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29 aprile 2006
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31 ottobre 2013
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Art. 116. (programmi di misure) 1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all'articolo 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione all'Autorita' di bacino. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalita' per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali.
I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni .
(( 1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione ))
I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni .
(( 1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione ))
Commentari • 6
- 1. L’oggetto del regionalismo differenziato alla luce della sent. 192/2024 Attorno alla nozione di «[u]lteriori forme e condizioni particolari di autonoValerio Francini · https://www.rivistaaic.it/it/ · 1
Visualizza Prendendo le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024, il saggio si interroga sull'oggetto dell'autonomia differenziata di cui all'art. 116, co. 3 Cost., ossia, in particolare, sulla nozione che la locuzione «[u]lteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie» sottende. La trattazione, in specie, indaga tre aspetti sostanziali del concetto: l'estensione, la natura e le materie di riferimento. Circa il primo elemento, il lavoro – esclusa, in coerenza con il provvedimento della Consulta – la differenziabilità di intere materie, indaga le specifiche funzioni come ambito materiale di differenziazione; le quali, si osserva, possono …
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Giurisprudenza • 31
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/12/2018, n. 33663Provvedimento: unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9730-2017 proposto da: ELETTROCONSULT S.R.L., in persona del legale rappresentante non tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - W.W.F. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE - 0.N.L.U.S., COMITATO BELLUNESE ACQUA BENE COMUNE, MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA ONLUS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO CERUTI; …Leggi di più...
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