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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/07/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2126 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Francesco Maria Antonio Buggè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2126 /2023 promossa da:
c.f. , in persona del l.r., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.Enrico DE CRESCENZO e dall'avv. Danilo SARRA,
ATTORE
Contro
, c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv.Aurelio LA SCALA e dall'avv. Antonio LATELLA,
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione, notificato il 2.8.23 ex art. 616 cpc, all'esito del giudizio di opposizione ex art. 619 cpc iscritto al n.rg 7/23, promosso da e Controparte_1 definito con ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione, Parte_1
introduceva giudizio di merito al fine di insistere nel rigetto dell'opposizione,
[...] perché infondata in fatto e diritto.
II. si costituiva con comparsa di risposta del 17.11.2023, Controparte_1 chiedeva di rigettare la domanda proposta da di accogliere Parte_1 definitivamente l'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 7/2023 e dichiarare l'estinzione della stessa. III. proponeva istanza di ricusazione ex art. 51-52 cpc ed il Giudice, con Pt_1 Pt_1 ordinanza del 27.11.23, disponeva la sospensione della procedura. All'esito della decisione sull'istanza, su ricorso in riassunzione di il Giudice fissava Parte_1 la prima udienza di comparizione il 16.10.24; a tale udienza, il Giudice rinviava a nuova prima udienza del 22.01.23, ai sensi dell'art. 171 bis cpc, per consentire il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter cpc;
quindi, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 189 c.p.c. n.1,2,3 per il deposito di memorie conclusionali e rinviava all'udienza del 21.5.25 ove la causa veniva trattenuta in decisione.
IV. La controversia ha ad oggetto la trascrizione di atto di destinazione ex art. 2645 ter cpc dei beni immobili oggetto di pignoramento e la sua opponibilità al creditore pignorante. Riassumendo l'iter giudiziario da cui scaturisce l'odierna fase di merito,
l'opposizione ex art. 619 cpc è stata proposta da , in proprio e Controparte_1
n.q. di amministratore di sostegno della figlia al fine di far valere, Parte_2 nell'ambito dell'azione esecutiva intrapresa da nei confronti del proprio Parte_1 coniuge , l'impignorabilità dei beni immobili;
tra le varie di Persona_1 ragioni di opposizione, ha rappresentato l'esistenza di vincolo Controparte_1 di destinazione, apposto sui beni pignorati, risultante da trascrizione di atto pubblico di destinazione ex art. 2465 ter cpc in data anteriore al pignoramento.
V. La questione è stata già esaminata in sede cautelare ove, verificata la trascrizione del vincolo con atto notarile in data anteriore al pignoramento, l'opposizione è stata accolta sulla base dell'ultimo orientamento giurisprudenziale, ovvero: “ L'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust".
(Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/08/2017) Cass. civ. Sez. III Sent.,
15/11/2019, n. 29727 (rv. 655834-01).” Successivamente, in sede di reclamo, il
Tribunale collegiale ha confermato la sospensione, dando atto del pregresso dibattito dottrinario e giurisprudenziale ed ai diversi filoni interpretativi in merito, ma concludendo per l'applicabilità del nuovo principio sopra enunciato dalla Corte di
Cassazione da ultimo con la sentenza del 2019. VI. In questa sede, le parti ripropongono essenzialmente le medesime rispettive ragioni, in particolare l'attore insiste nell'inopponibilità del vincolo, in quanto atto di destinazione unilaterale non traslativo, rappresentando, nei successivi atti difensivi, in particolare le memorie ex art.171 ter cpc, depositate il 26.7.24, quanto segue:
a) l'esatta applicazione del nuovo principio espresso dalla Corte di cassazione richiederebbe, ai fini dell'opponibilità, non solo la trascrizione anteriore al pignoramento, ma anche l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, per analogia alla disciplina del fondo patrimoniale, a cui il vincolo di destinazione sarebbe equiparato. Pertanto, il vincolo di destinazione sarebbe inopponibile, sebbene trascritto anteriormente al pignoramento, per mancata prova dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
b) l'opponibilità del vincolo di destinazione si porrebbe contrasto con precedenti pronunce, dichiarative dell'inopponibilità, rese in altre vertenze tra le medesime parti per altri beni, anch'essi oggetto di vincolo di destinazione: secondo l'attore, stante il potenziale contrasto di pronunce, per esigenze di certezza del diritto, l'applicazione del principio espresso dalla Corte di
Cassazione deve tener conto del quadro complessivo della controversia;
deduce, in particolare, la non vincolatività del precedente giurisprudenziale e la legittimità dell'azione esecutiva iniziata in un pregresso contesto giurisprudenziale storicamente favorevole alla tesi dell'inopponibilità del vincolo di destinazione.
VII. Per quanto riguarda i presupposti di inopponibilità, l'interpretazione sostenuta dall'attore non è condivisibile perché non tiene conto del dettato letterale né della norma né della sentenza della Corte di cassazione citata.
VIII. Infatti, la norma dell'art. 2645-ter cod. civ., inserita dall'art. 39- novies del decreto- legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modifiche, nella legge 23 febbraio
2006, n. 51, dispone che gli atti «in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo
1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione». Inoltre, i beni conferiti e i loro frutti «possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo». D'altra parte, la sentenza della Corte di cassazione non identifica il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cpc con il fondo patrimoniale, parlando, a proposito, di situazioni analoghe- con riferimento alla realità- ma non identiche. Infatti, trattasi di istituti differenti, come si evince anche dalla circostanza che il fondo patrimoniale rientra tra le convenzioni matrimoniali ed infatti è disciplinato dagli art. 167 cc e ss, titolo VI (del matrimonio), capo VI del codice civile (regime patrimoniale della famiglia).
IX. Per quanto riguarda il nuovo orientamento espresso dalla Corte di cassazione, occorre rilevare che l'adesione al principio espresso nella sentenza n. 29727 del 20219
è stata ampiamente motivata sia in fase cautelare che di reclamo, nel contesto della controversia, in quella sede posta alla cognizione dei giudici, in ordine all'inopponibilità/opponibilità dell'atto di destinazione, con riferimento ai profili di unilateralità, liceità dello scopo di destinazione, non traslatività dello stesso.
X. Posto che l'attore insiste nel rigetto dell'opposizione come segue “ Tanto esposto ne consegue l'assoluta infondatezza della opposizione ex -art. 619 cpc atteso che la giurisprudenza di merito, tra cui quella sopra citata, ha da tempo chiarito che l'atto di autodestinazione unilaterale di un bene, con atto di destinazione puro, in quanto non comporta la traslazione del bene non è possibile ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.”, non può che ribadirsi, anche in questa sede, che l'assunto dell'attore è infondato, in quanto, come già visto, la Corte di Cassazione, con sentenza n.29727 del 2019 ha chiarito che l'ipotesi di cui all'art. 2645 ter cpc ricomprende anche gli atti non traslativi, con tutte le implicazioni che ne derivano. Occorre precisare che la sentenza sopra citata conclude per il rigetto del ricorso sul presupposto che avverso l'atto di destinazione, anche ove non traslativo, si possano configurare i presupposti di lesività legittimanti l'azione revocatoria. Sul solco di tale orientamento, anche la giurisprudenza di merito ha mutato il proprio iniziale indirizzo, sostenendo la prevalenza dell'esigenza di tutela del beneficiario affetto da disabilità rispetto all'interesse del ceto creditorio (cfr. Tribunale Forli', 30/05/2022 n.545; Tribunale
Vicenza, 15/06/2022, n.1047; Tribunale Prato sez. I, 24/03/2022, n.170; Tribunale
Pisa, 20/03/2020, n.316).
XI. Pertanto, posto che l'attore non ha addotto altra causa di inopponibilità, ovvero non ha esperito vittoriosamente l'azione revocatoria nè ha seguito le prescrizioni di cui all'art. 2929 bis c.p.c., deve ritenersi che il vincolo ex art. 2645 ter c.c., apposto sui beni sia a lui opponibile, in quanto trascritto in data antecedente rispetto alla trascrizione del pignoramento e attesa l'estraneità del credito rispetto alla finalità per cui è sorto il vincolo.
XII. La domanda dell'attore è dunque infondata e va rigettata.
XIII. Le spese si devono compensare in quanto vi sono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.g. n.2126/23, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA che il vincolo ex art 2645-ter C.C. è opponibile al creditore pignorante, in virtù della sua trascrizione antecedente al pignoramento e, per l'effetto, RIGETTA la domanda proposta dal;
Parte_1
COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 25.7.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Francesco Maria Antonio Buggè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2126 /2023 promossa da:
c.f. , in persona del l.r., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.Enrico DE CRESCENZO e dall'avv. Danilo SARRA,
ATTORE
Contro
, c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv.Aurelio LA SCALA e dall'avv. Antonio LATELLA,
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione, notificato il 2.8.23 ex art. 616 cpc, all'esito del giudizio di opposizione ex art. 619 cpc iscritto al n.rg 7/23, promosso da e Controparte_1 definito con ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione, Parte_1
introduceva giudizio di merito al fine di insistere nel rigetto dell'opposizione,
[...] perché infondata in fatto e diritto.
II. si costituiva con comparsa di risposta del 17.11.2023, Controparte_1 chiedeva di rigettare la domanda proposta da di accogliere Parte_1 definitivamente l'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 7/2023 e dichiarare l'estinzione della stessa. III. proponeva istanza di ricusazione ex art. 51-52 cpc ed il Giudice, con Pt_1 Pt_1 ordinanza del 27.11.23, disponeva la sospensione della procedura. All'esito della decisione sull'istanza, su ricorso in riassunzione di il Giudice fissava Parte_1 la prima udienza di comparizione il 16.10.24; a tale udienza, il Giudice rinviava a nuova prima udienza del 22.01.23, ai sensi dell'art. 171 bis cpc, per consentire il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter cpc;
quindi, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 189 c.p.c. n.1,2,3 per il deposito di memorie conclusionali e rinviava all'udienza del 21.5.25 ove la causa veniva trattenuta in decisione.
IV. La controversia ha ad oggetto la trascrizione di atto di destinazione ex art. 2645 ter cpc dei beni immobili oggetto di pignoramento e la sua opponibilità al creditore pignorante. Riassumendo l'iter giudiziario da cui scaturisce l'odierna fase di merito,
l'opposizione ex art. 619 cpc è stata proposta da , in proprio e Controparte_1
n.q. di amministratore di sostegno della figlia al fine di far valere, Parte_2 nell'ambito dell'azione esecutiva intrapresa da nei confronti del proprio Parte_1 coniuge , l'impignorabilità dei beni immobili;
tra le varie di Persona_1 ragioni di opposizione, ha rappresentato l'esistenza di vincolo Controparte_1 di destinazione, apposto sui beni pignorati, risultante da trascrizione di atto pubblico di destinazione ex art. 2465 ter cpc in data anteriore al pignoramento.
V. La questione è stata già esaminata in sede cautelare ove, verificata la trascrizione del vincolo con atto notarile in data anteriore al pignoramento, l'opposizione è stata accolta sulla base dell'ultimo orientamento giurisprudenziale, ovvero: “ L'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust".
(Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/08/2017) Cass. civ. Sez. III Sent.,
15/11/2019, n. 29727 (rv. 655834-01).” Successivamente, in sede di reclamo, il
Tribunale collegiale ha confermato la sospensione, dando atto del pregresso dibattito dottrinario e giurisprudenziale ed ai diversi filoni interpretativi in merito, ma concludendo per l'applicabilità del nuovo principio sopra enunciato dalla Corte di
Cassazione da ultimo con la sentenza del 2019. VI. In questa sede, le parti ripropongono essenzialmente le medesime rispettive ragioni, in particolare l'attore insiste nell'inopponibilità del vincolo, in quanto atto di destinazione unilaterale non traslativo, rappresentando, nei successivi atti difensivi, in particolare le memorie ex art.171 ter cpc, depositate il 26.7.24, quanto segue:
a) l'esatta applicazione del nuovo principio espresso dalla Corte di cassazione richiederebbe, ai fini dell'opponibilità, non solo la trascrizione anteriore al pignoramento, ma anche l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, per analogia alla disciplina del fondo patrimoniale, a cui il vincolo di destinazione sarebbe equiparato. Pertanto, il vincolo di destinazione sarebbe inopponibile, sebbene trascritto anteriormente al pignoramento, per mancata prova dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
b) l'opponibilità del vincolo di destinazione si porrebbe contrasto con precedenti pronunce, dichiarative dell'inopponibilità, rese in altre vertenze tra le medesime parti per altri beni, anch'essi oggetto di vincolo di destinazione: secondo l'attore, stante il potenziale contrasto di pronunce, per esigenze di certezza del diritto, l'applicazione del principio espresso dalla Corte di
Cassazione deve tener conto del quadro complessivo della controversia;
deduce, in particolare, la non vincolatività del precedente giurisprudenziale e la legittimità dell'azione esecutiva iniziata in un pregresso contesto giurisprudenziale storicamente favorevole alla tesi dell'inopponibilità del vincolo di destinazione.
VII. Per quanto riguarda i presupposti di inopponibilità, l'interpretazione sostenuta dall'attore non è condivisibile perché non tiene conto del dettato letterale né della norma né della sentenza della Corte di cassazione citata.
VIII. Infatti, la norma dell'art. 2645-ter cod. civ., inserita dall'art. 39- novies del decreto- legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modifiche, nella legge 23 febbraio
2006, n. 51, dispone che gli atti «in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo
1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione». Inoltre, i beni conferiti e i loro frutti «possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo». D'altra parte, la sentenza della Corte di cassazione non identifica il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cpc con il fondo patrimoniale, parlando, a proposito, di situazioni analoghe- con riferimento alla realità- ma non identiche. Infatti, trattasi di istituti differenti, come si evince anche dalla circostanza che il fondo patrimoniale rientra tra le convenzioni matrimoniali ed infatti è disciplinato dagli art. 167 cc e ss, titolo VI (del matrimonio), capo VI del codice civile (regime patrimoniale della famiglia).
IX. Per quanto riguarda il nuovo orientamento espresso dalla Corte di cassazione, occorre rilevare che l'adesione al principio espresso nella sentenza n. 29727 del 20219
è stata ampiamente motivata sia in fase cautelare che di reclamo, nel contesto della controversia, in quella sede posta alla cognizione dei giudici, in ordine all'inopponibilità/opponibilità dell'atto di destinazione, con riferimento ai profili di unilateralità, liceità dello scopo di destinazione, non traslatività dello stesso.
X. Posto che l'attore insiste nel rigetto dell'opposizione come segue “ Tanto esposto ne consegue l'assoluta infondatezza della opposizione ex -art. 619 cpc atteso che la giurisprudenza di merito, tra cui quella sopra citata, ha da tempo chiarito che l'atto di autodestinazione unilaterale di un bene, con atto di destinazione puro, in quanto non comporta la traslazione del bene non è possibile ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.”, non può che ribadirsi, anche in questa sede, che l'assunto dell'attore è infondato, in quanto, come già visto, la Corte di Cassazione, con sentenza n.29727 del 2019 ha chiarito che l'ipotesi di cui all'art. 2645 ter cpc ricomprende anche gli atti non traslativi, con tutte le implicazioni che ne derivano. Occorre precisare che la sentenza sopra citata conclude per il rigetto del ricorso sul presupposto che avverso l'atto di destinazione, anche ove non traslativo, si possano configurare i presupposti di lesività legittimanti l'azione revocatoria. Sul solco di tale orientamento, anche la giurisprudenza di merito ha mutato il proprio iniziale indirizzo, sostenendo la prevalenza dell'esigenza di tutela del beneficiario affetto da disabilità rispetto all'interesse del ceto creditorio (cfr. Tribunale Forli', 30/05/2022 n.545; Tribunale
Vicenza, 15/06/2022, n.1047; Tribunale Prato sez. I, 24/03/2022, n.170; Tribunale
Pisa, 20/03/2020, n.316).
XI. Pertanto, posto che l'attore non ha addotto altra causa di inopponibilità, ovvero non ha esperito vittoriosamente l'azione revocatoria nè ha seguito le prescrizioni di cui all'art. 2929 bis c.p.c., deve ritenersi che il vincolo ex art. 2645 ter c.c., apposto sui beni sia a lui opponibile, in quanto trascritto in data antecedente rispetto alla trascrizione del pignoramento e attesa l'estraneità del credito rispetto alla finalità per cui è sorto il vincolo.
XII. La domanda dell'attore è dunque infondata e va rigettata.
XIII. Le spese si devono compensare in quanto vi sono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.g. n.2126/23, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA che il vincolo ex art 2645-ter C.C. è opponibile al creditore pignorante, in virtù della sua trascrizione antecedente al pignoramento e, per l'effetto, RIGETTA la domanda proposta dal;
Parte_1
COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 25.7.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè