Versione
8 aprile 1952
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22 aprile 1961
22 aprile 1961
Art. 25. ((Gli Istituti gestori, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota dello 0,50 per cento di cui sopra, afferente al mese precedente.
La quota medesima affluira' ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata))
La quota medesima affluira' ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata))
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 27/06/2013, n. 161Provvedimento: […] Gli istituti gestori, riscosso il canone, sono tenuti a riversare allo Stato la quota – prima del 2 per cento, poi dello 0,5 per cento – relativa al costo di costruzione (art. 25 della legge n. 137 del 1952).Leggi di più...
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