisce – in base all'art. 5 D.P.C.M. del 28.11.2016 - CP_1 la prescrizione del diritto al beneficio in capo alla ricorrente con riferimento all'a.s. 2017/2018 ed all'a.s. 2018/2019, data che “non vi è prova di richieste formali” aventi ad oggetto l'attribuzione del suddetto beneficio anteriormente alla data di iscrizione del presente giudizio.
Nel merito, il medesimo rileva l'infondatezza del ricorso, deducendo che la
Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità
Pag. 4 di 12 del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa viene istruita documentalmente.
In data 07.12.2024, solo parte ricorrente deposita note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.12.2024, all'esito delle quali la causa viene posta in riserva, essendo decisa in data odierna.
*** *** ***
In via preliminare, sulla carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A., va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi di un diritto soggettivo, in capo a docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria in contrasto con i principi eurocomunitari, di cui viene richiesta la disapplicazione.
Sulla questione controversa del decorso della prescrizione, il resistente specifica la seguente eccezione con memoria di costituzione del CP_1
14.05.2024 ovvero “Considerato che l'odierna ricorrente ha incardinato il suo primo giudizio dinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Bologna dichiaratosi incompetente per territorio ed ha successivamente riassunto la causa dinnanzi all'intestato Tribunale in data 15.02.2024 per il riconoscimento del beneficio per cui è causa e che non vi è prova di richieste formali da parte della medesima di attribuzione di tale beneficio entro i cinque anni dalla data di conferimento della supplenza ovvero dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione alla piattaforma informatica, dovrà essere dichiarata la prescrizione, per decorso del termine quinquennale, della pretesa riferita agli aa.ss. 2017/18
e 2018/19”.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. parte ricorrente prende posizione sul punto e “contesta l'eccezione di parziale prescrizione del credito sollevata dalla controparte;
in particolare relativamente all'a.s. 18/19” rilevando
Pag. 5 di 12 “l'infondatezza della predetta eccezione atteso che la difesa del CP_1 costituitasi nel giudizio di prime cure avanti al Tribunale di Bologna
(causa rglav 2116/23) nulla aveva eccepito riguardo tale a.s. 18/19 (cfr. memoria di costituzione causa rglav 2116/23 Tribunale di CP_1
Bologna)”.
Di conseguenza, la ricorrente contesta la decadenza del resistente CP_1 nel presente giudizio dal proporre l'eccezione di prescrizione del diritto in relazione all'a.s. 2018/2019, oltre l'infondatezza di quest'ultima anche nel merito.
Sul punto, va ricordato l'art. 50 c.p.c. che si riferisce all'istituto della c.d. translatio iudicii, in base al quale la riassunzione della causa non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, ma lo spostamento e la prosecuzione dell'originario rapporto.
Sempre sul punto, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. civ. n. 5542/2021), secondo il quale “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario”.
Testualmente, nella memoria di costituzione del 14.12.2023, depositata avanti al Tribunale di Bologna, è rassegnata la seguente conclusione: “in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del presente ricorso (03.11.2023), e cioè ritenere prescritto l'emolumento relativo all' a.s. 2017/2018”, essendo evidente che parte resistente ha omesso di eccepire la prescrizione del diritto (ovvero eccezione non rilevabile d'ufficio), in relazione all'anno scolastico 2018/2019, incorrendo in decadenza.
Mentre, in relazione all'a.s. 2017/2018, si ritiene di dovere aderire alla pronuncia del citato Tribunale di Bologna, che ha accolto la medesima
Pag. 6 di 12 eccezione, formulata anche nei confronti del co-ricorrente, atteso che l'eccezione di parte resistente risulta fondata e meritevole di accoglimento - oltre che tempestivamente sollevata - sulla base dell'art. 5 D.P.C.M. del
28.11.2016 e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, che delineano i presupposti, le modalità e le tempistiche di fruizione della Carta docenti nonché sulla base delle risultanze documentali.
Rilevato che parte ricorrente non fornisce prova di alcun atto di diffida, inviato in via stragiudiziale, il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione è l'iscrizione del ricorso, depositato in data 26 ottobre 2023.
Secondo la recente pronuncia della Suprema Corte «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1
e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio» (così, Corte Cass.
N.10072/2023).
Considerando che il primo incarico relativo alla ricorrente Parte_1
è iniziato il 21 settembre 2017, per la stessa è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Nel merito, tutte le altre richieste di bonus, avanzate dalla ricorrente, sono fondate e meritano accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato attività di Parte_1 docenza nell'a.s. 2018/2019 con contratto di lavoro decorrente dal 13.09.2018 al 30.06.2019 (12 ore settimanali); nell'a.s. 2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal 11.09.2019 al 31.08.2020 (18 ore settimanali); nell'a.s. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 16.09.2020 al 31.08.2021 (18 ore settimanali); nell'a.s. 2021/2022 con contratto di lavoro decorrente dal 07.09.2021 al 30.06.2022 (18 ore
Pag. 7 di 12 settimanali); nell'a.s. 2022/2023, con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023 (18 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_8 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di
Pag. 8 di 12 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L. del 29.11.2007, l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in atto di ricorso e dai documenti prodotti in atti
(cfr. copia di contratti di lavoro e copia buste paga), risulta che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
Sul punto, il costituito non ha contestato specificamente i CP_1 contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal Dirigente scolastico ogni anno
Pag. 9 di 12 scolastico dedotto, che trovano conferma anche nello “Stato matricolare aggiornato” prodotto dal medesimo . CP_1
In ultimo, va rilevata la prova del presupposto della permanenza in servizio della ricorrente, al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, dato l'inserimento della stessa nelle prodotte G.P.S. provinciali, prodotte in atti in data 07.12.2024.
Sulla spettanza degli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” va nuovamente richiamata la sentenza della Corte di Cassazione del 27.10.2023 n. 29961/2023, la quale ha chiaramente affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta giudizialmente “l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”, come nel caso di specie, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri
e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pag. 10 di 12 Pertanto, è corretto applicare al caso di specie le norme di legge innanzi richiamate, in conformità all'applicazione che ne è stata fatta dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 27.10.2023 n. 29961, a cui si ritiene doveroso prestare osservanza nel rispetto della funzione nomofilattica della
Suprema Corte.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e parte resistente va condannata a mettere a disposizione in favore della ricorrente la complessiva somma di € 2.500,00, atteso l'accoglimento della fondata eccezione di prescrizione del diritto, limitatamente all'a.s. 2017/2018, che si riflette sulla regolamentazione delle spese di lite, giustificando la parziale compensazione delle stesse nella misura di 1/3.
In ogni caso, considerati i valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro, va tenuto conto della natura cartolare e seriale del giudizio, dell'assenza di attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex lege prevista).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 182/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la Controparte_1
“Carta docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di € 2.500,00, oltre interessi legali sino all'integrale soddisfo.
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere alla ricorrente, con distrazione in favore CP_9 dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 721,00 per spese legali, ridotte nella misura di 1/3 per compensazione.
Pag. 11 di 12 Oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 18.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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