Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2001, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE 02005 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 20546/98 Consigliere Cron.4185 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Ud. 28/11/00 - Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 sul ricorso proposto da: 12 FEB. 2001 per diritti L RT RE NA, elettivamente domiciliata in il IL CANCELLIERE ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e CANCELLERIA M difende unitamente all'avvocato MANERBA ANDREA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 presso rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4914 -1- CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1184/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 03/06/98 R.G.N. 1828/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. ☐ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 26.6.1997 SA EN RT, chiedeva al Pretore di Brescia che le venisse riconosciuta dall'Inps la riliquidazione della pensione di reversibilità in relazione ai periodi durante i quali il proprio marito, IG LL era stato esposto, per oltre dieci anni al rischio dell'amianto. Invocava, a sostegno, il riconoscimento dell'anzianità contributiva maggiorata ai sensi della legge n. 257del 1992, modificata dalla legge n. 271 del 1993, in proporzione all'indice moltiplicatore 1,5 stabilito dall'art. 13, c.8 della citata legge del 1992. Il Pretore adito, accoglieva la domanda con sentenza del 14.1.1998 ritualmente gravata di appello da parte dell'Inps avanti al Tribunale di Brescia il quale, con sentenza notificata il 21.9.1998, riformava la decisione di primo grado, e respingeva la domanda dell' assicurata. Osservava il Tribunale che il d.l. n. 169 del 1993, come convertito con la legge n. 271 del 1993 era improntato ad una logica di prepensionamento, come tale finalizzato a consentire al lavoratore ancora in servizio affetto da asbestosi o sottoposto al rischio specifico, di raggiungere prima, mediante la rivalutazione contributiva dei periodi lavorati con esposizione a quel rischio, il trattamento pensionistico. Avverso detta sentenza l'assicurata ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo ha replicato, con controricorso, l'Inps. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 7 e 8 della legge 27.3.1992, n. 257, come modificati dall'art. 1 c. 1 del d.l. 5.6.1993, n. 169, convertito, con modificazioni, con legge 4.8.1993, n. 271, nonché dell'art. 12 disp.prel. c.c. - lamenta la ricorrente che la logica del prepensionamento ritenuta dal Tribunale di Brescia è estranea alla norma la quale 3 si rivolge anche ai lavoratori che abbiano contratto o siano stati esposti al pericolo di inalazioni da amianto. Il motivo non è fondato. In materia di benefici pensionistici a favore dei lavoratori del settore dell'amianto questa Corte ha avuto già occasione di affermare che, l'art. 13, c. 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui al D.L. 5 giugno 1993 n. 169, così come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il coefficiente 1,5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, del periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria per le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, "per i lavoratori" per cui tale esposizione sia avvenuta per un periodo superiore a dieci anni, non è applicabile ai soggetti che al momento dell'entrata in vigore Rh della legge n. 257/1992 e successive modificazioni erano titolari di pensione di vucchiaie anzianità o di invalidità. Infatti, mentre scopo generale della legge è il sostegno ai lavoratori pregiudicati nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell'amianto, i benefici di cui al comma settimo (relativo ai soggetti affetti da specifica malattia professionale) e al comma ottavo dell'art. 13 mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma secondo), per la mancanza del requisito dei trenta anni di contribuzione o della attualità del rapporto di lavoro. D'altra parte contrastano con l'ipotesi interpretativa dell'estensione del beneficio ai pensionati elementi quali: l'inesistenza nei confronti dei medesimi dell'esigenza della specifica protezione a cui mira la legge (che non intende dare rilievo in sè alla prestazione di attività lavorativa in un'attività insalubre); la mancata previsione della decorrenza del beneficio nei confronti dei soggetti già pensionati e della presentazione di una domanda da parte degli interessati;
la mancanza di una copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti dall'art. 13 (v. Cass., 7.7.1998, n. 6605; Cass., 7.7.1998, n. 6620, Cass., 28.7.1998, n. 7407, e Cass., 10 agosto 2000, n. 10557). Non essendovi ragioni per discostarsi da un tale consolidato indirizzo, non contrastanti, del resto con gli artt. 3 e 38 Cost. (cfr. per riferimenti, anche Cass. S.U., 1.4.1999, n.207) risulta conforme la sentenza impugnata, sicchè il ricorso va respinto non essendo stato, tra l'altro, provato, né dedotto che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, il de cuius fosse ancora in servizio, o che fosse titolare di pensione o di assegno di invalidità (in tal caso potendo esso essere assimilato ai lavoratori perdenti il posto di lavoro a causa della soppressione della lavorazione dell'amianto). Ai sensi dell'art. 152 disp.att., c.p.c. può disporsi l'esonero dell'assicurata dalle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Riffe tyкр luminio Ravaquami I D Sellie , O L L A O S 0 B S 1 3 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I A . 3 T D T 5 , Depositata in Cancelleria R A A . A T S 12 FEB. 2001 ' N E S L P L O S 3 E P I 7 D IM - N I 8 oggi, G S - A 1 O N D ܬܵܐ LABORATORE 1 E A E S D NCELLERIA T E I E N A G , E G O S O E RE R T L T T S I I R A G I E L D R L E O D S