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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7171 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma III sezione Lavoro
Il giudice designato dott. Francesco Rigato, allo spirare dei termini assegnati fino al 18.06.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 C.p.c, nella causa civile iscritta al n. r.g.. 39656/2024 , vertente tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti CRESTI Alessandro e Parte_1 lettivamente domiciliato presso lo studio sito in Roma, alla via Maria Barbara Tosatti n.77, come da procura in atti.
Parte ricorrente contro
, in persona del suo Presidente Controparte_1
e Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZA Clotilde ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' CP_1 alla Via Cesare Beccaria n. 29, come da procura in atti.
Parte convenuta ha pronunziato la presente SENTENZA
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria opposizione
Fatto e diritto
Con ricorso depositato ex art 445 bis, 6° comma C.p.c. e ritualmente notificato, Parte_2 adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il
[...] oscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92. Premetteva parte ricorrente di aver presentato ricorso per A.T.P.O. iscritto al n. rg: 17408/2023 per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento delle prestazioni invocate, per le quali aveva presentato domanda, in via amministrativa, il 24/10/2022. Precisava di avere debitamente contestato, mediante deposito telematico dell'atto di dissenso, le conclusioni delle operazioni peritali espletate nel procedimento di A.T.P.O. suindicato e sosteneva la sussistenza delle condizioni sanitarie e amministrative per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrava. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento delle condizioni sanitarie relative alle provvidenze di cui all'art. 1 legge 18/1980 (indennità di accompagnamento) e all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 (condizione di disabilità). L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda attorea e CP_1
c done il rigetto. Disposta la rinnovazione della perizia, nominato il c.t.u., dott. la Persona_1 causa è stata decisa all'esito della lettura delle note scritte de rt. 127 ter C.p.c. La consulenza tecnica svolta in questo giudizio ha accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie per la prestazione di cui all'art. 1 della legge 18/80 per la concessione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 con decorrenza dal primo del mese di gennaio del 2025. Secondo le valutazioni del c.t.u., il quadro morboso da cui è affetta il periziando è dato da:
“a) POLIARTROSI A GRAVE INCIDENZA FUNZIONALE, b) STATO ANSIOSO DEPRESSIVO DI TIPO REATTIVO, c) ESITI DI INTERVENTO CHIRURGICO PER APPLICAZIONE DI PROTESI AL GINOCCHIO DI DESTRA, d) COXOARTROSI BILATERALE, e) INSUFFICIENZA RENALE CRONICA, f) IPERTENSIONE ARTERIOSA”. Il c.t.u attraverso l'esame dell'insieme dei dati acquisiti dal punto di vista anamnestico, documentale e obiettivo, evidenziava che il presenta: “una situazione clinica in buon/scarso Pt_2 controllo complessivo per quanto riguarda i para clinici di base ed in particolare per l'omeostasi cardiocircolatoria e respiratoria. Il periziando presenta una deambulazione non autonoma con statica e dinamica che necessitano dell'aiuto di terzi, fa uso della carrozzina ortopedica a causa della severa poliartrosi. Appare ben/scarsamente orientato sia nel tempo che nello spazio ed è collaborante. Sono presenti i segni clinici della severa malattia artrosica con grave disturbo della deambulazione e gli esiti del pregresso atto operatorio per applicazione di protesi al ginocchio di dx” Considerando che le suindicate valutazioni del c.t.u. appaiono sorrette da corretta motivazione, immuni da vizi logici e non infirmate da diverse valutazioni delle parti che non hanno inviato al c.t.u. note critiche nei termini e nei modi indicati dal giudice devono, quindi, essere accolte le domande attoree con decorrenza dalla data di perfezionamento dei requisiti sanitari per l'insorgenza del diritto alle prestazioni assistenziali richieste ossia “dal primo del mese di gennaio del 2025 in ordine ad un graduale peggioramento delle condizioni cliniche complessive ed in particolare di quelle deambulatorie e neurologiche. Da verificare tra due anni”. Per chiarezza espositiva si rappresenta che con riferimento al termine di rivedibilità indicato dal c.t.u., l' nelle note scritte depositate il 15.06.2025 sottolinea come la CP_1 facoltà di sottoporre ita di revisione il ricorrente spetti unicamente ai propri sanitari secondo le tempistiche ritenute dagli stessi più opportune. Si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in quanto il requisito sanitario afferente al riconoscimento delle prestazioni invocate è stato accertato essere insorto posteriormente all'introduzione del presente giudizio. Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede i requisiti sanitari legittimanti il Parte_1 riconoscime one di cui all'art. 1 L. 18/80 e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 con decorrenza dall' 1.01.2025;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone le spese di CTU del presente grado, liquidate con separato provvedimento, a carico dell' CP_1
Roma, 19/06/2025
Il giudice Francesco Rigato