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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/09/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 103 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa da in persona del liquidatore suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dall'Avv. Luigi Giacomo Messina e dall'Avv. Giuseppe Montalbano
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_1 CP_2 quale mandataria giusto atto;
rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonino
[...]
Contrino domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Gallo sito in Palermo, Via
Mariano Stabile n. 200.
APPELLATA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Palermo, - riformare la sentenza n. 222/2018 emessa dal Tribunale di Sciacca – Dott. Filippo Marasà - nell'ambito del procedimento già iscritto al n. 640/2013 R.G., depositata in data 7/6/2018 non notificata, con accoglimento di tutte le domande spiegate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, da intendervi quivi integralmente trascritte;
- in via subordinata, ritenere e dichiarare, stante l'unicità del rapporto di conto corrente bancario, che il saldo negativo finale a sfavore del correntista ammonta alla data del 30.04.2014 soltanto a - € 56.581,02 come determinato dal CTU. In via istruttoria, per le motivazioni su esposte, innanzitutto, disporre rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio al fine di, previa riformulazione dei quesiti, secondo quelli già meglio precisati nell'atto di citazione a cui si rinvia per relationem, alla luce degli interessi usurari accertati dal CTU di primo grado, espungere tutti gli interessi secondo le previsioni di cui all'art. 1815, secondo comma, C.C. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti legali che si dichiarano antistatari. »
Conclusioni per l'appellato: « Voglia la Corte reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale riforma dell'impugnata sentenza Dichiarare che nei trimestri 2° e 4° dell'anno 2005, in riferimento al conto corrente 450880 non si è avuto superamento del tasso soglia maggiorando il saldo di € 56.581,02 dell'ammontare della parte di interessi eccedenti la misura del tasso soglia, per il resto, in ogni caso, confermando l'impugnata sentenza Subordinatamente rigettare, comunque e con qualsiasi statuizione, tutte le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti, confermando l'impugnata sentenza Con vittoria di spese. »
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28 giugno 2013, la conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Sciacca, la chiedendo l'accertamento Controparte_1 negativo del credito e la restituzione di somme indebitamente percepite, in relazione a rapporti di conto corrente bancario intercorsi tra le parti.
In particolare, parte attrice deduceva di avere intrattenuto presso l'Agenzia di Sciacca della banca convenuta i seguenti rapporti: il conto corrente n. 000410083012 (già n. 12351), originariamente intestato a;
il conto corrente n. 000410259127 (già n. Persona_1
150657), acceso a decorrere dal 2005; il conto corrente n. 300450880, attivo dal 2012.
La società lamentava l'illegittima applicazione, da parte della banca, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di tassi ultralegali, della commissione di massimo scoperto, nonché di spese e oneri non determinati contrattualmente e, comunque, tali da comportare il superamento dei limiti di legge in materia di usura.
Si costituiva eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e la CP_1 carenza di legittimazione processuale della società attrice in relazione al contratto originariamente intestato a . Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto Persona_1
2 alla ripetizione dell'indebito e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande per infondatezza in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e CTU contabile.
All'esito della consulenza, il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 222/2018, rigettava le eccezioni preliminari della banca convenuta e, nel merito, accertava: che il saldo del conto n.
000410083012 (già n. 12351), al 31 dicembre 2005, ammontava a – € 49.511,37; che il saldo del conto n. 000300450880 (già n. 000410259127 e poi n. 150657), al 30 aprile
2014, ammontava a – € 56.581,02. Il Tribunale accoglieva parzialmente le doglianze attoree, dichiarando nulla la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e disponendo l'eliminazione degli addebiti conseguenti. Accoglieva, inoltre, la censura relativa agli interessi usurari, come rilevato dal CTU, il quale aveva riscontrato il superamento del tasso soglia nel secondo e quarto trimestre del 2005, con conseguente necessità di riportare gli interessi nei limiti di legge.
Avverso tale decisione proponeva appello la , Parte_1 articolando tre motivi. Si costituiva chiedendo il rigetto integrale CP_1 dell'impugnazione.
All'udienza del 5 luglio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza per avere considerato come distinti due conti correnti in realtà riferibili a un unico rapporto, inizialmente intestato a Per_1
e poi trasferito alla società. Sosteneva che tale erronea ricostruzione aveva
[...] ingenerato l'impressione di una duplicazione dei saldi negativi (– € 49.511,37 e – €
56.581,02), per un totale fittizio di – € 106.092,39.
La doglianza è infondata.
La documentazione in atti e la CTU dimostrano l'esistenza di due distinti rapporti, con condizioni economiche diverse. Il primo, n. 12351 (poi n. 000410083012), era intestato a
3 e fu estinto il 10 maggio 2006. Il secondo, n. 000410259127 (poi n. Persona_1
150657 e infine n. 000300450880), fu acceso direttamente dalla società e rimase attivo sino al 30 aprile 2014. Pertanto, i saldi si riferiscono a rapporti distinti e non vi è alcuna duplicazione indebita.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver ricondotto gli interessi entro i limiti del tasso soglia, invece di dichiararne la gratuità ex art. 1815, comma
2, c.c.
Anche questa doglianza è infondata.
L'art. 1815, comma 2, c.c. si applica solo nei casi di usura originaria (pattuizione ab origine di interessi superiori al tasso soglia). Nella specie è stata accertata usura solo sopravvenuta, sicché non ricorrono i presupposti invocati.
Con il terzo motivo l'appellante censura la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendo che vi fosse soccombenza della banca.
La censura è infondata.
La compensazione disposta dal Tribunale appare congrua, atteso il parziale accoglimento delle domande di parte attrice e il bilanciamento complessivo delle posizioni processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
L'appello è, pertanto, infondato e deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. 147/2022, in € 4.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e IVA di legge.
Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1.Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 222/2018 Parte_1 del Tribunale di Sciacca;
2. Condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, che liquida in € 4.500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e C.P.A.;
3.Dà atto, ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 29 maggio
2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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