Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2151/2024 promossa da:
di MA (C.F./P.IVA Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO ANGELO C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il TR P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COLOMBO ANDREA
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 342/2024 pubblicata il
10/01/2024; materia: esecuzione contratto di subappalto.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza impugnata n. 342/2024, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciare: pagina 1 di 13
- dichiarare la nullità e comunque riformare la sentenza n. 342/2024 in relazione ai capi impugnati e per l'effetto così provvedere:
- accertare e dichiarare tenuta a corrispondere a TR
, in persona del legale Parte_3 rappresentante pro-tempore, la somma Euro 39.500,00, oltre oneri di legge compensi, ed oltre interessi di mora Ex. D.lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria.
II – IN VIA SUBORDINATA:
- accertato e dichiarato l'ingiustificato arricchimento di TR in danno dell'appellante, condannarla al pagamento dell'indennizzo della somma oggetto
[...] dell'indebito di Euro 39.500,00 a favore dell'appellante, ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
III) IN VIA ISTRUTTORIA: A) Disporsi prova per testi e all'esito interpello del Geom. sulle circostanze di seguito TR articolate:
1) Vero il sig. nel 2017 veniva incaricato dal Geom. Parte_3 CP_1 di eseguire per proprio conto un intervento di riparazione edile presso un immobile in Porta
[...]
Genova a Milano e in questa occasione i due si conoscevano. 2) Vero che a seguito di questo incontro, il Geom. proponeva al sig. TR Pt_3 di avviare una collaborazione professionale stabile e a tal fine suggeriva al sig.
[...] Pt_3 di aprire la partita IVA e avviare una impresa individuale, suggerimento che quest'ultimo
[...] accettava costituendo in data 23.2.2018 l'impresa individuale denominata
[...]
. Parte_3
3) Vero che nel febbraio 2018 il Geom. insieme al sig. si recava presso lo CP_1 Parte_3 studio del Commercialista Dott. in Piazzale Libia 2 in Milano, per la definizione delle Tes_1 pratiche occorrenti all'apertura dell'impresa individuale del sig. Parte_3
4) Vero che in base al rapporto di collaborazione tra il sig. e il Geom. Parte_3 CP_1 quest'ultimo si occupava del reperimento dei clienti, l'organizzazione del cantiere, del rapporto esclusivo con i committenti e l'incasso dei compensi e il sig. dell'esecuzione delle Parte_3 opere edili personalmente e a mezzo di propri artigiani di fiducia da lui stesso retribuiti e con l'onere di indicare nelle dichiarazioni CILA presentate allo sportello edilizia quale impresa esecutrice la e con l'intesa che il Geom. avrebbe retribuito il sig. in base alle Parte_3 CP_1 Pt_3 metrature lavorate e alle tariffe vigenti.
5) Vero che dal 2018 al 2020 la collaborazione tra il sig. e il Geom. Parte_3 CP_1 si svolgeva secondo le modalità stabilite e descritte al cap. 4 presso i cantieri di: Via Muratori
[...]
n. 46/5, Via Giasone del Maino, 31; Via AN, 91; Via Trivulzio, 18; Via Ricciarelli, 25; Via
Albani, 27 in Milano e Via Ariosto, 4 in Rozzano (MI), ma il Geom. pagava al sig. CP_1 Pt_3 il saldo dei cantieri di Via Giasone, 31 e Via Muratori, 46/5 in Milano, e solo alcuni acconti
[...] del compenso maturato per i cantieri di Via Trivulzio, 18 e Via Ricciarelli 25 in Milano, omettendo ogni versamento per i cantieri di Via AN, 91 e Via Albani, 27 in Milano, Via Ariosto, 4
Rozzano (MI).
CANTIERE VIA ALBANI N. 27 IN MILANO
6) Vero che nel mese di aprile 2018 in Via Albani n. 27 a Milano, nei pressi di piazzale Lotto, nell'appartamento posto al piano secondo, sulla scala a destra del portone (cfr. Doc 9), il sig.
quale titolare dell'impresa su incarico del Geom. Parte_3 Parte_3 CP_1
con l'aiuto del sig. quale titolare dell'impresa IR MI e
[...] Controparte_2 del sig. , ha eseguito lavori edili di: sostituzione porta ingresso, modifica condotta Parte_4 pagina 2 di 13 lavatrice, attacco cucina, attacco bidet, modifica impianto elettrico, imbiancatura pareti (cfr. doc. 3), emettendo a saldo di tali lavori la fattura n. 1 del 20.04.2018 di Euro 2.800,00 (DOC.
2.1 fasc. monitorio). 7) Vero che il Geom. nella veste di legale rappresentante di ha TR TR incassato l'intero prezzo pattuito e pagato dai proprietari dell'appartamento di Via Albani, 27 in Milano per le opere edili eseguite dal sig. Parte_3
8) Vero che il Geom. nella veste di legale rappresentante di ha omesso TR TR il pagamento dell'importo di Euro 2.800,00, di cui alla fattura n. 1 del 20.04.2018. CANTIERE DI VIA PALMANOVA N. 91 IN MILANO
9) Vero che nel periodo giugno/agosto 2018, il sig. quale titolare di Parte_3 Pt_1
, nell'appartamento di Via AN, 91 a Milano, salendo dalla prima scala a sinistra al 5
[...] piano (cfr. Doc. 10), su incarico del Geom. ha svolto le seguenti opere: montaggio TR sanitari, impianto riscaldamento e imbiancatura pareti emettendo a saldo di tali lavori fattura n. 4 del 16.07.2018 di Euro 1.700,00) (DOC. 2.2) e la fattura n. 15 del 5.08.2018 di Euro 900,00) (DOC. 2.3)
10) Vero che il sig. per i lavori di cui al cap. 9 si è avvalso della collaborazione del Parte_3 sig. quale titolare dell'impresa IR MI e del sig. , che ha Controparte_2 Parte_4 regolarmente retribuito.
11) Vero che il Geom. nella veste di legale rappresentante di ha TR TR incassato il prezzo pattuito come pagato dai proprietari dell'appartamento di Via AN n. 91 in Milano per le opere edili eseguite dal sig. ed ha omesso il pagamento dell'importo Parte_3 della fattura n. 4 del 16.07.2018 di Euro 1.700,00) (DOC. 2.2) e fattura n. 15 del 5.08.2018 di Euro
900,00) (DOC. 2.3).
12) Vero che le opere indicate al cap. 9 sono state eseguite tutte dal sig. Parte_3 personalmente e dai propri collaboratori sig. quale titolare Controparte_2 dell'impresa IR MI e sig. . Parte_4
CANTIERE DI VIA ARIOSTO N. 4 IN ROZZANO (MI)
13) Vero che nel periodo ottobre/novembre 2018 il sig. , Parte_3 quale titolare di presso il cantiere di Via Ariosto, 4 in Rozzano (MI) al piano Parte_1 primo dell'immobile in corrispondenza della palestra CrossFit 2 Pairs (cfr. Doc 11), su incarico del Geom. ha eseguito lavori di: rifacimento impianti bagni, cambio sanitari e imbiancatura CP_1 pareti, emettendo la fattura n. 16 del 20.12.2018 di Euro 1.300,00 (DOC 2.4 fasc. monitorio).
14) Vero che il sig. per i lavori di cui al cap. 13 si è avvalso della collaborazione Parte_3 del sig. quale titolare dell'impresa IR MI e del sig. , Controparte_2 Parte_4 che ha regolarmente retribuito.
15) Vero che il Geom. nella veste di legale rappresentante di ha TR TR incassato il prezzo pattuito pagato dai committenti di Via Ariosto, 4 in Rozzano (MI) per le opere edili eseguite dal sig. ed ha omesso il pagamento dell'importo della fattura n. 16 del Parte_3
20.12.2018 di Euro 1.300,00. CANTIERE DI VIA TRIVULZIO N. 18 IN MILANO
16) Vero che a partire dal mese dicembre 2018 e per circa 10/11 mesi non continuativi fino a ottobre
2019, il sig. , quale titolare di presso Parte_3 Parte_1 l'appartamento di proprietà della sig.ra in Via Trivulzio, 18 al piano 15 in Milano, su Parte_5 incarico del Geom. quale legale rappresentante di ha eseguito lavori TR TR di ristrutturazione completa dell'appartamento di mq 200. 17) Vero che le opere hanno riguardato, la redistribuzione delle camere, con demolizione e ricostruzione delle pareti, formazione intonaco, formazione sottofondo, posa pavimento, posa zoccolino, cambio infissi esterni ed interni, rifacimento bagni, posa doccia e sanitari, rifacimento pagina 3 di 13 impianti, posa piastrelle cucina e rifacimento impianto gas, installazione pompe di calore, rifacimento dell'impianto idrico, gas ed energia elettrica, tinteggiatura pareti, pavimentazione e piastrellatura bagno e cucina, smaltimento detriti. 18) Vero che i lavori di cui al cap. 17 sono stati eseguiti sulla base di una certificazione CILA presentata al Comune di Milano in data 11.6.2018 a firma del progettista e Direttore lavori Geom. e con indicazione dell'impresa esecutrice Colombo Edile di AM MA Azer Parte_6
Mamdouh, come da Doc. 12 che si rammostra. 19) Vero che tutti i lavori edili nell'arco temporale di circa 10 mesi sono stati eseguiti esclusivamente dal sig. con l'aiuto di artigiani di propria fiducia sig. Parte_3 Controparte_2 quale titolare dell'impresa IR MI e del sig. , questi ultimi retribuiti dal sig.
[...] Parte_4
Pt_3
20) Vero che la sig.ra per tutti i lavori eseguiti esclusivamente dal sig. AM Parte_5
ND di (chiamato DO) ha versato al Geom. quale titolare di Parte_3 TR la somma complessiva di Euro 106.000,00. TR
21) Vero che a saldo dei lavori eseguiti il sig. ha emesso la fattura n. 12 del Parte_3
25.05.2019 di Euro 8.000,00 (DOC 2.5 fasc. monitorio) e la fattura n. 13 del 25.05.2019 di Euro
20.000,00, al netto dell'acconto ricevuto di Euro 8.000,00 (DOC 2.6 fasc. monitorio).
22) Vero che il Geom. quale titolare di ha omesso il TR TR pagamento delle fatture di cui al cap. 21.
23) Vero che il sig. dal 2019 ha ripetutamente richiesto al Geom. Parte_3 TR il pagamento del compenso a lui spettante come da fatture 12/2019 e 13/2019 e il Geom. si è CP_1 rifiutato adducendo che la sig.ra aveva omesso di pagare a sua volta i lavori appaltati Parte_5 ed eseguiti.
24) Vero che la sig.ra ha indicato alla propria congiunta bisognosa Parte_5 Persona_1 di alcuni lavori edili presso il proprio appartamento di via Ricciarelli n. 25 in Milano di incaricare il
Geom. CP_1
CANTIERE DI VIA RICCIARELLI N. 25 IN MILANO 25) Vero che nel mese di giugno /luglio 2019 presso l'appartamento in via Ricciarelli n. 25 in Milano, scala destra piano 4 il sig. su incarico del Geom ha eseguito i Parte_3 TR seguenti lavori: rifacimento locale bagno, muro per doccia, scarico lavatrice, pianta idraulica cucina, acquisto e montaggio 2 split per impianto condizionatori sostituzione di due paniere e il ripristino di 4 paniere, come da DOC 6 e 7 che si rammostra, con l'aiuto di artigiani di propria fiducia sig.
[...]
quale titolare dell'impresa IR MI e del sig. , questi ultimi Controparte_2 Parte_4 retribuiti dal sig. Pt_3
26) Vero che a saldo dei lavori eseguiti il sig. ha emesso la fattura n. 14 del Parte_3
20.07.2019 di Euro 4.000,00 al netto dell'acconto ricevuto di Euro 1.520,00 (DOC 2.7 fasc. monitorio).
27) Vero che il Geom. quale titolare di ha incassato il TR TR prezzo pattuito con il proprietario dell'appartamento di Via Ricciarelli, 25 in Milano di circa Euro 30.000,00 e ha omesso il pagamento delle fatture di cui al cap. 26 a favore del sig. Parte_3
Si indicano a testimoni:
1) , residente in [...] Milano (sui capitoli 16-27) Parte_5
2) Via Ricciarelli n. 15 in Milano (sui capitoli 25-27) Persona_1
3) Geom. Via Baracca, 17 Vittuone (MI) (sui capitoli 16-27) Parte_6
4) c/o IR MI Via Lorenteggio, 209 Milano (su tutti i capitoli) Controparte_2
5) , Via Mazzini 39, in Settimo M.se (MI) (su tutti i capitoli) Parte_4
6) Dott. con studio in Piazzale Libia, 2 Milano (sui capitoli 1-5 e 16-24) Tes_1 pagina 4 di 13 Si chiede interpello del Geom. su tutti i capitoli. TR Con opposizione alle prove che verranno richieste dall'opponente. Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove eventualmente richieste da parte avversa si chiede ammettersi prova contraria con i testi qui indicati.
B) Disporsi CTU al fine di accertare l'entità dei lavori eseguiti dal sig. AM ND di Pt_3
per conto del Geom. presso i cantieri di Via Trivulzio, 18, Via Ricciarelli, 25;
[...] TR
Via AN, 91 e Via Albani, 27 in Milano e Via Ariosto, 4 in Rozzano (MI) e di accertare in base alle tariffe vigenti in materia la congruità dei costi indicati a saldo nelle fatture oggetto di causa, al netto degli acconti documentati.
IV) IN OGNI CASO:
- con il favore delle spese del presente giudizio di appello, del giudizio di primo grado.”
Per parte appellata:
“In conclusione, in base a quanto sopra esposto, l'appellato, rappresentato e difeso come sopra, chiede rispettosamente che l'Eccellentissima Corte: 1) Dichiarare insufficienti ed infondati i motivi di appello,
2) Confermare integralmente la sentenza di primo grado,
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese legali e processuali. Si ritiene, quindi, di confermare integralmente la sentenza di primo grado e condannare l'appellante al pagamento delle spese legali e processuali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 342/2024 pubblicata il 10 gennaio 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da TR
(d'ora in poi, per brevità, ”) contro l'impresa individuale
[...] CP_1 [...]
(d'ora in poi, per brevità, ) per ottenere la revoca del Parte_3 Pt_3 decreto ingiuntivo emesso in favore di quest'ultima per € 39.500,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di opere edili all'interno di alcuni cantieri, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, respingendo sia la domanda contrattuale sia quella ex art. 2041
c.c. proposta da condannando quest'ultimo alle spese di lite. Pt_3
2. Il giudizio di primo grado
Il giudice di primo grado così ha riassunto i fatti di causa:
“Su ricorso di titolare dell'impresa individuale denominata Parte_3
“ , il Tribunale ingiungeva alla il Parte_3 TR pagamento della somma di €. 39.500,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione, in subappalto, di opere edili all'interno di alcuni cantieri individuati dall'allora pagina 5 di 13 ricorrente come “via Albani in Milano”, “via AN n. 91 in Milano”, via “Ariosto n. 4 in
Milano”, “via Trivulzio n. 18 in Milano” e “via Ricciarelli in Milano”.
La si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole deducendo, in sintesi: a) che, nel corso TR dell'anno 2018, si era effettivamente avvalsa dell'opera manuale del titolare Parte_3 della ditta “ , per l'esecuzione di talune modeste opere edili nell'ambito di alcuni Parte_3 cantieri (analiticamente elencati nell'atto d'opposizione) nei quali essa opponente stava allora operando, ivi compresi quelli di via AN n. 91, di via Trivulzio n. 18 e di via Ricciarelli n. 25 indicati dall'ingiungente; b) che, invece, gli indicati ulteriori cantieri di “via Albani in Milano” e di
“via Ariosto n. 4 in Milano” erano del tutto sconosciuti ad essa opponente;
c) che le prestazioni effettivamente richieste alla ditta erano state integralmente retribuite da parte di essa Parte_3 opponente a seguito dell'emissione delle relative fatture da parte del prestatore d'opera; d) che, dunque, ogni rapporto tra le parti si era chiuso alla fine dell'anno 2018; e) che, inoltre, le fatture poste a sostegno della domanda monitoria risultavano emesse in un formato del tutto diverso ed, in molti casi, presentavano una numerazione del tutto incoerente rispetto alle fatture in precedenza emesse dalla per i lavori da essa effettivamente eseguiti e già retribuiti;
f) che, pertanto, Controparte_3
le pretese avanzate in monitorio dal peraltro solo a distanza di circa tre anni Parte_3 dall'estinzione di ogni rapporto tra le parti, erano del tutto infondate.
La instava, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Il costituitosi, a sua volta, sempre in sintesi, deduceva: a) che con il geometra Parte_3
era sorto un duraturo rapporto di collaborazione;
b) che, in particolare, tale collaborazione si CP_1 era estrinsecata attraverso la raccolta di commissioni per l'esecuzione di lavori edili da parte dell' e nel successivo riaffidamento dei medesimi lavori ad esso opposto, con l'accordo che il CP_1
corrispettivo conseguito dai clienti finali sarebbe stato diviso tra le parti al 50%; c) che i vari incarichi per l'esecuzione dei lavori gli erano stati conferiti “in maniera informale”, verbalmente o attraverso lo scambio di messaggi telefonici;
d) che, in esecuzione degli incarichi ricevuti, esso opposto aveva effettivamente eseguito le indicate opere nei cantieri di “via Albani in Milano”, “via AN n. 91 in Milano”, via “Ariosto n. 4 in Milano”, “via Trivulzio n. 18 in Milano” e “via Ricciarelli n. 25 in
Milano”, maturando il diritto a conseguire i relativi corrispettivi nella misura di cui alle fatture poste a sostegno della domanda monitoria;
e) che, tuttavia, la società opponente, pur avendo incassato il prezzo d'appalto dai vari clienti finali, non aveva corrisposto il dovuto ad esso opposto, essendosi limitata, e solo con riferimento ad alcuni dei vari cantieri, al pagamento di semplici acconti;
f) che pagina 6 di 13 quanto occorso aveva, in ogni caso, determinato un ingiustificato arricchimento della società opponente.
Il instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione. Parte_3
In subordine proponeva domanda di condanna della società opponente al pagamento della medesima somma di € 39.500,00 “ai sensi dell'art. 2041 c.c.”.
Il Tribunale, respinta la prova orale articolata da parte opposta avendola ritenuta in parte generica e in parte inidonea a sopperire l'insufficienza delle allegazioni fornite dall'opposto entro i termini decadenziali di rito, con sentenza n. 342/2024 ha respinto la domanda contrattuale proposta da Pt_3 osservando che questi non aveva adeguatamente allegato né l'effettivo affidamento, da parte di
, di lavori ulteriori a quelli già pacificamente svolti e pagati nel 2018 (l'opposto si era sul CP_1 punto limitato ad affermare che gli accordi “si [erano] sempre svolti in maniera informale, con incarichi verbali e condizioni contrattuali stabilite oralmente o con lo scambio di messaggi”), né
l'effettiva consistenza degli asseriti ulteriori lavori (l'opposto, in relazione al cantiere di via Trivulzio
18, Milano, che avrebbe generato il credito più consistente, pari a € 28.000, si era limitato ad allegare, del tutto genericamente, che aveva eseguito la “ristrutturazione totale dell'appartamento mq. 200”) e che a fronte di tale grave carenza di allegazioni nel termine decadenziale di rito, la prova orale – che peraltro solo in alcuni capitoli risultava sufficientemente specifica- non avrebbe potuto essere ammessa, soprattutto in considerazione dell'assenza di allegazioni circostanziate in merito alla formazione degli accordi sui nuovi lavori.
Il Tribunale ha inoltre respinto la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., osservando che “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento,” (derivante, ad esempio, dalla nullità del contratto) “ma non anche nel caso”, come quello di specie, “in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento.” (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 20521/2023).”
3. Il presente giudizio di appello
Avverso detta sentenza AM ha proposto appello, articolando i seguenti motivi.
1) Il Tribunale avrebbe errato a ritenere che on avesse fornito sufficienti allegazioni in merito Pt_3 all'affidamento dei lavori per cui è causa e alla loro concreta esecuzione, avendo egli invece, in sede di comparsa di costituzione e risposta, indicato sia “la natura e la genesi dei singoli incarichi”, sia “le pagina 7 di 13 ubicazioni dei cantieri”, sia ancora “le relative fatture per ogni singolo cantiere”, nonché “i periodi di esecuzione dei lavori”, “le specifiche opere eseguite” e “le somme ricevute in acconto”, offrendo peraltro “il dettaglio fotografico dei lavori”, producendo la CILA in relazione ai lavori eseguiti nell'appartamento di via Trivulzio 18 e articolando comunque diversi capitoli di prova in merito sia a agli accordi, sia all'esecuzione dei lavori.
2) il Tribunale ha altresì errato nel non considerare sufficienti ed idonei a costituire la prova degli accordi assunti dalle parti e dell'esecuzione dei lavori fatturati, gli elementi presuntivi emergenti sia dalla non contestazione di in ordine all'esistenza di rapporti commerciali tra le parti inerenti CP_1
gli stessi cantieri e per i quali era già avvenuto il pagamento, sia dai documenti versati in atti, quali le fotografie dei luoghi e la CILA dell'immobile di via Tivulzio. Il giudice avrebbe dunque dovuto, sulla scorta di tali elementi presuntivi, ammettere le prove orali articolate e disporre la CTU richiesta per la quantificazione delle opere realizzate, posto che nel caso in cui le parti non abbiano determinato la misura del corrispettivo, quest'ultimo dev'essere determinato dal giudice utilizzando le tariffe o gli usi del settore di riferimento.
3) Il Tribunale ha in particolare errato nel ritenere genericamente allegati i fatti relativi al cantiere di via Trivulzio, posto che le allegazioni andavano associate alle fotografie sub docc. 4 e 5 depositate con la comparsa di costituzione e soprattutto alla depositata sub doc. 12 con la memoria istruttoria e Pt_7 tenuto conto che in ogni caso non aveva contestato l'effettiva esecuzione di lavori CP_1 nell'appartamento di via Trivulzio, limitandosi ad eccepire che il compenso era stato integralmente pagato. Del resto, le prove orali, ingiustificatamente non ammesse dal giudice di primo grado, erano finalizzate a dimostrare le allegazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta, con l'aggiunta di fatti secondari.
4) Il Tribunale ha ingiustificatamente respinto le prove orali e la CTU richiesta, nonostante le istanze istruttorie fossero strettamente attinenti al thema decidendum.
5) Il Tribunale ha infine erroneamente respinto anche la domanda ex art. 2041 c.c. svolta in via subordinata, posto che “il rigetto delle domande dell'odierno appellante, sembra motivato in sentenza sulla carenza in origine di titoli negoziali (pag. 4 sentenza)” e che la carenza ab origine dei titoli negoziali consente, secondo lo stesso insegnamento della Corte di legittimità, la proposizione dell'azione di arricchimento ingiustificato.
L'appellata si è costituita, eccependo l'infondatezza di tutti i motivi in esso svolti e chiedendo CP_1
pagina 8 di 13 la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato e dev'essere respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
I primi quattro motivi vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, concernendo tutti, in sostanza, la critica mossa al ragionamento del Tribunale che ha ritenuto insufficienti e inidonee le allegazioni dell'attore sostanziale sia in ordine alla formazione dei titoli contrattuali posti alla Pt_3 base dell'azione di adempimento proposta, sia in ordine all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti invocati, ed ha conseguentemente ritenuto inammissibili le prove orali articolate su dette insufficienti allegazioni.
Ora, contrariamente a quanto affermato dall'appellante con il primo motivo di impugnazione, il
Tribunale correttamente ha ritenuto insufficienti e inidonee le allegazioni di in ordine Pt_3 all'affidamento dei lavori di cui alle fatture azionate.
In particolare, con riferimento ai lavori dei cantieri di via Albani a Milano e di via Ariosto a Rozzano
(fatture azionate n. 1 del 20.4.2018 e n. 16 del 20.12.2018), in relazione ai quali la convenuta sostanziale ha eccepito di nulla sapere, non ha mai specificamente allegato, né in CP_1 Pt_3
comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, né nelle successive memorie ex art. 183, 6° comma, nn. 1) e 2) c.p.c., le circostanze di tempo e di luogo in cui gli avrebbe commissionato CP_1
i lavori indicati in comparsa alle pagine 3 e 4, limitandosi ad affermare che i lavori di “sostituzione porta ingresso, modifica condotta lavatrice, attacco cucina, attacco bidet, modifica impianto elettrico, imbiancatura pareti” eseguiti nell'aprile 2018 nell'appartamento di via Albani n. 27 a Milano e i lavori di “rifacimento impianti bagni, cambio sanitari e imbiancatura pareti” svolti nei mesi di ottobre/novembre 2018 nell'immobile di via Ariosto n. 4 a Rozzano furono eseguiti “su incarico del
Geom. (cfr. capitoli 6 e 13 articolati nella memoria istruttoria), senza indicare TR
quando, dove ed eventualmente in presenza di chi tale incarico sarebbe stato conferito.
Ciò detto, l'assenza di allegazioni specifiche sulle circostanze di tempo e di luogo in cui il titolo negoziale relativo ai lavori degli immobili di via Albani a Milano e di via Ariosto a Rozzano si sarebbe formato è lesiva del contraddittorio e i capitoli di prova volti a provare il fatto genericamente dedotto in modo non circostanziato sono conseguentemente inammissibili: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia pagina 9 di 13 collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa.
È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell'incarico di mediazione), qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità. (Cass. n. 9547/2009; cfr., nello stesso senso,
Cass. n. 20997/2011). Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha respinto i capitoli di prova 6
e 13 articolati da nella memoria istruttoria: gli stessi, a causa della loro genericità in relazione Pt_3
alla circostanza di affidamento dei lavori da parte di , non sarebbero stati idonei a supportare la CP_1
domanda contrattuale dallo stesso proposta.
Anche in relazione ai pretesi lavori svolti nell'immobile di via Ricciarelli a Milano nei mesi di giugno e luglio 2019 (fattura azionata n. 14 del 20.7.2019) - evidentemente diversi ed ulteriori rispetto a quelli eseguiti nel dicembre 2018 e regolarmente pagati (cfr. fattura n. 15 del 22.12.2018 prodotta sub doc. 3 da , che ha eccepito di non aver più commissionato a ltri lavori dopo quelli del 2018)- CP_1 Pt_3
i è limitato a dedurre, anche in sede di memoria istruttoria (capitolo 25), di averli eseguiti “su Pt_3 incarico del geom. , senza ulteriori specificazioni, cosicché anche in relazione ai TR
lavori in parola non risulta adeguatamente allegato – e non poteva essere provato per interpello e testi- il titolo negoziale.
Quanto alle fatture azionate relative ai lavori eseguiti negli immobili in relazione ai quali è pacifico che vi fossero stati accordi commerciali tra le parti nel 2018 (fatture n. 4 del 16.7.2018 e n. 15 del 5.8.2018 per l'immobile di via AN a Milano e fatture n. 12 del 25.5.2019 e n. 13 dell'11.6.2019 per l'immobile di via Trivulzio a Milano), l'attore sostanziale a fronte dell'eccezione sollevata da Pt_3
di aver già corrisposto a con il pagamento delle fatture emesse nel 2018 (fatture n. 5 CP_1 Pt_3
del 5.7.2018, n. 8 del 16.8.2018 e n. 9 del 28.9.2018 prodotte sub doc. 3 ), tutto il compenso CP_1 allo stesso spettante, l'odierno appellante non ha mai provato né offerto di provare, come invece era suo preciso onere, a quanto ammontasse il suo compenso complessivo per i lavori svolti nell'appartamento di via AN e nell'appartamento di via Trivulzio.
Pacifico, infatti, che aveva già ricevuto per i lavori eseguiti in via AN la somma di € Pt_3
700,00 (fattura 5.7.2018 cit.) e per i lavori eseguiti in via Trivulzio la somma di € 8.000,00 (fatture nn.
8 e 9 del 2018 cit.) e chiarito che lo stesso con la comparsa di costituzione e risposta nel Pt_3 giudizio di opposizione (così come con l'atto di citazione in appello: cfr. pag. 3), ha affermato di aver concordato con un compenso pari al “50% del valore delle opere”, sarebbe stato suo preciso CP_1
pagina 10 di 13 onere dimostrare il valore complessivo (il 100%) delle opere eseguite, così da poter dimostrare che gli importi portati dalle fatture azionate nel presente giudizio, asseritamente emesse “a saldo” dei lavori eseguiti, sommati con gli importi portati dalle fatture già emesse e pagate, corrispondessero al compenso allo stesso effettivamente dovuto. Ciò avrebbe potuto agevolmente fare mediante la Pt_3 formulazione di un'istanza ex art. 210 c.p.c. relativa alle fatture emesse da nei confronti dei CP_1
suoi diretti committenti, ma non ha mai fatto, limitandosi per un verso ad allegare – per la prima volta in sede di memoria istruttoria e dunque inammissibilmente - una circostanza contrastante con quanto allegato in comparsa, ovvero che “il Geom. avrebbe retribuito il sig. in base alle CP_1 Pt_3 metrature lavorate e alle tariffe vigenti” (cap. 4 della memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma, n. 2
c.p.c.), e per altro verso ad elencare, in modo approssimativo, i lavori asseritamente svolti (“montaggio sanitari, impianto riscaldamento e imbiancatura pareti” in via AN e “redistribuzione delle camere, con demolizione e ricostruzione delle pareti, formazione intonaco, formazione sottofondo, posa pavimento, posa zoccolino, cambio infissi esterni ed interni, rifacimento bagni, posa doccia e sanitari, rifacimento impianti, posa piastrelle cucina e rifacimento impianto gas, installazione pompe di calore, rifacimento dell'impianto idrico, gas ed energia elettrica, tinteggiatura pareti, pavimentazione e piastrellatura bagno e cucina, smaltimento detriti” in via Trivulzio), senza però mai allegare, né tanto meno dimostrare, quali dei lavori asseritamente svolti non fossero stati retribuiti con le fatture emesse nel 2018 e già pagate.
Del resto, la né la fattura pagata relativa ai lavori di via AN (n. 5 del 5.7.2018), né l'ultima fattura pagata relativa ai lavori di via Trivulzio (n. 9 del 28.9.2018) riportano la dicitura “in acconto”, con la conseguenza che non è possibile neppure presumere che i pagamenti già effettuati da in CP_1
relazione a detti lavori fossero soltanto parziali.
Peraltro, le fatture azionate nel presente giudizio relative ai lavori di via AN (n. 4 del 16.7.2018
e n. 15 del 5.8.2018) non risultano contabilmente compatibili con la fattura (pagata) n. 5 del 5.7.2018, sempre relativa ai lavori di via AN, e con la fattura (pagata) n. 8 del 16.8.2018 relativa all'acconto per i lavori di via Trivulzio: la n. 4 del 16 luglio 2018 riporta un numero antecedente rispetto alla n. 5 del 5 luglio 2018, pur riportando una data successiva, così come la n. 15 del 5 agosto
2018 riporta un numero successivo rispetto alla n. 8 del 16 agosto 2018, pur riportando una data antecedente.
Una simile incongruenza riguarda anche la fattura azionata nel presente giudizio relativa ai lavori di via
Ariosto a Rozzano, riportante il n. 16, successivo al n. 14 riportato dalla fattura pagata del 22.12.2018
pagina 11 di 13 relativa ai lavori di via Giasone del Maino, nonostante riporti una data antecedente (20.12.2018).
In definitiva, correttamente il Tribunale non ha ammesso le prove orali volte a dimostrare l'avvenuto affidamento, da parte di , dei lavori di via Albani, di via Ariosto e di via Ricciarelli eseguiti nel CP_1
2019 perché, come detto, generiche e dunque inammissibili, così come correttamente non ha ammesso le altre prove volte a dimostrare l'effettiva esecuzione dei lavori asseritamente affidatigli da CP_1
nei citati cantieri e negli altri cantieri di via AN e via Trivulzio, perché inidonee a fondare la domanda contrattuale proposta, non avendo l'attore dimostrato né offerto di dimostrare quali Pt_3
fossero i compensi spettantigli per i lavori commissionati, corrispondenti, secondo le allegazioni tempestive, al 50% del valore dei lavori stessi. Né poteva essere disposta la CTU richiesta dall'odierno appellante al fine di “accertare l'entità dei lavori” effettivamente svolti nei vari cantieri e conseguentemente “accertare in base alle tariffe vigenti in materia la congruità dei costi indicati a saldo nelle fatture oggetto di causa, al netto degli acconti documentati”: contrariamente a quanto sembra sostenere l'appellante nel secondo motivo di appello, nel caso di specie, secondo quanto allegato dallo stesso le parti avevano stabilito il criterio per determinare il compenso spettante Pt_3 al subappaltatore, che doveva corrispondere al “50% del valore delle opere”; ne consegue che, per dimostrare la debenza e la congruità delle fatture asseritamente emesse “a saldo”, avrebbe Pt_3 dovuto dimostrare (mediante un'apposita istanza di esibizione) quale fosse stato il corrispettivo ricevuto da dai propri committenti per i lavori da lui svolti, e non poteva affidarsi ad una CP_1
consulenza che avrebbe assunto un valore meramente esplorativo.
La domanda contrattuale svolta da n via principale è dunque stata correttamente respinta. Pt_3
Anche la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. è stata correttamente respinta: è infatti infondato anche il quinto motivo di appello.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Tribunale non ha accertato la “carenza ab origine” dei titoli negoziali dedotti in giudizio a sostegno della domanda contrattuale svolta in via principale, ma ha respinto la domanda contrattuale perché (tra l'altro), l'attore sostanziale non aveva provato, Pt_3
né idoneamente offerto di provare, i titoli negoziali invocati.
Ciò detto, deve anche in questa sede ribadirsi che “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento” (Cass. n. 11682/2018; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. pagina 12 di 13 20521/2023).
In definitiva, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che non si è svolta la fase istruttoria e che parte appellata non ha depositato le memorie conclusionali.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 342/2024 pubblicata il 10/01/2024;
- condanna in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_3
a rimborsare a le spese di lite del Parte_3 TR presente grado d'appello, che si liquidano in € 3.476,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 26 febbraio 2025.
La Consigliera rel. est. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
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