Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01070/2025REG.PROV.COLL.
N. 00864/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2025, proposto dai signori IA GE, MA GE, SA GE, IN GE e NG GE, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Crosta e Ciro Gianfranco Messeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, non costituito in giudizio;
nei confronti
OV DA, SA IA DA, NC GE, IA SA GE e NC GE, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria di nullità e per l’annullamento del diniego della domanda di condono, acquisita al protocollo comunale al n. 5904 in data 30 settembre 1986 e presentata dalla sig.ra SA OB, dante causa degli odierni ricorrenti, in relazione al fabbricato sito in Carini, Lungomare Cristoforo Colombo al n. 839 censito in catasto al Fg.6, p.lle 875, sub. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, adottato dal Comune di Carini ripartizione X, Abusivismo, Repressione, Fascia Costiera e Patrimonio con nota prot. 25586 del 12 maggio 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 la Consigliera OL La AN e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente procedimento è stato instaurato con ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza in favore del C.G.A.R.S. dichiarata dal T.a.r. Sicilia con la sentenza n. 1427/2025 del 26 giugno 2025.
I ricorrenti ritengono che il provvedimento di diniego gravato costituisca una riedizione di un pregresso atto amministrativo comunale di diniego di condono del 2017, sostanzialmente identico nei contenuti e nelle forme oltre che affetto dai medesimi vizi, già dichiarato nullo con D.P.Reg.125/2020 a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Regione.
2. L’immobile di cui trattasi, a tre elevazioni fuori terra, è stato realizzato dalla signora SA OB nel corso dell’anno 1964 e successivamente nel corso dell’anno 1972 è stato ampliato il secondo piano. Pertanto, gli stessi ricorrenti con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, hanno impugnato il provvedimento di diniego del condono prot. 12452 del 28 febbraio 2017 e la successiva ordinanza di demolizione n. 99 dell’8 maggio 2017, ritenendo che, poiché l'immobile di cui trattasi era stato realizzato e completato prima del 1967 in un’area fuori dal centro abitato e a tutt’oggi sprovvista di strumento urbanistico per l’edificazione dello stesso, non occorresse alcun titolo edilizio e che soltanto per le opere di ampliamento del secondo piano (realizzato nel 1972) avrebbero potuto essere adottati gli atti sanzionatori, sempre che le stesse non fossero ritenute condonabili.
Inoltre, nel medesimo ricorso straordinario i ricorrenti lamentavano la mancata comunicazione alla loro dante causa, signora OB, dell'avvio del procedimento di diniego della sanatoria dell'immobile in questione, cosa che ha precluso la presentazione di memorie scritte a tutela delle proprie ragioni.
In particolare i ricorrenti si dolevano del fatto che nell’atto impugnato il Comune non avesse operato alcuna distinzione tra le opere realizzate in epoca anteriore alla c.d. “legge ponte” n. 765 del 1967 e quelle di ampliamento del secondo piano, realizzate nel 1972, avendo l’Ente ritenuto erroneamente che il rilascio del permesso in sanatoria dovesse riguardare l’intero immobile anche se costruito antecedentemente al 1967.
Il decreto presidenziale n. 125 del 5 maggio 2020, conformemente al parere reso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana in data 10 dicembre 2019 nell’affare n. 51/2019, ha accolto il ricorso ritenendo fondato il terzo motivo di censura in ordine alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. Il CGA nel parere ha reputato, a fronte degli elementi dedotti dai ricorrenti, che se il loro dante causa avesse potuto partecipare al procedimento secondo il disposto dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990, il provvedimento finale dell’amministrazione sarebbe stato (o avrebbe potuto essere) diverso.
Nonostante il disposto annullamento del precedente diniego l’Amministrazione comunale, in data 23 maggio 2022 ha notificato agli odierni ricorrenti il provvedimento del 12 maggio 2022 contenente il secondo diniego di condono sempre con riferimento all’istanza di condono presentata dal dante causa SA OB.
Detta nota è stata impugnata dai ricorrenti avanti al T.a.r. Sicilia per nullità per violazione del giudicato e per vizi commessi nella riedizione del potere.
Il T.a.r. con la sentenza n. 1427/2025 ha dichiarato la propria incompetenza, spettando la medesima al CGARS dinnanzi al quale parte ricorrente avrebbe potuto, in tesi del primo giudice, riassumere il giudizio, in analogia a quanto previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a., entro il termine all’uopo assegnato.
I ricorrenti hanno pertanto riassunto il giudizio in questa sede.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) violazione del “giudicato” ex art. 21 septies L. n. 241/190, ovvero del decreto presidenziale n. 125 del 5 maggio 2020, con cui il Presidente della Regione Sicilia ha accolto il ricorso straordinario proposto dai medesimi ricorrenti, mirando a ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato.
II) « Violazione e falsa applicazione dell'artt. 31, 32 e 33 della L.47/1985 sul condono edilizio, e della corrispondente norma regionale della L.R. 37/85, in particolare dell'art.23; e ciò in relazione all'art.31 della L.1150/42 (ratione temporis applicabile - inesistenza dell'obbligo di licenza edilizia), all'art.15 della L.R.71/76 (fascia di arretramento dei 150 mt dalla battigia), all'art.1 della L.431/1985 (vincolo paesaggistico in fascia costiera), alla L.729/1961 (fascia di rispetto autostradale); Regolarità del fabbricato in quanto edificato nel 1964 e insussistenza del regime vincolistico (autostradale, paesaggistico e/o inedificabilità in fascia costiera) al momento della sua edificazione; violazione e falsa applicazione dell'art.23 della L.R. 37/85; Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria”: il Comune di Carini non avrebbe dato corso ad un’adeguata istruttoria, con conseguente eccesso di potere, avendo obliterato di considerare che la costruzione dell’immobile risalirebbe al 1964 (come emergente anche dalla scheda istruttoria redatta dallo stesse Ente nel 2014) e che il modesto ampliamento del secondo piano sarebbe stato realizzato nel 1972 – come attesterebbe la richiesta di nulla osta rivolta nel 1964 alla Capitaneria, che l’ha rilasciato nel 1969 ».
II) « Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e 10-bis della L.241/90 difetto di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio; Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria »
4. Il Comune di Carini non si è costituito e alla camera di consiglio del 9 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Il T.a.r., con la sentenza n. 1427/2025, preso atto che « il I° motivo di ricorso censura la violazione, da parte del provvedimento impugnato, del “giudicato”, ovverosia del decreto 125 del 5.5.2020, con cui il Presidente della Regione Sicilia ha accolto il ricorso straordinario proposto dai medesimi ricorrenti, mirando ad ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato: trattasi, a ben vedere, di azione che rientra nella previsione di cui l’art. 114, comma 1, c.p.a., e che mira ad ottenere la statuizione prevista dal successivo comma 4, lettera b) dello stesso articolo », che « L’ottemperabilità di una suddetta pronuncia, da ultimo, è stata riaffermata dall’A.P. 11 del 7.5.2024, alle cui argomentazioni si fa richiamo, a confutazione di quanto affermato in atti dal Comune resistente » e considerato che « quando venga in rilievo l’ipotesi di cui all’art. 112, comma 2, lettera b) c.p.a. (ovverosia vengano in rilievo, per quanto d’interesse, “altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo”, categoria cui viene ascritto il decreto decisorio con cui è definito il ricorso al Presidente della Regione Sicilia – cfr. A.P. n. 9/2013), il ricorso va proposto, giusta il disposto dell’art. 113, comma 1, c.p.a.,“al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta ”» ha declinato la propria competenza dichiarando che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dinnanzi al C.G.A.R.S.
Il T.a.r., con la sentenza appellata, nel dichiarare la propria incompetenza sul primo motivo afferente l’accertamento della nullità del provvedimento impugnato per violazione o elusione del giudicato formatosi sul Decreto Presidenziale n. 125 del 5.5.2020, ha ritenuto di non poter compiere l’esame delle ulteriori censure di illegittimità dedotte dal ricorrente quanto ai motivi II e III, formulati in via gradata ed esulanti dal giudizio di ottemperanza, valutando la detta censura di cui al primo motivo logicamente prioritaria rispetto a quelle di legittimità, potendo il suo accoglimento avere carattere assorbente e privare di interesse i ricorrenti rispetto all’esame di quelle formulate in via gradata.
Il T.a.r. infine, nel dichiarare la propria incompetenza in favore del CGARS, ha anche specificato che parte ricorrente avrebbe potuto riassumere il giudizio, in analogia a quanto previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a. avanti a quest’ultimo giudice.
6. Il Consiglio di Giustizia amministrativa – in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa e trattato in camera di consiglio il 8 novembre 2025 – con la sentenza 30 dicembre 2025, n. 1062, ha ritenuto che il ricorso in riassunzione proposto avanti al CGA da parte ricorrente sia inammissibile: senza, peraltro, che ciò implichi alcuna significativa limitazione di tutela per le parti, tenuto conto della persistente possibilità di riproporre l’azione di ottemperanza (con il solo limite, eventuale, del termine decennale di prescrizione dell’ actio iudicati ex art. 2953 c.c.).
Il CGA ha ritenuto che in tal modo, anzi, si completi e rafforzi la tutela di parte ricorrente, e ciò perché l’imposizione della riassunzione dell’intero giudizio di ottemperanza davanti al giudice d’appello potrebbe comportare una perdita di tutela: infatti, in casi in cui il giudizio di ottemperanza è stato proposto erroneamente davanti a un giudice incompetente unitamente ad altre domande diverse dall’ottemperanza, ma ad essa connesse, se dovesse essere riassunto l’intero giudizio davanti al giudice d’appello mancherebbe un rimedio processuale sicuro per riportare le domande accessorie davanti al giudice di primo grado, competente a conoscerle, con il conseguente rischio che tali domande rimangano prive di decisione, pur essendo dipendenti dall’esito dell’ottemperanza.
Pertanto, per evitare siffatta conseguenza, le domande diverse dall’ottemperanza devono rimanere davanti al giudice di primo grado, che deve limitarsi a dichiarare soltanto l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza per incompetenza, distinguendola dalle altre domande che deve invece trattenere.
Nel caso in cui quest’ultime domande siano condizionate dall’esito dell’ottemperanza, il T.a.r. può ben utilizzare i normali strumenti di coordinamento processuale (rinvio, sospensione, ecc.) fino alla definizione del giudizio di ottemperanza da parte del giudice competente.
« Tutto quanto sopra è corollario, altresì, dell’inammissibilità di ogni giudizio che sia volto a regolare la competenza tra il giudice di prime cure e quello di seconde cure: inammissibilità che – secondo i superiori principi della terzietà del giudice – il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha affermato (nell’ambito della stessa vicenda, inter partes ) con l’ordinanza 15 dicembre 2025, n. 1003 (cui si rimanda, per ulteriori considerazioni di sistema in argomento) ».
7. Sul punto per maggiore chiarezza si riportano le conclusioni cui è pervenuta la citata sentenza del CGA n. 1062/2025, che il Collegio condivide:
« a) quando il giudice di primo grado, adito in sede di ottemperanza, si ritiene incompetente in favore di quello di secondo grado, deve limitarsi a dichiarare inammissibile il ricorso (trattenendo tuttavia presso di sé le altre domande connesse, su cui ritenga la giurisdizione esercitabile in doppio grado);
b) la parte che vi abbia interesse può reiterare il giudizio di ottemperanza al giudice competente, nel relativo termine prescrizionale;
c) non v’è luogo a riassunzione, né tantomeno a regolamento di competenza, tra giudici di grado diverso;
d) l’erronea assegnazione di un termine per la riassunzione davanti al giudice superiore, disposta in violazione di quanto sopra da quello di primo grado, non rende ammissibile il ricorso in riassunzione, quand’anche tempestivamente proposto entro detto termine;
e) in tal caso, il giudice superiore dichiara inammissibile la riassunzione (salva la riproponibilità dell’ottemperanza, di cui sub b)), restando in primo grado le ulteriori domande connesse e non decise ».
8. L’infungibilità della competenza generale dei T.A.R. quali giudici di primo grado, rispetto alla competenza eccezionale del Consiglio di Stato o del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana quali giudici di unico grado sui ricorsi per l’ottemperanza delle proprie decisioni, preclude, dunque, la possibilità di riassumere in questa sede il giudizio definito dal T.A.R. con l’ordinanza impugnata, ben potendo invece parte ricorrente riproporre in questa sede la medesima domanda mediante un autonomo e nuovo ricorso.
Nella suddetta sentenza n. 1062/2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto che la competenza funzionale in unico grado del giudice dell’ottemperanza sussista soltanto nei casi in cui la domanda sia diretta a ottenere misure concrete di esecuzione del giudicato, necessarie per garantire la piena attuazione al suo effetto conformativo. In questo caso l’azione di accertamento della nullità è strumentale e accessoria proprio perché è funzionale all’adozione di ulteriori provvedimenti attuativi.
Qualora, invece, parte ricorrente chieda soltanto l’accertamento della nullità di un provvedimento per violazione o elusione del giudicato, senza chiedere ulteriori attività amministrative, non è necessario adire il giudice dell’ottemperanza, potendo la domanda essere proposta anche al giudice della cognizione, e dunque al T.A.R. in primo grado.
Tale conclusione è coerente con l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 2/2013, secondo cui:
« l’esame della disciplina processuale dell’ottemperanza, di cui agli artt. 112 ss. cpa (ai quali occorre doverosamente aggiungere l’art. 31, co. 4), porta ad affermare la attuale polisemicità del “giudizio” e dell’“azione di ottemperanza”, dato che, sotto tale unica definizione, si raccolgono azioni diverse, talune meramente esecutive, talaltre di chiara natura cognitoria, il cui comune denominatore è rappresentato dall’esistenza, quale presupposto, di una sentenza passata in giudicato, e la cui comune giustificazione è rappresentata dal dare concretezza al diritto alla tutela giurisdizionale, tutelato dall’art. 24 Cost.. Di conseguenza il giudice dell’ottemperanza, come identificato per il tramite dell’art. 113 cpa, deve essere attualmente considerato come il giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto » (Ad. Plen. 2/2013).
9. Rebus sic stantibus , non esiste una competenza funzionale esclusiva del giudice dell’ottemperanza sulle azioni meramente dichiarative di nullità: tali domande, soprattutto in presenza di giudicati di annullamento, normalmente autoesecutivi, possono essere rimesse alla competenza del giudice di primo grado.
Pertanto, il ricorso in riassunzione in questa sede proposto è inammissibile, fatta salva la possibilità per i ricorrenti di proporre nei termini di legge un autonomo giudizio di ottemperanza.
10. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM de FR, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
IA Francesca Rocchetti, Consigliere
OL La AN, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL La AN | RM de FR |
IL SEGRETARIO