Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 3719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3719 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03719/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02136/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2025, proposto da
Cgs Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tuzzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ragalna, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 85/2025, emesso dal Giudice di Pace di Paternò nell'ambito del procedimento n. 1102/2024 R.G., non opposto e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. AV OV IO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Decreto Ingiuntivo n. 82/2025 emesso dal Giudice di Pace di Paternò, non opposto e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., e quindi notificato in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. in data 18 giugno 2025, il Comune di Ragalna è stato condannato a pagare alla CGS Costruzioni s.r.l. la somma di € 512,75 per capitale, oltre interessi legali (€ 11,06), € 260,00 per compensi, spese generali 15% (€ 39,00), oneri fiscali e previdenziali (€ 11,96) e spese vive (€ 21,50), oltre interessi legali (€ 11,06), € 260,00 per compensi, spese generali 15% (€ 39,00), oneri fiscali e previdenziali (€ 11,96) e spese vive (€ 21,50)
Nonostante la notifica del Decreto Ingiuntivo sopra indicato in data 18 giugno 2025, il Comune di Ragalna non ha ancora effettuato il pagamento con esso ordinato in favore della CGS Costruzioni s.r.l.
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la CGS Costruzioni s.r.l., agendo a mezzo del proprio legale rappresentante pro tempore, con ricorso notificato il 17 ottobre 2025, ha agito per ottenere l’ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 82/2025 emesso dal Giudice di Pace di Paternò, non opposto e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.
L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Il giorno 18/12/2025 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 18/06/2025) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 13/06/2025, dopo 121 giorni dall’avvenuta notifica del Decreto Ingiuntivo n. 82/2025 emesso dal Giudice di Pace di Paternò, non opposto e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.. Né occorre, in questo caso, fornire la prova, da parte della ricorrente, del passaggio in giudicato di quest’ultimo – così come invece per le sentenze del G.O. –, dato che nell’ipotesi di Decreto Ingiuntivo a ciò supplisce la sua dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c.
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nel Decreto Ingiuntivo sopra indicato. Il collegio pertanto accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Comune intimato di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragalna, affinché assicuri l’ottemperanza in via sostitutiva entro il termine ulteriore di giorni sessanta.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Comune intimato di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragalna affinché assicuri l’ottemperanza in via sostitutiva entro il termine ulteriore di giorni sessanta..
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 400,00 (quattrocento/00) euro, più accessori così come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE LL, Presidente
AV OV IO IN, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV OV IO IN | IE LL |
IL SEGRETARIO