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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1061/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F.: , C.F._1
Parte_2
(C.F.: ), C.F._2
Parte_3
(C.F.: ), C.F._3
- appellanti -
pagina 1 di 24 elettivamente domiciliati in MESTRINO (PD), VIA GALILEO GALILEI n. 40/24, con il patrocinio degli avv.ti MARIA ELENA SINIGAGLIA e CRISTIANO DALLA
TORRE,
contro
Controparte_1
(C.F.: ), C.F._4
- appellata - contumace,
e contro già Controparte_2 Controparte_3
(C.F.: ), P.IVA_1
- appellata - elettivamente domiciliato in PADOVA, VIA G.B. BELZONI n. 112, con il patrocinio dell'avv. MARIA CELESTE ARBIA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 849/2024, depositata in data
24.4.24.
Conclusioni degli appellanti:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del signor , conducente CP_4
del trattore agricolo FIAT 466 targata PD043079 con collegato rimorchio agricolo
50” targato PD010424, di proprietà della signora CP_5 Controparte_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare quest'ultima, in via solidale con la Compagnia Assicurativa convenuta (ora Controparte_3 [...]
, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli CP_2
pagina 2 di 24 odierni attori-appellanti e nella somma Parte_1 Parte_2 Parte_3
così come quantificata ovvero nella diversa, maggiore e/o minore somma, che dovesse risultare in corso di causa o essere ritenuta di giustizia alla luce delle acquisende risultanze istruttorie, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Accertata e dichiarata la concorrente responsabilità, ex art. 2054, comma secondo, Cod.
Civ., del signor , conducente del trattore agricolo FIAT 466 targata CP_4
PD043079 con collegato rimorchio agricolo “Favaro Ardito 50” targato PD010424, di proprietà della signora nella causazione del sinistro per cui è causa, Controparte_1
condannare quest'ultima, in via solidale con la Compagnia Assicurativa convenuta
(ora , al risarcimento di tutti i Controparte_3 Controparte_2
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli odierni attori-appellanti Parte_1
e nella somma così come quantificata ovvero nella Parte_2 Parte_3
diversa, maggiore e/o minore somma, che dovesse risultare in corso di causa o essere ritenuta di giustizia alla luce delle acquisende risultanze istruttorie, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA
Per la denegata – ma non creduta – ipotesi che l'appello dovesse essere rigettato in punto an debeatur, si confida che la sentenza venga comunque riformata nella parte in cui sono state liquidate le spese in favore della Compagnia di assicurazione e che, pertanto, le spese vengano compensate per entrambi i gradi del giudizio.
IN OGNI CASO
Spese di lite integralmente rifuse, di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano sin d'ora anticipatari.
pagina 3 di 24 IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste perché venga disposta una Consulenza Tecnica Ricostruttiva per accertare l'effettiva dinamica del sinistro, nominando all'uopo sia un esperto di meccanica, al quale dovrebbe essere richiesto di esaminare anche i filmati dimessi, sia un esperto di medicina legale il quale dovrà valutare la compatibilità delle lesioni mortali riportate dal con la velocità dei mezzi al momento del sinistro, in ogni caso confermando Pt_1
l'assoluta incompatibilità con quelle stimate dall'Ing. . Per_1
Conclusioni della appellata:
NEL MERITO: respingersi, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti, l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 849/2024 del 23/4/2024, Parte_3
pubblicata in data 23/4/2024, nella causa civile R.G. n. 7043/2022 e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Padova, Parte_1 Parte_2
e premettendo: Parte_3
- che il giorno 21.9.21 alle ore 15.50 circa si trovava sulla SP92 in Persona_2
direzione di marcia Conselve – Maserà di Padova, in prossimità dell'intersezione con via Argine Sinistro Beccara, alla guida del proprio motoveicolo Yamaha MT-
07, targato ET23713,
- che, percorrendo la carreggiata nel proprio senso di marcia, veniva a collisione con la trattrice agricola FIAT 466, targata PD043079, con collegato rimorchio agricolo
50”, targato PD010424, di proprietà di e guidata CP_5 Controparte_1
da , CP_4
pagina 4 di 24 - che, provenendo dalla predetta via Argine Sinistro Beccara, costui si immetteva imprudentemente e senza apprestare la necessaria attenzione sulla SP92 direzione
Conselve, effettuando una svolta a sinistra e invadendo la sede stradale percorsa da non curandosi del segnale di “STOP” presente sulla Via Argine, Persona_2
- che in tal modo non concedeva la dovuta precedenza al motociclo, in violazione dell'art. 145 C.d.S.,
- che il avrebbe dovuto porre in essere le dovute valutazioni sui tempi di CP_4
avvicinamento di un eventuale veicolo con diritto di precedenza e adottare precauzioni più stringenti nell'attraversamento di un'intersezione particolarmente pericolosa e presieduta dal segnale di “STOP”,
- che per esclusiva colpa ascrivibile alla manovra effettuata dal Controparte_6
aveva quindi colliso frontalmente contro la parte sinistra del rimorchio agricolo senza nulla poter fare per evitare l'impatto a fronte dell'imprevedibile manovra posta in essere dal conducente della trattrice,
- che, nonostante l'intervento degli operatori sanitari, il era poi deceduto quel Pt_1
giorno presso l'ospedale di Padova alle ore 17.30,
- che veniva iscritto un procedimento penale rubricato al n. 7190/2021 R.G.N.R.,
- che in quella sede il consulente tecnico aveva attribuito la colpa dell'accaduto al conducente della trattrice,
- che essi agivano in qualità di congiunti del parente deceduto,
- che, facendo ricorso alle Tabelle del Tribunale di Roma del 2019, il danno iure
proprio parentale risarcibile doveva stimarsi:
o in € 313.814,40 per padre del deceduto, Parte_1
o in € 313.814,40 per madre del deceduto, Parte_2
o in € 205.940,70 per sorella del deceduto, Parte_3
pagina 5 di 24 o che i precedenti importi erano aumentabili da un terzo alla metà considerata l'assenza di altri parenti fino al secondo grado, chiedevano la condanna di e di in qualità di CP_4 Controparte_7
proprietaria del veicolo, nonché in solido di Controparte_8
, del risarcimento dei danni subiti in seguito del sinistro, con
[...]
rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal dì dell'incidente stradale e/o della costituzione in mora, ovvero dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la compagnia assicurativa:
- osservava che nel procedimento penale era stato disposto un accertamento tecnico non ripetibile, essendosi affidato all'ing. l'espletamento di una Persona_3
perizia tecnico-dinamica,
- precisava che il consulente del P.M. era giunto a conclusioni del tutto diverse rispetto a quelle prospettate dagli attori,
- sottolineava, richiamando gli esiti di tale perizia, che la vittima viaggiava ad una velocità compresa tra gli 85 e 110 km/h in pieno contro abitato, mentre percorreva una strada soggetta al limite dei 50 km/h, in curva e in prossimità di un dosso al di là del quale si trovava l'intersezione con la quale si immise, con manovra di svolta a sinistra, la trattrice agricola,
- segnalava che la presenza della curva e del dosso erano segnalati dall'apposita cartellonistica verticale,
- affermava che, nel momento in cui impegnava l'intersezione, il conducente della trattrice non aveva possibilità di avvistare il motociclista, in quanto si trovava al di là del suo campo visivo,
- sosteneva che la causazione dell'evento doveva pertanto imputarsi esclusivamente al pagina 6 di 24 comportamento del motociclista,
- aggiungeva che anche il P.M. era giunto alle medesime conclusioni, tanto da aver proposto l'archiviazione del procedimento penale,
- notava che la condotta imprudente del motociclista era stata segnalata anche da un testimone, le cui dichiarazioni erano state raccolte in data 23.9.21 dai Carabinieri di
Battaglia Terme,
- evidenziava che la perizia autoptica aveva individuato quale causa della morte “un
traumatismo da corpo contundente addominale con impatto in sede toracoaddominale anteriore, ad elevata energia cinetica”,
- contestava le argomentazioni di controparte nel punto in cui si lamentava una scarsa attenzione da parte del conducente della trattrice, ribadendo che costui non avrebbe mai potuto prevedere l'avvicinamento di un veicolo ben al di fuori del suo campo visivo,
- negava che nel caso di specie potesse assumere rilevanza il fatto che l'assicurato non si fosse fermato al segnale di “STOP”, posto che, anche se si fosse fermato prima di ripartire, non si sarebbe potuto evitare l'urto con la motocicletta, come accertato dalla perizia,
- allegava che comunque il conducente della trattrice aveva arrestato la marcia allo
“STOP”, come dichiarato in sede di informazioni sommarie,
- affermava che, nella denegata ipotesi in cui si fosse stata riconosciuta una responsabilità del proprio assicurato, comunque il risarcimento si sarebbe dovuto ridurre in corrispondenza del prevalente apporto causale della condotta posta in essere dal motociclista,
- lamentava che, ai fini della quantificazione del danno, ove riconosciuto, non si sarebbero potute utilizzare le Tabelle di Roma, bensì quelle predisposte dal pagina 7 di 24 Tribunale di Milano, a seguito delle modifiche intervenute in relazione al danno da perdita parentale,
- asseriva che gli attori non avessero adeguatamente provato l'effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo con la vittima, sicché l'ammontare del risarcimento si sarebbe dovuto diminuire rispetto a quello massimo indicato della Tabella,
- escludevano, poi, che potesse darsi luogo a una maggiorazione del ristoro, dato che tutti gli attori avevano almeno due legami con parenti entro il secondo grado,
- osservava che non risultava né specificatamente allegata né provata la sussistenza di un danno patrimoniale,
- segnalava che non era dovuta alcuna rivalutazione monetaria, posto che le Tabelle
riportavano valori aggiornati,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande.
Riscontrata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e dichiarata la contumacia di si procedeva alla trattazione del giudizio con l'assegnazione dei Controparte_7
termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 cpc, comma sesto, e la causa era quindi decisa con la sentenza n. 849/2024, depositata in data 24.4.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che la domanda di risarcimento proposta dagli attori si fondava sulla ricostruzione prospettata dal loro consulente tecnico di parte,
- considerato che in sede penale era stata disposta una consulenza integrativa, la quale, replicando alle osservazioni del perito di parte attorea, aveva confermato che l'evento era addebitabile esclusivamente alla condotta del motociclista,
- rilevato che gli attori non avevano spiegato le ragioni per cui i risultati di quella perizia non fossero attendibili, limitandosi a riproporre in giudizio la propria ricostruzione,
pagina 8 di 24 - constatato che non erano state proposte né ulteriori istanze istruttorie né la chiamata a chiarimenti del consulente,
- richiamate quindi le conclusioni della consulenza svolta nel procedimento penale,
così come integrata,
- precisato che tale elemento fosse sufficiente per la risoluzione della causa,
- ritenuto, per i motivi esposti sopra, che l'utilizzo di quella perizia non comportasse alcuna violazione del principio del contraddittorio,
- reputato che i rilievi critici del consulente tecnico di parte attrice non fossero idonei a rappresentare una diversa dinamica dei fatti,
- accertato che la responsabilità dell'accaduto fosse riconducibile esclusivamente al comportamento del motociclista, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, ponendo le spese di lite solidalmente a carico degli attori e in favore dell'assicurazione costituita.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari attori formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, tra cui quelle relative alla quantificazione del danno, come meglio precisato in epigrafe.
L'assicurazione appellata, nel frattempo incorporata in , Controparte_2
costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, riproponendo altresì le difese prospettate nel precedente grado in punto di quantificazione del danno e segnalando, inoltre, che gli appellanti avrebbero depositato nuovi documenti con l'atto di citazione (doc. nn. 2-7), la cui produzione andrebbe quindi dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc, comma terzo.
Dichiarata con ordinanza del 31.10.24 la contumacia della procedutosi alla CP_7
pagina 9 di 24 trattazione cartolare del giudizio, depositate le note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparsi conclusionali e le memorie di replica, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita con il deposito di note scritte.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la parte di sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto sufficiente servirsi della consulenza tecnica espletata nel procedimento penale per fondare il proprio convincimento. In merito, si obietta che,
agendo in questo modo, non si sarebbe tenuto conto delle peculiarità del giudizio civile,
in cui non basterebbe un semplice dubbio per escludere la responsabilità, come invece accadrebbe in ambito penale. Più precisamente, si sostiene che non sarebbe stata raggiunta la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054 cc, primo comma, sicché si dovrebbe presumere quantomeno una pari colpa dei due conducenti nella causazione dell'evento. Si sottolinea, inoltre, che un argomento contrario non potrebbe trarsi dall'esito del procedimento penale, dal momento che la pronuncia di archiviazione non sarebbe idonea a esplicare l'efficacia preclusiva del giudicato.
L'assicurazione, invece, contesta quanto ex adverso affermato, evidenziando che il giudice non avrebbe fatto applicazione di alcun presunto giudicato di assoluzione, bensì
si sarebbe limitato a prendere in considerazione la consulenza formata in ambito penale.
Tale scelta sarebbe non solo adeguatamente motivata, ma anche giustificata dal fatto:
- che le circostanze di causa coinciderebbero con quelle già esaminate in sede penale,
- che gli appellanti avrebbero partecipato a tale ultimo procedimento, proponendo pagina 10 di 24 opposizione all'archiviazione e, quindi, avrebbero avuto la possibilità di contribuire in modo critico alla redazione dell'elaborato poi utilizzato dal giudice di prime cure.
Si precisa, infine, che non potrebbe darsi luogo a un riconoscimento di pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054 cc, secondo comma, in quanto sarebbe stata fornita la prova dell'esclusiva responsabilità del motociclista nella causazione dell'evento.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, va osservato che il Tribunale non ha affatto rigettato le domande di risarcimento sul presupposto dell'avvenuta pronuncia di archiviazione, disposta a chiusura del procedimento penale instaurato a carico del conducente della trattrice.
Sebbene anche tale elemento possa essere apprezzato quale prova atipica, la sentenza impugnata riporta questa circostanza da un punto di vista meramente descrittivo, quale evento storico comunque correlato con il giudizio civile in corso.
Ben diversa importanza, invece, hanno assunto le risultanze a cui è giunta la consulenza tecnica richiesta dal P.M. nell'ambito delle indagini preliminari, ritenute sufficienti dal giudice del grado precedente per fondare il suo convincimento, tanto da non reputare necessario l'espletamento di una nuova perizia.
Tale scelta, criticata dall'appellante, si presenta in realtà del tutto conforme a quell'orientamento consolidato della Corte di cassazione secondo cui il giudice del merito può basare la propria decisione su prove formatesi in un altro processo, a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e di stimolare la valutazione giudiziale su di esse (Cass.
7.5.14 n. 9843). In questo senso, il giudice civile può
utilizzare anche le conclusioni raggiunte da una consulenza tecnica esperita nell'ambito pagina 11 di 24 delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (Cass.
2.7.10 n. 15714) ovvero in un diverso processo, anche di natura penale e pur se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo hanno la possibilità di sviluppare il contraddittorio sul punto, indicando al giudice ulteriori elementi utili ai fini della decisione (Cass.
5.12.08 n. 28855).
Più precisamente, si è affermato che, in mancanza di un esplicito divieto di legge, il giudice civile ben possa avvalersi anche degli atti formatesi nell'ambito delle indagini preliminari svolte in sede penale, valutabili alla stregua di “semplici indizi, idonei a
fornire utili e concorrenti elementi di giudizio e la cui concreta efficacia sintomatica dei
singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di
prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza
globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento, che, se
sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è
sindacabile in sede di legittimità” (Cass. 20.12.01 n. 16069).
In definitiva, va quindi rilevato che non si frappongono ostacoli all'utilizzabilità in sede civile di una consulenza tecnica disposta dal P.M. in un procedimento penale, purché
ritualmente prodotta dalla parte interessata, la quale può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato (ancorché la relativa valutazione debba pur sempre tener conto della circostanza che l'atto si è
formato senza il contraddittorio tra le parti e che esso non risulta sottoposto al vaglio del giudice del dibattimento), salvo l'obbligo del giudice di estendere il proprio giudizio a tutte le eventuali e successive risultanze probatorie acquisite nell'ambito del nuovo pagina 12 di 24 procedimento (Cass. 20.12.01 n. 16069).
Di tal che, nella fattispecie in esame, è del tutto condivisibile la scelta del primo giudice di avvalersi degli esiti della consulenza redatta nell'ambito delle indagini preliminari, siccome successivamente integrata dai chiarimenti predisposti dal perito in sede di opposizione all'archiviazione, dal momento:
- che la consulenza risulta ritualmente introdotta in giudizio già in primo grado dalla compagnia assicurativa,
- che l'elaborato tecnico si è occupato di fatti comuni sia al giudizio civile sia a quello penale,
- che la parte appellante ha avuto modo di formulare, già in sede penale, a mezzo del proprio CTP, ogni contraria deduzione ritenuta opportuna, così potendo contestare gli esiti della consulenza e far valere le proprie ragioni tecniche,
- che queste ultime sono poi state esaminate e respinte dal giudice di prime cure, il quale le ha correttamente vagliate siccome inconferenti alla luce dei chiarimenti forniti dal consulente di parte,
- che, dunque, gli esiti della perizia sono stati oggetto di contraddittorio tra le parti di questo giudizio,
- che, una volta instaurata la presente causa, i danneggiati si sono limitati a riproporre le argomentazioni del proprio CTP senza confrontarsi con le risultanze dell'indagine a cui è giunto l'ing. , Per_1
- che, in definitiva, non sono state indicate le ragioni su cui giustificare l'esperimento di una nuova CTU ovvero giungere a una differente ricostruzione dei fatti.
3.2 Con la seconda ragione di gravame si contesta nuovamente la scelta del primo giudice di utilizzare la perizia redatta in sede penale, sia pur sotto un diverso profilo. Più
pagina 13 di 24 precisamente, si segnala che la ricostruzione del consulente si fonderebbe sul presupposto, rimasto indimostrato, per cui il conducente della trattrice avrebbe arrestato la marcia allo “STOP”. Invero, tale circostanza sarebbe del tutto sfornita di prova,
risultando contraddittorie e, comunque, inattendibili, le dichiarazioni rese dallo stesso conducente nell'immediatezza dei fatti. Si sostiene, invece, che si sarebbe dovuto considerare il fatto che il mezzo non avrebbe prontamente frenato, così da consentire al motociclo di effettuare una manovra evasiva all'interno dell'opposta corsia di marcia,
ma avrebbe continuato ad avanzare impedendo così qualsiasi possibilità di evitare l'impatto trai due mezzi.
L'appellata, al contrario, sostiene che le contestazioni avanzate sarebbero non solo generiche, ma pure irrilevanti, dato che la consulenza tecnica avrebbe accertato che il sinistro si sarebbe ugualmente verificato anche nell'ipotesi in cui il conducente della trattrice si fosse fermato allo “STOP”, in quanto il motociclo non era ancora entrato nel suo campo visivo al momento in cui impegnava l'intersezione. Pure un'ipotetica frenata del mezzo non avrebbe impedito l'evento, dal momento che, secondo la perizia, il conducente avrebbe potuto arrestare il trattore solo una volta resosi conto del sopraggiungere del motociclo e, in questo frangente di tempo, avrebbe comunque intralciato la marcia all'altro veicolo. Si ribadisce, infine, che gli appellanti non avrebbero proposto alcuna osservazione critica alla perizia, sicché il giudice l'avrebbe correttamente considerata tra gli elementi su cui fondare la decisione.
La censura è infondata.
Contrariamente da quanto sostenuto dall'appellante, il consulente tecnico del P.M. ha specificatamente preso in considerazione nella sua analisi anche l'ipotesi ricostruttiva pagina 14 di 24 secondo cui il conducente della trattrice non si sarebbe fermato allo “STOP”, giungendo alla conclusione per cui il comportamento del non ha comunque avuto rilevanza CP_4
causale nella determinazione del sinistro.
Più specificatamente, il perito ha affermato:
- che le caratteristiche plano-altimetriche della strada (tratto curvilineo, in pendenza e con presenza di oggettistica stradale che ostacolava il campo visivo) permettevano al conducente del trattore agricolo di godere di una visuale massima stimata entro i
75 mt. (pag. 7, CTU), elemento che comunque risulta evidente anche dall'esame delle fotografie allegate dal consulente (pagg. 8-16, CTU),
- che nell'ipotesi in cui il trattore si fosse fermato allo “STOP” (da pag. 49, CTU),
non vi sarebbe stato modo per il conducente di avvistare il motociclista nel momento in cui impegnava l'intersezione, posto che il motociclo si sarebbe trovato a una distanza ben maggiore compresa tra i 125 ed i 185 mt., a seconda che la velocità tenuta da quest'ultimo variasse tra gli 85 km/h e i 110 km/h (pagg. 50-51 e
59, CTU),
- che il trattore, una volta iniziata la manovra di immissione, non avrebbe avuto modo di evitare l'incidente, dal momento che, anche accortosi del sopraggiungere della moto, avrebbe in ogni caso continuato ad impegnare la corsia opposta pur una volta azionati i freni, intralciando la marcia del motociclista (pagg. 52 e 60, CTU),
- che, del pari, il motociclista non sarebbe stato visibile nemmeno nell'ipotesi in cui il trattore avesse proceduto all'immissione sulla strada provinciale con moto continuo,
ossia senza fermarsi allo “STOP” (pag. 62, CTU), dato che, a causa dell'elevata velocità compresa tra gli 85 km/h e i 110 km/h, il motociclo si sarebbe trovato al di pagina 15 di 24 là del campo di visuale del (pagg. 62-63 CTU), CP_4
- che, come nell'ipotesi precedente, il tempestivo azionamento dei freni da parte del non avrebbe mutato l'esito della vicenda, in quanto nel tempo occorso per CP_4
accorgersi del sopraggiungere della moto e per arrestare il mezzo, il corpo del trattore avrebbe occupato quasi interamente la carreggiata, occludendo lo spazio di manovra del ciclomotore (pagg. 63-64, CTU).
Alla luce di quanto accertato dalla consulenza tecnica, va dunque rilevato che il conducente del trattore agricolo ha dato legittimamente avvio alla propria manovra di svolta in un momento nel quale non poteva in alcun modo apprezzare il sopraggiungere del motociclo a causa della pendenza del ponte (si vedano, in particolare le foto nn. 7-8,
pag. 11, CTU), sicché l'addebito del sinistro non può che gravare sul motociclista, il quale:
- pur allertato dalla segnaletica presente in loco della esistenza di un incrocio a raso con una laterale immediatamente dopo il culmine del ponte, che egli stesso non era in grado di vedere al fine di controllare la presenza di mezzi che si stessero ponendo nell'atto di attraversarlo (pagg. 65, 68-69, CTU),
- e pur potendo quindi ben comprendere che avrebbe dovuto ampiamente moderare la velocità al fine di essere in grado di reagire a qualunque situazione del traffico si fosse trovato di fronte una volta superato il culmine del dosso,
ciò nonostante, continuava a marciare a velocità estremamente elevata e tale da non consentirgli alcuna idonea frenata, in palese violazione del disposto dei primi due commi dell'art. 141 C.d.S., che impongono agli utenti della strada:
- di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e pagina 16 di 24 alle condizioni della strada e del traffico, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose,
- di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità.
Sul punto, d'altro canto, va anche sottolineato che le dichiarazioni del , sia pur CP_4
provenienti da un soggetto coinvolto in prima persona nel sinistro, trovano completa aderenza all'esito della perizia nella parte in cui si afferma che egli non ha potuto rendersi conto per tempo della presenza del veicolo antagonista.
Va inoltre evidenziato che, in ogni caso, il medesimo, sia che avesse appena ripreso la marcia, sia che fosse transitato alla velocità consentita dal non essersi fermato allo
“STOP”, non sarebbe stato in grado di sgomberare tempestivamente la sagoma del trattore dalla corsia di marcia percorsa dal motociclista, al quale va viceversa addebitata la gravissima imprudenza più sopra enunciata.
3.3 Con il al terzo motivo di doglianza, invece, gli appellanti lamentano il mancato esame di alcuni elementi dai quali sarebbe possibile desumere una ricostruzione della dinamica dell'evento differente rispetto a quella prospettata nella consulenza tecnica presa a fondamento della decisione. Sotto un primo profilo, andrebbe escluso che il motociclista viaggiasse a una velocità elevata o che avesse impennato in prossimità del luogo del sinistro, dal momento che vi sarebbe il filmato di una telecamera posta nelle vicinanze che comproverebbe il contrario. Sotto un altro aspetto, poi, si rileva che se la versione del perito fosse confermata, il corpo del motociclista avrebbe dovuto riportare delle fratture ossee a causa della velocità stimata al momento dell'impatto, le quali al pagina 17 di 24 contrario sono del tutto assenti.
L'istituto assicurativo non concorda con quanto affermato, precisando:
- che la segnalazione del filmato concreterebbe una circostanza nuova, oltre che sfornita di prova,
- che non avrebbe alcun rilievo la mancanza di fratture ossee, dato che le lesioni riscontrate in sede di perizia autoptica sarebbero del tutto compatibili con un urto violento.
Si ricorda, inoltre, che gli appellanti non avrebbero provveduto a fornire né in sede penale né in primo grado alcuna critica all'elaborato peritale, sicché l'esperimento di una nuova consulenza avrebbe solo lo scopo di colmare le carenze probatorie di controparte. Si rileva, infine, che nelle conclusioni dell'atto di appello non sarebbe riportata la richiesta di una nuova CTU.
Il motivo è infondato.
Le argomentazioni degli appellanti volte a incrinare l'attendibilità delle conclusioni della consulenza tecnica non colgono nel segno.
In via preliminare, va osservato che l'ing. ha avuto modo di motivare Per_1
approfonditamente, con ragionamenti scevri da incongruenze logiche, tutte le ragioni tecniche che lo hanno indotto a individuare le rispettive velocità del motociclo e del trattore, affermando:
- che non risultano attendibili i calcoli effettuati dal CTP di parte appellante, nella parte in cui, in applicazione del principio della conservazione dell'energia,
individuava una velocità d'impatto pari a 51,6 km/h, affermando altresì che il motociclista si trovasse a una distanza di soli 26 mt. al momento in cui il trattore pagina 18 di 24 effettuava la manovra di svolta e, pertanto, in una zona ampiamente visibile (pagg.
1-2 integrazione CTU),
- che, nel caso in esame, risulta infatti preferibile applicare, al fine della ricostruzione dell'incidente, il principio della conservazione della quantità di moto, il quale non richiede l'impiego di parametri di difficile individuazione, quale l'energia cinetica dissipata dal motociclo in lavoro di deformazione (pag. 3 integrazione CTU),
- che era giunto a stimare una velocità d'impatto pari a 85 km/h tenendo conto degli esiti distruttivi sulla struttura del motociclo e delle deformazioni che lo scontro aveva determinato sul rigido telaio del rimorchio (pag. 3, integrazione CTU),
- che, in ogni caso, l'utilizzo dei due principi non poteva restituire esiti numerici del tutto differenti (pag. 3 integrazione CTU),
- che il valore assunto dal CTP di parte appellante (nel particolare, quello relativo al parametro dell'energia cinetica del motociclo in lavoro di deformazione), risultava largamente sottostimato se rapportato agli ingenti danni riportati dal motociclo (pag.
4, integrazione CTU),
- che, a sostegno della propria posizione, confrontava le immagini riprese nel corso delle operazioni peritali con quelle dei crash test contro barriera rigida e con la sagoma di un motociclo dello stesso modello non deformato (pagg.
4-7 integrazione
CTU),
- che il CTP aveva commesso anche errori di calcolo, riportando valori più bassi rispetto a quelli assunti in precedenza (pag. 12, integrazione CTU),
- che, applicando correttamente il principio della conservazione dell'energia cinetica,
i risultati corrispondevano (sia pur con una lieve differenza) a quelli riscontrati in pagina 19 di 24 sede di redazione della perizia, confermando che il conducente del trattore non era nelle condizioni di avvistare il motociclista (pag. 14, integrazione CTU),
- che la velocità attribuita al trattore dal CTP non trovava giustificazione da un punto di vista scientifico, trattandosi di un risultato elaborato sulla base di dati frutto di una scelta decisamente soggettiva (pag. 14, integrazione CTU),
- che non erano fondate neppure le valutazioni circa la minore distanza del motociclista dal punto di collisione al momento in cui il trattore impegnava la carreggiata, in quanto basate sulla sottostimata velocità tenuta dal motociclista e sulla sovrastimata velocità posseduta dal trattore (pag. 15, integrazione CTU),
- che non si comprende l'assunto del CTP secondo cui la visuale del conducente del trattore potesse raggiungere i 100 mt., dal momento che non venivano addotte ragioni a sostegno di tale affermazione (pagg. 16-18, integrazione CTU).
Ciò premesso, va rilevato che il filmato da cui si pretenderebbe ricavare un elemento non congruente con l'ipotesi ricostruttiva del perito non può essere esaminato in questa sede, in quanto è stato prodotto direttamente nel grado di appello sicché, non trattandosi di un fatto sopravvenuto, deve trovare applicazione la preclusione posta dal terzo comma dell'art. 345 cpc, la quale non consente l'ingresso allo ius novorum in punto di prova.
In ogni caso, va poi anche segnalato che il video non riporta alcuna indicazione della data in cui è stato registrato, escludendone così la valenza probatoria. Né pare possibile dedurre la velocità del motociclo mettendo in relazione la distanza percorsa con il numero di fotogrammi del filmato, trattandosi di un metodo assolutamente empirico e non supportato da letteratura scientifica in materia, non essendo certo a quale distanza pagina 20 di 24 di tempo l'uno dall'altro i vari fotogrammi siano stati scattati.
Ai fini della decisione, inoltre, non assume rilevanza la circostanza per cui il motociclista abbia impennato o meno all'uscita della rotonda visibile nel filmato, dal momento che la velocità del motociclo è stata individuata dal consulente tecnico del
P.M. sulla base di calcoli matematici. La testimonianza (contestata) riportata dal giudice di primo grado non costituisce quindi un elemento determinate.
Non viene in alcun modo dimostrato, infine, che un impatto a 80-90 km/h debba necessariamente causare fratture, essendo notorio che il verificarsi o meno di certe lesioni resta legato alle circostanze più imprevedibili tanto che, in taluni casi di sinistri avvenuti a velocità elevate il soggetto coinvolto non riporta alcuna ferita, mentre, in altri casi di sinistri avvenuti a velocità estremamente bassa il soggetto coinvolto viceversa decede.
Bastando qui richiamare il caso eclatante, appena accaduto, del passaggero di un aereo indiano schiantatosi al suolo da un'altezza di circa 200 mt., ad una velocità di circa 350
km/h, rimasto ciò nonostante assolutamente indenne.
E comunque l'assunto di parte appellante proverebbe troppo perché allora, ragionando in maniera meramente astratta, anche un impatto verificatosi tra un corpo e la struttura rigida di un cassone metallico a 30-40 km/h dovrebbe comunque comportare il verificarsi di fratture a carico del danneggiato.
3.4 Passando quindi all'esame del quarto motivo di contestazione, si nota come con esso si impugni la parte di sentenza che ha statuito sulle spese di lite, lamentando che non si sarebbe tenuto conto delle particolarità del caso nella loro liquidazione.
L'appellata nega quanto sostenuto dalle controparti, sottolineando che non sarebbe stato pagina 21 di 24 né allegato né provato quali sarebbero queste circostanze che richiederebbero una diversa regolazione delle spese processuali.
La censura non può trovare accoglimento, considerando, da un lato, che le domande di risarcimento sono state rigettate e, dall'altro, che anche attraverso la proposizione del presente gravame non è stato possibile addivenire a una riforma della sentenza di primo grado sicché la decisione del giudice di primo grado in punto di ripartizione di spese di lite risulta del tutto conforme ai criteri dettati dall'art. 92 cpc, non riscontrandosi né una ipotesi di soccombenza reciproca né un caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n.
35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
1.000.000,01 ed € 2.000.000,00,
pagina 22 di 24 - del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 24.064,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 7.418,00
Fase introduttiva II^ grado € 4.313,00
Fase decisionale II^ grado € 12.333,00
Totale € 24.064,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n.
849/2024, depositata in data 24.4.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 24.064,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
pagina 23 di 24 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 24 di 24
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1061/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F.: , C.F._1
Parte_2
(C.F.: ), C.F._2
Parte_3
(C.F.: ), C.F._3
- appellanti -
pagina 1 di 24 elettivamente domiciliati in MESTRINO (PD), VIA GALILEO GALILEI n. 40/24, con il patrocinio degli avv.ti MARIA ELENA SINIGAGLIA e CRISTIANO DALLA
TORRE,
contro
Controparte_1
(C.F.: ), C.F._4
- appellata - contumace,
e contro già Controparte_2 Controparte_3
(C.F.: ), P.IVA_1
- appellata - elettivamente domiciliato in PADOVA, VIA G.B. BELZONI n. 112, con il patrocinio dell'avv. MARIA CELESTE ARBIA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 849/2024, depositata in data
24.4.24.
Conclusioni degli appellanti:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del signor , conducente CP_4
del trattore agricolo FIAT 466 targata PD043079 con collegato rimorchio agricolo
50” targato PD010424, di proprietà della signora CP_5 Controparte_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare quest'ultima, in via solidale con la Compagnia Assicurativa convenuta (ora Controparte_3 [...]
, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli CP_2
pagina 2 di 24 odierni attori-appellanti e nella somma Parte_1 Parte_2 Parte_3
così come quantificata ovvero nella diversa, maggiore e/o minore somma, che dovesse risultare in corso di causa o essere ritenuta di giustizia alla luce delle acquisende risultanze istruttorie, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Accertata e dichiarata la concorrente responsabilità, ex art. 2054, comma secondo, Cod.
Civ., del signor , conducente del trattore agricolo FIAT 466 targata CP_4
PD043079 con collegato rimorchio agricolo “Favaro Ardito 50” targato PD010424, di proprietà della signora nella causazione del sinistro per cui è causa, Controparte_1
condannare quest'ultima, in via solidale con la Compagnia Assicurativa convenuta
(ora , al risarcimento di tutti i Controparte_3 Controparte_2
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli odierni attori-appellanti Parte_1
e nella somma così come quantificata ovvero nella Parte_2 Parte_3
diversa, maggiore e/o minore somma, che dovesse risultare in corso di causa o essere ritenuta di giustizia alla luce delle acquisende risultanze istruttorie, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA
Per la denegata – ma non creduta – ipotesi che l'appello dovesse essere rigettato in punto an debeatur, si confida che la sentenza venga comunque riformata nella parte in cui sono state liquidate le spese in favore della Compagnia di assicurazione e che, pertanto, le spese vengano compensate per entrambi i gradi del giudizio.
IN OGNI CASO
Spese di lite integralmente rifuse, di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano sin d'ora anticipatari.
pagina 3 di 24 IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste perché venga disposta una Consulenza Tecnica Ricostruttiva per accertare l'effettiva dinamica del sinistro, nominando all'uopo sia un esperto di meccanica, al quale dovrebbe essere richiesto di esaminare anche i filmati dimessi, sia un esperto di medicina legale il quale dovrà valutare la compatibilità delle lesioni mortali riportate dal con la velocità dei mezzi al momento del sinistro, in ogni caso confermando Pt_1
l'assoluta incompatibilità con quelle stimate dall'Ing. . Per_1
Conclusioni della appellata:
NEL MERITO: respingersi, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti, l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 849/2024 del 23/4/2024, Parte_3
pubblicata in data 23/4/2024, nella causa civile R.G. n. 7043/2022 e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Padova, Parte_1 Parte_2
e premettendo: Parte_3
- che il giorno 21.9.21 alle ore 15.50 circa si trovava sulla SP92 in Persona_2
direzione di marcia Conselve – Maserà di Padova, in prossimità dell'intersezione con via Argine Sinistro Beccara, alla guida del proprio motoveicolo Yamaha MT-
07, targato ET23713,
- che, percorrendo la carreggiata nel proprio senso di marcia, veniva a collisione con la trattrice agricola FIAT 466, targata PD043079, con collegato rimorchio agricolo
50”, targato PD010424, di proprietà di e guidata CP_5 Controparte_1
da , CP_4
pagina 4 di 24 - che, provenendo dalla predetta via Argine Sinistro Beccara, costui si immetteva imprudentemente e senza apprestare la necessaria attenzione sulla SP92 direzione
Conselve, effettuando una svolta a sinistra e invadendo la sede stradale percorsa da non curandosi del segnale di “STOP” presente sulla Via Argine, Persona_2
- che in tal modo non concedeva la dovuta precedenza al motociclo, in violazione dell'art. 145 C.d.S.,
- che il avrebbe dovuto porre in essere le dovute valutazioni sui tempi di CP_4
avvicinamento di un eventuale veicolo con diritto di precedenza e adottare precauzioni più stringenti nell'attraversamento di un'intersezione particolarmente pericolosa e presieduta dal segnale di “STOP”,
- che per esclusiva colpa ascrivibile alla manovra effettuata dal Controparte_6
aveva quindi colliso frontalmente contro la parte sinistra del rimorchio agricolo senza nulla poter fare per evitare l'impatto a fronte dell'imprevedibile manovra posta in essere dal conducente della trattrice,
- che, nonostante l'intervento degli operatori sanitari, il era poi deceduto quel Pt_1
giorno presso l'ospedale di Padova alle ore 17.30,
- che veniva iscritto un procedimento penale rubricato al n. 7190/2021 R.G.N.R.,
- che in quella sede il consulente tecnico aveva attribuito la colpa dell'accaduto al conducente della trattrice,
- che essi agivano in qualità di congiunti del parente deceduto,
- che, facendo ricorso alle Tabelle del Tribunale di Roma del 2019, il danno iure
proprio parentale risarcibile doveva stimarsi:
o in € 313.814,40 per padre del deceduto, Parte_1
o in € 313.814,40 per madre del deceduto, Parte_2
o in € 205.940,70 per sorella del deceduto, Parte_3
pagina 5 di 24 o che i precedenti importi erano aumentabili da un terzo alla metà considerata l'assenza di altri parenti fino al secondo grado, chiedevano la condanna di e di in qualità di CP_4 Controparte_7
proprietaria del veicolo, nonché in solido di Controparte_8
, del risarcimento dei danni subiti in seguito del sinistro, con
[...]
rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal dì dell'incidente stradale e/o della costituzione in mora, ovvero dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la compagnia assicurativa:
- osservava che nel procedimento penale era stato disposto un accertamento tecnico non ripetibile, essendosi affidato all'ing. l'espletamento di una Persona_3
perizia tecnico-dinamica,
- precisava che il consulente del P.M. era giunto a conclusioni del tutto diverse rispetto a quelle prospettate dagli attori,
- sottolineava, richiamando gli esiti di tale perizia, che la vittima viaggiava ad una velocità compresa tra gli 85 e 110 km/h in pieno contro abitato, mentre percorreva una strada soggetta al limite dei 50 km/h, in curva e in prossimità di un dosso al di là del quale si trovava l'intersezione con la quale si immise, con manovra di svolta a sinistra, la trattrice agricola,
- segnalava che la presenza della curva e del dosso erano segnalati dall'apposita cartellonistica verticale,
- affermava che, nel momento in cui impegnava l'intersezione, il conducente della trattrice non aveva possibilità di avvistare il motociclista, in quanto si trovava al di là del suo campo visivo,
- sosteneva che la causazione dell'evento doveva pertanto imputarsi esclusivamente al pagina 6 di 24 comportamento del motociclista,
- aggiungeva che anche il P.M. era giunto alle medesime conclusioni, tanto da aver proposto l'archiviazione del procedimento penale,
- notava che la condotta imprudente del motociclista era stata segnalata anche da un testimone, le cui dichiarazioni erano state raccolte in data 23.9.21 dai Carabinieri di
Battaglia Terme,
- evidenziava che la perizia autoptica aveva individuato quale causa della morte “un
traumatismo da corpo contundente addominale con impatto in sede toracoaddominale anteriore, ad elevata energia cinetica”,
- contestava le argomentazioni di controparte nel punto in cui si lamentava una scarsa attenzione da parte del conducente della trattrice, ribadendo che costui non avrebbe mai potuto prevedere l'avvicinamento di un veicolo ben al di fuori del suo campo visivo,
- negava che nel caso di specie potesse assumere rilevanza il fatto che l'assicurato non si fosse fermato al segnale di “STOP”, posto che, anche se si fosse fermato prima di ripartire, non si sarebbe potuto evitare l'urto con la motocicletta, come accertato dalla perizia,
- allegava che comunque il conducente della trattrice aveva arrestato la marcia allo
“STOP”, come dichiarato in sede di informazioni sommarie,
- affermava che, nella denegata ipotesi in cui si fosse stata riconosciuta una responsabilità del proprio assicurato, comunque il risarcimento si sarebbe dovuto ridurre in corrispondenza del prevalente apporto causale della condotta posta in essere dal motociclista,
- lamentava che, ai fini della quantificazione del danno, ove riconosciuto, non si sarebbero potute utilizzare le Tabelle di Roma, bensì quelle predisposte dal pagina 7 di 24 Tribunale di Milano, a seguito delle modifiche intervenute in relazione al danno da perdita parentale,
- asseriva che gli attori non avessero adeguatamente provato l'effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo con la vittima, sicché l'ammontare del risarcimento si sarebbe dovuto diminuire rispetto a quello massimo indicato della Tabella,
- escludevano, poi, che potesse darsi luogo a una maggiorazione del ristoro, dato che tutti gli attori avevano almeno due legami con parenti entro il secondo grado,
- osservava che non risultava né specificatamente allegata né provata la sussistenza di un danno patrimoniale,
- segnalava che non era dovuta alcuna rivalutazione monetaria, posto che le Tabelle
riportavano valori aggiornati,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande.
Riscontrata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e dichiarata la contumacia di si procedeva alla trattazione del giudizio con l'assegnazione dei Controparte_7
termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 cpc, comma sesto, e la causa era quindi decisa con la sentenza n. 849/2024, depositata in data 24.4.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che la domanda di risarcimento proposta dagli attori si fondava sulla ricostruzione prospettata dal loro consulente tecnico di parte,
- considerato che in sede penale era stata disposta una consulenza integrativa, la quale, replicando alle osservazioni del perito di parte attorea, aveva confermato che l'evento era addebitabile esclusivamente alla condotta del motociclista,
- rilevato che gli attori non avevano spiegato le ragioni per cui i risultati di quella perizia non fossero attendibili, limitandosi a riproporre in giudizio la propria ricostruzione,
pagina 8 di 24 - constatato che non erano state proposte né ulteriori istanze istruttorie né la chiamata a chiarimenti del consulente,
- richiamate quindi le conclusioni della consulenza svolta nel procedimento penale,
così come integrata,
- precisato che tale elemento fosse sufficiente per la risoluzione della causa,
- ritenuto, per i motivi esposti sopra, che l'utilizzo di quella perizia non comportasse alcuna violazione del principio del contraddittorio,
- reputato che i rilievi critici del consulente tecnico di parte attrice non fossero idonei a rappresentare una diversa dinamica dei fatti,
- accertato che la responsabilità dell'accaduto fosse riconducibile esclusivamente al comportamento del motociclista, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, ponendo le spese di lite solidalmente a carico degli attori e in favore dell'assicurazione costituita.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari attori formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, tra cui quelle relative alla quantificazione del danno, come meglio precisato in epigrafe.
L'assicurazione appellata, nel frattempo incorporata in , Controparte_2
costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, riproponendo altresì le difese prospettate nel precedente grado in punto di quantificazione del danno e segnalando, inoltre, che gli appellanti avrebbero depositato nuovi documenti con l'atto di citazione (doc. nn. 2-7), la cui produzione andrebbe quindi dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc, comma terzo.
Dichiarata con ordinanza del 31.10.24 la contumacia della procedutosi alla CP_7
pagina 9 di 24 trattazione cartolare del giudizio, depositate le note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparsi conclusionali e le memorie di replica, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita con il deposito di note scritte.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la parte di sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto sufficiente servirsi della consulenza tecnica espletata nel procedimento penale per fondare il proprio convincimento. In merito, si obietta che,
agendo in questo modo, non si sarebbe tenuto conto delle peculiarità del giudizio civile,
in cui non basterebbe un semplice dubbio per escludere la responsabilità, come invece accadrebbe in ambito penale. Più precisamente, si sostiene che non sarebbe stata raggiunta la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054 cc, primo comma, sicché si dovrebbe presumere quantomeno una pari colpa dei due conducenti nella causazione dell'evento. Si sottolinea, inoltre, che un argomento contrario non potrebbe trarsi dall'esito del procedimento penale, dal momento che la pronuncia di archiviazione non sarebbe idonea a esplicare l'efficacia preclusiva del giudicato.
L'assicurazione, invece, contesta quanto ex adverso affermato, evidenziando che il giudice non avrebbe fatto applicazione di alcun presunto giudicato di assoluzione, bensì
si sarebbe limitato a prendere in considerazione la consulenza formata in ambito penale.
Tale scelta sarebbe non solo adeguatamente motivata, ma anche giustificata dal fatto:
- che le circostanze di causa coinciderebbero con quelle già esaminate in sede penale,
- che gli appellanti avrebbero partecipato a tale ultimo procedimento, proponendo pagina 10 di 24 opposizione all'archiviazione e, quindi, avrebbero avuto la possibilità di contribuire in modo critico alla redazione dell'elaborato poi utilizzato dal giudice di prime cure.
Si precisa, infine, che non potrebbe darsi luogo a un riconoscimento di pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054 cc, secondo comma, in quanto sarebbe stata fornita la prova dell'esclusiva responsabilità del motociclista nella causazione dell'evento.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, va osservato che il Tribunale non ha affatto rigettato le domande di risarcimento sul presupposto dell'avvenuta pronuncia di archiviazione, disposta a chiusura del procedimento penale instaurato a carico del conducente della trattrice.
Sebbene anche tale elemento possa essere apprezzato quale prova atipica, la sentenza impugnata riporta questa circostanza da un punto di vista meramente descrittivo, quale evento storico comunque correlato con il giudizio civile in corso.
Ben diversa importanza, invece, hanno assunto le risultanze a cui è giunta la consulenza tecnica richiesta dal P.M. nell'ambito delle indagini preliminari, ritenute sufficienti dal giudice del grado precedente per fondare il suo convincimento, tanto da non reputare necessario l'espletamento di una nuova perizia.
Tale scelta, criticata dall'appellante, si presenta in realtà del tutto conforme a quell'orientamento consolidato della Corte di cassazione secondo cui il giudice del merito può basare la propria decisione su prove formatesi in un altro processo, a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e di stimolare la valutazione giudiziale su di esse (Cass.
7.5.14 n. 9843). In questo senso, il giudice civile può
utilizzare anche le conclusioni raggiunte da una consulenza tecnica esperita nell'ambito pagina 11 di 24 delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (Cass.
2.7.10 n. 15714) ovvero in un diverso processo, anche di natura penale e pur se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo hanno la possibilità di sviluppare il contraddittorio sul punto, indicando al giudice ulteriori elementi utili ai fini della decisione (Cass.
5.12.08 n. 28855).
Più precisamente, si è affermato che, in mancanza di un esplicito divieto di legge, il giudice civile ben possa avvalersi anche degli atti formatesi nell'ambito delle indagini preliminari svolte in sede penale, valutabili alla stregua di “semplici indizi, idonei a
fornire utili e concorrenti elementi di giudizio e la cui concreta efficacia sintomatica dei
singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di
prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza
globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento, che, se
sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è
sindacabile in sede di legittimità” (Cass. 20.12.01 n. 16069).
In definitiva, va quindi rilevato che non si frappongono ostacoli all'utilizzabilità in sede civile di una consulenza tecnica disposta dal P.M. in un procedimento penale, purché
ritualmente prodotta dalla parte interessata, la quale può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato (ancorché la relativa valutazione debba pur sempre tener conto della circostanza che l'atto si è
formato senza il contraddittorio tra le parti e che esso non risulta sottoposto al vaglio del giudice del dibattimento), salvo l'obbligo del giudice di estendere il proprio giudizio a tutte le eventuali e successive risultanze probatorie acquisite nell'ambito del nuovo pagina 12 di 24 procedimento (Cass. 20.12.01 n. 16069).
Di tal che, nella fattispecie in esame, è del tutto condivisibile la scelta del primo giudice di avvalersi degli esiti della consulenza redatta nell'ambito delle indagini preliminari, siccome successivamente integrata dai chiarimenti predisposti dal perito in sede di opposizione all'archiviazione, dal momento:
- che la consulenza risulta ritualmente introdotta in giudizio già in primo grado dalla compagnia assicurativa,
- che l'elaborato tecnico si è occupato di fatti comuni sia al giudizio civile sia a quello penale,
- che la parte appellante ha avuto modo di formulare, già in sede penale, a mezzo del proprio CTP, ogni contraria deduzione ritenuta opportuna, così potendo contestare gli esiti della consulenza e far valere le proprie ragioni tecniche,
- che queste ultime sono poi state esaminate e respinte dal giudice di prime cure, il quale le ha correttamente vagliate siccome inconferenti alla luce dei chiarimenti forniti dal consulente di parte,
- che, dunque, gli esiti della perizia sono stati oggetto di contraddittorio tra le parti di questo giudizio,
- che, una volta instaurata la presente causa, i danneggiati si sono limitati a riproporre le argomentazioni del proprio CTP senza confrontarsi con le risultanze dell'indagine a cui è giunto l'ing. , Per_1
- che, in definitiva, non sono state indicate le ragioni su cui giustificare l'esperimento di una nuova CTU ovvero giungere a una differente ricostruzione dei fatti.
3.2 Con la seconda ragione di gravame si contesta nuovamente la scelta del primo giudice di utilizzare la perizia redatta in sede penale, sia pur sotto un diverso profilo. Più
pagina 13 di 24 precisamente, si segnala che la ricostruzione del consulente si fonderebbe sul presupposto, rimasto indimostrato, per cui il conducente della trattrice avrebbe arrestato la marcia allo “STOP”. Invero, tale circostanza sarebbe del tutto sfornita di prova,
risultando contraddittorie e, comunque, inattendibili, le dichiarazioni rese dallo stesso conducente nell'immediatezza dei fatti. Si sostiene, invece, che si sarebbe dovuto considerare il fatto che il mezzo non avrebbe prontamente frenato, così da consentire al motociclo di effettuare una manovra evasiva all'interno dell'opposta corsia di marcia,
ma avrebbe continuato ad avanzare impedendo così qualsiasi possibilità di evitare l'impatto trai due mezzi.
L'appellata, al contrario, sostiene che le contestazioni avanzate sarebbero non solo generiche, ma pure irrilevanti, dato che la consulenza tecnica avrebbe accertato che il sinistro si sarebbe ugualmente verificato anche nell'ipotesi in cui il conducente della trattrice si fosse fermato allo “STOP”, in quanto il motociclo non era ancora entrato nel suo campo visivo al momento in cui impegnava l'intersezione. Pure un'ipotetica frenata del mezzo non avrebbe impedito l'evento, dal momento che, secondo la perizia, il conducente avrebbe potuto arrestare il trattore solo una volta resosi conto del sopraggiungere del motociclo e, in questo frangente di tempo, avrebbe comunque intralciato la marcia all'altro veicolo. Si ribadisce, infine, che gli appellanti non avrebbero proposto alcuna osservazione critica alla perizia, sicché il giudice l'avrebbe correttamente considerata tra gli elementi su cui fondare la decisione.
La censura è infondata.
Contrariamente da quanto sostenuto dall'appellante, il consulente tecnico del P.M. ha specificatamente preso in considerazione nella sua analisi anche l'ipotesi ricostruttiva pagina 14 di 24 secondo cui il conducente della trattrice non si sarebbe fermato allo “STOP”, giungendo alla conclusione per cui il comportamento del non ha comunque avuto rilevanza CP_4
causale nella determinazione del sinistro.
Più specificatamente, il perito ha affermato:
- che le caratteristiche plano-altimetriche della strada (tratto curvilineo, in pendenza e con presenza di oggettistica stradale che ostacolava il campo visivo) permettevano al conducente del trattore agricolo di godere di una visuale massima stimata entro i
75 mt. (pag. 7, CTU), elemento che comunque risulta evidente anche dall'esame delle fotografie allegate dal consulente (pagg. 8-16, CTU),
- che nell'ipotesi in cui il trattore si fosse fermato allo “STOP” (da pag. 49, CTU),
non vi sarebbe stato modo per il conducente di avvistare il motociclista nel momento in cui impegnava l'intersezione, posto che il motociclo si sarebbe trovato a una distanza ben maggiore compresa tra i 125 ed i 185 mt., a seconda che la velocità tenuta da quest'ultimo variasse tra gli 85 km/h e i 110 km/h (pagg. 50-51 e
59, CTU),
- che il trattore, una volta iniziata la manovra di immissione, non avrebbe avuto modo di evitare l'incidente, dal momento che, anche accortosi del sopraggiungere della moto, avrebbe in ogni caso continuato ad impegnare la corsia opposta pur una volta azionati i freni, intralciando la marcia del motociclista (pagg. 52 e 60, CTU),
- che, del pari, il motociclista non sarebbe stato visibile nemmeno nell'ipotesi in cui il trattore avesse proceduto all'immissione sulla strada provinciale con moto continuo,
ossia senza fermarsi allo “STOP” (pag. 62, CTU), dato che, a causa dell'elevata velocità compresa tra gli 85 km/h e i 110 km/h, il motociclo si sarebbe trovato al di pagina 15 di 24 là del campo di visuale del (pagg. 62-63 CTU), CP_4
- che, come nell'ipotesi precedente, il tempestivo azionamento dei freni da parte del non avrebbe mutato l'esito della vicenda, in quanto nel tempo occorso per CP_4
accorgersi del sopraggiungere della moto e per arrestare il mezzo, il corpo del trattore avrebbe occupato quasi interamente la carreggiata, occludendo lo spazio di manovra del ciclomotore (pagg. 63-64, CTU).
Alla luce di quanto accertato dalla consulenza tecnica, va dunque rilevato che il conducente del trattore agricolo ha dato legittimamente avvio alla propria manovra di svolta in un momento nel quale non poteva in alcun modo apprezzare il sopraggiungere del motociclo a causa della pendenza del ponte (si vedano, in particolare le foto nn. 7-8,
pag. 11, CTU), sicché l'addebito del sinistro non può che gravare sul motociclista, il quale:
- pur allertato dalla segnaletica presente in loco della esistenza di un incrocio a raso con una laterale immediatamente dopo il culmine del ponte, che egli stesso non era in grado di vedere al fine di controllare la presenza di mezzi che si stessero ponendo nell'atto di attraversarlo (pagg. 65, 68-69, CTU),
- e pur potendo quindi ben comprendere che avrebbe dovuto ampiamente moderare la velocità al fine di essere in grado di reagire a qualunque situazione del traffico si fosse trovato di fronte una volta superato il culmine del dosso,
ciò nonostante, continuava a marciare a velocità estremamente elevata e tale da non consentirgli alcuna idonea frenata, in palese violazione del disposto dei primi due commi dell'art. 141 C.d.S., che impongono agli utenti della strada:
- di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e pagina 16 di 24 alle condizioni della strada e del traffico, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose,
- di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità.
Sul punto, d'altro canto, va anche sottolineato che le dichiarazioni del , sia pur CP_4
provenienti da un soggetto coinvolto in prima persona nel sinistro, trovano completa aderenza all'esito della perizia nella parte in cui si afferma che egli non ha potuto rendersi conto per tempo della presenza del veicolo antagonista.
Va inoltre evidenziato che, in ogni caso, il medesimo, sia che avesse appena ripreso la marcia, sia che fosse transitato alla velocità consentita dal non essersi fermato allo
“STOP”, non sarebbe stato in grado di sgomberare tempestivamente la sagoma del trattore dalla corsia di marcia percorsa dal motociclista, al quale va viceversa addebitata la gravissima imprudenza più sopra enunciata.
3.3 Con il al terzo motivo di doglianza, invece, gli appellanti lamentano il mancato esame di alcuni elementi dai quali sarebbe possibile desumere una ricostruzione della dinamica dell'evento differente rispetto a quella prospettata nella consulenza tecnica presa a fondamento della decisione. Sotto un primo profilo, andrebbe escluso che il motociclista viaggiasse a una velocità elevata o che avesse impennato in prossimità del luogo del sinistro, dal momento che vi sarebbe il filmato di una telecamera posta nelle vicinanze che comproverebbe il contrario. Sotto un altro aspetto, poi, si rileva che se la versione del perito fosse confermata, il corpo del motociclista avrebbe dovuto riportare delle fratture ossee a causa della velocità stimata al momento dell'impatto, le quali al pagina 17 di 24 contrario sono del tutto assenti.
L'istituto assicurativo non concorda con quanto affermato, precisando:
- che la segnalazione del filmato concreterebbe una circostanza nuova, oltre che sfornita di prova,
- che non avrebbe alcun rilievo la mancanza di fratture ossee, dato che le lesioni riscontrate in sede di perizia autoptica sarebbero del tutto compatibili con un urto violento.
Si ricorda, inoltre, che gli appellanti non avrebbero provveduto a fornire né in sede penale né in primo grado alcuna critica all'elaborato peritale, sicché l'esperimento di una nuova consulenza avrebbe solo lo scopo di colmare le carenze probatorie di controparte. Si rileva, infine, che nelle conclusioni dell'atto di appello non sarebbe riportata la richiesta di una nuova CTU.
Il motivo è infondato.
Le argomentazioni degli appellanti volte a incrinare l'attendibilità delle conclusioni della consulenza tecnica non colgono nel segno.
In via preliminare, va osservato che l'ing. ha avuto modo di motivare Per_1
approfonditamente, con ragionamenti scevri da incongruenze logiche, tutte le ragioni tecniche che lo hanno indotto a individuare le rispettive velocità del motociclo e del trattore, affermando:
- che non risultano attendibili i calcoli effettuati dal CTP di parte appellante, nella parte in cui, in applicazione del principio della conservazione dell'energia,
individuava una velocità d'impatto pari a 51,6 km/h, affermando altresì che il motociclista si trovasse a una distanza di soli 26 mt. al momento in cui il trattore pagina 18 di 24 effettuava la manovra di svolta e, pertanto, in una zona ampiamente visibile (pagg.
1-2 integrazione CTU),
- che, nel caso in esame, risulta infatti preferibile applicare, al fine della ricostruzione dell'incidente, il principio della conservazione della quantità di moto, il quale non richiede l'impiego di parametri di difficile individuazione, quale l'energia cinetica dissipata dal motociclo in lavoro di deformazione (pag. 3 integrazione CTU),
- che era giunto a stimare una velocità d'impatto pari a 85 km/h tenendo conto degli esiti distruttivi sulla struttura del motociclo e delle deformazioni che lo scontro aveva determinato sul rigido telaio del rimorchio (pag. 3, integrazione CTU),
- che, in ogni caso, l'utilizzo dei due principi non poteva restituire esiti numerici del tutto differenti (pag. 3 integrazione CTU),
- che il valore assunto dal CTP di parte appellante (nel particolare, quello relativo al parametro dell'energia cinetica del motociclo in lavoro di deformazione), risultava largamente sottostimato se rapportato agli ingenti danni riportati dal motociclo (pag.
4, integrazione CTU),
- che, a sostegno della propria posizione, confrontava le immagini riprese nel corso delle operazioni peritali con quelle dei crash test contro barriera rigida e con la sagoma di un motociclo dello stesso modello non deformato (pagg.
4-7 integrazione
CTU),
- che il CTP aveva commesso anche errori di calcolo, riportando valori più bassi rispetto a quelli assunti in precedenza (pag. 12, integrazione CTU),
- che, applicando correttamente il principio della conservazione dell'energia cinetica,
i risultati corrispondevano (sia pur con una lieve differenza) a quelli riscontrati in pagina 19 di 24 sede di redazione della perizia, confermando che il conducente del trattore non era nelle condizioni di avvistare il motociclista (pag. 14, integrazione CTU),
- che la velocità attribuita al trattore dal CTP non trovava giustificazione da un punto di vista scientifico, trattandosi di un risultato elaborato sulla base di dati frutto di una scelta decisamente soggettiva (pag. 14, integrazione CTU),
- che non erano fondate neppure le valutazioni circa la minore distanza del motociclista dal punto di collisione al momento in cui il trattore impegnava la carreggiata, in quanto basate sulla sottostimata velocità tenuta dal motociclista e sulla sovrastimata velocità posseduta dal trattore (pag. 15, integrazione CTU),
- che non si comprende l'assunto del CTP secondo cui la visuale del conducente del trattore potesse raggiungere i 100 mt., dal momento che non venivano addotte ragioni a sostegno di tale affermazione (pagg. 16-18, integrazione CTU).
Ciò premesso, va rilevato che il filmato da cui si pretenderebbe ricavare un elemento non congruente con l'ipotesi ricostruttiva del perito non può essere esaminato in questa sede, in quanto è stato prodotto direttamente nel grado di appello sicché, non trattandosi di un fatto sopravvenuto, deve trovare applicazione la preclusione posta dal terzo comma dell'art. 345 cpc, la quale non consente l'ingresso allo ius novorum in punto di prova.
In ogni caso, va poi anche segnalato che il video non riporta alcuna indicazione della data in cui è stato registrato, escludendone così la valenza probatoria. Né pare possibile dedurre la velocità del motociclo mettendo in relazione la distanza percorsa con il numero di fotogrammi del filmato, trattandosi di un metodo assolutamente empirico e non supportato da letteratura scientifica in materia, non essendo certo a quale distanza pagina 20 di 24 di tempo l'uno dall'altro i vari fotogrammi siano stati scattati.
Ai fini della decisione, inoltre, non assume rilevanza la circostanza per cui il motociclista abbia impennato o meno all'uscita della rotonda visibile nel filmato, dal momento che la velocità del motociclo è stata individuata dal consulente tecnico del
P.M. sulla base di calcoli matematici. La testimonianza (contestata) riportata dal giudice di primo grado non costituisce quindi un elemento determinate.
Non viene in alcun modo dimostrato, infine, che un impatto a 80-90 km/h debba necessariamente causare fratture, essendo notorio che il verificarsi o meno di certe lesioni resta legato alle circostanze più imprevedibili tanto che, in taluni casi di sinistri avvenuti a velocità elevate il soggetto coinvolto non riporta alcuna ferita, mentre, in altri casi di sinistri avvenuti a velocità estremamente bassa il soggetto coinvolto viceversa decede.
Bastando qui richiamare il caso eclatante, appena accaduto, del passaggero di un aereo indiano schiantatosi al suolo da un'altezza di circa 200 mt., ad una velocità di circa 350
km/h, rimasto ciò nonostante assolutamente indenne.
E comunque l'assunto di parte appellante proverebbe troppo perché allora, ragionando in maniera meramente astratta, anche un impatto verificatosi tra un corpo e la struttura rigida di un cassone metallico a 30-40 km/h dovrebbe comunque comportare il verificarsi di fratture a carico del danneggiato.
3.4 Passando quindi all'esame del quarto motivo di contestazione, si nota come con esso si impugni la parte di sentenza che ha statuito sulle spese di lite, lamentando che non si sarebbe tenuto conto delle particolarità del caso nella loro liquidazione.
L'appellata nega quanto sostenuto dalle controparti, sottolineando che non sarebbe stato pagina 21 di 24 né allegato né provato quali sarebbero queste circostanze che richiederebbero una diversa regolazione delle spese processuali.
La censura non può trovare accoglimento, considerando, da un lato, che le domande di risarcimento sono state rigettate e, dall'altro, che anche attraverso la proposizione del presente gravame non è stato possibile addivenire a una riforma della sentenza di primo grado sicché la decisione del giudice di primo grado in punto di ripartizione di spese di lite risulta del tutto conforme ai criteri dettati dall'art. 92 cpc, non riscontrandosi né una ipotesi di soccombenza reciproca né un caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n.
35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
1.000.000,01 ed € 2.000.000,00,
pagina 22 di 24 - del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 24.064,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 7.418,00
Fase introduttiva II^ grado € 4.313,00
Fase decisionale II^ grado € 12.333,00
Totale € 24.064,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n.
849/2024, depositata in data 24.4.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 24.064,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
pagina 23 di 24 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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