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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 431/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 431/2025 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 Grappa, 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Colzani, C.F. presso C.F._2 lo studio della quale in Seregno, Via Stoppani, 31, è elettivamente domiciliata giusta procura speciale su supporto cartaceo separato trasmesso in copia informatica nella busta telematica. L'Avv. Anna Maria Colzani dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail: o all'indirizzo pec: Email_1 Email_2 Email_3 ecavvocati.it.
[...]
- RICORRENTE – nei confronti di
, (C.F. ), residente in [...] C.F._3
Forlanini, 3
-RESISTENTE- Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DELL' art. 473bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, fissata l'udienza di comparizione delle parti e concessi i termini per la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento e per la costituzione del resistente, a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Monza
n.3039/2016 pubbl. il 22/11/2016 e passata in giudicato il 2/1/2017
NEL MERITO pagina 1 di 4 1) revocare l'affidamento congiunto di ai genitori e affidare la minore in via super Persona_1 esclusiva alla madre con la quale continuerà a vivere stabilmente, con diritto della Parte_1 madre di assumere in via autonoma ogni decisione nell'esclusivo supremo interesse della minore con riferimento alle scelte scolastiche, educative, sanitarie e per la documentazione anagrafica;
in subordine ne disponga l'affidamento esclusivo presso la madre;
2) revocare il collocamento della minore presso i genitori, in via alternativa, durante le Persona_1 festività e collocarla esclusivamente presso la madre Parte_1
3) revocare la possibilità per il padre di avere con sé la figlia ogni volta che lo desideri;
Persona_1
4) assumere ogni altra determinazione in grado di tutelare la minore;
5) con vittoria di spese e onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese generali. IN VIA ISTRUTTORIA
- Disporre l'audizione della minore Persona_2
- Ammettere prova testimoniale e per interpello sui seguenti capitoli:
Cap.1) Vero che nel 2015 sono andato a convivere stabilmente con la Sig.ra la di lei figlia Parte_1
e i miei figli e . R_ Per_3 Per_4
Cap.2) Vero che dacchè ho iniziato la stabile convivenza con la Sig.ra ho provveduto al Parte_1 mantenimento anche della piccola . R_
Cap.3) Vero che dacchè aveva 6 anni, sino ai 11/12 anni, vedeva il Sig. una volta al R_ R_ mese circa, quando il medesimo si rendeva disponibile e senza preavviso si presentava fuori casa.
Cap.4) Vero che dal 2020 il Sig sta scontando una pena detentiva in carcere. R_
Cap.5) Vero che dal 2020 al giugno 2024 il Sig. ha contattato solo una volta, nel giugno R_ R_
2024, facendole recapitare una lettera da parte della propria ex seconda moglie, durante la festa della Per_ sorellastra di , (nata dalla relazione del Sig. con la seconda ex moglie). R_ R_
Cap. 6) Vero che il Sig. ha depositato in data 2/02/2023, avanti al Tribunale dei Testimone_1 minori di Milano, istanza per l'adozione di . Persona_1
Cap.7) Vero che la Sig.ra ha depositato in data 2/02/2023, avanti al Tribunale dei minori di Parte_1 Milano, istanza per l'adozione di e RG LA. Firmato Da: Anna Maria Per_3 Emai_4
Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: C.F._4
Avv. Anna Maria Colzani
Via Stoppani, 31 - 20831 seregno (Mb) Tel. 0362.22861 – Telefax 0362.224202
Email: Email_1
Pec: Email_5
Si indica a testimone il Sig. , residente in [...]. Testimone_1
Motivi della decisione
Il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
pagina 2 di 4 la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c.
L'art. 473bis. 29 c.p.c. ha previsto che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono chiede in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori. I. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). La ricorrente chiede, a modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza Tribunale di Monza 3039/2016 su conclusioni congiunte delle parti, l'affido esclusivo della figlia minore e la modifica delle ulteriori condizioni relative ai rapporti padre-figlia. La ricorrente allega che, nonostante il giudizio di divorzio sia stato definito con un accordo, il non ha mai rispettato gli impegni presi nei confronti della figlia . R_ R_
Attualmente è detenuto presso la Casa Circondariale di Monza, ove sta scontando R_ la pena detentiva inflittagli per una rapina.
La vita del è stata caratterizzata da varie carcerazioni e/o custodie cautelari e/o R_ detenzioni domiciliari e da un costante uso di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, per procurarsi la quale ha compiuto reati contro il patrimonio.
Da oltre quattro anni egli è stabilmente detenuto e non vede la minore , ma sin dal R_
2017/18, dacché era una bambina di 9/10 anni e frequentava le scuole primarie, egli è stato assente dalla vita della figlia.
All'udienza del 12.6.2025 è stata sentita la figlia nata il [...], che ha dichiarato: R_
“Frequento il primo anno dell'Istituto Tecnico Martino Bassi di Seregno, indirizzo finanza e marketing, sono sta promossa senza debiti. Vivo con la mamma e suo marito, con il quale vado molto d'accordo. Viviamo insieme a lui da 9 o 10 anni. Non vedo né sento mio padre da almeno 4 anni. L'anno scorso mi ha mandato una lettera, nella quale diceva che mi avevano fatto vivere nelle bugie, nella menzogna, mi rinfacciava che non ero mai andata a trovarlo, che non era bello che io chiamassi papà una persona solo perché mi garantiva un futuro. Non ho risposto a quella lettera.So che era in carcere per un reato commesso anni fa. Io ho frequentato mio padre quando ero molto piccola, la mamma c'era sempre, lui no. Quando ho iniziato a costruire un rapporto con per me era lui un punto di Tes_1 riferimento, anziché mio padre, che era aggressivo anche a parole, non era affettuoso. Ho saputo che faceva uso di stupefacenti. pagina 3 di 4 Adesso cerco di non pensare a lui, non mi manca. mi ha fatto da padre, quando avevo bisogno di un conforto, in tutte le occasioni Tes_1 lui c'era, ho scelto io di chiamarlo “papà” perché lui è la persona che mi sta crescendo”.
ha dichiarato:” Ho saputo che era stato rilasciato in Parte_1 R_ occasione di un funerale, ma poi mi hanno detto che era stato nuovamente incarcerato per violazione delle misure, non so se sia vero né ove sia detenuto.”
Dalle dichiarazioni rese da si evince che, dopo il divorzio, risalente al 2016, quando R_ lei aveva 7 anni, il rapporto con il padre si è progressivamente affievolito, anche a causa dello stato di detenzione del padre. Nello stesso tempo, si è creato un solido rapporto con l'attuale marito della madre, che convive con lei da diversi anni, nei quali le è stato di conforto e che costituisce un punto di riferimento per lei.
Avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano pende il procedimento per l'adozione di R_ da parte dell'attuale marito della non ha prestato l'assenso. Parte_1 R_
Merita, pertanto, accoglimento la domanda della ricorrente di affido esclusivo della figlia minore, in quanto il padre, anche a causa del suo stato di detenzione, a quanto pare per reati connessi alla sua dipendenza da cocaina, è ormai assente da anni dalla vita della figlia e non è in grado di comprendere le sue esigenze, i suoi interessi.
riconosce un ruolo paterno all'attuale marito della madre, che l'ha cresciuta, le è stato R_ vicino in tutti questi anni, con il quale può confrontarsi quotidianamente.
ha un'età che le consente di decidere se e quando frequentare il padre, anche se non R_ pare interessata a frequentarlo per i motivi esposti. II. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la natura necessaria e la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a parziale modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza Tribunale di Monza nr. nr. 3039/2016:
I. Dispone l'affido esclusivo alla madre della figlia minore , confermando il R_ collocamento presso di lei. Dà facoltà a di decidere se e quando incontrare il padre;
R_
II. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 431/2025 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 Grappa, 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Colzani, C.F. presso C.F._2 lo studio della quale in Seregno, Via Stoppani, 31, è elettivamente domiciliata giusta procura speciale su supporto cartaceo separato trasmesso in copia informatica nella busta telematica. L'Avv. Anna Maria Colzani dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail: o all'indirizzo pec: Email_1 Email_2 Email_3 ecavvocati.it.
[...]
- RICORRENTE – nei confronti di
, (C.F. ), residente in [...] C.F._3
Forlanini, 3
-RESISTENTE- Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DELL' art. 473bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, fissata l'udienza di comparizione delle parti e concessi i termini per la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento e per la costituzione del resistente, a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Monza
n.3039/2016 pubbl. il 22/11/2016 e passata in giudicato il 2/1/2017
NEL MERITO pagina 1 di 4 1) revocare l'affidamento congiunto di ai genitori e affidare la minore in via super Persona_1 esclusiva alla madre con la quale continuerà a vivere stabilmente, con diritto della Parte_1 madre di assumere in via autonoma ogni decisione nell'esclusivo supremo interesse della minore con riferimento alle scelte scolastiche, educative, sanitarie e per la documentazione anagrafica;
in subordine ne disponga l'affidamento esclusivo presso la madre;
2) revocare il collocamento della minore presso i genitori, in via alternativa, durante le Persona_1 festività e collocarla esclusivamente presso la madre Parte_1
3) revocare la possibilità per il padre di avere con sé la figlia ogni volta che lo desideri;
Persona_1
4) assumere ogni altra determinazione in grado di tutelare la minore;
5) con vittoria di spese e onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese generali. IN VIA ISTRUTTORIA
- Disporre l'audizione della minore Persona_2
- Ammettere prova testimoniale e per interpello sui seguenti capitoli:
Cap.1) Vero che nel 2015 sono andato a convivere stabilmente con la Sig.ra la di lei figlia Parte_1
e i miei figli e . R_ Per_3 Per_4
Cap.2) Vero che dacchè ho iniziato la stabile convivenza con la Sig.ra ho provveduto al Parte_1 mantenimento anche della piccola . R_
Cap.3) Vero che dacchè aveva 6 anni, sino ai 11/12 anni, vedeva il Sig. una volta al R_ R_ mese circa, quando il medesimo si rendeva disponibile e senza preavviso si presentava fuori casa.
Cap.4) Vero che dal 2020 il Sig sta scontando una pena detentiva in carcere. R_
Cap.5) Vero che dal 2020 al giugno 2024 il Sig. ha contattato solo una volta, nel giugno R_ R_
2024, facendole recapitare una lettera da parte della propria ex seconda moglie, durante la festa della Per_ sorellastra di , (nata dalla relazione del Sig. con la seconda ex moglie). R_ R_
Cap. 6) Vero che il Sig. ha depositato in data 2/02/2023, avanti al Tribunale dei Testimone_1 minori di Milano, istanza per l'adozione di . Persona_1
Cap.7) Vero che la Sig.ra ha depositato in data 2/02/2023, avanti al Tribunale dei minori di Parte_1 Milano, istanza per l'adozione di e RG LA. Firmato Da: Anna Maria Per_3 Emai_4
Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: C.F._4
Avv. Anna Maria Colzani
Via Stoppani, 31 - 20831 seregno (Mb) Tel. 0362.22861 – Telefax 0362.224202
Email: Email_1
Pec: Email_5
Si indica a testimone il Sig. , residente in [...]. Testimone_1
Motivi della decisione
Il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
pagina 2 di 4 la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c.
L'art. 473bis. 29 c.p.c. ha previsto che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono chiede in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori. I. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). La ricorrente chiede, a modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza Tribunale di Monza 3039/2016 su conclusioni congiunte delle parti, l'affido esclusivo della figlia minore e la modifica delle ulteriori condizioni relative ai rapporti padre-figlia. La ricorrente allega che, nonostante il giudizio di divorzio sia stato definito con un accordo, il non ha mai rispettato gli impegni presi nei confronti della figlia . R_ R_
Attualmente è detenuto presso la Casa Circondariale di Monza, ove sta scontando R_ la pena detentiva inflittagli per una rapina.
La vita del è stata caratterizzata da varie carcerazioni e/o custodie cautelari e/o R_ detenzioni domiciliari e da un costante uso di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, per procurarsi la quale ha compiuto reati contro il patrimonio.
Da oltre quattro anni egli è stabilmente detenuto e non vede la minore , ma sin dal R_
2017/18, dacché era una bambina di 9/10 anni e frequentava le scuole primarie, egli è stato assente dalla vita della figlia.
All'udienza del 12.6.2025 è stata sentita la figlia nata il [...], che ha dichiarato: R_
“Frequento il primo anno dell'Istituto Tecnico Martino Bassi di Seregno, indirizzo finanza e marketing, sono sta promossa senza debiti. Vivo con la mamma e suo marito, con il quale vado molto d'accordo. Viviamo insieme a lui da 9 o 10 anni. Non vedo né sento mio padre da almeno 4 anni. L'anno scorso mi ha mandato una lettera, nella quale diceva che mi avevano fatto vivere nelle bugie, nella menzogna, mi rinfacciava che non ero mai andata a trovarlo, che non era bello che io chiamassi papà una persona solo perché mi garantiva un futuro. Non ho risposto a quella lettera.So che era in carcere per un reato commesso anni fa. Io ho frequentato mio padre quando ero molto piccola, la mamma c'era sempre, lui no. Quando ho iniziato a costruire un rapporto con per me era lui un punto di Tes_1 riferimento, anziché mio padre, che era aggressivo anche a parole, non era affettuoso. Ho saputo che faceva uso di stupefacenti. pagina 3 di 4 Adesso cerco di non pensare a lui, non mi manca. mi ha fatto da padre, quando avevo bisogno di un conforto, in tutte le occasioni Tes_1 lui c'era, ho scelto io di chiamarlo “papà” perché lui è la persona che mi sta crescendo”.
ha dichiarato:” Ho saputo che era stato rilasciato in Parte_1 R_ occasione di un funerale, ma poi mi hanno detto che era stato nuovamente incarcerato per violazione delle misure, non so se sia vero né ove sia detenuto.”
Dalle dichiarazioni rese da si evince che, dopo il divorzio, risalente al 2016, quando R_ lei aveva 7 anni, il rapporto con il padre si è progressivamente affievolito, anche a causa dello stato di detenzione del padre. Nello stesso tempo, si è creato un solido rapporto con l'attuale marito della madre, che convive con lei da diversi anni, nei quali le è stato di conforto e che costituisce un punto di riferimento per lei.
Avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano pende il procedimento per l'adozione di R_ da parte dell'attuale marito della non ha prestato l'assenso. Parte_1 R_
Merita, pertanto, accoglimento la domanda della ricorrente di affido esclusivo della figlia minore, in quanto il padre, anche a causa del suo stato di detenzione, a quanto pare per reati connessi alla sua dipendenza da cocaina, è ormai assente da anni dalla vita della figlia e non è in grado di comprendere le sue esigenze, i suoi interessi.
riconosce un ruolo paterno all'attuale marito della madre, che l'ha cresciuta, le è stato R_ vicino in tutti questi anni, con il quale può confrontarsi quotidianamente.
ha un'età che le consente di decidere se e quando frequentare il padre, anche se non R_ pare interessata a frequentarlo per i motivi esposti. II. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la natura necessaria e la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a parziale modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza Tribunale di Monza nr. nr. 3039/2016:
I. Dispone l'affido esclusivo alla madre della figlia minore , confermando il R_ collocamento presso di lei. Dà facoltà a di decidere se e quando incontrare il padre;
R_
II. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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