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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/08/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1041 pronunciata il 28/03/2024
Oggetto: opposizione a intimazione pagamento – appello su capo delle spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 632/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Frigoli, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2
generali in atti, dagli Avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Salvatore Graziuso, Marcello Raho e Maria
Teresa Petrucci,
APPELLATO nonché
, Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 27/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/09/2022 chiedeva al Tribunale del Lavoro di Lecce di Parte_1 annullare l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90050610 05 notificatagli da Controparte_3
il 05/07/2022 sostenendo la mancata notifica degli otto avvisi di addebito prodromici
[...]
(relativi a contributi IVS dovuti all' ) per un totale di € 20.943,00 e, comunque, eccependo CP_1 l'intervenuta prescrizione per i quattro (su otto) avvisi asseritamente notificati tra il gennaio 2015 e il novembre 2016, quindi oltre cinque anni prima dell'intimazione opposta. Chiedeva, conseguentemente, l'annullamento totale del credito portato dall'intimazione oggetto di causa o, in subordine, quello parziale in ragione dell'intervenuta estinzione per prescrizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1 rispetto alle doglianze oggetto di ricorso e l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio per tardività; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza della pretesa di parte ricorrente.
Anche si costituiva in giudizio eccependo, a propria volta, il difetto Controparte_3
di legittimazione passiva rispetto ad ogni questione afferente alla notifica degli atti prodromici e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale adito riteneva provata dall' l'intervenuta CP_1
regolare notifica degli atti prodromici. Quindi, sulla scorta di una intimazione di pagamento notificata da a mezzo PEC il 10/07/2019, dichiarava validamente interrotto il termine quinquennale di CP_4
prescrizione, per cui respingeva il ricorso e, in applicazione del criterio della soccombenza, condannava il ricorrente a pagare € 2.000,00, oltre accessori, per ciascuna resistente.
Con ricorso depositato il 26/09/2024 proponeva appello avverso tale pronuncia nella parte Pt_1
relativa alla condanna alle spese, ritenendola errata atteso che egli aveva depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. per ottenere l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese di soccombenza. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza con la statuizione della compensazione delle spese di lite di primo grado e la condanna in proprio favore, con distrazione, alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio.
L' si costituiva in appello, con memoria depositata il 28/01/25, per evidenziare che l'erronea CP_1
condanna in punto di spese, ove effettivamente tale, non era imputabile ad un proprio comportamento, per cui non avrebbe trovato giustificazione una eventuale condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. Aggiungeva a tanto che la questione sollevata in sede di gravame poteva essere risolta con un'istanza di correzione dell'errore materiale, cui avrebbe aderito consentendo il deposito congiunto dell'istanza stessa. Concludeva chiedendo la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nel presente grado di giudizio non si costituiva. Controparte_3
All'udienza del 27/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell'appellato . Ed Controparte_3 invero, nonostante il ricorso in appello ed il decreto di fissazione dell'udienza siano stati ritualmente notificati a mezzo PEC al procuratore costituito in primo grado, come risulta dalle comunicazioni di accettazione e consegna versate in atti, l'Agente della Riscossione non ha inteso costituirsi nel presente grado di giudizio.
Venendo alla disamina del merito del proposto gravame, esso risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Una delle norme peculiari del processo previdenziale è quella stabilita dall'art. 152 disp. att. cpc, che dispone l'esenzione dalle spese di lite per chi sia risultato soccombente in giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, ove non venga superato un determinato tetto reddituale. L'ambito di applicazione di tale norma ha costituito motivo di incertezza in
Giurisprudenza. Ed invero, la previsione in esame trova certamente applicazione per i giudizi in cui viene richiesta in via principale la condanna dell'Ente previdenziale al pagamento di una prestazione previdenziale o assistenziale. In questi casi, il petitum è, infatti, costituito dalla richiesta di condanna dell' al pagamento di una prestazione. CP_1
Diversamente, per le cause in cui l'oggetto principale è costituito da una domanda di accertamento
(come, ad esempio, nei giudizi in materia di indebito previdenziale), la Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, con la sentenza n. 16676 del 04/08/2020, ha affermato: “affinché sia applicabile l'art. 152 disp. att. cpc, per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. Ed a sostegno di tale soluzione ha precisato: “non può sfuggire che la disciplina in parola è, comunque, espressione di diritto singolare, che non si presta dunque ad essere applicato a casi non espressamente indicati. Per tale ragione, si è affermato nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (Cass. n. 25759 del 2008), con riferimento all'art.
152 att. c.p.c. nel testo vigente prima della modifica di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, ma con considerazioni estensibili anche alla versione attuale, che
l'esonero dal pagamento delle spese processuali non è posto in riferimento a tutti i giudizi previdenziali, ma solo in relazione a quelli promossi per ottenere prestazioni previdenziali”.
Laddove, dunque, come nel caso di specie, chi agisce abbia esperito un'azione tendente all'accertamento di un proprio diritto, nel caso in esame quello all'annullamento del preteso debito previdenziale, e dunque non intesa ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali, in modo diretto, come richiesto dall'art. 152 disp. att. cpc, va esclusa l'efficacia della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., in quanto la controversia non aveva ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali, ambito esclusivo di applicazione della norma.
La sentenza di primo grado va, pertanto, anche in ordine al capo relativo alle spese, confermata.
Si ritiene di compensare le spese del presente grado di giudizio, nonostante il rigetto del gravame, stante la plausibilità del dubbio interpretativo in ordine all'ambito di applicabilità della previsione contenuta nell'art. 152 disp. att. c.p.c. alle fattispecie previdenziali, così come sopra illustrato, nonché per tenere conto dell'assenza di una specifica motivazione circa la mancata valorizzazione della dichiarazione di esenzione pur presente in atti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 26/09/2024 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 1041 del 28/03/2024 del Tribunale di Lecce,
[...] CP_1
così provvede:
RIGETTA l'appello
Compensa le spese di lite del presente grado nei confronti dell' . CP_1
Nulla per le spese nei confronti di . Controparte_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/06/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott. Gennaro Lombardi
N. 1041 pronunciata il 28/03/2024
Oggetto: opposizione a intimazione pagamento – appello su capo delle spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 632/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Frigoli, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2
generali in atti, dagli Avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Salvatore Graziuso, Marcello Raho e Maria
Teresa Petrucci,
APPELLATO nonché
, Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 27/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/09/2022 chiedeva al Tribunale del Lavoro di Lecce di Parte_1 annullare l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90050610 05 notificatagli da Controparte_3
il 05/07/2022 sostenendo la mancata notifica degli otto avvisi di addebito prodromici
[...]
(relativi a contributi IVS dovuti all' ) per un totale di € 20.943,00 e, comunque, eccependo CP_1 l'intervenuta prescrizione per i quattro (su otto) avvisi asseritamente notificati tra il gennaio 2015 e il novembre 2016, quindi oltre cinque anni prima dell'intimazione opposta. Chiedeva, conseguentemente, l'annullamento totale del credito portato dall'intimazione oggetto di causa o, in subordine, quello parziale in ragione dell'intervenuta estinzione per prescrizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1 rispetto alle doglianze oggetto di ricorso e l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio per tardività; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza della pretesa di parte ricorrente.
Anche si costituiva in giudizio eccependo, a propria volta, il difetto Controparte_3
di legittimazione passiva rispetto ad ogni questione afferente alla notifica degli atti prodromici e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale adito riteneva provata dall' l'intervenuta CP_1
regolare notifica degli atti prodromici. Quindi, sulla scorta di una intimazione di pagamento notificata da a mezzo PEC il 10/07/2019, dichiarava validamente interrotto il termine quinquennale di CP_4
prescrizione, per cui respingeva il ricorso e, in applicazione del criterio della soccombenza, condannava il ricorrente a pagare € 2.000,00, oltre accessori, per ciascuna resistente.
Con ricorso depositato il 26/09/2024 proponeva appello avverso tale pronuncia nella parte Pt_1
relativa alla condanna alle spese, ritenendola errata atteso che egli aveva depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. per ottenere l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese di soccombenza. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza con la statuizione della compensazione delle spese di lite di primo grado e la condanna in proprio favore, con distrazione, alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio.
L' si costituiva in appello, con memoria depositata il 28/01/25, per evidenziare che l'erronea CP_1
condanna in punto di spese, ove effettivamente tale, non era imputabile ad un proprio comportamento, per cui non avrebbe trovato giustificazione una eventuale condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. Aggiungeva a tanto che la questione sollevata in sede di gravame poteva essere risolta con un'istanza di correzione dell'errore materiale, cui avrebbe aderito consentendo il deposito congiunto dell'istanza stessa. Concludeva chiedendo la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nel presente grado di giudizio non si costituiva. Controparte_3
All'udienza del 27/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell'appellato . Ed Controparte_3 invero, nonostante il ricorso in appello ed il decreto di fissazione dell'udienza siano stati ritualmente notificati a mezzo PEC al procuratore costituito in primo grado, come risulta dalle comunicazioni di accettazione e consegna versate in atti, l'Agente della Riscossione non ha inteso costituirsi nel presente grado di giudizio.
Venendo alla disamina del merito del proposto gravame, esso risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Una delle norme peculiari del processo previdenziale è quella stabilita dall'art. 152 disp. att. cpc, che dispone l'esenzione dalle spese di lite per chi sia risultato soccombente in giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, ove non venga superato un determinato tetto reddituale. L'ambito di applicazione di tale norma ha costituito motivo di incertezza in
Giurisprudenza. Ed invero, la previsione in esame trova certamente applicazione per i giudizi in cui viene richiesta in via principale la condanna dell'Ente previdenziale al pagamento di una prestazione previdenziale o assistenziale. In questi casi, il petitum è, infatti, costituito dalla richiesta di condanna dell' al pagamento di una prestazione. CP_1
Diversamente, per le cause in cui l'oggetto principale è costituito da una domanda di accertamento
(come, ad esempio, nei giudizi in materia di indebito previdenziale), la Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, con la sentenza n. 16676 del 04/08/2020, ha affermato: “affinché sia applicabile l'art. 152 disp. att. cpc, per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. Ed a sostegno di tale soluzione ha precisato: “non può sfuggire che la disciplina in parola è, comunque, espressione di diritto singolare, che non si presta dunque ad essere applicato a casi non espressamente indicati. Per tale ragione, si è affermato nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (Cass. n. 25759 del 2008), con riferimento all'art.
152 att. c.p.c. nel testo vigente prima della modifica di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, ma con considerazioni estensibili anche alla versione attuale, che
l'esonero dal pagamento delle spese processuali non è posto in riferimento a tutti i giudizi previdenziali, ma solo in relazione a quelli promossi per ottenere prestazioni previdenziali”.
Laddove, dunque, come nel caso di specie, chi agisce abbia esperito un'azione tendente all'accertamento di un proprio diritto, nel caso in esame quello all'annullamento del preteso debito previdenziale, e dunque non intesa ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali, in modo diretto, come richiesto dall'art. 152 disp. att. cpc, va esclusa l'efficacia della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., in quanto la controversia non aveva ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali, ambito esclusivo di applicazione della norma.
La sentenza di primo grado va, pertanto, anche in ordine al capo relativo alle spese, confermata.
Si ritiene di compensare le spese del presente grado di giudizio, nonostante il rigetto del gravame, stante la plausibilità del dubbio interpretativo in ordine all'ambito di applicabilità della previsione contenuta nell'art. 152 disp. att. c.p.c. alle fattispecie previdenziali, così come sopra illustrato, nonché per tenere conto dell'assenza di una specifica motivazione circa la mancata valorizzazione della dichiarazione di esenzione pur presente in atti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 26/09/2024 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 1041 del 28/03/2024 del Tribunale di Lecce,
[...] CP_1
così provvede:
RIGETTA l'appello
Compensa le spese di lite del presente grado nei confronti dell' . CP_1
Nulla per le spese nei confronti di . Controparte_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/06/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott. Gennaro Lombardi