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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/10/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3633/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] C.F._1
YA (Ecuador), il 10/03/1989, residente in [...], Via Asilo Davide a Delfina
Garbarino n. 23/1
e
, C.F. , nato a [...]_2 C.F._2
(Ecuador), il 26/08/1994, residente in [...]1,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Mara Raffetto (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro raggiunti in punto affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento dei figli minori (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]), avuti nel corso della loro Persona_2
relazione sentimentale e convivenza more uxorio, regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Rilevato che con sentenza n. 267/2024 pubblicata in data 06/09/2024 il Tribunale di Genova ha omologato le condizioni relative all'affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento della figlia primogenita delle parti le quali, pur non riprendendo la convivenza, hanno successivamente continuato ad avere sporadici rapporti da cui nasceva il secondo figlio;
Rilevato che le parti hanno rappresentato una situazione di incompatibilità caratteriale e il venir meno dell'unione sentimentale, sicché avendo posto definitivamente fine alla loro relazione si rende necessario regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riferimento al secondogenito;
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c., anche a parziale modifica ed integrazione della precedente sentenza n.
267/2024 pubblicata in data 06/09/2024 dal Tribunale di Genova
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. i figli minori e restano affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori e manterranno la collocazione, in via prevalente, presso la madre con la quale continueranno a risiedere anagraficamente;
2. il padre, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario delle visite:
• fino a quando e prenderanno il latte materno, il padre potrà Persona_1 Per_2 vedere i figli durante il pomeriggio del sabato o della domenica, unitamente alla madre;
• a partire dal completo svezzamento, il padre potrà tenere con sé i figli o il sabato o la domenica, dalle 11,00 della mattina fino alle 18,00 del pomeriggio, avendo cura di prendere e riaccompagnare i minori dalla madre;
• a decorrere dal 2° anno di vita dei minori, verranno inseriti gradualmente i pernottamenti presso il padre, ed il diritto di visita si eserciterà attraverso fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10,00 e fino alla domenica entro l'ora di cena.
• il Natale, la Pasqua, ed ogni altra festività civile e/o religiosa, saranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza;
• nel periodo estivo - corrispondente a tutta la durata del periodo di fermo scolastico - entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie il prima possibile;
• la c.d. “settimana bianca” o di fermo scolastico, salvo migliori accordi, verrà trascorsa con il criterio dell'alternanza, tenuto conto degli impegni di lavoro del Sig. ; Pt_1
• ciascun genitore ha diritto a trascorrere il proprio compleanno con i figli, anche in deroga al calendario. Egualmente i genitori trascorreranno con i figli – anche in deroga al calendario – la festa della mamma e la festa del papà;
• il compleanno dei minori sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori. Ove ciò non fosse possibile, verrà seguito il criterio dell'alternanza;
• tutto quanto sopra, tenuto conto degli impegni di lavoro del Sig. ed in Parte_1
ogni caso fatti salvi diversi e migliori accordi che i genitori potranno stabilire tra loro;
3. 1l Sig. si impegna a versare alla Sig.ra per il Parte_1 Parte_2
mantenimento ordinario dei figli e l'importo mensile di € 500,00 Persona_1 Per_2
(cinquecento/00) e dunque di euro 250,00 per ciascun minore, entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT/FOI;
4. le spese straordinarie per i figli verranno divise nella misura del 50% tra i genitori, le quali dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate tra gli stessi e verranno individuate e regolamentate secondo il Verbale della Sezione IV Civile del
Tribunale di Genova, del 15.09.2016, agevolmente reperibile on-line;
5. l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla madre, Sig.ra Parte_2
6. entrambi i genitori concordano nell'obbligarsi a comunicare ogni cambio di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli e di Persona_1 Per_2 nel passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il
[...]
rilascio della carta d'identità dei minori, valida anche per l'espatrio.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 26/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] C.F._1
YA (Ecuador), il 10/03/1989, residente in [...], Via Asilo Davide a Delfina
Garbarino n. 23/1
e
, C.F. , nato a [...]_2 C.F._2
(Ecuador), il 26/08/1994, residente in [...]1,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Mara Raffetto (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro raggiunti in punto affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento dei figli minori (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]), avuti nel corso della loro Persona_2
relazione sentimentale e convivenza more uxorio, regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Rilevato che con sentenza n. 267/2024 pubblicata in data 06/09/2024 il Tribunale di Genova ha omologato le condizioni relative all'affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento della figlia primogenita delle parti le quali, pur non riprendendo la convivenza, hanno successivamente continuato ad avere sporadici rapporti da cui nasceva il secondo figlio;
Rilevato che le parti hanno rappresentato una situazione di incompatibilità caratteriale e il venir meno dell'unione sentimentale, sicché avendo posto definitivamente fine alla loro relazione si rende necessario regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riferimento al secondogenito;
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c., anche a parziale modifica ed integrazione della precedente sentenza n.
267/2024 pubblicata in data 06/09/2024 dal Tribunale di Genova
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. i figli minori e restano affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori e manterranno la collocazione, in via prevalente, presso la madre con la quale continueranno a risiedere anagraficamente;
2. il padre, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario delle visite:
• fino a quando e prenderanno il latte materno, il padre potrà Persona_1 Per_2 vedere i figli durante il pomeriggio del sabato o della domenica, unitamente alla madre;
• a partire dal completo svezzamento, il padre potrà tenere con sé i figli o il sabato o la domenica, dalle 11,00 della mattina fino alle 18,00 del pomeriggio, avendo cura di prendere e riaccompagnare i minori dalla madre;
• a decorrere dal 2° anno di vita dei minori, verranno inseriti gradualmente i pernottamenti presso il padre, ed il diritto di visita si eserciterà attraverso fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10,00 e fino alla domenica entro l'ora di cena.
• il Natale, la Pasqua, ed ogni altra festività civile e/o religiosa, saranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza;
• nel periodo estivo - corrispondente a tutta la durata del periodo di fermo scolastico - entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie il prima possibile;
• la c.d. “settimana bianca” o di fermo scolastico, salvo migliori accordi, verrà trascorsa con il criterio dell'alternanza, tenuto conto degli impegni di lavoro del Sig. ; Pt_1
• ciascun genitore ha diritto a trascorrere il proprio compleanno con i figli, anche in deroga al calendario. Egualmente i genitori trascorreranno con i figli – anche in deroga al calendario – la festa della mamma e la festa del papà;
• il compleanno dei minori sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori. Ove ciò non fosse possibile, verrà seguito il criterio dell'alternanza;
• tutto quanto sopra, tenuto conto degli impegni di lavoro del Sig. ed in Parte_1
ogni caso fatti salvi diversi e migliori accordi che i genitori potranno stabilire tra loro;
3. 1l Sig. si impegna a versare alla Sig.ra per il Parte_1 Parte_2
mantenimento ordinario dei figli e l'importo mensile di € 500,00 Persona_1 Per_2
(cinquecento/00) e dunque di euro 250,00 per ciascun minore, entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT/FOI;
4. le spese straordinarie per i figli verranno divise nella misura del 50% tra i genitori, le quali dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate tra gli stessi e verranno individuate e regolamentate secondo il Verbale della Sezione IV Civile del
Tribunale di Genova, del 15.09.2016, agevolmente reperibile on-line;
5. l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla madre, Sig.ra Parte_2
6. entrambi i genitori concordano nell'obbligarsi a comunicare ogni cambio di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli e di Persona_1 Per_2 nel passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il
[...]
rilascio della carta d'identità dei minori, valida anche per l'espatrio.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 26/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino