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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 99/23 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 99/23 R.G.; dato atto che l'udienza del 22 maggio 2025, destinata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte attrice in cui quest'ultima ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri atti e scritti difensivi;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 99/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Bovalino (RC), Via F.lli Bandiera n. 116, presso lo studio dell'avv. Giovanni Iozzo che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
E
Pag. 1 a 7 (C.F. ), in persona del sindaco pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025, tempestivamente depositate dalla parte attrice.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25 gennaio 2023, Parte_1 conveniva in giudizio il , in persona del sindaco pro tempore, affinché Controparte_1 il Tribunale adito annullasse le fatture emesse dall'ente comunale (nello specifico, la fattura n.
1079, emessa il 15.12.2022, riferita all'anno 2018, per l'importo di € 1.758,00; la fattura n. 1811, emessa il 15.12.2022, riferita all'anno 2019, per l'importo di € 1.764,00; la fattura n. 2538, emessa il 15.12.2022, riferita all'anno 2020, per un importo di € 1.779,00, per complessivi € 5.301,00) per il pagamento dei canoni idrici relativi alla fornitura di acqua potabile per uso domestico, utenza n.
480 - matricola contatore n. 18008985, ubicata in frazione Marinella del Comune di CP_1
e, conseguentemente, statuisse la non debenza delle somme richieste per le relative
[...] annualità. A fondamento della domanda giudiziale deduceva: l'erroneità della contabilizzazione dei canoni fatturati e l'illegittima commisurazione dei consumi eseguita sulla base di un calcolo a forfait, anche in violazione del regolamento idrico comunale;
la violazione del canone di buona fede atteso che il aveva proceduto alla notifica delle fatture riferibili a diversi periodi di CP_1 erogazione con un unico atto, così impedendo la verifica circa l'esatta contabilizzazione dei consumi, anche in violazione del regolamento idrico comunale;
l'intervenuta prescrizione biennale del diritto al corrispettivo relativo al canone idrico del 2020, di cui alla fattura n. 2538, notificata il
3.1.2023.
Il , seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Nel corso della prima udienza di comparizione delle parti, il procuratore di parte attrice eccepiva la prescrizione biennale anche in relazione alle fatture riferite alle annualità 2018 e 2019, entrambe notificate il 3.1.2023, e chiedeva un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Il precedente giudice titolare del fascicolo dichiarava la contumacia del Controparte_1
e rinviava la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Subentrata
[...]
Pag. 2 a 7 nella titolarità del fascicolo la scrivente giudicante, sollevata d'ufficio la questione afferente al difetto di prova della stipula di un contratto in forma scritta tra le parti, per i motivi indicati nell'ordinanza del 7 gennaio 2025, a cui si fa richiamo, la causa era, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, in punto di qualificazione giuridica della domanda, merita osservarsi che l'azione promossa in giudizio dall'attore deve più correttamente intendersi quale azione di accertamento negativo del credito riportato nelle fatture emesse dal Controparte_1 per il pagamento dei canoni idrici, per le annualità 2018, 2019 e 2020, inerenti alla fornitura di acqua potabile per uso domestico, relativi all'utenza n. 480 - matricola contatore n. 18008985, ubicata in Contrada Marinella nel Comune di (nello specifico, fattura n. 1079, Controparte_1 emessa il 15.12.2022, riferita all'anno 2018, per l'importo di € 1.758,00; fattura n. 1811, emessa il
15.12.2022, riferita all'anno 2019, per l'importo di € 1.764,00; fattura n. 2538, emessa il
15.12.2022, riferita all'anno 2020, per un importo di € 1.779,00, per complessivi € 5.301,00).
Da ciò discende, in punto di riparto dell'onere della prova, che l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito grava in capo al , convenuto in giudizio quale Controparte_1 titolare della pretesa. Secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, anche nelle cause di accertamento negativo del credito, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio (cfr. in giurisprudenza, ex multis,
Cass. n. 16917 del 04 ottobre 2012; più di recente, Cass. n. 9706 del 10 aprile 2024 secondo cui“ La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto”).
Tanto premesso, nel merito, la domanda è fondata.
Nella specie, il Tribunale ritiene opportuno fare applicazione del principio della “ragione più liquida”, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a
Pag. 3 a 7 quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 363 del 9 gennaio
2019; Cass. n. 11458 dell'11 maggio 2018).
In applicazione del predetto principio, occorre rilevare che, nonostante il rilievo officioso della questione, operato in conformità al consolidato orientamento di questo Tribunale (Trib. Locri, n.
262/24; Trib, Locri, n. 343/25; Trib. Locri, n. 409/21), non è stata data prova dell'esistenza di un valido contratto di somministrazione idrica concluso tra l'utente e il Controparte_1 per le annualità 2018, 2019 e 2020.
Al riguardo, è necessario considerare, che, secondo l'ormai costante insegnamento giurisprudenziale formatosi sul punto, con riferimento al canone per l'erogazione dell'acqua potabile ad uso domestico, il corrispondente credito del Comune, benché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), non trova titolo nella potestà impositiva, ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche di natura privatistica, inquadrabile in termini di contratto di somministrazione avente ad oggetto prestazioni di carattere continuativo, disciplinato ai sensi dell'art. 1559 e ss. c.c.. e, pertanto, soggetto alle comuni regole civilistiche (tra le tante, Cass., S.U. n. 16838 del 27 novembre 2002).
A tal proposito, anche la Corte Costituzionale, dichiarando costituzionalmente illegittima la L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 335), ha stabilito che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale trova fonte non in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza. La connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che pure la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto.
Poiché, dunque, a venire in rilievo è un rapporto di natura negoziale in cui è coinvolta una P.A., il contratto concluso tra utente e deve necessariamente essere concluso per iscritto, a pena di CP_1
Pag. 4 a 7 nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio (cfr., in senso conforme, Cass. n. 1549 del 23 gennaio
2018 secondo cui anche il “contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come consorzio di Comuni o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici”). Tale regola trova, infatti, fondamento nell'art. 17 del R.D. n. 2440 del
1923 e nei generali principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione garantiti costituzionalmente ai sensi dell'art. 97 Cost. (cfr. più di recente, Cass. S.U., n. 9775 del
25/03/2022 secondo cui “la ratio di tale principio - per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi – trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della
Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria (fra le molte: Cass., 14 dicembre 2006, n.
26826; Cass., 26 ottobre 2007, n. 22537; Cass., 14 aprile 2011, n. 8539; Cass., 22 dicembre 2015,
n. 25798; Cass., 17 giugno 2016, n. 12540; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25631; Cass., 23 gennaio
2018, n. 1549, secondo cui;
Cass., S.U., 9 agosto 2018, n. 20684)”).
Orbene, nel caso di specie, sebbene la parte attrice abbia dedotto a fondamento della domanda l'esistenza di un rapporto di natura negoziale – che, per espressa previsione dell'art. 12 del regolamento comunale inerente al servizio idrico prodotto in atti, deve trovare origine in un contratto concluso tra le parti -, non è stata fornita la prova della valida insorgenza del suddetto rapporto.
Come noto, infatti, per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova dell'esistenza del contratto e dei diritti che ne formano oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò vale finanche
Pag. 5 a 7 nel caso in cui venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto ovvero nel caso in cui l'esistenza del contratto di somministrazione sia stato dato per presupposto dalle parti e non sia stato contestato (Cass. n.16562 del 22 giugno 2018;
Cass. n. 20690 del 13 ottobre 2016). Il principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., infatti, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem,
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte e finanche l'esecuzione stessa della prestazione contrattuale (così, tra le tante, Cass. n. 25999 del 17 ottobre 2018).
Poiché, nella specie, non è stato prodotto in giudizio il contratto per la fornitura d'acqua potabile riconducibile all'utenza n. 480 - matricola contatore n. 18008985, ubicata in Contrada Marinella nel
Comune di , vigente per le annualità oggetto delle fatture contestate, non Controparte_1 risultando dimostrata la sussistenza del requisito formale di cui si è detto, in omaggio agli orientamenti giurisprudenziali appena esposti nonché ai tradizionali principi di distribuzione dell'onere probatorio in materia contrattuale, non può dirsi sorta un'obbligazione di fonte contrattuale tra le parti. La pretesa creditoria deve, quindi, ritenersi infondata, pur tenuto conto della non contestazione, da parte attrice, dell'esistenza del rapporto di somministrazione continuativamente sviluppatosi tra le parti e della esecuzione della fornitura di acqua.
Ne consegue che, sebbene non possano annullarsi le fatture oggetto di contestazione, trattandosi di documenti a formazione unilaterale, in accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, vanno dichiarati non dovuti da gli importi richiesti dal Parte_1 Controparte_1
per la fornitura di acqua potabile per uso domestico relativa all'utenza idrica n. 480 –
[...] matricola contatore n. 18008985, ubicata in Contrada Marinella nel Comune di , Controparte_1 per le annualità 2018, 2019 e 2020, di cui alle fatture n. 1079, n. 1811 e n. 2538, tutte emesse il
15.12.2022, pari a complessivi € 5.301,00.
Tenuto conto del rilievo officioso della questione afferente all'assenza di un valido contratto in forma scritta e del fatto che un tale rilievo esclude in nuce il vaglio sulle ulteriori questioni sollevate dall'attore che presuppongono, pur sempre, l'insorgenza di un valido rapporto negoziale tra le parti,
Pag. 6 a 7 il Tribunale ritiene sussistano giusti motivi per operare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (cfr. Trib. Locri, n. 409/21; Trib. Locri, n. 262/24).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara non dovuti da gli Parte_1 importi richiesti dal per la fornitura di acqua potabile per uso Controparte_1 domestico inerente all'utenza idrica n. 480 – matricola contatore n. 18008985, ubicata in Contrada
Marinella nel Comune di , per le annualità 2018, 2019 e 2020, di cui alle fatture n. Controparte_1
1079, n. 1811 e n. 2538, tutte emesse il 15.12.2022, pari a complessivi € 5.301,00;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 20 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 7 a 7
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 99/23 R.G.; dato atto che l'udienza del 22 maggio 2025, destinata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte attrice in cui quest'ultima ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri atti e scritti difensivi;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 99/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Bovalino (RC), Via F.lli Bandiera n. 116, presso lo studio dell'avv. Giovanni Iozzo che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
E
Pag. 1 a 7 (C.F. ), in persona del sindaco pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025, tempestivamente depositate dalla parte attrice.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25 gennaio 2023, Parte_1 conveniva in giudizio il , in persona del sindaco pro tempore, affinché Controparte_1 il Tribunale adito annullasse le fatture emesse dall'ente comunale (nello specifico, la fattura n.
1079, emessa il 15.12.2022, riferita all'anno 2018, per l'importo di € 1.758,00; la fattura n. 1811, emessa il 15.12.2022, riferita all'anno 2019, per l'importo di € 1.764,00; la fattura n. 2538, emessa il 15.12.2022, riferita all'anno 2020, per un importo di € 1.779,00, per complessivi € 5.301,00) per il pagamento dei canoni idrici relativi alla fornitura di acqua potabile per uso domestico, utenza n.
480 - matricola contatore n. 18008985, ubicata in frazione Marinella del Comune di CP_1
e, conseguentemente, statuisse la non debenza delle somme richieste per le relative
[...] annualità. A fondamento della domanda giudiziale deduceva: l'erroneità della contabilizzazione dei canoni fatturati e l'illegittima commisurazione dei consumi eseguita sulla base di un calcolo a forfait, anche in violazione del regolamento idrico comunale;
la violazione del canone di buona fede atteso che il aveva proceduto alla notifica delle fatture riferibili a diversi periodi di CP_1 erogazione con un unico atto, così impedendo la verifica circa l'esatta contabilizzazione dei consumi, anche in violazione del regolamento idrico comunale;
l'intervenuta prescrizione biennale del diritto al corrispettivo relativo al canone idrico del 2020, di cui alla fattura n. 2538, notificata il
3.1.2023.
Il , seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Nel corso della prima udienza di comparizione delle parti, il procuratore di parte attrice eccepiva la prescrizione biennale anche in relazione alle fatture riferite alle annualità 2018 e 2019, entrambe notificate il 3.1.2023, e chiedeva un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Il precedente giudice titolare del fascicolo dichiarava la contumacia del Controparte_1
e rinviava la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Subentrata
[...]
Pag. 2 a 7 nella titolarità del fascicolo la scrivente giudicante, sollevata d'ufficio la questione afferente al difetto di prova della stipula di un contratto in forma scritta tra le parti, per i motivi indicati nell'ordinanza del 7 gennaio 2025, a cui si fa richiamo, la causa era, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, in punto di qualificazione giuridica della domanda, merita osservarsi che l'azione promossa in giudizio dall'attore deve più correttamente intendersi quale azione di accertamento negativo del credito riportato nelle fatture emesse dal Controparte_1 per il pagamento dei canoni idrici, per le annualità 2018, 2019 e 2020, inerenti alla fornitura di acqua potabile per uso domestico, relativi all'utenza n. 480 - matricola contatore n. 18008985, ubicata in Contrada Marinella nel Comune di (nello specifico, fattura n. 1079, Controparte_1 emessa il 15.12.2022, riferita all'anno 2018, per l'importo di € 1.758,00; fattura n. 1811, emessa il
15.12.2022, riferita all'anno 2019, per l'importo di € 1.764,00; fattura n. 2538, emessa il
15.12.2022, riferita all'anno 2020, per un importo di € 1.779,00, per complessivi € 5.301,00).
Da ciò discende, in punto di riparto dell'onere della prova, che l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito grava in capo al , convenuto in giudizio quale Controparte_1 titolare della pretesa. Secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, anche nelle cause di accertamento negativo del credito, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio (cfr. in giurisprudenza, ex multis,
Cass. n. 16917 del 04 ottobre 2012; più di recente, Cass. n. 9706 del 10 aprile 2024 secondo cui“ La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto”).
Tanto premesso, nel merito, la domanda è fondata.
Nella specie, il Tribunale ritiene opportuno fare applicazione del principio della “ragione più liquida”, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a
Pag. 3 a 7 quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 363 del 9 gennaio
2019; Cass. n. 11458 dell'11 maggio 2018).
In applicazione del predetto principio, occorre rilevare che, nonostante il rilievo officioso della questione, operato in conformità al consolidato orientamento di questo Tribunale (Trib. Locri, n.
262/24; Trib, Locri, n. 343/25; Trib. Locri, n. 409/21), non è stata data prova dell'esistenza di un valido contratto di somministrazione idrica concluso tra l'utente e il Controparte_1 per le annualità 2018, 2019 e 2020.
Al riguardo, è necessario considerare, che, secondo l'ormai costante insegnamento giurisprudenziale formatosi sul punto, con riferimento al canone per l'erogazione dell'acqua potabile ad uso domestico, il corrispondente credito del Comune, benché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), non trova titolo nella potestà impositiva, ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche di natura privatistica, inquadrabile in termini di contratto di somministrazione avente ad oggetto prestazioni di carattere continuativo, disciplinato ai sensi dell'art. 1559 e ss. c.c.. e, pertanto, soggetto alle comuni regole civilistiche (tra le tante, Cass., S.U. n. 16838 del 27 novembre 2002).
A tal proposito, anche la Corte Costituzionale, dichiarando costituzionalmente illegittima la L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 335), ha stabilito che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale trova fonte non in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza. La connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che pure la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto.
Poiché, dunque, a venire in rilievo è un rapporto di natura negoziale in cui è coinvolta una P.A., il contratto concluso tra utente e deve necessariamente essere concluso per iscritto, a pena di CP_1
Pag. 4 a 7 nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio (cfr., in senso conforme, Cass. n. 1549 del 23 gennaio
2018 secondo cui anche il “contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come consorzio di Comuni o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici”). Tale regola trova, infatti, fondamento nell'art. 17 del R.D. n. 2440 del
1923 e nei generali principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione garantiti costituzionalmente ai sensi dell'art. 97 Cost. (cfr. più di recente, Cass. S.U., n. 9775 del
25/03/2022 secondo cui “la ratio di tale principio - per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi – trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della
Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria (fra le molte: Cass., 14 dicembre 2006, n.
26826; Cass., 26 ottobre 2007, n. 22537; Cass., 14 aprile 2011, n. 8539; Cass., 22 dicembre 2015,
n. 25798; Cass., 17 giugno 2016, n. 12540; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25631; Cass., 23 gennaio
2018, n. 1549, secondo cui;
Cass., S.U., 9 agosto 2018, n. 20684)”).
Orbene, nel caso di specie, sebbene la parte attrice abbia dedotto a fondamento della domanda l'esistenza di un rapporto di natura negoziale – che, per espressa previsione dell'art. 12 del regolamento comunale inerente al servizio idrico prodotto in atti, deve trovare origine in un contratto concluso tra le parti -, non è stata fornita la prova della valida insorgenza del suddetto rapporto.
Come noto, infatti, per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova dell'esistenza del contratto e dei diritti che ne formano oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò vale finanche
Pag. 5 a 7 nel caso in cui venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto ovvero nel caso in cui l'esistenza del contratto di somministrazione sia stato dato per presupposto dalle parti e non sia stato contestato (Cass. n.16562 del 22 giugno 2018;
Cass. n. 20690 del 13 ottobre 2016). Il principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., infatti, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem,
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte e finanche l'esecuzione stessa della prestazione contrattuale (così, tra le tante, Cass. n. 25999 del 17 ottobre 2018).
Poiché, nella specie, non è stato prodotto in giudizio il contratto per la fornitura d'acqua potabile riconducibile all'utenza n. 480 - matricola contatore n. 18008985, ubicata in Contrada Marinella nel
Comune di , vigente per le annualità oggetto delle fatture contestate, non Controparte_1 risultando dimostrata la sussistenza del requisito formale di cui si è detto, in omaggio agli orientamenti giurisprudenziali appena esposti nonché ai tradizionali principi di distribuzione dell'onere probatorio in materia contrattuale, non può dirsi sorta un'obbligazione di fonte contrattuale tra le parti. La pretesa creditoria deve, quindi, ritenersi infondata, pur tenuto conto della non contestazione, da parte attrice, dell'esistenza del rapporto di somministrazione continuativamente sviluppatosi tra le parti e della esecuzione della fornitura di acqua.
Ne consegue che, sebbene non possano annullarsi le fatture oggetto di contestazione, trattandosi di documenti a formazione unilaterale, in accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, vanno dichiarati non dovuti da gli importi richiesti dal Parte_1 Controparte_1
per la fornitura di acqua potabile per uso domestico relativa all'utenza idrica n. 480 –
[...] matricola contatore n. 18008985, ubicata in Contrada Marinella nel Comune di , Controparte_1 per le annualità 2018, 2019 e 2020, di cui alle fatture n. 1079, n. 1811 e n. 2538, tutte emesse il
15.12.2022, pari a complessivi € 5.301,00.
Tenuto conto del rilievo officioso della questione afferente all'assenza di un valido contratto in forma scritta e del fatto che un tale rilievo esclude in nuce il vaglio sulle ulteriori questioni sollevate dall'attore che presuppongono, pur sempre, l'insorgenza di un valido rapporto negoziale tra le parti,
Pag. 6 a 7 il Tribunale ritiene sussistano giusti motivi per operare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (cfr. Trib. Locri, n. 409/21; Trib. Locri, n. 262/24).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara non dovuti da gli Parte_1 importi richiesti dal per la fornitura di acqua potabile per uso Controparte_1 domestico inerente all'utenza idrica n. 480 – matricola contatore n. 18008985, ubicata in Contrada
Marinella nel Comune di , per le annualità 2018, 2019 e 2020, di cui alle fatture n. Controparte_1
1079, n. 1811 e n. 2538, tutte emesse il 15.12.2022, pari a complessivi € 5.301,00;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 20 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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