TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6155 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5895/2024 di R.G.
tra
(c.f. , nata a [...]à di Parte_1 C.F._1
IA (VE) il 18.2.1960 e residente a [...], Via
Tredicesima Quartiere Abba n. 50 e (c.f. Parte_2
) nata a [...] il [...] e C.F._2 residente a [...]di IA in Vicolo Nuovo n. 25, con l'avv. Andrea Piccoli
attrici e
(C.F. -P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Beni
convenuta nonchè
(P. IVA Controparte_2
) con sede legale in Treviso, Via Mons. A P.IVA_2
Marchesan n 4/D, in persona del suo rappresentante legale e
Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'avv. NC ND
terza chiamata in causa
All'udienza del 18.12.2025 la causa era riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite riportate nelle note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c depositato in data 25.03.2024 le attrici chiedevano di accertare l'esclusiva responsabilità per l'allontanamento e la conseguente morte del paziente loro congiunto Persona_1 in quanto figlio della e fratello della dalla Pt_2 CP_3
Comunità Alloggio Estensiva di Via Fossalato a Portogruaro ove era ristretto, di Ulss 4 (già 10 Controparte_1 CP_1
anche in solido con Istituti e/o Enti da Controparte_1 essa delegati e/o ad essa direttamente riconducibili nella gestione della struttura, e per l'effetto, condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da e Parte_2 Parte_1
Premettevano le attrici che era soggetto Persona_1 affetto da schizofrenia paranoidea e nel 1981, a causa dello stato psicofisico causato dalla malattia, a seguito di una discussione in casa, aveva ucciso il padre, evento per il quale aveva subito una condanna penale di alcuni anni presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario di
Montelupo Fiorentino. Dopo la dimissione, nel 1990, Per_1
aveva fatto rientro a casa, ed era accudito dalla
[...] madre, Nonostante le cure somministrate sin da Parte_2 allora dal Servizio Psichiatrico dell' di San Donà di CP_1
IA, permaneva in lui la tematica del delirio di pag. 2/14 persecuzione e la struttura schizoide di personalità. Dal
2005 la collocazione di a casa divenne Persona_1 impossibile, anche a causa dell'insorgere di una forma di diabete mellito;
pertanto, dal giugno del 2005 al 2011 egli veniva ricoverato continuativamente presso il Servizio di
Diagnosi e Cura dell'Ospedale (acronimo SPDC) per scompenso psicotico e diabetico. Durante questo periodo, Persona_1 necessitava di stretta vigilanza sanitaria, sia per i controlli della glicemia sia per l'assunzione dei farmaci per le patologie cui era affetto, farmaci che, per espressa ammissione dei medici curanti, egli spontaneamente avrebbe rifiutato. A questo punto l' Controparte_1
(all'epoca Ulss 10), vista l'impossibilità di far rientrare al domicilio il paziente, attesa anche l'età anziana della madre e la delicatissima situazione sanitaria, decideva di inserire il presso una struttura residenziale Per_1 protetta, la Comunità Terapeutica Riabilitativa di
Fossalato sino al 31/12/2015. Dal 1/1/2016 poi, Per_1
veniva trasferito presso la Comunità Alloggio
[...]
Estensiva sempre a Portogruaro in Via Fossalato e sempre sotto il diretto controllo e monitoraggio del Servizio
Psichiatrico dell' 10 In data 14 CP_1 Controparte_1 luglio 2017, intorno alle ore 23.30 la dott.ssa Per_2
, coordinatrice responsabile della struttura Comunità
[...]
Alloggio Estensiva di Fossalato, si presentava presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Portogruaro per sporgere denuncia di scomparsa del paziente/ospite Per_1
, dichiarando ai militari che personale operante della
[...] struttura aveva riscontrato l'allontanamento del Per_1 dalle ore 19.30 circa di quello stesso giorno. Le ricerche, iniziate immediatamente, davano esito positivo in data 16
pag. 3/14 luglio quando, nella tarda mattinata, una squadra dei
Vigili del Fuoco di Portogruaro convocata sul posto dai
Carabinieri, effettuava ricerche nella zona immediatamente antistante la Comunità Estensiva, ovvero al di là del guard rail che delimita la carreggiata stradale, nel mezzo di una fitta vegetazione che conduce ad un canale di irrigazione assai profondo che corre parallelo alla SP 73. Qui, impigliato tra le alghe molto rigogliose, veniva rinvenuto a faccia in giù e parzialmente galleggiante il cadavere di
Dalle indagini si appurava che il punto in Persona_1 cui veniva rinvenuto il cadavere di distava Persona_1 appena 250 metri dall'ingresso della Struttura sanitaria che ne aveva denunciato la scomparsa. Sin dall'esame esterno del cadavere, il medico legale della stessa Ulss 4
(già Ulss 10) constatava il decesso per Controparte_1
“verosimile annegamento”. Nella relazione del medico legale veniva scritto che “in assenza di lesività di natura traumatica ascrivibili all'azione di terze persone, è possibile concludere per un decesso avvenuto con meccanismo asfittico in seguito ad annegamento (…)”. Nella denuncia di scomparsa, presentata da è possibile anche Persona_2 avere ulteriore conferma della particolare e delicata patologia che affliggeva infatti, si legge Persona_3 che “soffre di psicosi paranoide”; in merito poi alla pericolosità sociale si apprende che: “data la sua patologia il soggetto può essere molto pericoloso”. Altresì si ha conferma della stretta relazione affettiva con la madre che il – nonostante il terribile vissuto Per_1 precedente – “vede una volta al mese”. Le attrici riportano in ricorso la dichiarazione rilasciata sempre dalla direttrice della struttura ospitante ai Persona_2
pag. 4/14 Carabinieri di Portogruaro il giorno stesso della scomparsa: “dichiaro che dalle 19.15 odierne, la persona in oggetto indicata non risultava più presente all'interno della struttura ove lo stesso è tenuto a restare e può uscire solo se accompagnato da personale addetto (…) Come familiare di riferimento abbiamo la madre Parte_2 residente a …omissis”. Il procedimento penale avanti alla
Procura della Repubblica di Pordenone esitava in una archiviazione, non rilevandosi la sussistenza di profili di rilevanza penale nell'accaduto. Ben diversa era per le istanti la questione attinente alle pacifiche, conclamate e inescusabili negligenze custodiali della struttura sanitaria Comunità Alloggio Estensiva. Pertanto, a seguito dei fatti narrati, le prossime congiunte di Persona_1 ovvero la madre e la sorella – Parte_2 Parte_1 ritenendo pacifica la responsabilità omissiva della struttura ospitante il congiunto – azionavano la loro pretesa risarcitoria nei confronti dell'
[...]
ovviamente responsabile dell'accaduto Controparte_1 presso la struttura, sebbene all'epoca gestita dalla cooperativa “Insieme Si Può”, ma direttamente responsabile del servizio psichiatrico al quale il paziente Persona_1 era in carico da molti anni, come visto in precedenza (vedi diffida d.d. 2/5/2018 - doc. n. 3). Ritenendo quindi fondate le ragioni in fatto ed in diritto a sostegno della loro domanda, e promuovevano Parte_2 Parte_1
l'intestato giudizio.
La eccepiva Controparte_1 preliminarmente il difetto di legittimazione attiva e la prescrizione del diritto al risarcimento azionato dalla parte attrice e nel merito contestava di essere pag. 5/14 responsabile dell'accaduto stante il fatto che con il contratto di appalto del 2015, i servizi della gestione della Comunità di Alloggio Estensiva (24 ore) erano stati affidati in toto all'aggiudicataria Controparte_4
. Come indicato a pagina 26 del Capitolato
[...] di appalto (lett. H) “la responsabilità della struttura è della Ditta aggiudicatrice del servizio” ed a pagina 27 del medesimo Capitolato (lett. J) è dato leggere che - da parte dell'aggiudicataria - “viene garantita la presenza di personale per 24 ore, garantendo due Operatori Socio
Sanitari per due turni diurni, uno per turno notturno”
(DOC. 1 CIT.). Alcuna carenza od omissione di sorveglianza si poteva rimproverare a e nemmeno alcuna culpa in CP_1 eligendo, per di più neppure allegata da controparte.
Insieme (cooperativa idonea allo svolgimento CP_4 dei servizi appaltati e dotata delle relative capacità tecniche), come emerge anche dal Capitolato di appalto, godeva di autonomia organizzativa e gestionale, autonomia che non è mai stata compressa da direttive rigide ed inderogabile impartite da 4, ragion per cui alcuna CP_1 responsabilità era imputabile alla Resistente. Concludeva la convenuta chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e in subordine chiedendo accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità per i fatti di causa di Insieme
[...]
che chiamava in causa. Controparte_5
La INSIEME SI PUO' – Società Cooperativa Sociale contestava la prospettazione attorea.
La domanda attorea pare priva di pregio.
2. Infondate sono le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta.
pag. 6/14 2.1. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva, da intendersi più propriamente come attinente al difetto di titolarità attiva del rapporto, va rigettata atteso che negli atti attinenti al procedimento penale instauratosi a seguito del decesso del , atti allegati al ricorso Per_1 introduttivo, vi sono plurimi documenti formati dalla e dai Controparte_2
Carabinieri facenti riferimento alla qualità di familiare delle odierne attrici. Oltretutto risulta documentalmente anche il pagamento da parte di del contributo Parte_2 per il mantenimento del figlio nella struttura gestita dalla . CP_2
2.2. L'eccezione di prescrizione è del pari infondata.
Posto che le attrici hanno invocato la responsabilità extracontrattuale della parte convenuta, e che a seguito della chiamata in causa della Controparte_2 la loro domanda deve intendersi estesa
[...] anche a quest'ultima, vi è che con la diffida del 2/5/2018 le attrici hanno utilmente vantato la loro pretesa risarcitoria nei confronti dell' CP_1 CP_1
, interrompendo ancora la prescrizione nel 2023 a
[...] seguito della negoziazione assistita che ha preceduto la causa.
3. La pretesa risarcitoria delle attrici può essere azionata solo nei confronti della terza chiamata in causa e non anche nei confronti della parte convenuta il cui ruolo nella vicenda oggetto di causa risulta essere soltanto quello di committente del servizio nell'esecuzione del quale si è verificato l'evento letale che ha riguardato il
. Come insegna la giurisprudenza, infatti, l'autonomia Per_1
pag. 7/14 dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione e apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera. Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister" attuandone specifiche direttive (v. tra le varie, cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006 Rv. 590623; Sez.
3, Sentenza n. 24320/2008; Sez. 2, Sentenza n. 7273 del
12/05/2003, Sez. 2, Sentenza n. 1234 del 25/01/2016). Nel caso in esame, tuttavia, la parte attrice non ha dedotto, e men che meno provato, una siffatta specifica violazione da parte della convenuta di regole di cautela nascenti dall'art. 2043 cod. civ., sicchè non vi sono motivi per ritenere quest'ultima corresponsabile dei danni patiti dall'istante.
4. La domanda va rigettata nei confronti anche della terza chiamata in causa. Non vi è infatti prova che la
Cooperativa sociale non abbia assolto al suo obbligo di sorvegliare il in modo adeguato alle sue condizioni. Per_1
Deve ritenersi che il mero allontanamento del dalla Per_1
Comunità ed il suo successivo decesso non siano sufficienti pag. 8/14 per dimostrare la responsabilità omissiva della
. Il fatto che il dopo essersi allontanato CP_2 Per_1 dalla Comunità, si sia gettato in un canale va considerato alla stregua di un caso fortuito che interrompe il nesso causale tra condotta ed evento. Le indagini condotte nell'ambito del menzionato procedimento penale non hanno offerto elementi valutabili in questa sede come indicativi di una responsabilità della Comunità. L'allora coordinatrice della struttura affidataria, dott.ssa Per_2
, in occasione della denuncia di scomparsa innanzi ai
[...]
Carabinieri di Portogruaro ha rilasciato delle dichiarazioni sull'allontanamento del fornendo una Per_1 descrizione fisica dell'ospite, e riversando poi i dati all'interno di una scheda fornitale dalla P.G. L'anamnesi ed il percorso terapeutico del affetto da psicosi Per_1 paranoide, è agli atti, ed è circostanza incontestata che nel 1981, ossia 36 anni prima del 2017, costui abbia ucciso il padre. Tanto però non evidenzia aspetti delle condizioni cliniche del che avrebbero dovuto giustificare nel Per_1
2017, da parte della Comunità, quel tipo di sorveglianza ben più stretta e rigorosa di quella effettivamente prestata, che si sarebbe dovuta per ipotesi riservare a soggetti pericolosi socialmente o sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori. La Comunità Alloggio Estensiva H24 di
Fossalato ove era ospitato il ha negato di essere di Per_1 tipo restrittivo o limitativo della libertà individuali, tanto che richiedeva la sottoscrizione agli ospiti ed ai familiari di un regolamento interno, il quale seppur prevedesse l'allontanamento dalla struttura solo previa comunicazione e per attività concordate e programmate, non prevedeva una restrizione tout court della libertà di pag. 9/14 movimento. Non risulta nemmeno che il fosse persona Per_1 incapace di intendere e volere o interdetto. Al contrario risulta dagli atti che lo stesso, seppur attinto da alcune patologie, fosse autonomo e capace di autodeterminarsi e di comprendere il significato delle proprie azioni, seppur compensato farmacologicamente. Ciò è confermato pure dalla circostanza che al Baldo, all'ingresso di Insieme Si Può nella gestione della comunità, furono fatti sottoscrivere la scheda di registrazione/cartella personale ed il consenso informato (v. in atti doc. n. 2 della terza chiamata). Non risulta dagli atti del giudizio che il Per_1 nel 2017 fosse pericoloso socialmente, né l'aver la dott.ssa dichiarato nella scheda di identificazione Per_2 della persona scomparsa “ Data la sua patologia il soggetto può essere pericoloso” - “Il soggetto potrebbe essere pericoloso data la patologie e la mancanza di copertura dei farmaci”, fa sol per questo del di fatto una persona Per_1 socialmente pericolosa o incapace di intendere, tale da necessitare una limitazione delle sue libertà individuali ed una vigilanza costante nell'intero arco della giornata all'interno della Comunità. L'unica misura di sicurezza applicata al Baldo per causa dell'omicidio del padre fu revocata in via anticipata nel 1990, al momento delle dimissioni dall'OPG di Castiglione delle Stiviere, epoca in cui il rientrò a casa e proseguì nei vari percorsi Per_1 riabilitativi e terapeutici. Pertanto, quand'anche fosse stato noto all'Ulss 4 e pure alla Comunità, e di conseguenza all'odierna terza chiamata, il passato familiare e psicopatologico del ciò non significa Per_1 che il soggetto non potesse assolutamente essere lasciato solo o incustodito, in quanto totalmente incapace di badare pag. 10/14 a sé stesso. Nel 2016/2017 le condizioni di salute del
, per come emerge dai certificati medici del Progetto Per_1
Terapeutico stilato dall'allora Ulss 10, oggi Ulss 4 (doc.
3 produzione della terza chiamata) erano ben diverse:
“Paziente attualmente in condizioni di discreto compenso psicopatologico grazie alla corretta e regolare assunzione della terapia. Il sig. è del tutto autonomo nei Per_1 bisogni dell'individuo, collabora in reparto, svolgendo qualche piccola attività ( preparazione delle tavole per pranzo e cena). Richiede invece vigilanza sanitaria per i controlli della glicemia e per l'assunzione dei farmaci, che se potesse, rifiuterebbe. Infatti la patologia del pensiero residua è fondata sulla negazione di patologia anche organica.” Ed ancora: “ Con gli altri degenti ha rapporti scarsi ma ha dimostrato buon controllo degli impulsi anche in situazione di tensione e quando provocato ha buone capacità di adattamento alle regole comuni”
“Soggettivamente bene. Ha perso circa 4Kg di peso.
Riferisce di aver avuto calo dell'appetito per un po' di tempo. Ora si alimenta normalmente”. Di pari tenore la relazione dell'Unità Socio Sanitaria n. 10 Servizio
Psichiatrico dell'11.04.2011, quindi 6 anni prima dei fatti di cui è causa, ove si certifica che “Il sig. è del Per_1 tutto autonomo nei bisogni di base dell'individuo, collabora in reparto svolgendo qualche piccola attività.
Richiede invece vigilanza sanitaria per i controlli della glicemia e per l'assunzione dei farmaci, che se potesse rifiuterebbe”, situazione sostanzialmente sovrapponibile a quella descritta nella precedente relazione della Ulss del
7/6/2006 (doc. 4 produzione terza chiamata). Ne emerge un con patologie psichiatriche, ma compensato, Per_1
pag. 11/14 collaborante ed autonomo, e necessitante di sorveglianza solo ed esclusivamente per l'assunzione dei farmaci, anche e soprattutto per causa del diabete mellito di cui era affetto, non per una pericolosità che, eventualmente, risaliva a 36 anni prima. Non risulta che nel corso della permanenza presso la Comunità il avesse manifestato Per_1 comportamenti tali da far temere un suo allontanamento od una sua fuga, né vi erano stati tentativi in tal senso. La stessa dott.ssa nel compilare presso i Carabinieri di Per_2
Portogruaro la scheda della scomparsa (vedasi fascicolo indagini Procura di Pordenone prodotto da parte attrice) riferisce testualmente: Comportamenti inusuali: NO, Segnali che presagivano l'allontanamento: NO. Nel corso delle giornate precedenti l'allontanamento il era apparso Per_1 poi tranquillo, sereno e partecipe alla vita della comunità, avendo riposato tutte le notti precedenti senza dar adito a timori di qualche gesto inusuale, come si può evincere dal Diario giornaliero infermieristico (doc.5 produzione terza chiamata) redatto dagli operatori socio sanitari presenti quel giorno in struttura. Non risulta che il , nel suo percorso riabilitativo, abbia evidenziato Per_1 comportamenti o propositi autolesionistici, o manifestato intenti suicidari. Sempre la dott.ssa ha riferito Per_2 riferirà nella scheda di scomparsa: Propositi di suicidio o motivi per ritenerlo possibile: NO. La circostanza è pure documentata dalla stessa scheda S.Va.Ma. nella quale non sono state barrate le caselle P72 “schizofrenia di tutti i tipi” né la P77 “tentativo di suicidio”. (vedasi doc. 1 atto di citazione, pag 38 e ss). Sicchè non risulta che fossero necessarie precauzioni o vigilanza ulteriori rispetto a quelle adottate dalla Comunità. Il medico legale pag. 12/14 nominato dalla Procura ha riferito che “ non sono emersi elementi e/o lesività riconducibili ad azione di terzi potendo così ipotizzare una natura suicidaria di tale evento” (vedasi doc. 1 atto di citazione pagg 94). Trattasi pertanto all'evidenza di un caso fortuito o comunque di un fatto del Baldo determinatosi in piena autonomia, del tutto imprevedibile e inevitabile dalla Comunità, e come tale idoneo ad elidere qualsivoglia il causale tra l'asserita condotta omissiva ed il successivo decesso. Laddove per ipotesi si volesse invece considerare il un Persona_1 soggetto incapace di intendere e volere, sul punto si è espressa di recente la Suprema Corte ( Sez. III icv. Sent.
n. 15012 de 29.5.2023) con riferimento al suicidio di un ospite, in questo caso addirittura all'interno della struttura riabilitativa ove stava seguendo un percorso di recupero. Struttura che è stata sollevata da qualsivoglia responsabilità essendosi trattato di un fatto del tutto imprevedibile quanto inevitabile: “Tornando infine, sull'evocato caso fortuito, è evidente che la condotta della vittima, ricostruita come del tutto imprevedibile e repentina, integri equivalente causa assorbente di elisione del nesso eziologico astrattamente correlabile alla condotta del responsabile ex art. 2047 c.c. ( Cass.
19.6.1997 n. 5485, arg. Ex Cass. Sez. Un. 30.6.2022 n.
20943)”.
5. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, tenendo conto dell'esiguità della fase istruttoria e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pag. 13/14 Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e di Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1)rigetta ogni domanda;
2)condanna le attrici a rifondere alla convenuta e alla terza chiamata le spese di lite liquidate, per ciascuna di tali parti, in complessivi € 7.052,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge, oltre rimborso spese vive.
22.12.2025 Il Giudice Elio Di Molfetta
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5895/2024 di R.G.
tra
(c.f. , nata a [...]à di Parte_1 C.F._1
IA (VE) il 18.2.1960 e residente a [...], Via
Tredicesima Quartiere Abba n. 50 e (c.f. Parte_2
) nata a [...] il [...] e C.F._2 residente a [...]di IA in Vicolo Nuovo n. 25, con l'avv. Andrea Piccoli
attrici e
(C.F. -P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Beni
convenuta nonchè
(P. IVA Controparte_2
) con sede legale in Treviso, Via Mons. A P.IVA_2
Marchesan n 4/D, in persona del suo rappresentante legale e
Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'avv. NC ND
terza chiamata in causa
All'udienza del 18.12.2025 la causa era riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite riportate nelle note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c depositato in data 25.03.2024 le attrici chiedevano di accertare l'esclusiva responsabilità per l'allontanamento e la conseguente morte del paziente loro congiunto Persona_1 in quanto figlio della e fratello della dalla Pt_2 CP_3
Comunità Alloggio Estensiva di Via Fossalato a Portogruaro ove era ristretto, di Ulss 4 (già 10 Controparte_1 CP_1
anche in solido con Istituti e/o Enti da Controparte_1 essa delegati e/o ad essa direttamente riconducibili nella gestione della struttura, e per l'effetto, condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da e Parte_2 Parte_1
Premettevano le attrici che era soggetto Persona_1 affetto da schizofrenia paranoidea e nel 1981, a causa dello stato psicofisico causato dalla malattia, a seguito di una discussione in casa, aveva ucciso il padre, evento per il quale aveva subito una condanna penale di alcuni anni presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario di
Montelupo Fiorentino. Dopo la dimissione, nel 1990, Per_1
aveva fatto rientro a casa, ed era accudito dalla
[...] madre, Nonostante le cure somministrate sin da Parte_2 allora dal Servizio Psichiatrico dell' di San Donà di CP_1
IA, permaneva in lui la tematica del delirio di pag. 2/14 persecuzione e la struttura schizoide di personalità. Dal
2005 la collocazione di a casa divenne Persona_1 impossibile, anche a causa dell'insorgere di una forma di diabete mellito;
pertanto, dal giugno del 2005 al 2011 egli veniva ricoverato continuativamente presso il Servizio di
Diagnosi e Cura dell'Ospedale (acronimo SPDC) per scompenso psicotico e diabetico. Durante questo periodo, Persona_1 necessitava di stretta vigilanza sanitaria, sia per i controlli della glicemia sia per l'assunzione dei farmaci per le patologie cui era affetto, farmaci che, per espressa ammissione dei medici curanti, egli spontaneamente avrebbe rifiutato. A questo punto l' Controparte_1
(all'epoca Ulss 10), vista l'impossibilità di far rientrare al domicilio il paziente, attesa anche l'età anziana della madre e la delicatissima situazione sanitaria, decideva di inserire il presso una struttura residenziale Per_1 protetta, la Comunità Terapeutica Riabilitativa di
Fossalato sino al 31/12/2015. Dal 1/1/2016 poi, Per_1
veniva trasferito presso la Comunità Alloggio
[...]
Estensiva sempre a Portogruaro in Via Fossalato e sempre sotto il diretto controllo e monitoraggio del Servizio
Psichiatrico dell' 10 In data 14 CP_1 Controparte_1 luglio 2017, intorno alle ore 23.30 la dott.ssa Per_2
, coordinatrice responsabile della struttura Comunità
[...]
Alloggio Estensiva di Fossalato, si presentava presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Portogruaro per sporgere denuncia di scomparsa del paziente/ospite Per_1
, dichiarando ai militari che personale operante della
[...] struttura aveva riscontrato l'allontanamento del Per_1 dalle ore 19.30 circa di quello stesso giorno. Le ricerche, iniziate immediatamente, davano esito positivo in data 16
pag. 3/14 luglio quando, nella tarda mattinata, una squadra dei
Vigili del Fuoco di Portogruaro convocata sul posto dai
Carabinieri, effettuava ricerche nella zona immediatamente antistante la Comunità Estensiva, ovvero al di là del guard rail che delimita la carreggiata stradale, nel mezzo di una fitta vegetazione che conduce ad un canale di irrigazione assai profondo che corre parallelo alla SP 73. Qui, impigliato tra le alghe molto rigogliose, veniva rinvenuto a faccia in giù e parzialmente galleggiante il cadavere di
Dalle indagini si appurava che il punto in Persona_1 cui veniva rinvenuto il cadavere di distava Persona_1 appena 250 metri dall'ingresso della Struttura sanitaria che ne aveva denunciato la scomparsa. Sin dall'esame esterno del cadavere, il medico legale della stessa Ulss 4
(già Ulss 10) constatava il decesso per Controparte_1
“verosimile annegamento”. Nella relazione del medico legale veniva scritto che “in assenza di lesività di natura traumatica ascrivibili all'azione di terze persone, è possibile concludere per un decesso avvenuto con meccanismo asfittico in seguito ad annegamento (…)”. Nella denuncia di scomparsa, presentata da è possibile anche Persona_2 avere ulteriore conferma della particolare e delicata patologia che affliggeva infatti, si legge Persona_3 che “soffre di psicosi paranoide”; in merito poi alla pericolosità sociale si apprende che: “data la sua patologia il soggetto può essere molto pericoloso”. Altresì si ha conferma della stretta relazione affettiva con la madre che il – nonostante il terribile vissuto Per_1 precedente – “vede una volta al mese”. Le attrici riportano in ricorso la dichiarazione rilasciata sempre dalla direttrice della struttura ospitante ai Persona_2
pag. 4/14 Carabinieri di Portogruaro il giorno stesso della scomparsa: “dichiaro che dalle 19.15 odierne, la persona in oggetto indicata non risultava più presente all'interno della struttura ove lo stesso è tenuto a restare e può uscire solo se accompagnato da personale addetto (…) Come familiare di riferimento abbiamo la madre Parte_2 residente a …omissis”. Il procedimento penale avanti alla
Procura della Repubblica di Pordenone esitava in una archiviazione, non rilevandosi la sussistenza di profili di rilevanza penale nell'accaduto. Ben diversa era per le istanti la questione attinente alle pacifiche, conclamate e inescusabili negligenze custodiali della struttura sanitaria Comunità Alloggio Estensiva. Pertanto, a seguito dei fatti narrati, le prossime congiunte di Persona_1 ovvero la madre e la sorella – Parte_2 Parte_1 ritenendo pacifica la responsabilità omissiva della struttura ospitante il congiunto – azionavano la loro pretesa risarcitoria nei confronti dell'
[...]
ovviamente responsabile dell'accaduto Controparte_1 presso la struttura, sebbene all'epoca gestita dalla cooperativa “Insieme Si Può”, ma direttamente responsabile del servizio psichiatrico al quale il paziente Persona_1 era in carico da molti anni, come visto in precedenza (vedi diffida d.d. 2/5/2018 - doc. n. 3). Ritenendo quindi fondate le ragioni in fatto ed in diritto a sostegno della loro domanda, e promuovevano Parte_2 Parte_1
l'intestato giudizio.
La eccepiva Controparte_1 preliminarmente il difetto di legittimazione attiva e la prescrizione del diritto al risarcimento azionato dalla parte attrice e nel merito contestava di essere pag. 5/14 responsabile dell'accaduto stante il fatto che con il contratto di appalto del 2015, i servizi della gestione della Comunità di Alloggio Estensiva (24 ore) erano stati affidati in toto all'aggiudicataria Controparte_4
. Come indicato a pagina 26 del Capitolato
[...] di appalto (lett. H) “la responsabilità della struttura è della Ditta aggiudicatrice del servizio” ed a pagina 27 del medesimo Capitolato (lett. J) è dato leggere che - da parte dell'aggiudicataria - “viene garantita la presenza di personale per 24 ore, garantendo due Operatori Socio
Sanitari per due turni diurni, uno per turno notturno”
(DOC. 1 CIT.). Alcuna carenza od omissione di sorveglianza si poteva rimproverare a e nemmeno alcuna culpa in CP_1 eligendo, per di più neppure allegata da controparte.
Insieme (cooperativa idonea allo svolgimento CP_4 dei servizi appaltati e dotata delle relative capacità tecniche), come emerge anche dal Capitolato di appalto, godeva di autonomia organizzativa e gestionale, autonomia che non è mai stata compressa da direttive rigide ed inderogabile impartite da 4, ragion per cui alcuna CP_1 responsabilità era imputabile alla Resistente. Concludeva la convenuta chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e in subordine chiedendo accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità per i fatti di causa di Insieme
[...]
che chiamava in causa. Controparte_5
La INSIEME SI PUO' – Società Cooperativa Sociale contestava la prospettazione attorea.
La domanda attorea pare priva di pregio.
2. Infondate sono le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta.
pag. 6/14 2.1. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva, da intendersi più propriamente come attinente al difetto di titolarità attiva del rapporto, va rigettata atteso che negli atti attinenti al procedimento penale instauratosi a seguito del decesso del , atti allegati al ricorso Per_1 introduttivo, vi sono plurimi documenti formati dalla e dai Controparte_2
Carabinieri facenti riferimento alla qualità di familiare delle odierne attrici. Oltretutto risulta documentalmente anche il pagamento da parte di del contributo Parte_2 per il mantenimento del figlio nella struttura gestita dalla . CP_2
2.2. L'eccezione di prescrizione è del pari infondata.
Posto che le attrici hanno invocato la responsabilità extracontrattuale della parte convenuta, e che a seguito della chiamata in causa della Controparte_2 la loro domanda deve intendersi estesa
[...] anche a quest'ultima, vi è che con la diffida del 2/5/2018 le attrici hanno utilmente vantato la loro pretesa risarcitoria nei confronti dell' CP_1 CP_1
, interrompendo ancora la prescrizione nel 2023 a
[...] seguito della negoziazione assistita che ha preceduto la causa.
3. La pretesa risarcitoria delle attrici può essere azionata solo nei confronti della terza chiamata in causa e non anche nei confronti della parte convenuta il cui ruolo nella vicenda oggetto di causa risulta essere soltanto quello di committente del servizio nell'esecuzione del quale si è verificato l'evento letale che ha riguardato il
. Come insegna la giurisprudenza, infatti, l'autonomia Per_1
pag. 7/14 dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione e apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera. Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister" attuandone specifiche direttive (v. tra le varie, cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006 Rv. 590623; Sez.
3, Sentenza n. 24320/2008; Sez. 2, Sentenza n. 7273 del
12/05/2003, Sez. 2, Sentenza n. 1234 del 25/01/2016). Nel caso in esame, tuttavia, la parte attrice non ha dedotto, e men che meno provato, una siffatta specifica violazione da parte della convenuta di regole di cautela nascenti dall'art. 2043 cod. civ., sicchè non vi sono motivi per ritenere quest'ultima corresponsabile dei danni patiti dall'istante.
4. La domanda va rigettata nei confronti anche della terza chiamata in causa. Non vi è infatti prova che la
Cooperativa sociale non abbia assolto al suo obbligo di sorvegliare il in modo adeguato alle sue condizioni. Per_1
Deve ritenersi che il mero allontanamento del dalla Per_1
Comunità ed il suo successivo decesso non siano sufficienti pag. 8/14 per dimostrare la responsabilità omissiva della
. Il fatto che il dopo essersi allontanato CP_2 Per_1 dalla Comunità, si sia gettato in un canale va considerato alla stregua di un caso fortuito che interrompe il nesso causale tra condotta ed evento. Le indagini condotte nell'ambito del menzionato procedimento penale non hanno offerto elementi valutabili in questa sede come indicativi di una responsabilità della Comunità. L'allora coordinatrice della struttura affidataria, dott.ssa Per_2
, in occasione della denuncia di scomparsa innanzi ai
[...]
Carabinieri di Portogruaro ha rilasciato delle dichiarazioni sull'allontanamento del fornendo una Per_1 descrizione fisica dell'ospite, e riversando poi i dati all'interno di una scheda fornitale dalla P.G. L'anamnesi ed il percorso terapeutico del affetto da psicosi Per_1 paranoide, è agli atti, ed è circostanza incontestata che nel 1981, ossia 36 anni prima del 2017, costui abbia ucciso il padre. Tanto però non evidenzia aspetti delle condizioni cliniche del che avrebbero dovuto giustificare nel Per_1
2017, da parte della Comunità, quel tipo di sorveglianza ben più stretta e rigorosa di quella effettivamente prestata, che si sarebbe dovuta per ipotesi riservare a soggetti pericolosi socialmente o sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori. La Comunità Alloggio Estensiva H24 di
Fossalato ove era ospitato il ha negato di essere di Per_1 tipo restrittivo o limitativo della libertà individuali, tanto che richiedeva la sottoscrizione agli ospiti ed ai familiari di un regolamento interno, il quale seppur prevedesse l'allontanamento dalla struttura solo previa comunicazione e per attività concordate e programmate, non prevedeva una restrizione tout court della libertà di pag. 9/14 movimento. Non risulta nemmeno che il fosse persona Per_1 incapace di intendere e volere o interdetto. Al contrario risulta dagli atti che lo stesso, seppur attinto da alcune patologie, fosse autonomo e capace di autodeterminarsi e di comprendere il significato delle proprie azioni, seppur compensato farmacologicamente. Ciò è confermato pure dalla circostanza che al Baldo, all'ingresso di Insieme Si Può nella gestione della comunità, furono fatti sottoscrivere la scheda di registrazione/cartella personale ed il consenso informato (v. in atti doc. n. 2 della terza chiamata). Non risulta dagli atti del giudizio che il Per_1 nel 2017 fosse pericoloso socialmente, né l'aver la dott.ssa dichiarato nella scheda di identificazione Per_2 della persona scomparsa “ Data la sua patologia il soggetto può essere pericoloso” - “Il soggetto potrebbe essere pericoloso data la patologie e la mancanza di copertura dei farmaci”, fa sol per questo del di fatto una persona Per_1 socialmente pericolosa o incapace di intendere, tale da necessitare una limitazione delle sue libertà individuali ed una vigilanza costante nell'intero arco della giornata all'interno della Comunità. L'unica misura di sicurezza applicata al Baldo per causa dell'omicidio del padre fu revocata in via anticipata nel 1990, al momento delle dimissioni dall'OPG di Castiglione delle Stiviere, epoca in cui il rientrò a casa e proseguì nei vari percorsi Per_1 riabilitativi e terapeutici. Pertanto, quand'anche fosse stato noto all'Ulss 4 e pure alla Comunità, e di conseguenza all'odierna terza chiamata, il passato familiare e psicopatologico del ciò non significa Per_1 che il soggetto non potesse assolutamente essere lasciato solo o incustodito, in quanto totalmente incapace di badare pag. 10/14 a sé stesso. Nel 2016/2017 le condizioni di salute del
, per come emerge dai certificati medici del Progetto Per_1
Terapeutico stilato dall'allora Ulss 10, oggi Ulss 4 (doc.
3 produzione della terza chiamata) erano ben diverse:
“Paziente attualmente in condizioni di discreto compenso psicopatologico grazie alla corretta e regolare assunzione della terapia. Il sig. è del tutto autonomo nei Per_1 bisogni dell'individuo, collabora in reparto, svolgendo qualche piccola attività ( preparazione delle tavole per pranzo e cena). Richiede invece vigilanza sanitaria per i controlli della glicemia e per l'assunzione dei farmaci, che se potesse, rifiuterebbe. Infatti la patologia del pensiero residua è fondata sulla negazione di patologia anche organica.” Ed ancora: “ Con gli altri degenti ha rapporti scarsi ma ha dimostrato buon controllo degli impulsi anche in situazione di tensione e quando provocato ha buone capacità di adattamento alle regole comuni”
“Soggettivamente bene. Ha perso circa 4Kg di peso.
Riferisce di aver avuto calo dell'appetito per un po' di tempo. Ora si alimenta normalmente”. Di pari tenore la relazione dell'Unità Socio Sanitaria n. 10 Servizio
Psichiatrico dell'11.04.2011, quindi 6 anni prima dei fatti di cui è causa, ove si certifica che “Il sig. è del Per_1 tutto autonomo nei bisogni di base dell'individuo, collabora in reparto svolgendo qualche piccola attività.
Richiede invece vigilanza sanitaria per i controlli della glicemia e per l'assunzione dei farmaci, che se potesse rifiuterebbe”, situazione sostanzialmente sovrapponibile a quella descritta nella precedente relazione della Ulss del
7/6/2006 (doc. 4 produzione terza chiamata). Ne emerge un con patologie psichiatriche, ma compensato, Per_1
pag. 11/14 collaborante ed autonomo, e necessitante di sorveglianza solo ed esclusivamente per l'assunzione dei farmaci, anche e soprattutto per causa del diabete mellito di cui era affetto, non per una pericolosità che, eventualmente, risaliva a 36 anni prima. Non risulta che nel corso della permanenza presso la Comunità il avesse manifestato Per_1 comportamenti tali da far temere un suo allontanamento od una sua fuga, né vi erano stati tentativi in tal senso. La stessa dott.ssa nel compilare presso i Carabinieri di Per_2
Portogruaro la scheda della scomparsa (vedasi fascicolo indagini Procura di Pordenone prodotto da parte attrice) riferisce testualmente: Comportamenti inusuali: NO, Segnali che presagivano l'allontanamento: NO. Nel corso delle giornate precedenti l'allontanamento il era apparso Per_1 poi tranquillo, sereno e partecipe alla vita della comunità, avendo riposato tutte le notti precedenti senza dar adito a timori di qualche gesto inusuale, come si può evincere dal Diario giornaliero infermieristico (doc.5 produzione terza chiamata) redatto dagli operatori socio sanitari presenti quel giorno in struttura. Non risulta che il , nel suo percorso riabilitativo, abbia evidenziato Per_1 comportamenti o propositi autolesionistici, o manifestato intenti suicidari. Sempre la dott.ssa ha riferito Per_2 riferirà nella scheda di scomparsa: Propositi di suicidio o motivi per ritenerlo possibile: NO. La circostanza è pure documentata dalla stessa scheda S.Va.Ma. nella quale non sono state barrate le caselle P72 “schizofrenia di tutti i tipi” né la P77 “tentativo di suicidio”. (vedasi doc. 1 atto di citazione, pag 38 e ss). Sicchè non risulta che fossero necessarie precauzioni o vigilanza ulteriori rispetto a quelle adottate dalla Comunità. Il medico legale pag. 12/14 nominato dalla Procura ha riferito che “ non sono emersi elementi e/o lesività riconducibili ad azione di terzi potendo così ipotizzare una natura suicidaria di tale evento” (vedasi doc. 1 atto di citazione pagg 94). Trattasi pertanto all'evidenza di un caso fortuito o comunque di un fatto del Baldo determinatosi in piena autonomia, del tutto imprevedibile e inevitabile dalla Comunità, e come tale idoneo ad elidere qualsivoglia il causale tra l'asserita condotta omissiva ed il successivo decesso. Laddove per ipotesi si volesse invece considerare il un Persona_1 soggetto incapace di intendere e volere, sul punto si è espressa di recente la Suprema Corte ( Sez. III icv. Sent.
n. 15012 de 29.5.2023) con riferimento al suicidio di un ospite, in questo caso addirittura all'interno della struttura riabilitativa ove stava seguendo un percorso di recupero. Struttura che è stata sollevata da qualsivoglia responsabilità essendosi trattato di un fatto del tutto imprevedibile quanto inevitabile: “Tornando infine, sull'evocato caso fortuito, è evidente che la condotta della vittima, ricostruita come del tutto imprevedibile e repentina, integri equivalente causa assorbente di elisione del nesso eziologico astrattamente correlabile alla condotta del responsabile ex art. 2047 c.c. ( Cass.
19.6.1997 n. 5485, arg. Ex Cass. Sez. Un. 30.6.2022 n.
20943)”.
5. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, tenendo conto dell'esiguità della fase istruttoria e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pag. 13/14 Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e di Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1)rigetta ogni domanda;
2)condanna le attrici a rifondere alla convenuta e alla terza chiamata le spese di lite liquidate, per ciascuna di tali parti, in complessivi € 7.052,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge, oltre rimborso spese vive.
22.12.2025 Il Giudice Elio Di Molfetta
pag. 14/14