Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, UR de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 26 febbraio 2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7622/2022 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Russo Parte_1
ricorrente e
,in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sedda e Amodio Marzocchella resistente oggetto: condanna alle spese processuali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 30.9.2022, parte ricorrente – a seguito del rinvio dalla
Corte di Cassazione – ha chiesto di: “a) prendere atto dell'annullamento in parte de qua, della sentenza n. 3870/2020 di codesto Tribunale e pedissequo decreto di correzione reso con verbale di udienza del 04.02.2021 ad opera della sentenza n. 24809/2022 della Corte di Cassazione e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite CP_1
del giudizio di merito sub RGL 5149/2019 oltreché delle spese di lite inerenti al giudizio iscritto al N.
RG 6297/2021 della Suprema Corte di Cassazione maggiorato, quest'ultimo delle spese vive pari ad
€.80,50 (per ritiro fascicolo dalla cancelleria della Cassazione come da fatturazione allegata) gravati di IVA e CPA e rimb. forf. con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
b) condannare di conseguenza l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, CP_1
diritti ed onorari del presente procedimento distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
pagina 1 di 3
controparte le spese della fase di giudizio di ATPO e Dissenso;
2)-respingere per il resto la domanda;
3)-compensare, anche ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., le spese del presente giudizio”.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere accolto.
Con sentenza n. 24809/2022, la Corte di Cassazione ha dato “continuità alla soluzione applicativa indicata nella sentenza Cass. n. 4747 del 2018 (e successive), ove questa Corte ha stabilito che il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in Euro 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di
Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro
303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del
70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 cit.);
… l'ammontare finale del compenso professionale da liquidarsi risulta, quindi, pari ad Euro
3.162,00”.
Da ciò consegue il diritto di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite di €.2.012,00, per differenza.
Ciò premesso, è opportuno evidenziare come, in adesione al principio da ultimo espresso da Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 18465 del 05/07/2024 (“Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali, sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza;
ne consegue che, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il pagina 2 di 3 disputatum posto all'esame del giudice di appello”), il valore della controversia utilizzato ai fini della quantificazione delle spese di lite della fase di legittimità nonché quelle relative al presente giudizio è infra €.5.200.
Conseguentemente, alla differenza di €.2.012,00, tenuto conto della sua bassa complessità della controversia, devono aggiungersi le spese del giudizio in Cassazione, da quantificare in €.939,00, non potendo ravvisarsi alcun motivo di compensazione, neppure parziale, in ragione del fatto che, in detto giudizio, l' si è costituito, resistendo con controricorso;
parimenti, le spese dell'odierno giudizio CP_1 di riassunzione nell'importo di €.1.312,00.
Conclusivamente, l' deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate in CP_1 complessivi €.4.263,00 (€.2.012,00 + €.939,00 + €.1.321,00), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali, cui va aggiunto il rimborso delle spese borsuali documentate.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
CP_
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle spese processuali complessivamente liquidate in 4.263,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, e al rimborso delle spese borsuali documentate, con distrazione nei confronti dell'avv.
Giovanni Russo, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26.2.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(UR de Salvia)
pagina 3 di 3