TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8680 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a SeIOne Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 22012 del Ruolo Generale degli Affari contenIOsi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 9.9.2025 senza termini, avente per oggetto: cessaIOne degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla costituIOne di nuovo difensore, dall'Avv. Rosalba Rocco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE contumace
NONCHÉ AVV. ALESSIA BARBATI
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
E Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 9.9.2025, il procuratore della ricorrente ha concluso chiedendo assegnarsi la causa in decisione. Il curatore speciale dei minori ha chiesto pronunciarsi la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Il PM, presente in udienza, ha aderito alla domanda del curatore speciale ed ha chiesto pronuncia sullo status.
1 2
Il Gi ha riservato la causa al Collegio senza termini ai quali il procuratore ha rinunciato.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2024, la sign.ra – Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio con il sign. il CP_1
5.2.2011 dal quale sono nati (23.12.2011) e (1.9.2013) Per_1 Per_2
– esponeva: (…) sin da subito, il sig. mostrava il suo carattere CP_1 violento tanto da costringere la moglie a rifugiarsi presso la casa dei propri genitori e da ricorrere alle cure dei sanitari;
inoltre, nel corso del rapporto la sig.ra veniva a conoscenza del Parte_1 fatto che il marito faceva abuso di sostanze stupefacenti, che gli procurava continue crisi di astinenza che si tramutavano in atti violenti e persecutori nei confronti della stessa moglie e dei bambini;
a causa di tale situaIOne, ed a seguito di un episodio ben preciso nel quale la veniva ricoverata in Ospedale per la quasi perdita di un Parte_1 occhio a seguito delle percosse subite dal marito, la medesima si allontanava dalla casa familiare e con essa i figli;
(…) A seguito dell'avvio dell'iter per la separaIOne giudiziale dei coniugi, con sentenza n° 2035 del 25.02.2020, emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli, veniva pronunciata la separaIOne personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma II c.c. con addebito a
[...]
; Affida alla madre i figli minori fissando presso il suo CP_1 domicilio la loro residenza abituale;
disciplina il diritto di visita paterno con le modalità indicate in motivaIOne, Disciplina il diritto- dovere di frequentaIOne del genitore non convivente con i figli nei termini di cui in parte motiva da intendersi in questa sede interamente trascritti;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere CP_1
a , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese Parte_1 la somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori.. Detta somma, da ripartirsi in ugual misura tra gli aventi diritto, sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, con decorrenza da 17.10.2016, secondo gli indici ISTAT delle variaIOni dei prezzi di consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
Pone a carica di l'obbligo di contribuire, CP_1 nella misura del 50%, alle spese scolastiche e sportive per i figli nonché a quelle per eventuali cure mediche per gli stessi purché non coperte dal SSN;
Rigetta le ulteriori domande;
Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudiIO. Inoltre, il non ha mai provveduto sino all'attualità, a versare CP_1
l'assegno di mantenimento nei confronti dei figli, che non vede e frequenta dal lontano 2016; la separaIOne dei coniugi si é protratta
2 3
ininterrottamente ed è definitivamente ed irrimediabilmente cessata qualsiasi comunione di affetti e di interessi e non vi è alcuna possibilità di ristabilire tra i sottoscritti coniugi alcuna comunione morale e spirituale. Sussistono i presupposti di cui all'art.3, n. 2),lett. b) della L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessaIOne degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto.
Ha chiesto: pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 la cessaIOne degli effetti civili del matrimonio;
2) disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. per i CP_1 gravi motivi di cui in premessa ovvero, in via gradata, l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocaIOne presso la loro abitaIOne abituale e disciplinare il diritto di visita del padre attraverso il Consultorio dell'ASL e gli operatori predisposti, laddove il padre ne facesse espressa richiesta e con l'assenso dei minori discenti;
3) disporre a carico del sig. quale contributo al CP_1 mantenimento dei figli minori e il versamento mensile Per_1 Per_2 della somma di Euro 1.000,00 (Mille/00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50
% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.) come da protocollo.
Alla prima udienza del 1° aprile 2025 è stata ascoltata la ricorrente ed è stata dichiarata la contumacia del . CP_1
La ha dichiarato: da quando ci siamo separati nel 2019, Parte_1 mio marito non mi ha mai dato nulla per i bambini. E' stato stabilito l'affido esclusivo a me di (13 anni) ed (11 anni) con Per_1 Per_2 visite presso i SS. Mio marito non ha mai più visto i figli, si è completamente disinteressato e non li ha mai chiamati. Quando li ha incontrati per strada qualche volta non li ha neppure salutati. Ormai
non si ricorda nemmeno più del padre in quanto era molto Per_2 piccolo quando ci siamo separati;
quando stavamo insieme lavorava con il padre nella società di trasporti e distribuIOne di gas. Avevamo un tenore di vita elevato. Oggi non so cosa faccia e non lo vedo dal Parte 2016. In passato sono stata convocata dal su istanza dei nonni paterni che avevano fatto ricorso nel 2020 per vedere i nipoti, ma i bambini non hanno voluto vedere i nonni. In ogni caso, nessuno mi ha mai offerto aiuto in termini economici. La casa in cui abito con i bambini a Viale della Resistenza è di mia proprietà. Lavoro come Assessore Municipale al Comune di Napoli e riesco a mantenere i miei figli anche con l'aiuto della mia famiglia. è stata presente Per_1 quando il padre mi picchiò e adesso non lo vuole più vedere e non vuole più avere nulla a che fare con lui. Le figure maschili di
3 4
riferimento per i miei figli sono mio padre e mio fratello. Chiedo l'affido esclusivo e la decadenza.
All'esito, il Gi ha statuito come di seguito: (…) avuto riguardo ai provvedimenti urgenti da adottare, circa la modalità di affido dei minori e allo stato può trovare Per_1 Per_2 senz'altro conferma l'affido esclusivo dei figli alla madre, come stabilito con sentenza di separaIOne n. 2035/2020 dalla quale emerge la condotta aggressiva e violenta del , gravemente pericolosa e CP_1 pregiudizievole per i minori. Le visite padre-figli, che di fatto non si svolgono dal 2016, vanno sospese. Infine, stante la domanda di decadenza formulata dalla ricorrente, questo Giudice nomina curatore speciale dei minori l'avv. ALESSIA BARBATI. questo GI dispone che il curatore speciale: - interverrà in rapporto alle decisioni di ordinaria amministraIOne se esse registrano il disaccordo tra i genitori, comprese le decisioni relative al calendario di visite e ad eventuali richieste di modifica delle parti, vigilando sull'osservanza dello stesso e risolvendo i contrasti che potrebbero porsi con espressa previsione che eventuali modifiche o integraIOni per il futuro dovranno passare per il vaglio e la decisione del curatore che ha il compito anche di interfacciarsi, eventualmente con il CTU, con i Servizi sociali (qualora nominati); inoltre, coadiuverà i genitori nelle scelte in tema di salute delle minori, di educaIOne (scelte scolastiche) e formative, guidando i genitori a negoziare ed accordarsi con conseguente riduIOne del conflitto genitoriale, e nel caso di persistente e insormontabile contrasto assumendo direttamente la decisione e rendendo edotto il Tribunale, segnalando ogni concreto pregiudiIO psicofisico delle minori;
- verificherà se – anche previo colloquio con i minori – gli stessi manifestino disagi o criticità tali da potersi ritenere necessario l'ascolto da parte del Gi. Invita il curatore a costituirsi 10 gg prima della prossima udienza telematica del 29 maggio 2025. Dispone trasmettersi gli atti al PM - sede in ordine alla domanda di decadenza. Infine, circa l'obbligo di mantenimento dei figli minore a carico del padre – al mantenimento del quali la madre provvede in via diretta, l'importo – stante il tempo trascorso dalla sentenza di separaIOne, atteso che le esigenze dei minori aumentano con l'età, va quantificato in € 750,00 in assenza di documentaIOne dalla quale potersi evincere la redditualità del . Alla prossima udienza telematica del 29 CP_1 maggio 2025 in TS,- i procuratori ed il curatore depositeranno note fino alle ore 8.00 della stessa data. Riserva ogni altra valutaIOne istruttoria.
4 5
Si è costituita la curatrice nominata che, ascoltati i minori, ha dedotto: Sono emerse particolari criticità in ed una chiusura da parte Per_1 della stessa a parlare del padre che è assente dalla sua vita CP_1 dal 2016, una diffidenza protettiva di sé stessa, il risultato della mancata mutaIOne del rapporto col padre. Difatti nulla è mutato nei rapporti con lo stesso che da circa nove – dieci anni non lo incontra se non per caso fortuito e non intrattiene con lui alcuna forma di dialogo costruttivo. Il Sig. si è dimostrato con una linea di CP_1 costanza, disattento e carente nel suo ruolo genitoriale. Dell'andamento scolastico di non pone mai domande, per Per_1 interessarsi al profitto della stessa e alle sue preferenze in fieri per scelte che si porranno in futuro. La minore risulta essere perfettamente inserita nel contesto scolastico-amicale vorrebbe optare per l'iscriIOne al liceo scientifico biomedico. Il risultato è che il padre Sig. non è riuscito ad intessere un dialogo più CP_1 profondo con la figlia, adeguato alla sua età di quattordicenne. Per_1 sta seguendo un percorso di rafforzamento con la dott.ssa . Per_3
Dal colloquio con il minore n. 1.9.2013 è egualmente Persona_4 emerso un disinteresse totale del padre e dei nonni paterni nei confronti del minore. Quanto sopra ha determinato uno stato di
“sofferenza e delusione” in . Si chiede pertanto, che venga Per_2 disposto, nell'interesse dello stesso , un percorso di sostegno psicologico. La maturità, la riflessione sulla essenza del ruolo genitoriale, la complessità di dare delle radici, la consapevolezza che l'essere padre è un legame che dovrebbe durare una vita. Egli è per i figli del tutto assente. I nonni materni hanno cercato di essere presenti sia moralmente che economicamente, supplendo a tutte le carenze di cui soffrono i nipoti. Il padre è totalmente assente dal punto di vista di contribuIOne economica, connotato questo che, unito alle sue carenze affettive e di mancata presenza nella vita dei figli, ha una sua significanza altamente negativa. Per quanto sopra riportato, anche in consideraIOne della contumacia del Sig. , la scrivente ritiene CP_1 opportuno che venga pronunciata, nei confronti dello stesso, la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In merito alla contribuIOne dovuta per il mantenimento dei minori è assolutamente condivisibile il provvedimento disposto dal Giudice, che ha determinato in €750,00 mensili, l'importo dovuto. Sarà opportuno disporre un monitoraggio dei S.S competenti, al fine di coadiuvare la madre e supportarla nei suoi compiti genitoriali. Si ribadisce la necessità di disporre l'avvio di un percorso psicologico di sostegno al minore . I rapporti con la madre sono sereni, i minori la Per_2 giudicano come il loro tutto, pienamente disponibile a volerli vivere fino in fondo ed attenta a tutte le loro esigenze, comprendendo ed adeguandosi alla diversità dei loro stati d'animo.
5 6
Espletata l'istruttoria a mezzo dell'attivaIOne dei SS e dell'ascolto dei minori da parte del giudice con la presenza del curatore e del PM, la causa è stata riservata al Collegio.
Nel merito, la domanda formulata dalla ricorrente diretta ad ottenere la cessaIOne degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separaIOne giudiziale pronunciata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 2035/2020, passata in giudicato. E' parimenti provata la cessaIOne effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla sentenza di separaIOne, non essendo stata eccepita l'interruIOne della separaIOne dalla parte convenuta – rimasta contumace- sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.), e del resto, attese le risultanze processuali, e tenuto conto della contumacia del resistente, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di formulata dalla ricorrente nell'atto introduttivo CP_1 del giudiIO.
Sono stati ascoltati i ed all'udienza del 9.9.2025 ed Per_1 Per_2 hanno dato dimostraIOne di maturità e capacità di discernimento.
ha dichiarato: a dicembre compirò 13 anni. Sono serena nelle Per_1 mie dichiaraIOni. L'unico ricordo che ho di mio padre è quando picchiava mia madre;
ero piccola ma questo lo ricordo bene;
in particolare ho l'immagine di lui che la rincorre intorno al tavolo. Mio padre non mi ha mai cercato, e non so nulla di lui. Non l'ho neanche mai incontrato per caso. Non ho nessuna fotografia di mio padre e nessuno ricordo perché i miei genitori si sono separati quando ero piccola. A settembre inizierò la prima superiore con indirizzo scientifico-biomedico; vivo con mamma e con e lei provvede a Per_2 tutto. Mio padre non ha mai provveduto a nulla e non mi ha mai dato nulla. Nel 2020 fui sentita dal giudice del TPM perché i genitori di mio padre volevano vedermi;
io mi sono rifiutata perché i nonni paterni sono scomparsi per anni e poi ricomparsi per volermi vedere. Ora non mi interessa più nulla di loro e non voglio sapere le loro
6 7
motivaIOni: se avessero voluto, avrebbero fatto qualcosa molto tempo prima. I genitori di mamma sono molto vicini a noi e ci sostengono in tutto. Faccio pallavolo e mi piace molto. Se oggi mio padre ricomparisse, non vorrei vederlo: per me è morto. Faccio un percorso di sostegno psicologico ormai dal 2024 e mi aiuta molto. Oramai ho superato anche il dolore, semplicemente lui non esiste più. Ho una normale vita sociale, ho tanti amici e non mi manca nulla. Ho smesso di suonare il violoncello perché ho troppi impegni. Non ero e non sono in ansia per il colloquio di oggi perché sono serena.
ha dichiarato: ho 12 anni e frequento la II media. Quando i Per_2 miei genitori si sono separati, avevo 3 anni e non ricordo assolutamente niente. Non si è mai fatto vivo con me;
ho due figure maschili di riferimento, il nonno materno e mio IO, fratello di mamma. I nonni paterni non li ricordo e quando fu sentita dal Per_1
Giudice del TPM io ero troppo piccolo. Se incontrassi mio padre per strada non lo riconoscerei perché non ho mai visto neppure una sua foto né l'ho chiesta a mia madre. Ormai non mi interessa niente di mio padre che non mi ha mai cercato;
se penso ad un padre penso al nonno o allo IO . Faccio pallavolo e suono il flauto;
a Per_5 Per_6 scuola vado bene.
Orbene, il Collegio ritiene che la richiesta formulata dalla madre, cui hanno aderito il curatore ed il PM, meriti di essere integralmente accolta. Da quanto sopra esposto, emerge con evidenza che il non ha CP_1 dimostrato alcuna resipiscenza nei confronti dei figli neppure successivamente alla pronuncia di separaIOne del 2020 con la quale il Tribunale – preso atto della totale inadempienza dello stesso riguardo ai suoi obblighi alimentari nei confronti dei figli, della sua violenza ed aggressività nei confronti della moglie anche in presenza dei figli come emerse dall'istruttoria svolta – aveva stabilito l'affido esclusivo dei minori alla madre, unico genitore ritenuto adeguato a svolgerne il ruolo. Il , infatti, sebbene in sentenza fosse stato stabilito che CP_1 dovesse essere lui ad attivarsi per cercarli, non si è mai adoperato in tal senso ed ormai non vede i minori dal 2016. Nell'ambito, poi, dell'istruttoria svolta nel presente giudiIO, il CP_1 ha continuato a perseverare nella sua condotta totalmente assente, non ha mai cercato i figli e non ha corrisposto alcunchè per il loro mantenimento. E' chiaro ed indubitabile, ormai, che il – già padre assente ed CP_1 irresponsabile durante il matrimonio, - ha continuato ad esserlo anche dopo la separaIOne nonostante siano stati predisposti tutti gli strumenti per consentirgli di esercitare le sue facoltà genitoriali:
7 8
monitoraggio dei SS, incontri protetti, ma tutto è stato inutile e nessuno sforzo è stato posto in essere dal resistente per recuperare il rapporto con i figli. Ne sono prova, inoltre, le stesse parole di Per_1 ed Per_2
Tali condotte, reiterate negli anni formativi della crescita dei figli, non possono non ritenersi pregiudizievoli nei confronti degli stessi e possono certamente giustificare la dichiaraIOne di decadenza dalla potestà del padre che non ha dato più notizie di sé. Infine, dalle relaIOne dei SS dell'VIII Municipalità, è emerso che già in sede di giudiIO instaurato dai nonni paterni dinanzi al TPM nel 2022 (che lamentavano di non vedere i nipoti), i ragazzi si erano rifiutati di vederli e non è stato possibile attivare alcun percorso in quanto ed furono, all'epoca, irremovibili. Per_1 Per_2
Gli operatori dei SS hanno incontrato i minori nel giugno 2025 ed hanno dagli stessi ricevuto conferma del loro netto e fermo rifiuto della figura paterna. I ragazzi sono stati descritti come sereni ed equilibrati, bene accuditi dalla madre e dal nucleo della stessa (nonni e zii); frequentano la scuola e praticano sport.
Quanto al regime di frequentaIOne padre- figli, considerata l'età degli stessi, gli incontri, che di fatto sono sospesi da anni, non possono essere ripristinati se non per volere di ed che se Per_1 Per_2 vorranno, cercheranno il padre.
Sulla domanda di mantenimento per i minori. Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minori, non venendo meno tale obbligo a seguito del provvedimento sanIOnatorio di decadenza. Convivendo i minori con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per i figli. Quanto alla misura del contributo paterno, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. In primo luogo, si deve tener conto dell'età della minore, e degli impegni di studio, di vita e di relaIOne, e, della mancanza di partecipaIOne diretta del padre all'effettuaIOne dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Orbene, da quanto emerso dalla sentenza di separaIOne, il Tribunale aveva ritenuta congrua la somma di € 500,00 a carico del , oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie. Era stato accertato nel corso del giudiIO - nell'ambito del quale il si era regolarmente costituito CP_1
- che quest'ultimo all'epoca lavorava come autotrasportatore e poi, successivamente, il suo impegno lavorativo era divenuto saltuario.
8 9
La ricorrente ha chiesto, nel presente giudiIO, determinarsi a carico del la somma di € 1.000,00 quale contributo al mantenimento CP_1 dei minori. Ha dedotto di essere l'unica a mantenere i figli ed a provvedere alle loro necessità con il suo lavoro di assessore municipale e con l'aiuto della sua famiglia;
non sostiene oneri di locaIOne in quanto la casa familiare nella quale risiede con i minori è di sua proprietà.
Osserva il Collegio che nulla di nuovo è emerso dall'epoca della sentenza separativa e, peraltro, il è rimasto contumace nel CP_1 presente giudiIO. Nulla è stato allegato agli atti dalla ricorrente da cui possa evincersi la capacità reddituale dello stesso in quanto la
[...]
ha ormai perso i contatti col marito da anni ed ignora se Pt_1 lavori o meno. Il Tribunale, pertanto, preso atto della richiesta della ricorrente, del parere del PM e del curatore, tenuto conto del tempo trascorso dalla separaIOne, atteso che le esigenze dei minori aumentano con l'età, pone a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei figli, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 600,00 con decorrenza dalla pronuncia e con rivalutaIOne Istat da ottobre 2026.
L'assegno unico per i minori sarà percepito per intero dalla madre.
Entrambi i genitori sono tenuti al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del 7.3.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto dichiara la cessaIOne degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli 5.2.2011 tra
[...]
e ; Parte_1 CP_1
2- Dichiara decaduto dalla CP_1 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed Per_1
Per_2
3- Nulla statuisce in ordine alle visite padre-figli;
4- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, CP_1 mensilmente, a , a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 600,00 con decorrenza dalla pronuncia;
detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT da ottobre 2026, oltre al 50 % delle spese straordinarie come indicato in parte motiva;
9 10
5- autorizza la sign.ra a percepire per Parte_1 intero l'assegno unico per i figli;
6- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascriIOne, le annotaIOni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 3, parte II s. SEz. XX, registri atti di matrimonio anno 2011).
7- Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.9.2025
IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa I.Cozzolino
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a SeIOne Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 22012 del Ruolo Generale degli Affari contenIOsi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 9.9.2025 senza termini, avente per oggetto: cessaIOne degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla costituIOne di nuovo difensore, dall'Avv. Rosalba Rocco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE contumace
NONCHÉ AVV. ALESSIA BARBATI
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
E Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 9.9.2025, il procuratore della ricorrente ha concluso chiedendo assegnarsi la causa in decisione. Il curatore speciale dei minori ha chiesto pronunciarsi la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Il PM, presente in udienza, ha aderito alla domanda del curatore speciale ed ha chiesto pronuncia sullo status.
1 2
Il Gi ha riservato la causa al Collegio senza termini ai quali il procuratore ha rinunciato.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2024, la sign.ra – Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio con il sign. il CP_1
5.2.2011 dal quale sono nati (23.12.2011) e (1.9.2013) Per_1 Per_2
– esponeva: (…) sin da subito, il sig. mostrava il suo carattere CP_1 violento tanto da costringere la moglie a rifugiarsi presso la casa dei propri genitori e da ricorrere alle cure dei sanitari;
inoltre, nel corso del rapporto la sig.ra veniva a conoscenza del Parte_1 fatto che il marito faceva abuso di sostanze stupefacenti, che gli procurava continue crisi di astinenza che si tramutavano in atti violenti e persecutori nei confronti della stessa moglie e dei bambini;
a causa di tale situaIOne, ed a seguito di un episodio ben preciso nel quale la veniva ricoverata in Ospedale per la quasi perdita di un Parte_1 occhio a seguito delle percosse subite dal marito, la medesima si allontanava dalla casa familiare e con essa i figli;
(…) A seguito dell'avvio dell'iter per la separaIOne giudiziale dei coniugi, con sentenza n° 2035 del 25.02.2020, emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli, veniva pronunciata la separaIOne personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma II c.c. con addebito a
[...]
; Affida alla madre i figli minori fissando presso il suo CP_1 domicilio la loro residenza abituale;
disciplina il diritto di visita paterno con le modalità indicate in motivaIOne, Disciplina il diritto- dovere di frequentaIOne del genitore non convivente con i figli nei termini di cui in parte motiva da intendersi in questa sede interamente trascritti;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere CP_1
a , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese Parte_1 la somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori.. Detta somma, da ripartirsi in ugual misura tra gli aventi diritto, sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, con decorrenza da 17.10.2016, secondo gli indici ISTAT delle variaIOni dei prezzi di consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
Pone a carica di l'obbligo di contribuire, CP_1 nella misura del 50%, alle spese scolastiche e sportive per i figli nonché a quelle per eventuali cure mediche per gli stessi purché non coperte dal SSN;
Rigetta le ulteriori domande;
Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudiIO. Inoltre, il non ha mai provveduto sino all'attualità, a versare CP_1
l'assegno di mantenimento nei confronti dei figli, che non vede e frequenta dal lontano 2016; la separaIOne dei coniugi si é protratta
2 3
ininterrottamente ed è definitivamente ed irrimediabilmente cessata qualsiasi comunione di affetti e di interessi e non vi è alcuna possibilità di ristabilire tra i sottoscritti coniugi alcuna comunione morale e spirituale. Sussistono i presupposti di cui all'art.3, n. 2),lett. b) della L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessaIOne degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto.
Ha chiesto: pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 la cessaIOne degli effetti civili del matrimonio;
2) disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. per i CP_1 gravi motivi di cui in premessa ovvero, in via gradata, l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocaIOne presso la loro abitaIOne abituale e disciplinare il diritto di visita del padre attraverso il Consultorio dell'ASL e gli operatori predisposti, laddove il padre ne facesse espressa richiesta e con l'assenso dei minori discenti;
3) disporre a carico del sig. quale contributo al CP_1 mantenimento dei figli minori e il versamento mensile Per_1 Per_2 della somma di Euro 1.000,00 (Mille/00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50
% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.) come da protocollo.
Alla prima udienza del 1° aprile 2025 è stata ascoltata la ricorrente ed è stata dichiarata la contumacia del . CP_1
La ha dichiarato: da quando ci siamo separati nel 2019, Parte_1 mio marito non mi ha mai dato nulla per i bambini. E' stato stabilito l'affido esclusivo a me di (13 anni) ed (11 anni) con Per_1 Per_2 visite presso i SS. Mio marito non ha mai più visto i figli, si è completamente disinteressato e non li ha mai chiamati. Quando li ha incontrati per strada qualche volta non li ha neppure salutati. Ormai
non si ricorda nemmeno più del padre in quanto era molto Per_2 piccolo quando ci siamo separati;
quando stavamo insieme lavorava con il padre nella società di trasporti e distribuIOne di gas. Avevamo un tenore di vita elevato. Oggi non so cosa faccia e non lo vedo dal Parte 2016. In passato sono stata convocata dal su istanza dei nonni paterni che avevano fatto ricorso nel 2020 per vedere i nipoti, ma i bambini non hanno voluto vedere i nonni. In ogni caso, nessuno mi ha mai offerto aiuto in termini economici. La casa in cui abito con i bambini a Viale della Resistenza è di mia proprietà. Lavoro come Assessore Municipale al Comune di Napoli e riesco a mantenere i miei figli anche con l'aiuto della mia famiglia. è stata presente Per_1 quando il padre mi picchiò e adesso non lo vuole più vedere e non vuole più avere nulla a che fare con lui. Le figure maschili di
3 4
riferimento per i miei figli sono mio padre e mio fratello. Chiedo l'affido esclusivo e la decadenza.
All'esito, il Gi ha statuito come di seguito: (…) avuto riguardo ai provvedimenti urgenti da adottare, circa la modalità di affido dei minori e allo stato può trovare Per_1 Per_2 senz'altro conferma l'affido esclusivo dei figli alla madre, come stabilito con sentenza di separaIOne n. 2035/2020 dalla quale emerge la condotta aggressiva e violenta del , gravemente pericolosa e CP_1 pregiudizievole per i minori. Le visite padre-figli, che di fatto non si svolgono dal 2016, vanno sospese. Infine, stante la domanda di decadenza formulata dalla ricorrente, questo Giudice nomina curatore speciale dei minori l'avv. ALESSIA BARBATI. questo GI dispone che il curatore speciale: - interverrà in rapporto alle decisioni di ordinaria amministraIOne se esse registrano il disaccordo tra i genitori, comprese le decisioni relative al calendario di visite e ad eventuali richieste di modifica delle parti, vigilando sull'osservanza dello stesso e risolvendo i contrasti che potrebbero porsi con espressa previsione che eventuali modifiche o integraIOni per il futuro dovranno passare per il vaglio e la decisione del curatore che ha il compito anche di interfacciarsi, eventualmente con il CTU, con i Servizi sociali (qualora nominati); inoltre, coadiuverà i genitori nelle scelte in tema di salute delle minori, di educaIOne (scelte scolastiche) e formative, guidando i genitori a negoziare ed accordarsi con conseguente riduIOne del conflitto genitoriale, e nel caso di persistente e insormontabile contrasto assumendo direttamente la decisione e rendendo edotto il Tribunale, segnalando ogni concreto pregiudiIO psicofisico delle minori;
- verificherà se – anche previo colloquio con i minori – gli stessi manifestino disagi o criticità tali da potersi ritenere necessario l'ascolto da parte del Gi. Invita il curatore a costituirsi 10 gg prima della prossima udienza telematica del 29 maggio 2025. Dispone trasmettersi gli atti al PM - sede in ordine alla domanda di decadenza. Infine, circa l'obbligo di mantenimento dei figli minore a carico del padre – al mantenimento del quali la madre provvede in via diretta, l'importo – stante il tempo trascorso dalla sentenza di separaIOne, atteso che le esigenze dei minori aumentano con l'età, va quantificato in € 750,00 in assenza di documentaIOne dalla quale potersi evincere la redditualità del . Alla prossima udienza telematica del 29 CP_1 maggio 2025 in TS,- i procuratori ed il curatore depositeranno note fino alle ore 8.00 della stessa data. Riserva ogni altra valutaIOne istruttoria.
4 5
Si è costituita la curatrice nominata che, ascoltati i minori, ha dedotto: Sono emerse particolari criticità in ed una chiusura da parte Per_1 della stessa a parlare del padre che è assente dalla sua vita CP_1 dal 2016, una diffidenza protettiva di sé stessa, il risultato della mancata mutaIOne del rapporto col padre. Difatti nulla è mutato nei rapporti con lo stesso che da circa nove – dieci anni non lo incontra se non per caso fortuito e non intrattiene con lui alcuna forma di dialogo costruttivo. Il Sig. si è dimostrato con una linea di CP_1 costanza, disattento e carente nel suo ruolo genitoriale. Dell'andamento scolastico di non pone mai domande, per Per_1 interessarsi al profitto della stessa e alle sue preferenze in fieri per scelte che si porranno in futuro. La minore risulta essere perfettamente inserita nel contesto scolastico-amicale vorrebbe optare per l'iscriIOne al liceo scientifico biomedico. Il risultato è che il padre Sig. non è riuscito ad intessere un dialogo più CP_1 profondo con la figlia, adeguato alla sua età di quattordicenne. Per_1 sta seguendo un percorso di rafforzamento con la dott.ssa . Per_3
Dal colloquio con il minore n. 1.9.2013 è egualmente Persona_4 emerso un disinteresse totale del padre e dei nonni paterni nei confronti del minore. Quanto sopra ha determinato uno stato di
“sofferenza e delusione” in . Si chiede pertanto, che venga Per_2 disposto, nell'interesse dello stesso , un percorso di sostegno psicologico. La maturità, la riflessione sulla essenza del ruolo genitoriale, la complessità di dare delle radici, la consapevolezza che l'essere padre è un legame che dovrebbe durare una vita. Egli è per i figli del tutto assente. I nonni materni hanno cercato di essere presenti sia moralmente che economicamente, supplendo a tutte le carenze di cui soffrono i nipoti. Il padre è totalmente assente dal punto di vista di contribuIOne economica, connotato questo che, unito alle sue carenze affettive e di mancata presenza nella vita dei figli, ha una sua significanza altamente negativa. Per quanto sopra riportato, anche in consideraIOne della contumacia del Sig. , la scrivente ritiene CP_1 opportuno che venga pronunciata, nei confronti dello stesso, la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In merito alla contribuIOne dovuta per il mantenimento dei minori è assolutamente condivisibile il provvedimento disposto dal Giudice, che ha determinato in €750,00 mensili, l'importo dovuto. Sarà opportuno disporre un monitoraggio dei S.S competenti, al fine di coadiuvare la madre e supportarla nei suoi compiti genitoriali. Si ribadisce la necessità di disporre l'avvio di un percorso psicologico di sostegno al minore . I rapporti con la madre sono sereni, i minori la Per_2 giudicano come il loro tutto, pienamente disponibile a volerli vivere fino in fondo ed attenta a tutte le loro esigenze, comprendendo ed adeguandosi alla diversità dei loro stati d'animo.
5 6
Espletata l'istruttoria a mezzo dell'attivaIOne dei SS e dell'ascolto dei minori da parte del giudice con la presenza del curatore e del PM, la causa è stata riservata al Collegio.
Nel merito, la domanda formulata dalla ricorrente diretta ad ottenere la cessaIOne degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separaIOne giudiziale pronunciata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 2035/2020, passata in giudicato. E' parimenti provata la cessaIOne effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla sentenza di separaIOne, non essendo stata eccepita l'interruIOne della separaIOne dalla parte convenuta – rimasta contumace- sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.), e del resto, attese le risultanze processuali, e tenuto conto della contumacia del resistente, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di formulata dalla ricorrente nell'atto introduttivo CP_1 del giudiIO.
Sono stati ascoltati i ed all'udienza del 9.9.2025 ed Per_1 Per_2 hanno dato dimostraIOne di maturità e capacità di discernimento.
ha dichiarato: a dicembre compirò 13 anni. Sono serena nelle Per_1 mie dichiaraIOni. L'unico ricordo che ho di mio padre è quando picchiava mia madre;
ero piccola ma questo lo ricordo bene;
in particolare ho l'immagine di lui che la rincorre intorno al tavolo. Mio padre non mi ha mai cercato, e non so nulla di lui. Non l'ho neanche mai incontrato per caso. Non ho nessuna fotografia di mio padre e nessuno ricordo perché i miei genitori si sono separati quando ero piccola. A settembre inizierò la prima superiore con indirizzo scientifico-biomedico; vivo con mamma e con e lei provvede a Per_2 tutto. Mio padre non ha mai provveduto a nulla e non mi ha mai dato nulla. Nel 2020 fui sentita dal giudice del TPM perché i genitori di mio padre volevano vedermi;
io mi sono rifiutata perché i nonni paterni sono scomparsi per anni e poi ricomparsi per volermi vedere. Ora non mi interessa più nulla di loro e non voglio sapere le loro
6 7
motivaIOni: se avessero voluto, avrebbero fatto qualcosa molto tempo prima. I genitori di mamma sono molto vicini a noi e ci sostengono in tutto. Faccio pallavolo e mi piace molto. Se oggi mio padre ricomparisse, non vorrei vederlo: per me è morto. Faccio un percorso di sostegno psicologico ormai dal 2024 e mi aiuta molto. Oramai ho superato anche il dolore, semplicemente lui non esiste più. Ho una normale vita sociale, ho tanti amici e non mi manca nulla. Ho smesso di suonare il violoncello perché ho troppi impegni. Non ero e non sono in ansia per il colloquio di oggi perché sono serena.
ha dichiarato: ho 12 anni e frequento la II media. Quando i Per_2 miei genitori si sono separati, avevo 3 anni e non ricordo assolutamente niente. Non si è mai fatto vivo con me;
ho due figure maschili di riferimento, il nonno materno e mio IO, fratello di mamma. I nonni paterni non li ricordo e quando fu sentita dal Per_1
Giudice del TPM io ero troppo piccolo. Se incontrassi mio padre per strada non lo riconoscerei perché non ho mai visto neppure una sua foto né l'ho chiesta a mia madre. Ormai non mi interessa niente di mio padre che non mi ha mai cercato;
se penso ad un padre penso al nonno o allo IO . Faccio pallavolo e suono il flauto;
a Per_5 Per_6 scuola vado bene.
Orbene, il Collegio ritiene che la richiesta formulata dalla madre, cui hanno aderito il curatore ed il PM, meriti di essere integralmente accolta. Da quanto sopra esposto, emerge con evidenza che il non ha CP_1 dimostrato alcuna resipiscenza nei confronti dei figli neppure successivamente alla pronuncia di separaIOne del 2020 con la quale il Tribunale – preso atto della totale inadempienza dello stesso riguardo ai suoi obblighi alimentari nei confronti dei figli, della sua violenza ed aggressività nei confronti della moglie anche in presenza dei figli come emerse dall'istruttoria svolta – aveva stabilito l'affido esclusivo dei minori alla madre, unico genitore ritenuto adeguato a svolgerne il ruolo. Il , infatti, sebbene in sentenza fosse stato stabilito che CP_1 dovesse essere lui ad attivarsi per cercarli, non si è mai adoperato in tal senso ed ormai non vede i minori dal 2016. Nell'ambito, poi, dell'istruttoria svolta nel presente giudiIO, il CP_1 ha continuato a perseverare nella sua condotta totalmente assente, non ha mai cercato i figli e non ha corrisposto alcunchè per il loro mantenimento. E' chiaro ed indubitabile, ormai, che il – già padre assente ed CP_1 irresponsabile durante il matrimonio, - ha continuato ad esserlo anche dopo la separaIOne nonostante siano stati predisposti tutti gli strumenti per consentirgli di esercitare le sue facoltà genitoriali:
7 8
monitoraggio dei SS, incontri protetti, ma tutto è stato inutile e nessuno sforzo è stato posto in essere dal resistente per recuperare il rapporto con i figli. Ne sono prova, inoltre, le stesse parole di Per_1 ed Per_2
Tali condotte, reiterate negli anni formativi della crescita dei figli, non possono non ritenersi pregiudizievoli nei confronti degli stessi e possono certamente giustificare la dichiaraIOne di decadenza dalla potestà del padre che non ha dato più notizie di sé. Infine, dalle relaIOne dei SS dell'VIII Municipalità, è emerso che già in sede di giudiIO instaurato dai nonni paterni dinanzi al TPM nel 2022 (che lamentavano di non vedere i nipoti), i ragazzi si erano rifiutati di vederli e non è stato possibile attivare alcun percorso in quanto ed furono, all'epoca, irremovibili. Per_1 Per_2
Gli operatori dei SS hanno incontrato i minori nel giugno 2025 ed hanno dagli stessi ricevuto conferma del loro netto e fermo rifiuto della figura paterna. I ragazzi sono stati descritti come sereni ed equilibrati, bene accuditi dalla madre e dal nucleo della stessa (nonni e zii); frequentano la scuola e praticano sport.
Quanto al regime di frequentaIOne padre- figli, considerata l'età degli stessi, gli incontri, che di fatto sono sospesi da anni, non possono essere ripristinati se non per volere di ed che se Per_1 Per_2 vorranno, cercheranno il padre.
Sulla domanda di mantenimento per i minori. Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minori, non venendo meno tale obbligo a seguito del provvedimento sanIOnatorio di decadenza. Convivendo i minori con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per i figli. Quanto alla misura del contributo paterno, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. In primo luogo, si deve tener conto dell'età della minore, e degli impegni di studio, di vita e di relaIOne, e, della mancanza di partecipaIOne diretta del padre all'effettuaIOne dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Orbene, da quanto emerso dalla sentenza di separaIOne, il Tribunale aveva ritenuta congrua la somma di € 500,00 a carico del , oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie. Era stato accertato nel corso del giudiIO - nell'ambito del quale il si era regolarmente costituito CP_1
- che quest'ultimo all'epoca lavorava come autotrasportatore e poi, successivamente, il suo impegno lavorativo era divenuto saltuario.
8 9
La ricorrente ha chiesto, nel presente giudiIO, determinarsi a carico del la somma di € 1.000,00 quale contributo al mantenimento CP_1 dei minori. Ha dedotto di essere l'unica a mantenere i figli ed a provvedere alle loro necessità con il suo lavoro di assessore municipale e con l'aiuto della sua famiglia;
non sostiene oneri di locaIOne in quanto la casa familiare nella quale risiede con i minori è di sua proprietà.
Osserva il Collegio che nulla di nuovo è emerso dall'epoca della sentenza separativa e, peraltro, il è rimasto contumace nel CP_1 presente giudiIO. Nulla è stato allegato agli atti dalla ricorrente da cui possa evincersi la capacità reddituale dello stesso in quanto la
[...]
ha ormai perso i contatti col marito da anni ed ignora se Pt_1 lavori o meno. Il Tribunale, pertanto, preso atto della richiesta della ricorrente, del parere del PM e del curatore, tenuto conto del tempo trascorso dalla separaIOne, atteso che le esigenze dei minori aumentano con l'età, pone a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei figli, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 600,00 con decorrenza dalla pronuncia e con rivalutaIOne Istat da ottobre 2026.
L'assegno unico per i minori sarà percepito per intero dalla madre.
Entrambi i genitori sono tenuti al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del 7.3.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto dichiara la cessaIOne degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli 5.2.2011 tra
[...]
e ; Parte_1 CP_1
2- Dichiara decaduto dalla CP_1 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed Per_1
Per_2
3- Nulla statuisce in ordine alle visite padre-figli;
4- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, CP_1 mensilmente, a , a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 600,00 con decorrenza dalla pronuncia;
detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT da ottobre 2026, oltre al 50 % delle spese straordinarie come indicato in parte motiva;
9 10
5- autorizza la sign.ra a percepire per Parte_1 intero l'assegno unico per i figli;
6- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascriIOne, le annotaIOni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 3, parte II s. SEz. XX, registri atti di matrimonio anno 2011).
7- Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.9.2025
IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa I.Cozzolino
10