Articolo 1 della Legge 26 ottobre 1995, n. 478
Articolo 2
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17 novembre 1995
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse (AGTC), con allegati, fatto a Ginevra il 1 febbraio 1991.
Entrata in vigore il 17 novembre 1995