Articolo 1 della Legge 31 maggio 1877, n. 3853
Articolo 2
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16 giugno 1877
Art. 1. Cessano di far parte della dotazione immobiliare della Corona, e passeranno al Demanio dello Stato i beni stabili descritti nell'unito elenco (allegato A).

Entrata in vigore il 16 giugno 1877