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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NI GE ON, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 938/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320230009844746000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16 aprile 2024 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e depositato il successivo
6 settembre presso questa Corte, il sig. Ricorrente_1 nato a [...] il Data ed ivi residente in [...]con C.F. (CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore, sito in Luogo alla Indirizzo_2, impugnava la cartella di pagamento n. 133 2023 0009844746 000 notificata in data 19.02.2024 e relativa ad Imposta Municipale Unica Anno 2012 e 2013 e Tassa Ambientale Rifiuti e Servizi .- Tares-.
Allegava il ricorrente l'omessa notifica degli avvisi di accertamento posti a base della cartella impugnata e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
La resistente non si costituiva.
All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di cui appresso;
il Dlgs 220/2023 ha abrogato, con decorrenza 4 gennaio 2024, l'art. 17 bis del Dlgs 546/92, con la conseguenza che i ricorsi notificati dopo tale data devono essere depositati, a pena di inammissibilità ( art. 22 dlgs 546/92) entro il trentesimo giorno dalla loro notifica;
nel caso in esame il ricorso è stato notificato il 16 aprile 2024 e depositato presso questa Corte il successivo
6 settembre , dunque oltre il trentesimo giorno dalla sua notifica.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
non si procede alla liquidazione delle spese stante la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NI GE ON, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 938/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320230009844746000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16 aprile 2024 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e depositato il successivo
6 settembre presso questa Corte, il sig. Ricorrente_1 nato a [...] il Data ed ivi residente in [...]con C.F. (CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore, sito in Luogo alla Indirizzo_2, impugnava la cartella di pagamento n. 133 2023 0009844746 000 notificata in data 19.02.2024 e relativa ad Imposta Municipale Unica Anno 2012 e 2013 e Tassa Ambientale Rifiuti e Servizi .- Tares-.
Allegava il ricorrente l'omessa notifica degli avvisi di accertamento posti a base della cartella impugnata e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
La resistente non si costituiva.
All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di cui appresso;
il Dlgs 220/2023 ha abrogato, con decorrenza 4 gennaio 2024, l'art. 17 bis del Dlgs 546/92, con la conseguenza che i ricorsi notificati dopo tale data devono essere depositati, a pena di inammissibilità ( art. 22 dlgs 546/92) entro il trentesimo giorno dalla loro notifica;
nel caso in esame il ricorso è stato notificato il 16 aprile 2024 e depositato presso questa Corte il successivo
6 settembre , dunque oltre il trentesimo giorno dalla sua notifica.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
non si procede alla liquidazione delle spese stante la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.