CASS
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 18 febbraio 2025, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 31, secondo comma, 117, primo comma, e 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA nel procedimento a carico di: O' RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 23 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 27 ottobre 2022, confermava la penale responsabilità di IR TR per il reato cui agli artt. 477, 482 cod. pen., 61 n.2 e 624 cod. pen.e rideterminava la pena inflitta in primo grado, pari ad anni tre di reclusione ed euro 650,00 di multa, riducendola ad anni due e mesi quattro di reclusone ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello. Con unico motivo lamenta vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 81 cod. pen. Nella determinazione del trattamento sanzionatorio non era stato rispettato il disposto di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen., secondo cui, in caso di soggetti recidivi ex art. 99, comma 4, cod. pen., l'aumento per la continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Essendo il IR recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen, l'aumento per la continuazione era stato applicato in misura inferiore al limite di legge. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. All'imputato è stata contestata e applicata, ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Di conseguenza, va applicato il disposto di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen. secondo cui, in caso di soggetti recidivi ex art. 99, comma 4, cod. pen., l'aumento per la continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. 3. Tanto premesso, la Corte territoriale ha fissato la pena per il reato più grave ( furto di cui al capo B), applicando gli aumenti per la recidiva e l' aggravante del nesso teleologico, in anni 2 e mesi uno di reclusione ed euro 450,00 di multa. L'aumento ex art. 81 cpv è stato però determinato in mesi 3 di reclusione ed euro 50,00 di multa, certamente inferiore alla misura di un terzo della pena stabilita per il reato più grave ( 1/3 della pena di anni due di reclusione ed euro 450,00 di multa è pari a mesi otto di reclusione ed euro 150 di multa, aumento minimo ai sensi della norma citata). 4. Poiché non è stata fatta corretta applicazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen., si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della determinazione dell'aumento per la continuazione, cui non è possibile provvedere ai sensi dell'art. 620, lett. I. cod. proc. pen. trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Rv. 271831 - 01). Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità penale dell'imputato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Roma, 15 novembre 2024 I
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 23 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 27 ottobre 2022, confermava la penale responsabilità di IR TR per il reato cui agli artt. 477, 482 cod. pen., 61 n.2 e 624 cod. pen.e rideterminava la pena inflitta in primo grado, pari ad anni tre di reclusione ed euro 650,00 di multa, riducendola ad anni due e mesi quattro di reclusone ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello. Con unico motivo lamenta vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 81 cod. pen. Nella determinazione del trattamento sanzionatorio non era stato rispettato il disposto di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen., secondo cui, in caso di soggetti recidivi ex art. 99, comma 4, cod. pen., l'aumento per la continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Essendo il IR recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen, l'aumento per la continuazione era stato applicato in misura inferiore al limite di legge. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. All'imputato è stata contestata e applicata, ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Di conseguenza, va applicato il disposto di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen. secondo cui, in caso di soggetti recidivi ex art. 99, comma 4, cod. pen., l'aumento per la continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. 3. Tanto premesso, la Corte territoriale ha fissato la pena per il reato più grave ( furto di cui al capo B), applicando gli aumenti per la recidiva e l' aggravante del nesso teleologico, in anni 2 e mesi uno di reclusione ed euro 450,00 di multa. L'aumento ex art. 81 cpv è stato però determinato in mesi 3 di reclusione ed euro 50,00 di multa, certamente inferiore alla misura di un terzo della pena stabilita per il reato più grave ( 1/3 della pena di anni due di reclusione ed euro 450,00 di multa è pari a mesi otto di reclusione ed euro 150 di multa, aumento minimo ai sensi della norma citata). 4. Poiché non è stata fatta corretta applicazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen., si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della determinazione dell'aumento per la continuazione, cui non è possibile provvedere ai sensi dell'art. 620, lett. I. cod. proc. pen. trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Rv. 271831 - 01). Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità penale dell'imputato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Roma, 15 novembre 2024 I