Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 1865 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 luglio 1889 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti leggi:
Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l'allegato A.
Legge sulla Sicurezza pubblica, che costituisce l'allegato B.
Legge sulla Sanita' pubblica, che costituisce l'allegato C.
Legge sull'Istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l'allegato D.
Legge sul Contenzioso amministrativo, che costituisce l'allegato E.
Legge sulle Opere pubbliche, che costituisce l'allegato F.
- Art. 2.
E' data facolta' al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessita' udito il parere dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali specialmente interessati, nonche' il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese.
- Art. 3.
I poteri eccezionali accordati col precedente articolo cessano coll'esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto Reale, e in ogni caso con tutto l'anno 1865.
Collo stesso Decreto Reale sara' pubblicata la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno.