Articolo 13 della Legge 24 marzo 1958, n. 195
Articolo 10 bisArticolo 14
Versione
27 settembre 1958
>
Versione
21 dicembre 1967
Art. 13. (Promozioni dei magistrati per scrutinio) ((Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.
La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.
La deliberazione della commissione di scrutinio e' comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facolta' di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito))
Entrata in vigore il 21 dicembre 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente