Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2015, n. 20297
CASS
Sentenza 5 marzo 2015

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La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, ha una durata massima di sei mesi (ventisei settimane) e deve essere svolta prestando sei ore di lavoro settimanali e, quindi, per una durata complessiva non superiore alle centocinquantasei ore, salvo che il condannato, al fine di abbreviarne i tempi di esecuzione, chieda lo svolgimento della prestazione per una durata giornaliera superiore, che non può comunque eccedere le otto ore. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la sentenza della Corte di appello, la quale aveva determinato in 180 ore la durata della prestazione di attività non retribuita, facendo erroneamente applicazione della disposizione di cui all'art. 54, comma quinto, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la quale non è richiamata dall'art. 18 bis disp. att. cod. pen., ragione per la quale la durata di detta prestazione non può superare le 156 ore).

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 15 luglio 2022

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2015, n. 20297
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20297
Data del deposito : 5 marzo 2015

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