Articolo 25 della Legge 4 marzo 1952, n. 137
Articolo 24Articolo 26
Versione
8 aprile 1952
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Versione
22 aprile 1961
Art. 25. ((Gli Istituti gestori, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota dello 0,50 per cento di cui sopra, afferente al mese precedente.
La quota medesima affluira' ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata))
Entrata in vigore il 22 aprile 1961
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