Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/06/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 20/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11934/2023 R.G. promossa da: rappr. e dif. dall'avv. DAVIDE FRIGIONE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappr.e dif. Controparte_1 dall' avv. VALERIA CAMPOBASSO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/09/2023, il ricorrente in epigrafe indicato, in qualità di operaio in servizio presso 1 CP_1 resistente,
lamentando che l'ente resistente non gli avrebbe fornito un proprio mezzo di trasporto per recarsi presso il luogo di lavoro, ha agito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) Dare atto,
riconoscere e dichiarare che 1 CP_2 datore di lavoro, nel periodo
01/07/2011 al 31/05/2023, ha disatteso gli obblighi contrattuali di cui
all'art. 23 del Contratto integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria validità
31/12/2011 ( già in all.6) e validità 01/01/2012 31/12/201501/01/2008
- -
(già in all.7) e successive proroghe , nella parte in cui non ha provveduto alla prevista riduzione dell'orario di lavoro pari ai minuti impiegati per il raggiungimento del posto di lavoro poichè superiore a 60 minuti tra
l'andata e il ritorno, tra il centro di raccolta del luogo di assunzione al
di lavoro ha dichiarato tale circostanza servizio al p.4 datore di servizio in data 23/03/2023, prot. nr. 28187 già indell'attestato all.9):
- dal 01.07.2011 al 31/10/2014, mancata riduzione dell'orario di lavoro di minuti 132 per ogni giornata di servizio prestata, pari ai minuti impiegati dal centro di raccolta (C.R.) individuato in GG NT (residenza di Per_1 ) al centro lavorativo (C.L.) luogo di trasferimento,
comprensorio irriguo in agro di Locorotondo c/o impianto irriguo US
(Il percorso elaborato con l'ausilio di Google Maps indica il tempo di
percorrenza di tale tragitto che è pari a 132 minuti fra l'andata e il ritorno cfr. lettera di assunzione già in all. 2)
- dal 01.11.2014 al 31.05.2023, mancata riduzione dell'orario di lavoro di minuti 64 per ogni giornata di servizio prestata dal centro di raccolta
(C.R.) individuato in GG NT (residenza di Per_1 ) al centro lavorativo (C.L.), luogo di trasferimento, c/o Pt_2 sito in C. da Nunni
Grande in agro di Monteiasi (Ta). Il percorso di Google Maps, indica il tempo di percorrenza di tale tragitto che è pari a 64 minuti fra l'andata e il ritorno e i Km pari a 51 a/r (cfr. percorso Google Maps allegato rilasciato in data 23/03/2023, prot. nr. 28187all'attestato di servizio già in all. 9);
riconoscere e dichiarare che il ricorrente, ai sensi 2) Dare atto,
dell'art. 23 del Contratto integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria validità 01/01/2008 31/12/2011 (già in all.6) e validità 01/01/2012 31/12/2015
-
(già in all.7) e successive proroghe ha diritto alla riduzione servizio prestata daldell'orario di lavoro, per ogni giornata di
01/07/2011 al 31/05/2023, pari ai minuti impiegati per il raggiungimento del posto di lavoro dal centro di raccolta, poiché superiore a 60 minuti tra l'andata e il ritorno così come dettagliatamente di seguito esposto :
- dal 01.07.2011 al 31/10/2014, riduzione dell'orario di lavoro di minuti
132 per ogni giornata di servizio prestata, pari ai minuti impiegati dal centro di raccolta (C.R.) individuato in GG NT (residenza di
Per_1 ) al centro lavorativo (C.L.) luogo di trasferimento, comprensorio irriguo in agro di Locorotondo c/o impianto irriguo US (Il percorso
- elaborato con l'ausilio di Google Maps indica il tempo di percorrenza di tale tragitto che è pari a 132 minuti fra l'andata e il ritorno cfr.
lettera di assunzione già in all. 2) dal 01.11.2014 al 31.05.2023, riduzione dell'orario di lavoro di minuti centro di raccolta (C.R.) 64 per ogni giornata di servizio prestata dal al centrodi Per_1 individuato in GG NT (residenza lavorativo (C.L.), luogo di trasferimento, c/o Pt 2 sito in C. da Nunni
Grande in agro di Monteiasi (Ta). Il percorso di Google Maps, indica il
tempo di percorrenza di tale tragitto che è pari a 64 minuti fra l'andata e il ritorno e i Km pari a 51 a/r (cfr. percorso Google Maps allegato all'attestato di servizio rilasciato in data 23/03/2023, prot. nr. 28187
già in all. 9);
3) dare atto, riconoscere e dichiarare che il ricorrente, a seguito della mancata riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'art. 23 del CP_3 per il periodo intercorrente dal 01/07/2011 al 31/05/2023, ha eseguito una
maggiore prestazione lavorativa, pari ai minuti impiegati per il
raggiungimento del posto di lavoro dal centro di raccolta e che 1 CP_2 non ha corrisposto alcunché a tale titolo (il datore di lavoro ha dichiarato tale circostanza servizio al p.4 dell'attestato di servizio in data
23/03/2023, prot. nr. 28187 già in all.9) così come dettagliatamente esposto :
dal 01.07.2011 al 31/10/2014, maggiore prestazione lavorativa eseguita per minuti 132 per ogni giornata di servizio prestata, pari ai minuti impiegati dal centro di raccolta (C.R.) individuato in GG NT
(residenza di Per_1 ) al centro lavorativo (C.L.) luogo di
trasferimento, comprensorio irriguo in agro di Locorotondo c/o impianto irriguo US (Il percorso elaborato con l'ausilio di Google Maps indica il tempo di percorrenza di tale tragitto che è pari а 132 minuti fra
l'andata e il ritorno cfr. lettera di assunzione già in all. 2) dal 01.11.2014 al 31.05.2023, maggiore prestazione lavorativa eseguita per 64 minuti per ogni giornata di servizio prestata dal centro di raccolta
(C.R.) individuato in GG NT (residenza di Per_1 ) al centro lavorativo (C.L.), luogo di trasferimento, c/o Pt_2 sito in C. da Nunni
Grande in agro di Monteiasi (Ta). Il percorso di Google Maps, indica il
tempo di percorrenza di tale tragitto che è pari a 64 minuti fra l'andata e il ritorno e i Km pari a 51 a/r (cfr. percorso Google Maps allegato servizio rilasciato in data 23/03/2023, prot. nr. 28187 all'attestato di già in all. 9);
4) per l'effetto condannare 1 CP_2 al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 64.924,14 О di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia pari alle differenze retributive dovute per la
maggiore prestazione lavorativa eseguita, così come meglio specificate nella narrativa del presente atto e nei conteggi riportati già in all. 15, unitamente alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, oltre svalutazione monetaria ed interessi come per legge, il tutto anche ai sensi dell'art. 36 Cost;
5) In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui il rapporto di lavoro dovesse ritenersi assoggettato alla disciplina del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e SS., condannare 1 CP_2 al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari alla maggiore prestazione di lavoro eseguita calcolata sulla retribuzione di riferimento nella contrattazione che l'On. le Giudicante riterrà applicabile ex art. 45 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 e SS.- О di quella maggiore o minore somma che, ove Occorra con valutazione equitativa, risulterà di giustizia unitamente alla
regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, oltre ed interessi come per legge, il tutto anche ai rivalutazione monetaria nella maggiore o minore misura che sensi dell'art. 36 Cost e, comunque, anche a seguito dell'espletamento di un'apposita CTU l'on. le Tribunale
riterrà di giustizia;
delle spese e6) Condannare la controparte al pagamento integrale competenze processuali oltre rimborso spese generali, cap ed IVA come per legge con distrazione in del sottoscritto procuratore favore anticipatario".
domandando il rigetto delle avverse Si costituiva la parte convenuta,
pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la
documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. L'art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria del 2.8.2006 e del 7.12.2010 prevede che
"l'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2
raccolta la cui ubicazione è stabilita chilometri dal centro di dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della
viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il a salvaguardare l'economicità dell'azienda.disagio dei lavoratori ed
Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un
rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro>>. L'art. 23 CIRL NE PU (denominato "trattamento trasferte e
percorrenza"), dispone quanto segue "Ai lavoratori che vengono momentaneamente trasferiti sui cantieri di lavoro diversi dal luogo di assunzione, qualora l'azienda non sia in grado di fornire il proprio mezzo di trasporto idoneo, sarà garantita oltre all'indennità chilometrica, una riduzione dell'orario di lavoro pari ai minuti impiegati per il
raggiungimento del posto di lavoro se superiore a 60 minuti tra l'andata e il ritorno, tra il centro di raccolta del luogo di assunzione al luogo di trasferimento. Qualora il datore di lavoro non provveda al mezzo di trasporto, al lavoratore è dovuta una somma pari ad 1/5 del prezzo di un
litro di benzina super per ogni chilometro tra l'andata e il ritorno. Tale
indennità viene riconosciuta per il percorso effettuato dal centro di raccolta, che normalmente viene individuato presso il comune ove ha sede il
Centro per l'impiego più vicino alla residenza del lavoratore, al centro
lavorativo. Al fine di ottimizzare e razionalizzare le risorse umane e finanziarie, ed evitare disagio ai lavoratori le assunzioni dei lavoratori saranno effettuate nei centri lavorativi più vicini alla residenza degli stessi fermi restante le esigenze tecnico -produttive ed organizzative delle aziende che saranno oggetto di confronto preventivo delle parti.
Diversa individuazione sarà preventivamente concordata tra l'azienda e la RSA e 00-SS. provinciali di categoria firmatarie del presente CIRL verrà
riconosciuto, inoltre, in aggiunta all'indennità di cui al comma precedente al fine di ridurre il disagio, un rimborso forfettario giornaliero pari i ad €. 1,00 agli operai che abbiano la propria residenza che disti dal
centro di raccolta oltre i 15 chilometri, ed €. 2,00 per le distanze oltre i 30 chilometri". La norma dunque, sintomaticamente intitolata "trattamento trasferte e
"momentaneamentepercorrenza", prevede, al primo comma, che ai lavoratori trasferiti sui cantieri" - ove l'azienda non appresti un proprio mezzo di trasporto idoneo venga garantita "oltre all'indennità chilometrica, una riduzione dell'orario di lavoro pari ai minuti impiegati per raggiungere il posto di lavoro"; il comma 2 stabilisce poi che, qualora il datore di
lavoro non provveda al mezzo di trasporto, al lavoratore è dovuta una somma pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro tra l'andata ed il ritorno. Tale indennità viene riconosciuta per il percorso effettuato dal centro di raccolta, che normalmente viene individuato presso il comune ove ha sede il centro per l'impiego più vicino alla residenza del lavoratore, al centro lavorativo>>.
Dalla lettura della disposizione appare chiaro che tutto l'articolato
normativo sia rivolto a disciplinare la fattispecie della trasferta (cioè
proprio quella indicata nel titolo della pattuizione contrattuale).
Pertanto, dall'esame complessivo delle clausole contrattuali, si deve ragionevolmente concludere che l'art. 23 cit., ai fini del beneficio della
"riduzione dell'orario di lavoro", introduca l'ipotesi del temporaneo trasferimento presso cantieri diversi dal luogo di assunzione.
La lettura sistematica delle predette disposizioni induce a riconoscere la riduzione dell'orario di lavoro corrispondente "ai minuti impiegati per il raggiungimento del posto di lavoro se superiore a 60 minuti tra l'andata e il ritorno, tra il centro di raccolta del luogo di assunzione al luogo di trasferimento" allorquando il lavoratore venga momentaneamente spostato da un luogo di lavoro ad un altro, essendo le pattuizioni collettive effettivamente volte e preordinate а garantire che il momentaneo spostamento dalla sede di lavoro prevista in contratto ad altra (adsede es., cantiere) non vada a detrimento del lavoratore.
In definitiva, il lavoratore, al fine di poter godere della riduzione
è dell'orario di lavoro per cui causa, deve essere momentaneamente trasferito sui cantieri di lavoro diversi dal luogo di assunzione;
con la
conseguenza che, nel caso in cui non vi sia un momentaneo trasferimento su cantieri di lavoro diversi dal luogo di assunzione, la norma inapplicabile.
Ciò premesso, nel caso in esame, il ricorrente domanda la corresponsione delle differenze retributive dovute per la maggiore prestazione lavorativa eseguita, per non aver 1 CP 2 fornito un proprio mezzo di trasporto allo stesso, il quale ha dovuto utilizzare il proprio mezzo di trasporto per percorrere il tragitto dal Centro di raccolta ai centri lavorativi analiticamente indicati in ricorso (comprensorio irriguo in agro di
- c/o impianto irriguo US dal 01.07.2011 al 31/10/2014 e Locorotondo
Grande in agro di Monteiasi dal 01/11/2014 alPt_2 sito in C. da Nunni
31/05/2023).
Ebbene, è pacifico che il ricorrente abbia sempre svolto le sue mansioni tutto il 2013 presso l'impianto irriguo dal 01.07.2011 sino ad almeno
US del comprensorio in agro di Locorotondo come da lettera di assunzione in atti e che successivamente, nell'arco del 2014 e sino a maggio 2023, abbia svolto la propria opera presso l'impianto irriguo in agro di Monteiasi facente parte del comprensorio irriguo di Taranto.
Ebbene, tale percorrenza, a parere di chi scrive, non configura la
fattispecie della trasferta: trasferimento temporaneo presso cantieri
diversi dal luogo di assunzione/lavoro.
E' dunque evidente l'insussistenza del presupposto principale per la spettanza delle differenze retributive oggetto di causa che, si ripete, è
costituito dal momentaneo trasferimento del dipendente dal luogo di lavoro di assunzione presso un altro cantiere.
Il profilo in argomento ha valenza assorbente rispetto a tutte le restanti
questioni sollevate.
Il carattere interpretativo delle questioni oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
rigetta integralmente la domanda;
compensa integralmente le spese di lite.
Bari, 20.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli