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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1156/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7709/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Praia A Mare - P.zza Municipio 1 87028 Praia A Mare CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14423 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava l' avviso di accertamento n. 14423 emesso in data 31.10.2024 dal Comune di Praia a Mare prot. n. 36241 del 31.10.2024, relativo all'IMU anno 2020, comunicato in data 23.11.2024, recante un importo da versare pari ad euro 2.280,00, asseritamente dovuto in relazione all'immobile sito in
Praia a Mare (CS), alla Indirizzo_1, catastalmente distinto al Indirizzo_1 - quota 100%
Sosteneva il ricorrente che a decorrere dall'anno 2013 aveva adibito il detto immobile ad abitazione principale trasferendovi, per come sopra già evidenziato, la propria residenza e contestando in diritto la violazione / falsa applicazione di legge (l. n.147/2013, l. n. 160/2019, l. n. 296/2006) ;
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Con deposito telematico il Comune di Praia a Mare comunicava di aver annullato il provvedimento n 14423
e chiedeva l'estinzione del giudizio ex art 46 D lgs 546/92 con compensazione delle spese.
Alla pubblica udienza nessuno dei difensori presenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l'annullamento del provvedimento impugnato ha determinato in venir meno dell'interesse a procedere per cui va dichiarata la cmc con estinzione del giudizio.
Le spese di giudizio si possono compensare considerato che l'annullamento è intervenuto prima della discussione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7709/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Praia A Mare - P.zza Municipio 1 87028 Praia A Mare CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14423 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava l' avviso di accertamento n. 14423 emesso in data 31.10.2024 dal Comune di Praia a Mare prot. n. 36241 del 31.10.2024, relativo all'IMU anno 2020, comunicato in data 23.11.2024, recante un importo da versare pari ad euro 2.280,00, asseritamente dovuto in relazione all'immobile sito in
Praia a Mare (CS), alla Indirizzo_1, catastalmente distinto al Indirizzo_1 - quota 100%
Sosteneva il ricorrente che a decorrere dall'anno 2013 aveva adibito il detto immobile ad abitazione principale trasferendovi, per come sopra già evidenziato, la propria residenza e contestando in diritto la violazione / falsa applicazione di legge (l. n.147/2013, l. n. 160/2019, l. n. 296/2006) ;
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Con deposito telematico il Comune di Praia a Mare comunicava di aver annullato il provvedimento n 14423
e chiedeva l'estinzione del giudizio ex art 46 D lgs 546/92 con compensazione delle spese.
Alla pubblica udienza nessuno dei difensori presenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l'annullamento del provvedimento impugnato ha determinato in venir meno dell'interesse a procedere per cui va dichiarata la cmc con estinzione del giudizio.
Le spese di giudizio si possono compensare considerato che l'annullamento è intervenuto prima della discussione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
spese compensate.