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Articolo 4 della Legge 22 febbraio 1994, n. 148
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Legge 22 febbraio 1994, n. 148
Articolo 4 della Legge 22 febbraio 1994, n. 148
Versione
6 marzo 1994
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 6 marzo 1994
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