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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/11/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
RG 3633/2023
TRIBUNALE DI NOLA SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Elisabetta Bernardel, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A resa ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nella causa civile n. 3633 ruolo generale degli affari contenziosi 2023, riservata all'udienza del 16.10.2025 ai sensi dell'art. 189 c.p.c.; avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., per pignoramento notificato il 5.12.2022 e vertente
T R A in proprio e quale capogruppo dell' Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Parte_2
Quarto alla Via Marie Curie, 3, p.i.: , elett.te domiciliata in Pozzuoli, P.IVA_1 alla Via Vallone Mandria n. 2 presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio Bruno che la rappresenta e difende nonché presso il domicilio digitale
Email_1
- OPPOSTO –
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Palma CP_1 CodiceFiscale_1
Campania alla via Roma n. 285 presso gli avv.ti Biagio Lauri e Avv. Carmine Lauri che lo rappresentano e difendono, nonché presso i domicili digitali
Email_2 Email_3
- OPPONENTE –
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 6 Come da atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova evidenziare che il presente giudizio trae origine dal ricorso in opposizione all'esecuzione nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare
– rubricato al numero di ruolo 231/2022 - azionato dalla e le Parte_1 doglianze riguardano: l'inesistenza del diritto della a procedere Parte_1 alla esecuzione;
difetto di legittimazione passiva del in assenza della CP_1 qualifica di condomino del palazzo eventuale obbligazione parziaria;
Pt_3 errata quantificazione del credito alla luce di pagamenti pregressi.
Dopo un primo provvedimento di rigetto, inaudita altera parte, il Tribunale di Nola all'esito della fase cautelare, il G.E, revocando il precedente provvedimento, ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione con ordinanza del 22.5.2025 ed assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, il quale è stato incardinato dall'opposto con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte nel termine di 60 giorni assegnato dal g.e..
L'opponente (con l'atto di costituzione depositato in data 18.9.2023) ha riproposto le medesime doglianze del ricorso in opposizione come sopra indicate, chiedendo dichiararsi il non condomino del nonché mero delegato CP_1 Parte_4 del condominio;
dichiarare la nullità o inefficacia del precetto e del pignoramento per difetto di legittimazione passiva e comunque rigettare le domande proposte dall'opposta, poiché infondate, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
Il creditore-opposto, in proprio e quale mandatario Parte_1
Parte dell' con l'atto di citazione ha dedotto la legittimazione del in proprio, CP_1 quale condomino, così come risultante dalle difese di altri condomini difesi dal medesimo procuratore, spiegate in diversi giudizi su cui si è ormai formato il giudicato. Ha dunque chiesto il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
La causa, istruita dal precedente Giudice assegnatario del fascicolo senza alcuna attività istruttoria, è giunta per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del
16.10.2025 (sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con la trattazione scritta), alla quale precisate le conclusioni, acquisito d'ufficio il fascicolo della procedura esecutiva immobiliare rge. n. 231/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
Pag. 2 di 6 Passando al merito dell'opposizione, con il principale motivo, l'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il titolo risulta emesso nei suoi confronti nella qualità di mandatario del committente, non già Parte_5 in proprio.
Il creditore opposto di contro sostiene che il sia stato ingiunto in proprio CP_1 come confermato dalle pronunce rese in altri giudizi di opposizione, avverso il precetto notificato ad altri condomini sulla scorta del medesimo titolo.
Ebbene, questo Giudice condivide l'impostazione adottata dal GE nell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva, facendo leva sulla interpretazione del titolo esecutivo, quale appunto il decreto ingiuntivo n. 1579/2012 emesso dal Tribunale di
Nola e confermato dapprima dalla Corte d'Appello con sentenza n. 2724/2016 e poi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 38345/2021.
Occorre infatti rammentare che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, in tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo (Cass. civ. n. 1619/2024). Ed ancora, l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito
(Cass. civ. n. 10806/2020). In particolare, per quanto attiene al titolo esecutivo di formazione giudiziale, quale appunto il decreto ingiuntivo, lo stesso è dato dall'insieme del decreto e del ricorso che lo precede che fa parte integrate dello stesso, consentendo di integrare il dispositivo con la indicazione fornita nel ricorso,
Pag. 3 di 6 in quanto il decreto ingiuntivo non vive da solo ma vive in collegamento con il ricorso e quindi l' individuazione soggettiva del debitore va fatta in collegamento con quanto specificato nel ricorso e non solo con quanto riportato nel decreto ingiuntivo ( non a caso nella precedente formulazione la formula esecutiva si apponeva sul ricorso e sul decreto).
Ebbene, per quanto attiene al caso di specie, in difetto di una specificazione nel decreto ingiuntivo deve guardarsi al ricorso al fine di verificare a quale titolo i soggetti siano stati ingiunti.
Ebbene, nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla Parte_1 si legge testualmente, al punto 2 “che nell'ottobre dell'anno 2003 i sigg. avv. CP_1
e nella qualità di delegati Controparte_2 Controparte_3 dall'assemblea dei condomini del in forza di verbale del Parte_6
21/07/03, stipulavano con la società ricorrente in proprio e nella qualità dell'ATI, contratto di appalto di opere edili a trattativa privata”.
Contrariamente a quanto affermato dalla opposta, appare del tutto disancorato, e solo ad abundantiam, il riferimento alla qualifica di condomini dei suddetti delegati/mandatari, come evincibile dallo stesso punto 2, ove si legge “le parti committenti sono inoltre anche condomini dell'edificio oggetto di appalto” e ciò in ragione di quanto specificato al punto 6 del ricorso, ove si legge “che la legittimazione passiva è da individuarsi nei soggetti committenti: ciò in forza della rappresentanza esclusiva dei committenti riscontrata dal verbale di assemblea condominiale, che costituisce in tal senso valida procura dei soggetti contraenti.
Inoltre, pur volendo qualificare il fatto ai sensi della L. 219/81 quale delegazione amministrativa, non può esservi dubbio sulla piena legittimazione dei soggetti delegati, in virtù della quale restano secondari nei confronti dei terzi i rapporti sottostanti”.
Come chiarito già dal GE, non stride con tale impostazione il punto di motivazione con cui la Corte d'Appello ha rigettato il motivo afferente la carenza di legittimazione passiva proposto dal e dagli altri ingiunti, proprio sul CP_1 presupposto che , e fossero stati evocati in giudizio con il CP_1 CP_2 CP_3 ricorso monitorio nella qualità di delegati del e dunque di mandatari dei Parte_5 condomini. Ed ha, anzi, specificato che proprio in ragione della coincidenza tra la
Pag. 4 di 6 rappresentanza sostanziale (data dalla delega dell'assemblea a sottoscrivere il contratto) e processuale dovesse ritenersi sussistente la loro legittimazione passiva.
Allo stesso modo si condivide l'impostazione assunta dal GE in ordine alla efficacia delle pronunce rese nell'ambito delle opposizioni a precetto avanzate dalle condomine e atteso che il giudicato esterno ivi CP_4 Parte_7 formatosi non può produrre effetto sul giudizio, in quanto formatosi tra parti diverse ed avendo una diversa causa petendi.
A ciò si aggiunga, a tutto concedere, che ove il creditore avesse voluto azionare il titolo nei confronti di , oltre a dover addurre elementi tali da CP_1 dimostrare che lo stesso è condomino del avrebbe Controparte_5 potuto agire in via esecutiva, ai sensi dell'art. 63 disp. Att. C.p.c., nei confronti del per la sola quota di spettanza, non già per l'intero ammontare dedotto nel CP_1 titolo esecutivo.
Occorre infatti rammentare che in caso di azione proposta da soggetti terzi rispetto al e volta all'adempimento delle obbligazioni contratte per conto del Parte_5
medesimo, passivamente legittimati sono i proprietari effettivi delle Parte_5 unità immobiliari e non anche coloro che possano apparire tali, poggiando la responsabilità "pro quota" dei condomini sul collegamento tra il debito e la titolarità del diritto reale condominiale, emergente dalla trascrizione nei registri immobiliari
(cfr. Cass. civ. n. 23621/2017 – che aveva ad oggetto obbligazioni contratte dall'amministratore per conto del ). Parte_5
Muovendo dal corollario secondo cui il è titolare di una obbligazione CP_5 parziaria, devono ritenersi applicabili i principi generali in ordine a tale tipologia di obbligazioni, nonché quelli in tema di distribuzione dei relativi oneri di allegazione e prova (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22856 del 29/09/2017, Rv. 645511 – 01).
Ciò posto, se è vero che, sulla scorta del detto riparto, spetterà al condòmino intimato eventualmente allegare e provare che la quota dell'obbligazione condominiale gravante su di lui è diversa da quella indicata dal creditore procedente,
è altresì vero che il creditore non potrà del tutto esimersi dal provare il titolo sulla scorta del quale agisce nei confronti proprio di quel debitore e gli elementi su cui ha calcolato la quota di spettanza. Ciò in ragione proprio del dettato dell'art. 63 disp.
Att. C.p.c.
Pag. 5 di 6 Ebbene, nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione, tali principi non possono che tradursi in una valutazione sommaria, ai soli fini dell'azione esecutiva in corso, che tenga conto delle indicazioni provenienti dall'amministratore, ovvero degli ulteriori elementi certi disponibili - oggetto di specifica allegazione e prova - che inducano a ritenere corretto un determinato criterio di ripartizione della spesa, anche eventualmente, in mancanza, con riferimento alla quota millesimale generale di ciascun condòmino (che costituisce l'indice generale della partecipazione del singolo al condominio e, dunque, alle relative obbligazioni) (cfr. Cass. civ. n.
34220/2023).
Orbene, per quanto attiene al caso di specie, sebbene il creditore abbia affermato di agire nei confronti del in proprio, dunque quale condomino del CP_1 [...]
committente dei lavori, oltre a non fornire prova circa tale Controparte_5 qualifica, non ha indicato alcun elemento utile e specifico volto alla determinazione della quota di sua spettanza (sulla scorta dei millesimi a questi riferibili), avendo difatti agito per l'intero.
Gli altri motivi di opposizione possono ritenersi assorbiti.
In conclusione, l'opposizione spiegata da va accolta. CP_1
La complessità delle questioni trattate e la diversa interpretazione data al titolo da altro Giudice dell'Esecuzione giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara il difetto di legittimazione passiva di
, nella procedura esecutiva immobiliare n. 231/2022 e l'inesistenza del CP_1 diritto di ad agire in via esecutiva per l'intero ammontare nei Parte_1 confronti di in virtù del Decreto ingiuntivo n. 1579/2012 del CP_1
Tribunale di Nola;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Nola, 14.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elisabetta Bernardel
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI NOLA SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Elisabetta Bernardel, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A resa ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nella causa civile n. 3633 ruolo generale degli affari contenziosi 2023, riservata all'udienza del 16.10.2025 ai sensi dell'art. 189 c.p.c.; avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., per pignoramento notificato il 5.12.2022 e vertente
T R A in proprio e quale capogruppo dell' Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Parte_2
Quarto alla Via Marie Curie, 3, p.i.: , elett.te domiciliata in Pozzuoli, P.IVA_1 alla Via Vallone Mandria n. 2 presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio Bruno che la rappresenta e difende nonché presso il domicilio digitale
Email_1
- OPPOSTO –
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Palma CP_1 CodiceFiscale_1
Campania alla via Roma n. 285 presso gli avv.ti Biagio Lauri e Avv. Carmine Lauri che lo rappresentano e difendono, nonché presso i domicili digitali
Email_2 Email_3
- OPPONENTE –
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 6 Come da atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova evidenziare che il presente giudizio trae origine dal ricorso in opposizione all'esecuzione nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare
– rubricato al numero di ruolo 231/2022 - azionato dalla e le Parte_1 doglianze riguardano: l'inesistenza del diritto della a procedere Parte_1 alla esecuzione;
difetto di legittimazione passiva del in assenza della CP_1 qualifica di condomino del palazzo eventuale obbligazione parziaria;
Pt_3 errata quantificazione del credito alla luce di pagamenti pregressi.
Dopo un primo provvedimento di rigetto, inaudita altera parte, il Tribunale di Nola all'esito della fase cautelare, il G.E, revocando il precedente provvedimento, ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione con ordinanza del 22.5.2025 ed assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, il quale è stato incardinato dall'opposto con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte nel termine di 60 giorni assegnato dal g.e..
L'opponente (con l'atto di costituzione depositato in data 18.9.2023) ha riproposto le medesime doglianze del ricorso in opposizione come sopra indicate, chiedendo dichiararsi il non condomino del nonché mero delegato CP_1 Parte_4 del condominio;
dichiarare la nullità o inefficacia del precetto e del pignoramento per difetto di legittimazione passiva e comunque rigettare le domande proposte dall'opposta, poiché infondate, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
Il creditore-opposto, in proprio e quale mandatario Parte_1
Parte dell' con l'atto di citazione ha dedotto la legittimazione del in proprio, CP_1 quale condomino, così come risultante dalle difese di altri condomini difesi dal medesimo procuratore, spiegate in diversi giudizi su cui si è ormai formato il giudicato. Ha dunque chiesto il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
La causa, istruita dal precedente Giudice assegnatario del fascicolo senza alcuna attività istruttoria, è giunta per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del
16.10.2025 (sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con la trattazione scritta), alla quale precisate le conclusioni, acquisito d'ufficio il fascicolo della procedura esecutiva immobiliare rge. n. 231/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
Pag. 2 di 6 Passando al merito dell'opposizione, con il principale motivo, l'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il titolo risulta emesso nei suoi confronti nella qualità di mandatario del committente, non già Parte_5 in proprio.
Il creditore opposto di contro sostiene che il sia stato ingiunto in proprio CP_1 come confermato dalle pronunce rese in altri giudizi di opposizione, avverso il precetto notificato ad altri condomini sulla scorta del medesimo titolo.
Ebbene, questo Giudice condivide l'impostazione adottata dal GE nell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva, facendo leva sulla interpretazione del titolo esecutivo, quale appunto il decreto ingiuntivo n. 1579/2012 emesso dal Tribunale di
Nola e confermato dapprima dalla Corte d'Appello con sentenza n. 2724/2016 e poi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 38345/2021.
Occorre infatti rammentare che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, in tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo (Cass. civ. n. 1619/2024). Ed ancora, l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito
(Cass. civ. n. 10806/2020). In particolare, per quanto attiene al titolo esecutivo di formazione giudiziale, quale appunto il decreto ingiuntivo, lo stesso è dato dall'insieme del decreto e del ricorso che lo precede che fa parte integrate dello stesso, consentendo di integrare il dispositivo con la indicazione fornita nel ricorso,
Pag. 3 di 6 in quanto il decreto ingiuntivo non vive da solo ma vive in collegamento con il ricorso e quindi l' individuazione soggettiva del debitore va fatta in collegamento con quanto specificato nel ricorso e non solo con quanto riportato nel decreto ingiuntivo ( non a caso nella precedente formulazione la formula esecutiva si apponeva sul ricorso e sul decreto).
Ebbene, per quanto attiene al caso di specie, in difetto di una specificazione nel decreto ingiuntivo deve guardarsi al ricorso al fine di verificare a quale titolo i soggetti siano stati ingiunti.
Ebbene, nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla Parte_1 si legge testualmente, al punto 2 “che nell'ottobre dell'anno 2003 i sigg. avv. CP_1
e nella qualità di delegati Controparte_2 Controparte_3 dall'assemblea dei condomini del in forza di verbale del Parte_6
21/07/03, stipulavano con la società ricorrente in proprio e nella qualità dell'ATI, contratto di appalto di opere edili a trattativa privata”.
Contrariamente a quanto affermato dalla opposta, appare del tutto disancorato, e solo ad abundantiam, il riferimento alla qualifica di condomini dei suddetti delegati/mandatari, come evincibile dallo stesso punto 2, ove si legge “le parti committenti sono inoltre anche condomini dell'edificio oggetto di appalto” e ciò in ragione di quanto specificato al punto 6 del ricorso, ove si legge “che la legittimazione passiva è da individuarsi nei soggetti committenti: ciò in forza della rappresentanza esclusiva dei committenti riscontrata dal verbale di assemblea condominiale, che costituisce in tal senso valida procura dei soggetti contraenti.
Inoltre, pur volendo qualificare il fatto ai sensi della L. 219/81 quale delegazione amministrativa, non può esservi dubbio sulla piena legittimazione dei soggetti delegati, in virtù della quale restano secondari nei confronti dei terzi i rapporti sottostanti”.
Come chiarito già dal GE, non stride con tale impostazione il punto di motivazione con cui la Corte d'Appello ha rigettato il motivo afferente la carenza di legittimazione passiva proposto dal e dagli altri ingiunti, proprio sul CP_1 presupposto che , e fossero stati evocati in giudizio con il CP_1 CP_2 CP_3 ricorso monitorio nella qualità di delegati del e dunque di mandatari dei Parte_5 condomini. Ed ha, anzi, specificato che proprio in ragione della coincidenza tra la
Pag. 4 di 6 rappresentanza sostanziale (data dalla delega dell'assemblea a sottoscrivere il contratto) e processuale dovesse ritenersi sussistente la loro legittimazione passiva.
Allo stesso modo si condivide l'impostazione assunta dal GE in ordine alla efficacia delle pronunce rese nell'ambito delle opposizioni a precetto avanzate dalle condomine e atteso che il giudicato esterno ivi CP_4 Parte_7 formatosi non può produrre effetto sul giudizio, in quanto formatosi tra parti diverse ed avendo una diversa causa petendi.
A ciò si aggiunga, a tutto concedere, che ove il creditore avesse voluto azionare il titolo nei confronti di , oltre a dover addurre elementi tali da CP_1 dimostrare che lo stesso è condomino del avrebbe Controparte_5 potuto agire in via esecutiva, ai sensi dell'art. 63 disp. Att. C.p.c., nei confronti del per la sola quota di spettanza, non già per l'intero ammontare dedotto nel CP_1 titolo esecutivo.
Occorre infatti rammentare che in caso di azione proposta da soggetti terzi rispetto al e volta all'adempimento delle obbligazioni contratte per conto del Parte_5
medesimo, passivamente legittimati sono i proprietari effettivi delle Parte_5 unità immobiliari e non anche coloro che possano apparire tali, poggiando la responsabilità "pro quota" dei condomini sul collegamento tra il debito e la titolarità del diritto reale condominiale, emergente dalla trascrizione nei registri immobiliari
(cfr. Cass. civ. n. 23621/2017 – che aveva ad oggetto obbligazioni contratte dall'amministratore per conto del ). Parte_5
Muovendo dal corollario secondo cui il è titolare di una obbligazione CP_5 parziaria, devono ritenersi applicabili i principi generali in ordine a tale tipologia di obbligazioni, nonché quelli in tema di distribuzione dei relativi oneri di allegazione e prova (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22856 del 29/09/2017, Rv. 645511 – 01).
Ciò posto, se è vero che, sulla scorta del detto riparto, spetterà al condòmino intimato eventualmente allegare e provare che la quota dell'obbligazione condominiale gravante su di lui è diversa da quella indicata dal creditore procedente,
è altresì vero che il creditore non potrà del tutto esimersi dal provare il titolo sulla scorta del quale agisce nei confronti proprio di quel debitore e gli elementi su cui ha calcolato la quota di spettanza. Ciò in ragione proprio del dettato dell'art. 63 disp.
Att. C.p.c.
Pag. 5 di 6 Ebbene, nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione, tali principi non possono che tradursi in una valutazione sommaria, ai soli fini dell'azione esecutiva in corso, che tenga conto delle indicazioni provenienti dall'amministratore, ovvero degli ulteriori elementi certi disponibili - oggetto di specifica allegazione e prova - che inducano a ritenere corretto un determinato criterio di ripartizione della spesa, anche eventualmente, in mancanza, con riferimento alla quota millesimale generale di ciascun condòmino (che costituisce l'indice generale della partecipazione del singolo al condominio e, dunque, alle relative obbligazioni) (cfr. Cass. civ. n.
34220/2023).
Orbene, per quanto attiene al caso di specie, sebbene il creditore abbia affermato di agire nei confronti del in proprio, dunque quale condomino del CP_1 [...]
committente dei lavori, oltre a non fornire prova circa tale Controparte_5 qualifica, non ha indicato alcun elemento utile e specifico volto alla determinazione della quota di sua spettanza (sulla scorta dei millesimi a questi riferibili), avendo difatti agito per l'intero.
Gli altri motivi di opposizione possono ritenersi assorbiti.
In conclusione, l'opposizione spiegata da va accolta. CP_1
La complessità delle questioni trattate e la diversa interpretazione data al titolo da altro Giudice dell'Esecuzione giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara il difetto di legittimazione passiva di
, nella procedura esecutiva immobiliare n. 231/2022 e l'inesistenza del CP_1 diritto di ad agire in via esecutiva per l'intero ammontare nei Parte_1 confronti di in virtù del Decreto ingiuntivo n. 1579/2012 del CP_1
Tribunale di Nola;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Nola, 14.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elisabetta Bernardel
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