Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 1
La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, ha una durata massima di sei mesi (ventisei settimane) e deve essere svolta prestando sei ore di lavoro settimanali e, quindi, per una durata complessiva non superiore alle centocinquantasei ore, salvo che il condannato, al fine di abbreviarne i tempi di esecuzione, chieda lo svolgimento della prestazione per una durata giornaliera superiore, che non può comunque eccedere le otto ore. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la sentenza della Corte di appello, la quale aveva determinato in 180 ore la durata della prestazione di attività non retribuita, facendo erroneamente applicazione della disposizione di cui all'art. 54, comma quinto, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la quale non è richiamata dall'art. 18 bis disp. att. cod. pen., ragione per la quale la durata di detta prestazione non può superare le 156 ore).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 15 luglio 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2015, n. 20297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20297 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 05/03/2015
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere - N. 546
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 38620/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON ST n. il 24.03.1984;
avverso la sentenza n. 528/2014 della Corte d'appello di Trieste del 9.04.2014 Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita all'udienza pubblica del 5 marzo 2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Claudio D'Isa;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Aldo Policastro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio sulla determinazione dei lavori di pubblica utilità da rideterminarsi in giorni 156. Rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
ON AS ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Trieste di conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal GUP del Tribunale di Gorizia in ordine al delitto di cui all'art. 189 comma VI del C.d.S., perché, alla guida del veicolo Atos Tg BX336BB, rimaneva coinvolto in un incidente stradale collegabile al suo comportamento, senza ottemperare all'obbligo di fermarsi, segnatamente nel centro abitato di Monfalcone, proveniente da Via Barbarico e diretto in via Rosselli non dava precedenza al veicolo Fiat Panda TG YA569AG (auto della polizia municipale), condotto da AN MA e con a bordo SS SS come passeggera, finendo contro lo stesso, per poi proseguire la sua marcia e dileguarsi tra le vie cittadine.
Si denuncia violazione di legge nella specie del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, ed illegittimità della misura comminata ex art. 165 c.p..
Oggetto della censura è la statuizione della sentenza di primo grado relativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi tre di reclusione subordinato alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività quantificata in 180 ore.
Si eccepisce che tale durata è illegittima in quanto non sostituisce la pena base, come avviene ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis, ma costituisce la condizione cui subordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165 c.p., pena che rimane tale per specie e per misura, ed è illegittima in quanto viola i limiti temporali stabiliti dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, commi 2 e 3. In forza dell'art. 18 bis disp. att. c.p., nel disporre lo svolgimento delle attività socialmente utili, il giudice è tenuto ad osservare le prescrizioni del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 44, e art. 54, commi 2, 3, 4, e 6, ed art. 59. L'art. 54, in particolare, al comma 2 prevede che il lavoro di pubblica utilità non può avere durata superiore a sei mesi;
al comma 3, che l'attività non retribuita comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale, ma il condannato può chiedere una durata superiore: la durata massima, in assenza di una esplicita richiesta del condannato, è, dunque, di 6 ore per 26 settimane (sei mesi) e cioè
complessivamente 156 ore.
A differenza di quanto erroneamente ritenuto in sentenza l'art. 18 bis disp. att. c.p., non richiama l'art. 54, comma 5, il quale prevede quale specifico rimedio il ragguaglio per la pena del lavoro di P.U. per i reati di competenza del Giudice di Pace, che, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di P.U. consiste nella prestazione di due ore di lavoro.
Di conseguenza la durata di lavoro di P.U. non può comunque essere superiore alla pena sospesa e che - analogamente alla sanzione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis - il lavoro di P.U. cui è subordinata la sospensione condizionale della pena ha una durata normativa a settimane e a mesi secondo il calendario comune. Si richiama la sentenza di questa Corte 1^ sezione n. 32649 del 16.06.2009. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione alla valutazione delle prove e manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle prove in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e/o erronea interpretazione dell'art. 42 c.p., comma 2, e art. 189 C.d.S., comma 6. Si premette che dal verbale di accertamenti urgenti sulle cose, acquisto agli atti, è emerso che la vettura dello ON ha riportato solamente l'abrasione della carrozzeria e l'introflessione di qualche elemento più sporgente, come il sopraruota, da ciò si sarebbe dovuto dedurre che le due vetture si sono sfiorate, a riprova della banalità del sinistro avvenuto a veicoli praticamente fermi, e l'imputato ha ragionevolmente escluso di aver provocato danni ai passeggeri dell'altra autovettura. La sentenza, invece, travisando le prove costituite, ha ritenuto che i danni fossero tali che l'imputato non poteva non rendersi conto di aver cagionato un sinistro che avrebbe potuto comportare danni alle persone. La contraddittorietà della motivazione la si evince laddove la Corte nel ritenere congrua la motivazione del giudice di primo grado che in forza del certificato medico esibito dall'imputato, attestante una sua patologia di sindrome ansiosa, lo ha assolto dal delitto contestato al capo b) relativo alai violazione dell'art. 189 C.d.S., comma 7, non ha poi applicato lo stesso ragionamento per il delitto oggetto della condanna.
Con il terzo motivo si denuncia altra violazione di legge in riferimento all'applicazione dell'art. 62 c.p., e comunque in ordine alla quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo. Per una ragione di ordine logico va trattato per prima il secondo motivo poiché ha ad oggetto la responsabilità: la relativa censura, però, non supera la soglia dell'ammissibilità.
Si versa infatti nella cornice di una serie di critiche di merito contro un'argomentata decisione nella quale non si rinvengono manifeste incoerenze logiche, ne', tanto meno, errori ricostruttivi. Le censure sviluppate nel gravame inoltre non risultano rivestire forza invalidante, laddove confrontate con la ragionevole linearità della giustificazione di responsabilità, quale proposta dai giudici di merito con doppia conforme pronuncia, che il motivo pretende di aggredire, sviluppando ipotesi di più favorevoli interpretazioni, notoriamente non apprezzabili in questa sede.
Il ricorrente, invero, dimentica che il Tribunale lo aveva assolto dal reato di omissione di soccorso ritenendolo responsabile del solo reato di fuga, il cui evento materiale consiste nell'allontanarsi del conducente dal luogo dell'investimento così da impedire o, comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale e la ricostruzione delle modalità del sinistro. Ed in tale paradigma rientra senz'alcun dubbio, come rileva la Corte del merito, la condotta dello ON rimasta accertata incontrovertibilmente, a nulla rilevando la giustificazione della dedotta malattia sotto il profilo della carenza dell'elemento psicologico, in quanto, se pur gli si volesse dare credito che al momento del fatto era stato colto da una crisi di ansia che gli ha impedito di fermarsi, non si spiega poi per quale motivo a distanza di tempo, quando oramai tale crisi gli doveva essere passata, non si è neppure presentato spontaneamente presso gli uffici della Polizia Urbana. Fondato è, invece, il secondo motivo in quanto la censura è conforme sia al dettato normativo che alla giurisprudenza di questa Corte.
Si è, infatti affermato che (V. Sez. 1, Sentenza n. 32649 del 16/06/2009 Cc. Rv. 244844) la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata, in mancanza di opposizione del condannato, la sospensione condizionale della pena, ha una durata massima di sei mesi (ventisei settimane) e deve essere svolta prestando sei ore di lavoro settimanali e, quindi, per una durata complessiva non superiore alle centocinquantasei ore, salvo che il condannato chieda lo svolgimento della prestazione per una durata giornaliera superiore, che non può comunque eccedere le otto ore, in modo da abbreviarne i tempi di esecuzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività prevista dall'art. 165 c.p., comma 1, ha una durata definita a settimane e a mesi secondo il calendario comune, fermo restando che, a richiesta del condannato, può essere esaurita con modalità concentrate in un intervallo temporale effettivo diverso).
Poiché la Corte d'appello ha erroneamente richiamato, nel determinare la durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, ma tale articolo non è a sua volta richiamato dall'art. 18 bis disp. att.), risulta, secondo il principio su riportato, non legittima la durata temporale della prestazione lavorativa non retribuita come fissata in 180 ore.
Va, quindi, disposto l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, ma senza rinvio potendo provvedere il Collegio a fissare la durata della prestazione lavorativa in 156 giorni, durata indicata dallo stesso ricorrente come legittima.
Da ultimo, il terzo motivo è del tutto infondato dovendosi rammentare che La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, invece, nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. (da ultimo, Cass., Sez. 4^, 13 gennaio 2004, Palumbo). A ciò dovendosi aggiungere che non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (di recente, Cass., Sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri).
Nella specie, risulta evidente che il potere discrezionale in punto di trattamento dosimetrico, alla luce della pena inflitta, è stato dal giudice correttamente esercitato, con la concessione delle attenuanti generiche, così dimostrando di aver tenuto conto degli elementi indicati nell'art. 133 c.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività; durata che determina in ore 156.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2015