Sentenza 8 luglio 2004
Massime • 1
Il giudice penale non ha giurisdizione quando un fatto costituente illecito amministrativo venga portato alla sua cognizione senza connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia senza che risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso.(Nel caso di specie la S.C. ha escluso la giurisdizione del giudice penale sull'accertamento delle violazioni amministrative del codice della strada, relative all'omessa comunicazione dei dati anagrafici alle altre persone coinvolte in un incidente ed alla mancata regolazione della velocità dell'auto, commesse da un imputato per i delitti di omissione di soccorso e simulazione del furto della propria auto, ritenendo insussistente la connessione tra i reati e gli illeciti amministrativi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2004, n. 31662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31662 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 08/07/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 3290
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 011001/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TRIBUNALE TRIESTE - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIUDICE DI PACE TRIESTE ORDINANZA del 01/03/2004 TRIBUNALE di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRANERO FRANCANTONIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per chiedendo le dichiarazioni di giurisdizione del giudice di pace di Trieste;
OSSERVA
Il conflitto negativo di competenza in epigrafe si è determinato tra il tribunale ordinario di Trieste in composizione monocratica, che lo ha sollevato, ed il giudice di pace della stessa sede. Occasione del conflitto è un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto tale LO US, raggiunto da un verbale di contestazione di violazioni al codice della strada per non aver fornito le proprie generalità alle altre persone coinvolte nell'incidente e per non aver regolato la propria velocità (verbale cui ha fatto opposizione davanti al giudice di pace) e, contestualmente, imputato del delitto di omissione di soccorso e di simulazione di reato per aver falsamente denunciato il furto della propria auto.
Appare giuridicamente fondata l'interpretazione proposta dal giudice remittente dell'art. 221 del codice della strada (riproducente, nella sostanza, l'art. 24 della legge 689/1981 sulla depenalizzazione), il quale - sotto la rubrica connessione obiettiva - stabilisce, nel suo primo comma, che qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Come evidenziato da una costante giurisprudenza, ormai risalente nel tempo, perché trattasi di questione non più oggetto di dubbi interpretativi (cfr. per tutte, sez. 4^, 17.1.1989 n. 2282, Pellicano), difetta di giurisdizione il giudice penale quando un fatto, costituente illecito amministrativo, venga portato alla sua cognizione al di fuori del caso di connessione oggettiva con il fatto reato da accertare;
Ciò accade ogniqualvolta non sussista la necessità di stabilire preventivamente, ai fini della cognizione penale, se il fatto amministrativamente sanzionato sia stato commesso, o meno.
Nel caso concreto, nessuna connessione può ravvisarsi tra la contestata violazione dell'art. 189 del codice della strada per non aver comunicato i propri dati alla controparte e dell'art. 141 per non aver regolato la propria velocità con i due reati per i quali procede il giudice penale, essendo evidente che la loro eventuale concreta ravvisabilità prescinde del tutto dalle violazioni oggetto delle sanzioni amministrative irrogate.
Il conflitto va perciò risolto determinando la competenza del giudice di pace di Trieste a conoscere dell'opposizione avverso il verbale di contestazione più volte richiamato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del giudice di pace di Trieste. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004