Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 18509 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18509 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GIUGA MAURO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. IACOBELLI RICCARDO MARIA C.F._2
presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/10/2024 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 25/09/2013 (atto n. 105, P. I, S. A, anno 2013).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nate l'8/02/2014 e il 23/01/2021, Per_1 Per_2
minorenni.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio;
Le minori e restano affidate ad entrambi i genitori con una partecipazione Per_1 Per_2
diretta, dunque, di ciascun genitore alla vita delle figlie, le quali avranno la loro residenza abituale presso la madre. La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, che mantengono così la piena responsabilità nei confronti delle minori;
i ricorrenti prenderanno in modo congiunto le decisioni più importanti quali quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
L'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in Napoli alla Via Carlo della Gatta 50, Sc. A,
Pi. 5, sarà assegnato e continuerà ad essere abitato dalla sig.ra , che continuerà Controparte_1
a percepire l'assegno Unico.
I beni mobili, gli arredi e quanto altro contenuto nella già casa coniugale sono e restano di proprietà esclusiva della IG.ra avendo essi coniugi già provveduto in via bonaria alla CP_1
divisione dei beni comuni ed alle relative attribuzioni;
il IG. il quale potrà tenere con sé le figlie ogni qual volta gli sarà possibile, previo Pt_1
tempestivo accordo con la IG.ra e nel rispetto dell'organizzazione di vita della medesima e CP_1
delle figlie che terrà, comunque, con sé secondo il calendario che segue, concordato al fine di garantire ad essi coniugi ed alle figlie stesse una organizzazione di vita:
a) durante la settimana dal termine dell'orario scolastico del martedì e giovedì (curando il prelievo dei figli a scuola o, nei giorni in cui non vi è la frequenza scolastica, nel domicilio materno alle ore 15:00) alla sera o successiva mattina (allorquando accompagnerà le figlie a scuola o, nei giorni in cui non vi è la frequenza scolastica, nel domicilio materno alle ore 8:00); a settimane alterne, dal termine dell'orario scolastico del venerdì (curando il prelievo delle figlie a scuola o, nei giorni in cui non vi è la frequenza scolastica, nel domicilio materno alle ore 15:00) alle ore 20:00 della domenica (allorquando curerà l'accompagnamento delle figlie presso il domicilio materno);
2 b) durante le vacanze estive per due settimane anche consecutive nel periodo 1° luglio/31 agosto, settimane da concordarsi tra essi coniugi entro il 30 maggio di ciascun anno;
c) durante le festività Natalizie, i coniugi si impegnano a ricorrere al criterio dell'alternanza annuale, così che le minori trascorreranno con un genitore il giorno 24, 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro 25, 26 Dicembre e 6 gennaio;
d) anche per le festività pasquali sarà adottato il criterio dell'alternanza, per cui i minori trascorreranno alternativamente in ragione di anno la domenica di Pasqua e il lunedì in albis con un genitore e l'anno successivo con l'altro;
e) Tutte le ulteriori festività saranno gestite sempre secondo il criterio dell'alternanza, con prevalenza rispetto ai turni ordinari.
f) Le figlie trascorreranno sempre con il padre il giorno del suo compleanno, il giorno del suo onomastico ed il giorno 19 marzo (Festa del Papà), trascorreranno sempre con la madre il giorno del suo compleanno, il giorno del suo onomastico ed il giorno della Festa della Mamma.
g) Entrambi i coniugi dovranno comunicarsi preventivamente l'indirizzo ed il recapito telefonico dei luoghi ove si recheranno con i figli fuori Napoli nei fine settimana e nei periodi di vacanza.
Essi coniugi convengono che nella ipotesi di indisposizione fisica dei figli/figlio il genitore che ha i figli/figlio con sé dovrà contattare tempestivamente l'altro genitore (il quale potrà recarsi a visitare i figli/figlio) per concordare insieme le scelte da operare;
il IG. corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie Pt_1
e , un assegno complessivo mensile di € 500,00 (cinquecento/00), pari ad € 250,00 Per_1 Per_2
(duecentocinquanta/00) per ciascuna minore.
Detto assegno dovrà essere corrisposto il giorno 5 del mese a mezzo accredito sul c/c di cui
è titolare la IG.ra e dovrà essere annualmente rivalutato sulla base delle variazioni Istat CP_1
pubblicate sulla G.U.;
Le parti decidono concordemente di far espresso riferimento al Protocollo d'Intesa fra
Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt.
316 c.c. siglato in data 07.03.2018 dal Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli di seguito riportato, precisandosi che per tutto quello non previsto ci si riporterà allo stesso.
Cadrà a carico di entrambi essi genitori, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese per la istruzione delle figlie, per lo svolgimento di una attività sportiva e le spese mediche non coperte dal S.S.N. che dovessero rendersi necessarie alle figlie stesse.
3 Tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono in nessun caso il preventivo accordo dei genitori, salvo comunicazione per le vie brevi al fine delle necessità imprevedibili sorte, in modo che gli stessi possano almeno essere rispettivamente avvertiti, altresì non richiederanno il preventivo accordo i trattamenti sanitari, le visite specialistiche e gli esami prescritti dal medico di base né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte.
Le seguenti spese extra assegno potranno non essere preventivamente concordate, ma dovranno essere documentate per consentire ad entrambi essi genitori, nei casi previsti dalla normativa fiscale in materia, di portare in detrazione le stesse nella misura del 50% ciascuno: 1) tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) abbonamento trasporto pubblico;
5) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo.
Invece tutte le spese indicate di seguito dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e documentate per consentire ad entrambi, nei casi previsti dalla normativa fiscale in materia, di portare in detrazione le spese stesse nella misura del 50% ciascuno: 1) tasse ed assicurazioni scolastiche imposti da istituti privati;
2) tasse universitarie pubbliche e private dopo il primo anno fuori corso;
3) corsi di specializzazione e master;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
5) corsi di istruzione, attività sportiva, ricreativa e ludica oltre ad uno all'anno; 6) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
7) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
8) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage;
9) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
Ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo di raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro dieci giorni;
in caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà approvata;
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato preventivo accordo, le spese stesse cadranno ad esclusivo carico del genitore che le ha unilateralmente decise.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile ed il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta;
al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture c
4 ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa”.
Essi coniugi dichiarano e si danno atto di essere economicamente autosufficienti.
Con la firma del verbale di separazione i coniugi presteranno il consenso acchè le autorità consolari o di P.S. rilascino o rinnovino all'altro coniuge il passaporto per tutte le destinazioni consentite.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse delle minori, peraltro entrambe infradodicenni, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto della primogenita decenne, in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età Per_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 105, P. I, S. A, anno
2013);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/12/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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