Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2011, n. 35706
CASS
Sentenza 20 aprile 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 75 del citato decreto, l'acquisto, la detenzione e la successiva cessione al "mandante" di sostanza stupefacente in caso di uso di gruppo, circoscrivendosi l'ambito sanzionatorio di rilevanza amministrativa alle sole ipotesi di uso "esclusivamente personale" dello stupefacente. (In motivazione la Corte, richiamando il nuovo comma primo-bis dell'art. 73, introdotto dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49, ha precisato che, a seguito della novella, si è attribuita, in via diretta, rilevanza penale a qualsiasi detenzione di droga destinata ad uso promiscuo).

Commentari5

  • 1Alle Sezioni unite la questione della rilevanza penale del consumo di
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. È stato assegnato alle Sezioni unite un ricorso, rimesso dalla quarta sezione penale, relativo alla questione se l'uso di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo conferito ad uno degli assuntori sia punibile ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, lett. a, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272. Com'è noto, a seguito delle modificazioni introdotte da tale legge, la detenzione di sostanze stupefacenti che, per quantità o per modalità di presentazione o per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non …

     Leggi di più…

  • 2Le Sezioni unite sul consumo di gruppo di sostanze stupefacenti
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 3L' uso di gruppo degli stupefacenti: una panoramica
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2023

    Nel TU 309/90, manca una definizione autentica dell'”uso di gruppo”, nonostante siffatta pratica sia assai diffusa presso la popolazione dedita al consumo di sostanze stupefacenti. Per conseguenza, la Dottrina e la Giurisprudenza si sono trovate, esse sole, ad avere il compito di allestire una disciplina organica in tema di consumazione collettiva di droghe. Sotto il profilo storico, i lemmi “uso di gruppo” vengono utilizzati, per la prima volta, in Cass., sez. pen. I, 21 aprile 1981, n. 5375. Tale Precedente statuiva che “nell'Art. 80 comma 2 L. 685/1975 [poi totalmente abrogata, ndr] la finalità dell'uso personale, anche non terapeutico, di modiche quantità di sostanze stupefacenti …

     Leggi di più…

  • 4Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali: il consumo di gruppo di stupefacenti non è reato
    Rita Marsico · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2013

  • 5Stupefacenti, uso di gruppo, esclusivamente personale, acquisto, esimenteAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2011, n. 35706
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35706
Data del deposito : 20 aprile 2011

Testo completo