Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00402/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07060/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7060 del 2025, proposto da
Spazio Effe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Coccoli, Daniela Paura, Gianluca Ciccarelli, Maria Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA EN, NI EN, IC EN, rappresentati e difesi dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del silenzio inadempimento serbato sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 30.10.24 per l’adozione della sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 co. 3 DPR 380/01, in relazione alle opere abusive realizzate dai controinteressati in un terreno confinante, nonché per il conseguente accertamento dell’obbligo del Comune di Giugliano in Campania;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IA EN, NI EN, IC EN e del Comune di Giugliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa DA ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la società Spazio Effe ha chiesto la condanna del Comune di Giugliano in Campania a provvedere sull’istanza presentata in data 30.10.24 per l’adozione della sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 co. 3, DPR 380/01, in relazione alle opere abusive realizzate dai controinteressati in un terreno confinante; si sono costituiti il Comune resistente e controinteressati, depositando documentazione.
In data 8.01.2026 la ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, alla luce dell’attivazione provvedimentale del Comune, nelle more del giudizio, nel senso auspicato dalla parte istante, e ha insistito per la vittoria delle spese di lite.
2. In base a quanto precede, la materia del contendere deve essere dichiarata cessata.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il Collegio rileva che il provvedimento satisfattivo delle pretese della parte ricorrente è intervenuto il giorno successivo alla notifica del ricorso al Comune resistente, sicché appare equo procedere alla relativa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NN PA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
DA ET, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA ET | NN PA |
IL SEGRETARIO