TRIB
Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 17/05/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 84/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 84/2025 promossa da:
, c.f. , nato L'Aquila il 2.12.1989, ivi residente in [...] C.F._1
Scarfoglio n.19, elettivamente domiciliato a L'Aquila, Via G. Pascoli n.1/A, presso lo studio dell'avv.
Stefano Santoro
E
, c.f. , nata a [...] il [...], ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Via dei Cappuccini n.28/A, elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via G. Pascoli n.1/A, presso lo studio dell'avv. Stefano Santoro
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 22.1.2025, e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in L'Aquila (AQ) in data 16.8.2015 e che dall'unione matrimoniale è nato il figlio a L'Aquila il 20.03.2018, chiedevano Per_1
congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che, a causa di insanabili contrasti, non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi nel ricorso rinunciavano a comparire personalmente e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni di separazione.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila, trascritto sul Registro degli Atti Civili del Comune di L'Aquila al n.
40 P.2 S. Uff. 1, - dalla cui unione matrimoniale è nato, in data 20.03.2018, alle Per_1 condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, disponendo che:
1) i ricorrenti vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicazione di ogni eventuale cambio di domicilio e/o di residenza;
2) più in particolare la continuerà ad abitare nella casa coniugale sita a L'Aquila in Via CP_1
dei Cappuccini n. 28/A (di proprietà dei suoceri e con il loro consenso) mentre il si Per_1
trasferirà definitivamente nell'abitazione sita a L'Aquila in Via Edoardo Scarfoglio n. 19, della quale è comproprietario insieme con il fratello;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi, il come dipendente a tempo Per_1 indeterminato di azienda privata, con reddito mensile di € 1.800,00 ca. per quattordici mensilità, la come dipendente part time a tempo determinato di ente pubblico, e a CP_1 tempo indeterminato di azienda privata, con reddito mensile complessivo di € 1.200,00 ca. per tredici mensilità;
4) il solo è titolare di beni immobili, segnatamente l'abitazione ove il medesimo è Per_1
attualmente residente, sita a L'Aquila in Via Edoardo Scarfoglio n.19, in comproprietà con il fratello, per l'acquisto della quale essi hanno in carico rate mensili di mutuo di € 900,00 fino a ottobre 2028; - il è inoltre proprietario dell'autovettura Mercedes CLA tg. EX 407 WJ, Per_1 per l'acquisto della quale egli ha in carico una rata mensile di finanziamento di € 490,00 fino a marzo 2029;
5) i ricorrenti si danno reciproco consenso all'espatrio;
6) fermo restando l'affidamento condiviso e la coabitazione con la madre, presso la quale il figlio conserverà il suo abituale domicilio, al padre vengono riconosciute ampie modalità di visita compatibilmente con i suoi orari di lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
il figlio trascorrerà con il padre le festività in modo alternato, da concordarsi di volta in volta dai ricorrenti tenendo conto in primo luogo della volontà del minore ad intrattenersi con l'uno o l'altro genitore;
il figlio potrà altresì trascorrere con il padre due serate a settimana comprese le notti;
al figlio verrà assicurata la più ampia facoltà di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'educazione, e all'istruzione, alle attività ludiche e/o sportive, nonché quelle relative alla salute, saranno assunte di comune accordo dai ricorrenti, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
i coniugi, Per_ inoltre, si danno reciproca autorizzazione ad annotare il figlio sui rispettivi passaporti;
7) considerate le rispettive capacità di reddito dei ricorrenti, e gli incombenti mensili del Per_1
per l'adempimento delle sue obbligazioni finanziarie, il medesimo corrisponderà alla CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della prole, le seguenti somme:
- € 150,00 sino al termine del mutuo a suo carico ad ottobre 2028, nonché la somma aggiuntiva di € 100,00 al percepimento della tredicesima e quattordicesima mensilità, e del premio annuale di produzione come da suo contratto di lavoro;
- € 250,00 da novembre 2028;
il tutto con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie, preventivamente concordate e comunque come da protocollo in uso presso codesto Tribunale;
8) i coniugi continueranno a versare mensilmente la somma di € 50,00 cadauno in favore del figlio Per_ sulla polizza assicurativa stipulata in suo favore con la Compagnia “Reale Mutua.”
Spese legali compensate.
Così deciso in videoconferenza il 4 aprile 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 84/2025 promossa da:
, c.f. , nato L'Aquila il 2.12.1989, ivi residente in [...] C.F._1
Scarfoglio n.19, elettivamente domiciliato a L'Aquila, Via G. Pascoli n.1/A, presso lo studio dell'avv.
Stefano Santoro
E
, c.f. , nata a [...] il [...], ivi residente in Controparte_1 C.F._2
Via dei Cappuccini n.28/A, elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via G. Pascoli n.1/A, presso lo studio dell'avv. Stefano Santoro
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 22.1.2025, e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in L'Aquila (AQ) in data 16.8.2015 e che dall'unione matrimoniale è nato il figlio a L'Aquila il 20.03.2018, chiedevano Per_1
congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che, a causa di insanabili contrasti, non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi nel ricorso rinunciavano a comparire personalmente e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni di separazione.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila, trascritto sul Registro degli Atti Civili del Comune di L'Aquila al n.
40 P.2 S. Uff. 1, - dalla cui unione matrimoniale è nato, in data 20.03.2018, alle Per_1 condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, disponendo che:
1) i ricorrenti vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e di comunicazione di ogni eventuale cambio di domicilio e/o di residenza;
2) più in particolare la continuerà ad abitare nella casa coniugale sita a L'Aquila in Via CP_1
dei Cappuccini n. 28/A (di proprietà dei suoceri e con il loro consenso) mentre il si Per_1
trasferirà definitivamente nell'abitazione sita a L'Aquila in Via Edoardo Scarfoglio n. 19, della quale è comproprietario insieme con il fratello;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi, il come dipendente a tempo Per_1 indeterminato di azienda privata, con reddito mensile di € 1.800,00 ca. per quattordici mensilità, la come dipendente part time a tempo determinato di ente pubblico, e a CP_1 tempo indeterminato di azienda privata, con reddito mensile complessivo di € 1.200,00 ca. per tredici mensilità;
4) il solo è titolare di beni immobili, segnatamente l'abitazione ove il medesimo è Per_1
attualmente residente, sita a L'Aquila in Via Edoardo Scarfoglio n.19, in comproprietà con il fratello, per l'acquisto della quale essi hanno in carico rate mensili di mutuo di € 900,00 fino a ottobre 2028; - il è inoltre proprietario dell'autovettura Mercedes CLA tg. EX 407 WJ, Per_1 per l'acquisto della quale egli ha in carico una rata mensile di finanziamento di € 490,00 fino a marzo 2029;
5) i ricorrenti si danno reciproco consenso all'espatrio;
6) fermo restando l'affidamento condiviso e la coabitazione con la madre, presso la quale il figlio conserverà il suo abituale domicilio, al padre vengono riconosciute ampie modalità di visita compatibilmente con i suoi orari di lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
il figlio trascorrerà con il padre le festività in modo alternato, da concordarsi di volta in volta dai ricorrenti tenendo conto in primo luogo della volontà del minore ad intrattenersi con l'uno o l'altro genitore;
il figlio potrà altresì trascorrere con il padre due serate a settimana comprese le notti;
al figlio verrà assicurata la più ampia facoltà di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'educazione, e all'istruzione, alle attività ludiche e/o sportive, nonché quelle relative alla salute, saranno assunte di comune accordo dai ricorrenti, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
i coniugi, Per_ inoltre, si danno reciproca autorizzazione ad annotare il figlio sui rispettivi passaporti;
7) considerate le rispettive capacità di reddito dei ricorrenti, e gli incombenti mensili del Per_1
per l'adempimento delle sue obbligazioni finanziarie, il medesimo corrisponderà alla CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della prole, le seguenti somme:
- € 150,00 sino al termine del mutuo a suo carico ad ottobre 2028, nonché la somma aggiuntiva di € 100,00 al percepimento della tredicesima e quattordicesima mensilità, e del premio annuale di produzione come da suo contratto di lavoro;
- € 250,00 da novembre 2028;
il tutto con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie, preventivamente concordate e comunque come da protocollo in uso presso codesto Tribunale;
8) i coniugi continueranno a versare mensilmente la somma di € 50,00 cadauno in favore del figlio Per_ sulla polizza assicurativa stipulata in suo favore con la Compagnia “Reale Mutua.”
Spese legali compensate.
Così deciso in videoconferenza il 4 aprile 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli