Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
L'ausiliario del magistrato ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 115 del 2002 può essere solo una persona fisica. Ne consegue che nell'ipotesi di noleggio di apparecchiature destinate all'esecuzione di operazioni di intercettazione presso una società, la liquidazione dei compensi dovuti a quest'ultima non è soggetta alla disciplina dell'art. 71 dello stesso decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2007, n. 39853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39853 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 26/09/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1498
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 34027/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.r.l. NZ GR, con sede in Rimini, in persona del rappresentante legale NZ LE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 16 maggio 2005 dal Tribunale - in composizione monocratica - di Rimini;
- sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con istanze presentate in data 24 luglio, 17 settembre e 26 settembre 2003 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RIMINI, la s.r.l. NZ GR, rappresentata da LE NZ, chiedeva liquidarsi l'importo di complessivi Euro 11.348,40, per la messa a disposizione di apparecchiature di intercettazione telefonica ed ambientale.
2. Con provvedimenti del 3 e 5 novembre 2003, il Procuratore della Repubblica rigettava le istanze, affermando che erano state proposte oltre il termine di decadenza di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 71. Spiegava il Procuratore che l'attività svolta dal richiedente doveva qualificarsi come opera prestata da un ausiliario del magistrato a norma dell'articolo 3 del citato D.P.R..
3. Avverso i provvedimenti anzidetti proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 170 citato D.P.R., la S.r.l. NZ GR, spiegando che erroneamente era stato applicato il menzionato art. 71, atteso che si trattava dei corrispettivi di un contratto di noleggio, non dei compensi dell'opera prestata dall'ausiliario di un magistrato.
4. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rimini respingeva l'opposizione.
Il provvedimento autorizzatorio - spiegava il Tribunale - con cui il pubblico ministero aveva consentito alla polizia giudiziaria di avvalersi di strumentazione messa a disposizione da privati rientra nella "previsione della delega di cui all'art. 370 c.p.p., in relazione all'art. 348 c.p.p., comma 4". In altre parole, la messa a disposizione da parte di privati delle apparecchiature necessarie alle intercettazioni ambientali, la cui materiale esecuzione avviene sotto il diretto controllo degli agenti di polizia giudiziaria, rientra fra quelle operazioni che, richiedendo "specifiche competenze tecniche", legittimano l'organo procedente ad "avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera", sicché, in tale evenienza, il privato agisce come longa manus o come ausiliario del Pubblico Ministero. Detta interpretazione sarebbe coerente - secondo il Tribunale - con il dettato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 3, che definisce come ausiliario qualunque soggetto estraneo al giudizio che fornisca al magistrato la propria esperienza tecnico - scientifica al fine di risolvere problematiche inerenti l'oggetto del processo. L'attività del medesimo può consistere, invero, "in attività di acquisizione di dati fattuali che richiedono specifiche competenze ovvero di applicazione di regole tecniche richieste dal caso specifico", così che l'attività dell'ausiliario "lungi dall'essere prova ovvero mezzo di ricerca della prova, rappresenta semplice strumento di acquisizione di fatti già rappresentati o valutazioni di fatti già dimostrati".
Dall'art. 56, comma 3, del più volte richiamato D.P.R., si avrebbe conferma, poi, del fatto che, accanto alla categoria dei c.d. ausiliari "tipici" del giudice, esiste altra categoria di soggetti ai quali l'ausiliario, autorizzato dal giudice, affida adempimenti materiali, facendone propri i risultati.
5. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la S.r.l. NZ GR, per mezzo del difensore, deducendo erronea applicazione di legge e manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata. Osserva la ricorrente che le richieste concernevano il pagamento del canone di noleggio di apparecchiature per le intercettazioni.
L'errore si annida, dunque, nell'affermazione secondo cui l'anzidetto noleggio rientrerebbe tra le operazioni di cui all'art. 348 c.p.p., che, richiedendo specifiche competenze tecniche, legittimano l'organo procedente ad avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera;
privati che, secondo il Tribunale, verrebbero ad agire come longa manus o come ausiliari del Pubblico Ministero o della polizia giudiziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
6.1. È oggetto del contendere la natura dell'attività svolta dalla S.r.l. NZ GR.
Ciò in considerazione del fatto che il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 71, posto a base del provvedimento impugnato e delle precedenti decisioni della Procura, prevede che agli "ausiliari del magistrato", le spettanze (gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico) siano corrisposte a domanda da presentarsi, a pena di decadenza, "trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni". La società ricorrente, da ritenersi "ausiliaria" del magistrato, sarebbe decaduta - secondo i provvedimenti impugnati - dall'esercizio del diritto al corrispettivo per non avere presentato la domanda entro il termine anzidetto.
6.2. L'affermazione non può essere condivisa.
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 71, è - come si è accennato - norma che si applica agli ausiliari del magistrato (e neppure a tutti, essendo, ad esempio, sottratta alla disciplina in esso contenuta l'attività del custode di beni sottoposti a sequestro conservativo: cfr., ex plurimis, Cass. 4^, 28 settembre 2005, Avancar s.n.c.).
Nel dettare la definizione di "ausiliario", l'art. 3, comma 1, lett. n), del D.P.R. citato, affianca "il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione" dal soggetto "comunque idoneo al compimento di atti" ("che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge").
Il legislatore ha, dunque, utilizzato l'espressione "ausiliario del magistrato" per riferirsi ad una persona professionalmente qualificata che il magistrato nomina per farsi assistere nello svolgimento di attività procedurali (è il caso, ad esempio, delle "persone idonee" di cui può avvalersi la polizia giudiziaria a norma dell'art. 348 c.p.p., comma 4). Si tratta, a tutta evidenza, di una persona fisica che offre il proprio apporto personale in termini di competenza, capacità, idoneità, qualità, ecc. al fine di assistere il magistrato e che è tenuta, a norma dell'art. 124 c.p.p., al pari del magistrato, all'osservanza delle norme processuali.
La situazione delineata non ricorre nel caso in esame. La società ricorrente si è, invero, limitata a fornire per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo, strumenti necessari alla polizia giudiziaria per eseguire le operazioni di intercettazione. Mai nessun dipendente della stessa ha prestato la propria opera nel corso dell'anzidetta attività investigativa.
La NZ GR si è limitata, in altre parole, a fornire e ad installare apparecchiature, ma non ha messo a disposizione del noleggiatore i propri dipendenti neppure per farle funzionare. Si è, dunque, in presenza di un contratto di locazione di beni mobili, o, come anche si dice, di noleggio;
di un contratto, cioè, con il quale la NZ GR si è obbligata a far godere al locatario, verso un determinato corrispettivo, le anzidette apparecchiature.
Si tratta di contratto dal quale derivano obbligazioni a carico di entrambe le parti e se, da un lato, il locatore, oltre a consegnare la cosa in buono stato di manutenzione, e tenuto a mantenerla in stato da servire all'uso convenuto (sempre naturalmente che si rendano necessarie riparazioni), d'altro lato, il pagamento del canone costituisce l'obbligazione principale posta a carico del conduttore.
7. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Rimini che, nel riconsiderare l'opposizione, terrà conto dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2007